Articolo 3 della Legge 24 giugno 1929, n. 1159
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 luglio 1929
Art. 3.

Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Nessun effetto civile puo' essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Entrata in vigore il 31 luglio 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente