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31 luglio 1929
31 luglio 1929
Art. 3.
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.
Nessun effetto civile puo' essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.
Nessun effetto civile puo' essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.
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- 1. Corte Costituzionale, sentenza del 18 novembre 1958, n. 59 depositata il 24 novembre 1958https://www.asgi.it/ · 24 novembre 1958 · 1.7799641
[…] ALDO SANDULLI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 1 e 2 del R. […] Si conclude chiedendo alla Corte che dichiari la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e degli artt. 1 e 2 del R. […]
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Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 20/02/2024, n. 3399Provvedimento: […]Leggi di più...
- consistenza numerica minima dei fedeli·
- giurisprudenza amministrativa·
- travisamento dei presupposti·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- approvazione governativa della nomina a Ministro di Culto·
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- art. 3 Legge 24 giugno 1929, n. 1159·
- eccesso di potere·
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- libertà religiosa