Articolo 94 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 93Articolo 95
Versione
11 maggio 1966
Art. 94.
Le integrazioni di vitto, e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1966, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966