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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 940 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 07/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALZETTA DOMENICO e per l'avv. Controparte_1
SA LE in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO . L'avv. SALZETTA si riporta alle memorie in atti ed evidenza che ad oggi non è stata depositata dall' la documentazione richiesta dal Giudice e non è quindi possibil CP_1 evincere la prova dell'inammissibilità insiste per la nomina del CTU. L'avv. SA si riporta alla memoria ed alle note autorizzate in atti rappresentando che le eccezioni sollevato trovano certo riscontro nella documentazione versata in atti. Insiste per l'accoglimento delle eccezioni preliminari.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 940 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALZETTA DOMENICO ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA SPEZIOLI Controparte_1 P.IVA_1
32 CHIETI con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.8.2024 , assumendo che aveva inoltrato Parte_1
all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra e lombalgie recidivanti in soggetto con discopatie multipli, protrusioni discali e rilievo EMGrafico di sofferenza radicolare L5- S1 cronica bilaterale e sofferenza radicolare L3-L4 bilaterale cronica di grado medio-elevato, consistenti in lombalgia ed impaccio articolare dei movimenti del busto sul bacino a marcato riflesso sulle funzioni stato-dinamiche” e che la domanda relativa alla spalla destra la stessa veniva rigettata mentre quella relativa alla lombalgia veniva accolta con l'accertamento di un'invalidità pari al 9%, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari al 18% o nell'altra misura accertata in corso di causa con condanna dell' al pagamento della relativa rendita. CP_1
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale muratore edile svolta ininterrottamente dal 1983.
Si costituiva in giudizio l chiedendo in via preliminare dichiararsi la CP_1
l'inammissibilità della domanda per mancanza della domanda amministrativa di revisione e comunque del ricorso amministrativo in opposizione avverso i provvedimenti dell'anno 2022.
L' chiedeva comunque il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato. CP_1
Nel corso del giudizio veniva richiesta all la produzione di copia del ricorso in CP_1
opposizione richiamato dal ricorrente ma la documentazione non veniva depositata.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come segue.
L'eccezione di inammissibilità dell' è fondata. CP_1
In particolare occorre rilevare che nella documentazione amministrativa prodotta dal ricorrente (domanda di aggravamento e provvedimento sul ricorso amministrativo) viene indicato in riferimento della pratica il numero “n. 517016313” del CP_1
28.7.2022 mentre il giudizio in corso riguarda le malattie professionali di cui alle pratiche n. 517016311 e 517016312 sempre in data 28.7.2022. CP_1
Deve quindi ritenersi che l'opposizione amministrativa proposta dal ricorrente riguardava una pratica diversa da quella relativa alle malattie professionali per CP_1
cui è causa. Per tale ragione non risultando la proposizione del ricorso amministrativo in opposizione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, attesa l'attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna, inoltre, il ricorrente al pagamento, in favore dell delle spese di lite CP_1
che sono liquidate in €. 1.200,00 oltre accessori come per legge;
Avezzano 7.11.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza