Decreto cautelare 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2024, proposto da
To Share S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina n. 672 del 3 giugno 2024: indizione delle gare per l’affidamento in locazione di immobili comunali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Amalfi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LI Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la To Share s.r.l. (in appresso, T. S.) impugnava, chiedendone l’annullamento, la determina n. 672 del 3 giugno 2024, con la quale il Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Amalfi aveva indetto le gare per l’affidamento in locazione di immobili comunali ed approvato i relativi bandi, laddove (punti n. 12 e n. 13) era stata esclusa la partecipazione dei soggetti aventi contenziosi in corso con l’amministrazione procedente;
- a sostegno dell’esperito gravame, la proponente, premesso di avere instaurato una controversia avente per oggetto provvedimenti del Comune di Amalfi ed ancora pendente in appello dinanzi al Consiglio di Stato, sez. V (r.g. n. 3892/2024), lamentava, in estrema sintesi, l’irragionevolezza, l’arbitrarietà e lo sviamento inficianti la clausola escludente nei confronti dei soggetti aventi contenziosi in atto con l’amministrazione procedente;
- costituitosi l’intimato Comune di Amalfi, eccepiva l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, in cui il difensore della ricorrente rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della propria assistita, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato, in rito, che:
- come eccepito dall’amministrazione resistente, la T. S. risulta aver partecipato alle gare (indette con l’impugnata determina n. 672 del 3 giugno 2024) per l’affidamento in locazione dell’immobile ubicato in piazza Flavio Gioia, n. 1, e censito in catasto al foglio 8, particella 289, sub 1, dell’immobile ubicato in via Pantaleone Comite e censito in catasto al foglio 9, particella 129, e dell’immobile ubicato in via Pietro Capuano, n. 15-17, e censito in catasto al foglio 8, particella d, sub 2-3, senza essere incorsa nella paventata estromissione dalle rispettive competizioni (aggiudicate in favore di soggetti offerenti rialzi superiori);
Ritenuto, in conclusione, che:
- essendosene ravvisata la carenza di interesse al relativo accoglimento, confermata in udienza dalla difesa attorea, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, fatto salvo il pagamento del contributo unificato, che rimane a carico della parte ricorrente, stante l’irrilevanza della questione sollevata rispetto all’esito della vicenda controversa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
LI Di PO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di PO | IG RU |
IL SEGRETARIO