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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2210/2023 r.g. promossa con ricorso depositato il 26.9.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Maria Francesca Franchini, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.2.2025, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Fabriano;
ricorrente
E
nato ad [...], il [...]; CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.3.2025.
FATTO E DIRITTO
sposatasi con rito civile a Matelica il 23.2.2019 con , ha proposto ricorso ex Parte_1 CP_1 art. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo la separazione cumulativamente con la pronuncia di divorzio.
Vanno richiamate in tal sede le argomentazioni svolte nella sentenza di separazione in ordine alla giurisdizione del giudice italiano, alla competenza territoriale ed alla normativa di diritto sostanziale
(italiana) applicabile.
pagina 1 di 2 La separazione dei coniugi è stata pronunciata dall'adito Tribunale con sentenza n. 170/2024 emessa il 16.2.2024, passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria civile il 25.2.2025) e dalla data di comparizione dei coniugi (o meglio, della sola ricorrente, essendo il convenuto rimasto contumace) dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 13.2.2024) all'udienza del 25.2.2025, alla quale la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare, è trascorso il termine annuale richiesto dalla legge in caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 della L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione giudiziale, in alcun modo contrastata dal convenuto, assente dinanzi al giudice relatore e non costituitosi in giudizio, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Matelica il
23.2.2019 da e Parte_1 CP_1
In assenza di figli nati dal matrimonio e di domande di carattere economico, nessuna altra statuizione va assunta.
L'accoglimento delle domande della ricorrente impone la condanna del convenuto alla rifusione in favore della delle spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo in applicazione dei Pt_1 parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
Ai sensi dell'art. 10 L.898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2210/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Matelica il 23.2.2019 da , nata Parte_1
a OF (Moldavia) il 7.6.1996 e nato ad [...], il [...], atto n. 1, CP_1 parte 1, anno 2019 del registro del Comune di Matelica;
2) condanna a rifondere ad le spese della lite, che liquida in € 125,00 per CP_1 Parte_1 esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Matelica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Macerata, 13.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2210/2023 r.g. promossa con ricorso depositato il 26.9.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Maria Francesca Franchini, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.2.2025, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Fabriano;
ricorrente
E
nato ad [...], il [...]; CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.3.2025.
FATTO E DIRITTO
sposatasi con rito civile a Matelica il 23.2.2019 con , ha proposto ricorso ex Parte_1 CP_1 art. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo la separazione cumulativamente con la pronuncia di divorzio.
Vanno richiamate in tal sede le argomentazioni svolte nella sentenza di separazione in ordine alla giurisdizione del giudice italiano, alla competenza territoriale ed alla normativa di diritto sostanziale
(italiana) applicabile.
pagina 1 di 2 La separazione dei coniugi è stata pronunciata dall'adito Tribunale con sentenza n. 170/2024 emessa il 16.2.2024, passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria civile il 25.2.2025) e dalla data di comparizione dei coniugi (o meglio, della sola ricorrente, essendo il convenuto rimasto contumace) dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 13.2.2024) all'udienza del 25.2.2025, alla quale la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare, è trascorso il termine annuale richiesto dalla legge in caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 della L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione giudiziale, in alcun modo contrastata dal convenuto, assente dinanzi al giudice relatore e non costituitosi in giudizio, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Matelica il
23.2.2019 da e Parte_1 CP_1
In assenza di figli nati dal matrimonio e di domande di carattere economico, nessuna altra statuizione va assunta.
L'accoglimento delle domande della ricorrente impone la condanna del convenuto alla rifusione in favore della delle spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo in applicazione dei Pt_1 parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
Ai sensi dell'art. 10 L.898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2210/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Matelica il 23.2.2019 da , nata Parte_1
a OF (Moldavia) il 7.6.1996 e nato ad [...], il [...], atto n. 1, CP_1 parte 1, anno 2019 del registro del Comune di Matelica;
2) condanna a rifondere ad le spese della lite, che liquida in € 125,00 per CP_1 Parte_1 esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Matelica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Macerata, 13.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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