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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/08/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Battisti
Parte opponente
E
C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Sportoletti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 405/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2019, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 18.401,50 a titolo di corrispettivo per i servizi di indagine georadar del sottosuolo svolti dall'opposta; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 7 A fondamento dell'opposizione si eccepisce che l'opposta non avrebbe esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dal contratto, avendo, in particolare, fornito dei dati planimetrici completamente errati;
che l'opponente, nell'eseguire le perforazioni del terreno sulla base dei dati forniti dall'opposta per realizzare la fibra ottica nelle zone industriali di
San Giustino e di Assisi, avrebbe, di conseguenza, danneggiato numerose condotte e avrebbe dovuto risarcire i relativi danni ed eseguire i lavori di ripristino;
che si sarebbe, inoltre,
verificato un ritardo da fermo del cantiere;
che la fattura posta a fondamento dell'avversa domanda di pagamento non sarebbe indicativa delle lavorazioni eseguite dall'opposta né dei corrispettivi concordati inter partes.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in via preliminare, denegare la concessione della
provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi espressi in narrativa;
in via principale - accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, insussistente il credito
vantato da nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1
conseguentemente rilevata la fondatezza della dispiegata opposizione revocare l'opposto decreto
ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto è fondato su un
credito non certo né esigibile, e fondato su pretesi lavori non correttamente eseguiti e di cui è stata
contestata la regolare esecuzione e comunque infondato per tutti i motivi esposti in narrativa, e per
l'effetto, revocare, invalidare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.405/2019 del
29.4.2019;
- accertare e dichiarare l'inadempimento di per la Controparte_1
scansione del sottosuolo per la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica come descritti in
narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare l'opposta al risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi da causa dell'errata esecuzione delle operazioni;
Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento di per i fatti Controparte_1
oggetto di causa e condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immagine e alla
reputazione commerciale di ” Parte_1
pagina 2 di 7 2. L'opposto contesta la fondatezza dell'opposizione sostenendo di aver eseguito la prestazione negoziale con la massima diligenza e tramite adeguata strumentazione;
che a tale prestazione, da considerarsi quale obbligazione di mezzi, sarebbero connaturati limiti intrinseci dovuti alla tipologia dell'indagine svolta e a fattori ambientali;
che dei limiti le parti avrebbero dato atto nel preventivo inviato dall'opposta all'opponente, contenente la clausola di esclusione della responsabilità dell'opposta per i danni diretti e indiretti derivanti in seguito all'espletamento delle perforazioni sulla base delle rilevazioni georadar fornite dall'opposta; che le avverse contestazioni in punto di quantum sarebbero dilatorie e strumentali ad evitare il pagamento del corrispettivo;
che la domanda risarcitoria sarebbe indecifrabile e non riferita a pregiudizi circostanziati;
che ricorrerebbero i presupposti dell'art. 96 c.p.c.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in limine litis - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - respingere l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto e per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto di credito di quale titolare di Controparte_1 [...]
nei confronti di pari ad € 18.401,50, oltre agli interessi moratori Controparte_1 Parte_1
sino al saldo;
- condannare conseguentemente a pagare a quale titolare di Parte_1 Controparte_1
a titolo di restituzione dell'importo del finanziamento erogato, la Controparte_1
somma di € 18.401,50 oltre agli interessi moratori sino al saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata;
Parte_1
- condannare a pagare a quale titolare di Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese e i compensi del presente giudizio oltre che al risarcimento dei danni ex Controparte_1
art. 96, c. 1 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave”.
3. La causa viene istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale;
viene svolta in giudizio c.t.u.
pagina 3 di 7 4. E' incontroversa l'esistenza tra le parti del contratto con cui l'opposto si è obbligato ad eseguire i servizi di indagine georadar del sottosuolo, commissionati dall'opponente per realizzare la fibra ottica nelle zone industriali di San Giustino e di Assisi.
Il contenuto dell'accordo negoziale non è, tuttavia, desumibile dal preventivo versato in atti dall'opposta, che, come correttamente rilevato dall'opponente, non è stato dalla medesima sottoscritto, sicché nessun rilievo potrebbe assumere, ai fini della valutazione della responsabilità dell'opposta, la clausola n. 6 contenuta nel preventivo in questione, secondo cui “Le indagini georadar, pur rappresentando un valido strumento per la rilevazione di sottoservizi,
condotte ed altri ingombri nel sottosuolo, non possono dare l'assoluta certezza circa la loro
attendibilità, la quale rimane condizionata dalla composizione del sottosuolo, dalla sua natura, dal
grado di umidità, ecc../ La EO , pertanto, si impegna ad effettuare tali indagini usando la CP_1
necessaria diligenza e perizia, ma non garantisce la loro piena attendibilità./ Si conviene che
l'obbligazione di è da intendersi a tutti gli effetti una obbligazione di mezzi e non di CP_1
risultato, escludendo sin da ora ogni responsabilità a carico di per qualunque danno di CP_1
natura diretta o indiretta che dovesse derivare in seguito all'espletamento di attività di scavo e/o
perforazione eseguite sulla base delle risultanze delle rilevazioni georadar oggetto del presente
contratto”.
Tale clausola, concretizzandosi in una limitazione della responsabilità del debitore rilevante ai sensi dell'art. 1229 c.c., oltre a porre dubbi di validità, avrebbe -in ogni caso-
richiesto la specifica sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c.
5. Per contrastare la domanda di pagamento svolta in sede monitoria dall'opposto,
l'opponente eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inesatto adempimento dell'opposto, che avrebbe, in particolare, fornito dei dati planimetrici completamente errati;
a causa degli errori contenuti in tali dati l'opponente, nell'eseguire le perforazioni del terreno sulla base dei dati forniti dall'opposta per realizzare la fibra ottica nelle zone industriali di San Giustino e di
Assisi, avrebbe danneggiato numerose condotte.
Nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultano invertiti i pagina 4 di 7 ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Tribunale Crotone sez. I, 15/06/2021, n. 564).
5.1. Nella specie la prova gravante sull'opposto in qualità di creditore agente non può
ritenersi assolta.
L'opposto non dimostra sul piano documentale l'esatta esecuzione delle prestazioni controverse;
nessuna prova per testi l'opposto articola per fornire la prova in questione.
In giudizio viene, inoltre, svolta c.t.u., di cui il Tribunale condivide le analitiche e motivate risultanze, anche con riguardo alle osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.; viene, in particolare, demandata al perito incaricato l'indagine circa la riconducibilità degli inconvenienti lamentati dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione alla negligenza dell'opposto, essendo l'obbligazione gravante su quest'ultimo un'obbligazione professionale e dovendosi valutare, nella specie, l'esistenza degli eccepiti limiti intrinseci dovuti alla tipologia dell'indagine svolta e a fattori ambientali.
In particolare nell'atto di citazione l'opponente si duole di aver ricevuto da una CP_2
richiesta risarcitoria di danni pari ad € 4.188,20 per il sinistro del 25.5.2018 occorso in Via
Gonzaga sn, San Giustino;
da na richiesta risarcitoria di danni pari ad € 15.381,06, per il CP_2
Co sinistro del 12.9.2018 occorso in Viale della Stazione sn, San Giustino;
da una richiesta risarcitoria di danni pari ad 2.606,02 per il sinistro del 22.10.2018 occorso in Assisi, Fraz. San
Vitale.
Ancorché per la mancata indicazione nelle note di denuncia dei sinistri dell'esatta profondità dei sinistri (doc. n. 2, 3 e 4, all. atto di citazione in opposizione) il c.t.u. non esprima una valutazione di “perfetta” causalità tra le rilevazioni fornite dall'opposto e l'attività dell'opponente causativa dei menzionati sinistri, viene comunque ipotizzata una corrispondenza causale di massima tra la rottura delle condotte causata dall'opponente e l'attività di rilevazione commissionata all'opposta.
Sulla base dei documenti in atti e tramite un'attenta analisi degli elaborati progettuali prodotti dall'opposto, il c.t.u. evidenzia l'inesattezza delle rilevazioni dell'opposto, che pagina 5 di 7 riguarda l'individuazione dei sottoservizi sul piano verticale/profondità; per tali rilevazioni il c.t.u. specifica che la lettura degli elaborati progettuali risulta “forviante”, ovvero non risulta chiara la rappresentazione grafica che è stata redatta e fornita dall'opposto all'opponente.
Tali conclusioni del perito incaricato dal Tribunale sono sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità professionale dell'opposto: le inesattezze riscontrate dal c.t.u. sono poste in relazione causale con l'operato professionale dell'opposto e costituiscono inadempimento;
l'inadempimento qualificato del professionista incaricato è, infatti, valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, a quel dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata (Cass. civ., n. 7618/1997), sicché nel contratto controverso la mancanza di diligenza viene in particolare considerazione come rappresentazione dell'inesattezza della prestazione negoziale eseguita dall'opposto.
6. Poiché sussiste nella vicenda negoziale all'esame del Tribunale la responsabilità
dell'opposto, è fondata l'eccezione di inadempimento dell'opponente e il d.i. opposto viene revocato in accoglimento dell'opposizione.
La domandata risoluzione viene, nell'interpretazione dell'atto di opposizione, assorbita dall'eccezione di inadempimento, dal momento che essa poggia sui medesimi presupposti di inesatto adempimento dell'obbligazione professionale su cui poggia l'eccezione di inadempimento, anziché sui requisiti di gravità dell'inadempimento necessari per la pronuncia di risoluzione del contratto: è, infatti, pacifico che in tema di procedimento monitorio integra eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale con cui la parte ingiunta si limiti a chiedere la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento
(Cass., n. 22666/2009).
7. Viene, infine, disattesa la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto al risarcimento del danno, atteso che la domanda si presenta, per un verso, connotata da genericità sul versante assertivo;
che, per altro verso, anche a ricondurre la richiesta pagina 6 di 7 risarcitoria dell'opponente alle somme richieste all'opponente dai terzi per le riparazioni delle condotte danneggiate (doc. da n. 2 a n. 4, all. atto di citazione), l'opponente non dimostra di aver sborsato le somme per cui i terzi hanno formulato la richiesta di pagamento.
8. Le spese di lite -incluse le spese di c.t.u.- sono integralmente compensate tra le parti,
tenuto conto della soccombenza reciproca tra le medesime.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 405/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2019;
2) respinge la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opponente;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 4.8.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Battisti
Parte opponente
E
C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Sportoletti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 405/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2019, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 18.401,50 a titolo di corrispettivo per i servizi di indagine georadar del sottosuolo svolti dall'opposta; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 7 A fondamento dell'opposizione si eccepisce che l'opposta non avrebbe esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dal contratto, avendo, in particolare, fornito dei dati planimetrici completamente errati;
che l'opponente, nell'eseguire le perforazioni del terreno sulla base dei dati forniti dall'opposta per realizzare la fibra ottica nelle zone industriali di
San Giustino e di Assisi, avrebbe, di conseguenza, danneggiato numerose condotte e avrebbe dovuto risarcire i relativi danni ed eseguire i lavori di ripristino;
che si sarebbe, inoltre,
verificato un ritardo da fermo del cantiere;
che la fattura posta a fondamento dell'avversa domanda di pagamento non sarebbe indicativa delle lavorazioni eseguite dall'opposta né dei corrispettivi concordati inter partes.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in via preliminare, denegare la concessione della
provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi espressi in narrativa;
in via principale - accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, insussistente il credito
vantato da nei confronti dell'opponente Controparte_1 Parte_1
conseguentemente rilevata la fondatezza della dispiegata opposizione revocare l'opposto decreto
ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto è fondato su un
credito non certo né esigibile, e fondato su pretesi lavori non correttamente eseguiti e di cui è stata
contestata la regolare esecuzione e comunque infondato per tutti i motivi esposti in narrativa, e per
l'effetto, revocare, invalidare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.405/2019 del
29.4.2019;
- accertare e dichiarare l'inadempimento di per la Controparte_1
scansione del sottosuolo per la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica come descritti in
narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare l'opposta al risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi da causa dell'errata esecuzione delle operazioni;
Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento di per i fatti Controparte_1
oggetto di causa e condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immagine e alla
reputazione commerciale di ” Parte_1
pagina 2 di 7 2. L'opposto contesta la fondatezza dell'opposizione sostenendo di aver eseguito la prestazione negoziale con la massima diligenza e tramite adeguata strumentazione;
che a tale prestazione, da considerarsi quale obbligazione di mezzi, sarebbero connaturati limiti intrinseci dovuti alla tipologia dell'indagine svolta e a fattori ambientali;
che dei limiti le parti avrebbero dato atto nel preventivo inviato dall'opposta all'opponente, contenente la clausola di esclusione della responsabilità dell'opposta per i danni diretti e indiretti derivanti in seguito all'espletamento delle perforazioni sulla base delle rilevazioni georadar fornite dall'opposta; che le avverse contestazioni in punto di quantum sarebbero dilatorie e strumentali ad evitare il pagamento del corrispettivo;
che la domanda risarcitoria sarebbe indecifrabile e non riferita a pregiudizi circostanziati;
che ricorrerebbero i presupposti dell'art. 96 c.p.c.
La parte formula le seguenti conclusioni: “in limine litis - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - respingere l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto e per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto di credito di quale titolare di Controparte_1 [...]
nei confronti di pari ad € 18.401,50, oltre agli interessi moratori Controparte_1 Parte_1
sino al saldo;
- condannare conseguentemente a pagare a quale titolare di Parte_1 Controparte_1
a titolo di restituzione dell'importo del finanziamento erogato, la Controparte_1
somma di € 18.401,50 oltre agli interessi moratori sino al saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata;
Parte_1
- condannare a pagare a quale titolare di Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese e i compensi del presente giudizio oltre che al risarcimento dei danni ex Controparte_1
art. 96, c. 1 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave”.
3. La causa viene istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale;
viene svolta in giudizio c.t.u.
pagina 3 di 7 4. E' incontroversa l'esistenza tra le parti del contratto con cui l'opposto si è obbligato ad eseguire i servizi di indagine georadar del sottosuolo, commissionati dall'opponente per realizzare la fibra ottica nelle zone industriali di San Giustino e di Assisi.
Il contenuto dell'accordo negoziale non è, tuttavia, desumibile dal preventivo versato in atti dall'opposta, che, come correttamente rilevato dall'opponente, non è stato dalla medesima sottoscritto, sicché nessun rilievo potrebbe assumere, ai fini della valutazione della responsabilità dell'opposta, la clausola n. 6 contenuta nel preventivo in questione, secondo cui “Le indagini georadar, pur rappresentando un valido strumento per la rilevazione di sottoservizi,
condotte ed altri ingombri nel sottosuolo, non possono dare l'assoluta certezza circa la loro
attendibilità, la quale rimane condizionata dalla composizione del sottosuolo, dalla sua natura, dal
grado di umidità, ecc../ La EO , pertanto, si impegna ad effettuare tali indagini usando la CP_1
necessaria diligenza e perizia, ma non garantisce la loro piena attendibilità./ Si conviene che
l'obbligazione di è da intendersi a tutti gli effetti una obbligazione di mezzi e non di CP_1
risultato, escludendo sin da ora ogni responsabilità a carico di per qualunque danno di CP_1
natura diretta o indiretta che dovesse derivare in seguito all'espletamento di attività di scavo e/o
perforazione eseguite sulla base delle risultanze delle rilevazioni georadar oggetto del presente
contratto”.
Tale clausola, concretizzandosi in una limitazione della responsabilità del debitore rilevante ai sensi dell'art. 1229 c.c., oltre a porre dubbi di validità, avrebbe -in ogni caso-
richiesto la specifica sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c.
5. Per contrastare la domanda di pagamento svolta in sede monitoria dall'opposto,
l'opponente eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inesatto adempimento dell'opposto, che avrebbe, in particolare, fornito dei dati planimetrici completamente errati;
a causa degli errori contenuti in tali dati l'opponente, nell'eseguire le perforazioni del terreno sulla base dei dati forniti dall'opposta per realizzare la fibra ottica nelle zone industriali di San Giustino e di
Assisi, avrebbe danneggiato numerose condotte.
Nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultano invertiti i pagina 4 di 7 ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Tribunale Crotone sez. I, 15/06/2021, n. 564).
5.1. Nella specie la prova gravante sull'opposto in qualità di creditore agente non può
ritenersi assolta.
L'opposto non dimostra sul piano documentale l'esatta esecuzione delle prestazioni controverse;
nessuna prova per testi l'opposto articola per fornire la prova in questione.
In giudizio viene, inoltre, svolta c.t.u., di cui il Tribunale condivide le analitiche e motivate risultanze, anche con riguardo alle osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.; viene, in particolare, demandata al perito incaricato l'indagine circa la riconducibilità degli inconvenienti lamentati dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione alla negligenza dell'opposto, essendo l'obbligazione gravante su quest'ultimo un'obbligazione professionale e dovendosi valutare, nella specie, l'esistenza degli eccepiti limiti intrinseci dovuti alla tipologia dell'indagine svolta e a fattori ambientali.
In particolare nell'atto di citazione l'opponente si duole di aver ricevuto da una CP_2
richiesta risarcitoria di danni pari ad € 4.188,20 per il sinistro del 25.5.2018 occorso in Via
Gonzaga sn, San Giustino;
da na richiesta risarcitoria di danni pari ad € 15.381,06, per il CP_2
Co sinistro del 12.9.2018 occorso in Viale della Stazione sn, San Giustino;
da una richiesta risarcitoria di danni pari ad 2.606,02 per il sinistro del 22.10.2018 occorso in Assisi, Fraz. San
Vitale.
Ancorché per la mancata indicazione nelle note di denuncia dei sinistri dell'esatta profondità dei sinistri (doc. n. 2, 3 e 4, all. atto di citazione in opposizione) il c.t.u. non esprima una valutazione di “perfetta” causalità tra le rilevazioni fornite dall'opposto e l'attività dell'opponente causativa dei menzionati sinistri, viene comunque ipotizzata una corrispondenza causale di massima tra la rottura delle condotte causata dall'opponente e l'attività di rilevazione commissionata all'opposta.
Sulla base dei documenti in atti e tramite un'attenta analisi degli elaborati progettuali prodotti dall'opposto, il c.t.u. evidenzia l'inesattezza delle rilevazioni dell'opposto, che pagina 5 di 7 riguarda l'individuazione dei sottoservizi sul piano verticale/profondità; per tali rilevazioni il c.t.u. specifica che la lettura degli elaborati progettuali risulta “forviante”, ovvero non risulta chiara la rappresentazione grafica che è stata redatta e fornita dall'opposto all'opponente.
Tali conclusioni del perito incaricato dal Tribunale sono sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità professionale dell'opposto: le inesattezze riscontrate dal c.t.u. sono poste in relazione causale con l'operato professionale dell'opposto e costituiscono inadempimento;
l'inadempimento qualificato del professionista incaricato è, infatti, valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, a quel dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata (Cass. civ., n. 7618/1997), sicché nel contratto controverso la mancanza di diligenza viene in particolare considerazione come rappresentazione dell'inesattezza della prestazione negoziale eseguita dall'opposto.
6. Poiché sussiste nella vicenda negoziale all'esame del Tribunale la responsabilità
dell'opposto, è fondata l'eccezione di inadempimento dell'opponente e il d.i. opposto viene revocato in accoglimento dell'opposizione.
La domandata risoluzione viene, nell'interpretazione dell'atto di opposizione, assorbita dall'eccezione di inadempimento, dal momento che essa poggia sui medesimi presupposti di inesatto adempimento dell'obbligazione professionale su cui poggia l'eccezione di inadempimento, anziché sui requisiti di gravità dell'inadempimento necessari per la pronuncia di risoluzione del contratto: è, infatti, pacifico che in tema di procedimento monitorio integra eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale con cui la parte ingiunta si limiti a chiedere la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento
(Cass., n. 22666/2009).
7. Viene, infine, disattesa la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto al risarcimento del danno, atteso che la domanda si presenta, per un verso, connotata da genericità sul versante assertivo;
che, per altro verso, anche a ricondurre la richiesta pagina 6 di 7 risarcitoria dell'opponente alle somme richieste all'opponente dai terzi per le riparazioni delle condotte danneggiate (doc. da n. 2 a n. 4, all. atto di citazione), l'opponente non dimostra di aver sborsato le somme per cui i terzi hanno formulato la richiesta di pagamento.
8. Le spese di lite -incluse le spese di c.t.u.- sono integralmente compensate tra le parti,
tenuto conto della soccombenza reciproca tra le medesime.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 405/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2019;
2) respinge la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opponente;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 4.8.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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