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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 201426/2011, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Pinna (C.F. ) C.F._5
ATTORI contro
(C.F. ), e per esso, _1 C.F._6
, in qualità di suo amministratore di sostegno, rappresentato e difeso dall'Avv. P_
Geraldina Giovannoni
CONVENUTO
[...]
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
e contro
, , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 _10
, tutti quali eredi di
[...] Controparte_11 _1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4 _1
, , in qualità di amministratore di sostegno di ,
[...] P_ _1
e , chiedendo accogliersi le seguenti CP_3 Controparte_3 conclusioni: “- In via preliminare: sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico di pendente nanti alla Corte di Assise di Appello di _1
Cagliari, Sezione distaccata di RI, finalizzato all'accertamento della responsabilità (o meno) del nella uccisione di . - Nel merito: accertata la penale _1 SO responsabilità di nella uccisione di , condannare il _1 SO convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da uccisione, in favore degli _1 attori, della somma di euro 308.700,00 (trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e , e nella misura di euro 134.040,00 Parte_1 Parte_2
(centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) per ciascuna delle sorelle e Parte_4 Parte_3
o, in entrambi i casi, nella diversa somma che risulterà causa cognita e/o che il Giudice
[...] vorrà liquidare anche in via equitativa. – Sempre nel merito: previa sospensione della presente controversia, in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di RI, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 273/2009 resa dal Giudice civile del Tribunale di Tempio
Pausania, sezione distaccata di Olbia, constatata la esclusiva titolarità del compendio oggetto di misura cautelare in capo a , ed accertato che tali beni rappresentano l'unico _1 patrimonio del convenuto, confermare il sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art.
156 disp. att. c.p.c., con esecuzione nei confronti dei soggetti evocati che risulteranno titolari degli immobili al momento dell'ottenimento della sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore degli attori”.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori hanno dedotto: che, con ricorso ex art. 2905, comma 2, c.c. e 671 c.p.c., convenivano in giudizio _1
, e chiedendo autorizzarsi il sequestro
[...] CP_3 Controparte_3 giudiziario di un compendio immobiliare costituito da un terreno agricolo, con entrostante fabbricato rurale, sito in Comune di Olbia, frazione San Pantaleo, Regione San Giovanni, località
Lu Sali, intestato ai coniugi , nonché di una quota pari a 2/3 dell'immobile adibito _12 ad uso magazzino, ubicato in Comune di Arzachena, frazione Cannigione, di proprietà di Pt_5
[...] ; _1 che, a sostegno della misura cautelare, dichiaravano di essere eredi ( e Parte_1 in qualità di genitori, e quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 germane) del defunto;
SO che la Corte di Assise di RI, con sentenza penale n. 2 del 2010, aveva condannato a ventidue anni di reclusione, oltre pene accessorie, avendo accertato che lo _1 stesso era stato l'autore materiale della condotta criminosa da cui era derivata la morte di
[...]
; contestualmente, il Giudice penale aveva condannato l'imputato al SO pagamento, a titolo di provvisionale, della somma di euro 60.000,00 per i genitori ed euro
20.000,00 per ciascuna delle sorelle;
che venivano a conoscenza del fatto che risultava titolare (avendo _1 acquisito anche la quota ereditata dalla defunta moglie ) almeno Persona_2 potenzialmente della sola quota pari a 2/3 del locale magazzino e del terreno agricolo con entrostante fabbricato rurale sito in Comune di Olbia, località San Pantaleo, formalmente intestato ai coniugi , avendo ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata _12 di Olbia, una pronuncia con la quale veniva dichiarata la nullità dell'atto di compravendita, con il quale il e la moglie avevano alienato appunto ai coniugi le porzioni _1 _12
d'area in oggetto;
che da quanto esposto sopra derivava la richiesta di sequestro degli unici beni afferenti al patrimonio del , idonei a soddisfare le pretese creditorie degli attori;
_1
che, inoltre, essendo i beni ancora formalmente intestati ai coniugi , che _12 avevano impugnato la sentenza che dichiarava la nullità dell'atto di compravendita, veniva richiesta la misura cautelare anche nei loro confronti;
che, con ordinanza del 22/09/2021, veniva autorizzato il sequestro conservativo dei beni e venivano nominati, quali custodi, e;
Controparte_3 CP_3
che, con il presente giudizio, veniva introdotta la fase di merito del giudizio cautelare, insistendo nelle richieste già fatte nel ricorso ex art. 2905, comma 2, c.c. e 671 c.p.c.; che era evidente che la presente controversia era legata alle sorti del giudizio (n. 2/2011) pendente dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Cagliari, sezione distaccata di RI, incardinato da avverso la pronuncia n. 2/2010 che lo condannava alla pena di anni 22 di _1 reclusione;
che, pertanto, era innanzitutto necessaria la sospensione del giudizio civile in attesa della definitiva pronuncia in sede penale;
che, nella probabile ipotesi in cui il Giudice penale avesse confermato la sentenza di primo
3 grado, sarebbe stato definitivamente accertato che l'unico responsabile della morte di
[...]
era con conseguente riconoscimento di un diritto di credito SO _1 in capo agli attori;
che trattavasi di una forma di lesione collocabile nell'alveo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, perché l'interesse fatto valere è quello dell'intangibilità della sfera affettiva e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia;
che, come veniva precisato dal Giudice investito della fase cautelare, al fine di quantificare il potenziale danno occorso dagli attori, a seguito della condotta criminosa posta in essere, era sufficiente richiamare la monetizzazione dello stesso, come riportato nelle Tabelle di Milano aggiornate al 2011; che, dall'analisi delle stesse, emergeva che il danno non patrimoniale, riconosciuto a seguito dell'uccisione di un figlio, in capo al genitore, variava da un minimo di euro 154.350,00 sino ad un massimo di euro 308.700,00, mentre, in favore dei fratelli, da un minimo di euro 22.340,00 sino ad un massimo di euro 134.040,00; che la scelta di aderire ad una qualificazione piuttosto che all'altra dipendeva da numerosi fattori, legati alla modalità con cui si era verificato l'evento criminoso, alle condizioni in cui si era palesata la condotta, nonché all'età della vittima;
che, nella specie, se il Giudice di Appello avesse confermato la sentenza di primo grado,
l'evento morte risulterà riconducibile a una condotta dolosa premeditata;
ciò, unitamente all'età della vittima (39 anni), giustificava la condanna risarcitoria quanto più alta possibile;
che il sequestro conservativo aveva rappresentato l'unica strada percorribile in quanto non risultava titolare di ulteriori beni diversi da quelli sottoposti a misura cautelare;
_1 che il sequestro era stato richiesto anche nei confronti dei coniugi , posto _12 che risultavano formali intestatari dei beni sequestrati;
che il compendio oggetto della misura cautelare era stato trasferito da e _1 dalla moglie ai sigg. e Persona_2 CP_3 Controparte_3 che, nello specifico, a seguito del decesso della moglie , Per_2 _1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, gli acquirenti del bene, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della compravendita per circonvenzione di incapace ex art 643 c.p. e per difetto di causa, in ragione della macroscopica sproporzione tra il valore delle porzioni compravendute e l'irrisorio prezzo versato quale corrispettivo;
che, difatti, con sentenza n. 273/2009, veniva accolta la domanda di nullità dell'atto di
4 compravendita;
che, successivamente, i coniugi impugnavano la sentenza n. 273/2009 ed _12 il giudizio era ancora pendente.
In data 11/5/2012 si è costituito in giudizio , quale amministratore di P_ sostegno di chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare _1 si chiede la sospensione del presente giudizio ex art. 75 c.p.c.; Nel merito il rigetto della domanda perché infondata e non provata. Con vittoria di spese ed onorari”.
In data 11/6/2012 gli attori hanno depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, nella quale, a precisazione della domanda, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata la penale responsabilità di nella uccisione di _1 SO
, condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da
[...] _1 uccisione, in favore degli attori, della somma di euro 308.700,00 (trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e , e nella misura di Parte_1 Parte_2 euro 134.040,00 (centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) per ciascuna delle sorelle e Parte_4
o, in entrambi i casi, nella diversa somma che risulterà causa cognita e/o che il Parte_3
Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. – Sempre nel merito: constatata la esclusiva titolarità del compendio oggetto di misura cautelare in capo a , ed accertato che _1 tali beni rappresentano l'unico patrimonio del convenuto, confermare il sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art.
689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., con esecuzione nei confronti dei soggetti evocati che risulteranno titolari degli immobili al momento dell'ottenimento della sentenza, il tutto subordinatamente alla eventuale sospensione della presente controversia, in attesa della pronuncia della Corte di Appello di RI nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza
n. 273/2009 resa dal giudice civile del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia.
Sempre e comunque, confermare la condanna di (già disposta dalla Corte di _1
Assiste di RI con sentenza n. 2/2010, a titolo di provvisionale) al pagamento della somma pari ad euro 60.000,00 per , euro 60.0000,00 per , euro Parte_1 Parte_2
20.000,00 per ed euro 20.000,00 per . Con vittoria di Parte_3 Parte_4 spese, diritti ed onorari a favore degli attori”.
In data 11/6/2012 , quale amministratore di sostegno di P_ _1
, ha depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. insistendo nelle conclusioni già
[...] formulate in sede di costituzione in giudizio.
All'udienza del 19/9/2014 è stata dichiarata la contumacia di e CP_3 [...]
Controparte_3
5 La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In data 2/11/2022 gli odierni attori, nel precisare le conclusioni, hanno dato atto che, nelle more, era intervenuta sentenza della Corte di Appello di RI n. 179/2019, nel giudizio di impugnazione R.G. 612/2010 avverso la sentenza n. 273/2009; chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata la penale responsabilità di nella uccisione di _1
, condannare il convenuto al pagamento, a titolo di SO _1 risarcimento del danno da uccisione, in favore degli attori, della somma di € 308.700,00
(trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e Parte_1 [...]
, e nella misura di € 134.040,00 (centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) per Parte_2 ciascuna delle sorelle e o, in entrambi i casi, nella diversa somma Parte_4 Parte_3 che risulterà causa cognita e/o che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. - Sempre nel merito: si chiede conferma del sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011 ai danni di
, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per _1 gli effetti di cui all'art. 156, disp. att. c.p.c., con esecuzione e valenza nei confronti dei soggetti evocati ed identificati nelle persone dei coniugi e , nonché CP_3 Controparte_3
; i primi nella qualità di formali intestatari dei beni immobili oggetto della ottenuta _1 misura cautelare ed in dipendenza di atto di acquisto rogato del 19 giugno 1995 _13 dichiarato nullo con sentenza di primo grado (n. 273/2009) confermata anche dalla Corte di
Appello di RI (n. 179/2019) ed il secondo nella qualità di responsabile del danno da uccisione cagionato agli attori e quale reale ed effettivo proprietario dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo”.
In data 10/11/2022 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, è stata versata in atti documentazione attestante il decesso di _1
ed il presente giudizio interrotto.
[...]
In data 2/2/2023 gli attori hanno depositato ricorso per riassunzione.
In data 7/3/2023 il Giudice, preso atto del deposito del ricorso in riassunzione, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto a controparte.
Gli attori hanno provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto nei confronti di CP_3 Controparte_3 CP_4 CP_5
CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
[...] _10 Controparte_11
All'udienza del 5/6/2025 il Giudice ha preso atto che gli eredi di _1
6 regolarmente convenuti, non si erano costituiti in giudizio.
In data 7/6/2025 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/6/2025, considerato che le parti hanno già precisato le conclusioni e non hanno chiesto nuovamente i termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Tuttavia, con ordinanza emessa fuori udienza in data 24/6/2025, la parte attrice è stata onerata di depositare documentazione comprovante l'integrità del contraddittorio.
All'esito del deposito di note scritte e documentazione avvenuta in data 21/7/2025, il
Giudice, dato atto che le parti avevano già più volte precisato le conclusioni e non avevano chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., istando al contrario per la decisione immediata della causa, ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_3
, nonché, quali eredi di dei sigg. CP_3 _1 CP_4 CP_5
,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
regolarmente convenuti in giudizio
[...] _10 Controparte_11 mediante notifica del ricorso in riassunzione.
Va dato atto che risulta, dal frontespizio del fascicolo d'ufficio, che l'odierna convenuta, in data 14/10/2020, ha provveduto al ritiro del fascicolo di parte, ad oggi non restituito.
Sul punto, va evidenziato che il Giudice, che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (v. Cass. Civ., sentenza n. 10741 del
25/5/2015).
Prima di procedere al vaglio della domanda di merito, ovvero del diritto di credito siccome preteso dagli odierni attori, occorre dare atto degli eventi occorsi nelle more del giudizio e dei risvolti penali della vicenda, che costituiscono certamente l'antecedente del presente giudizio.
É incontrovertibilmente e storicamente accertato che in data 30 luglio _1
2008, ha cagionato la morte di attinto da alcuni colpi di fucile SO esplosi dal convenuto, appostatosi dietro un muretto a secco in località “Lu Sali” nell'agro di Olbia.
Invero, con sentenza del 26/10/2010 (agli atti), pronunciata dalla Corte di Assise di RI,
è stato dichiarato colpevole di omicidio volontario e condannato alla pena di anni _1 ventidue di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento dei danni
7 pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) per i genitori, ed Parte_2 Parte_1 ed € 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna delle sorelle, ed Parte_3 [...]
. Parte_4
La suddetta sentenza è stata appellata da e, in data 29/6/2015, la Corte di _1
Assise di Appello di Cagliari, sezione distaccata di RI, accertato il decesso del _1 medesimo, avvenuto il 20/2/2015, ha dichiarato il non doversi procedere per morte del reo, essendosi quindi estinti i reati al medesimo ascritti.
É indubitabile, dunque, che il giudizio penale, che costituisce il presupposto del diritto al risarcimento del danno siccome richiesto dai prossimi congiunti della vittima, non si sia concluso con una sentenza irrevocabile, attesa la declaratoria di non doversi procedere per morte del reo.
Sul punto, va osservato che l'art. 198 c.p., rubricato “effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili”, dispone che “l'estinzione del reato o della pena non importa
l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti”.
É evidente che la ragione di fondo sottesa al principio enunciato dalla norma si spiega alla luce della considerazione che illecito penale e illecito civile hanno differente natura, con l'ovvia conseguenza che uno stesso fatto può essere destinatario di trattamenti diversi, in funzione delle diverse esigenze peculiari di ogni settore dell'ordinamento giuridico.
Dunque, proprio in virtù delle diverse esigenze e conseguenze che caratterizzano, differenziandoli, i due illeciti, l'estinzione del reato o della pena non comporta l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti da reato, con la conseguenza che sussiste la possibilità, per i soggetti danneggiati dal reato, di rinnovare le eventuali pretese restitutorie e risarcitorie dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi dell'imputato deceduto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come postulato ripetutamente dalla stessa Corte di Cassazione (Cassazione
n. 47894 del 23/3/2017; Cassazione n. 11073 del 17/2/2009; Cassazione n. 49457 del 8/1/2003).
In ossequio alla predetta disposizione e, dunque, legittimamente, al fine di ottenere il risarcimento dell'imponente danno cagionato con la uccisione di , i SO prossimi congiunti e, precisamente, gli odierni attori, nelle persone dei genitori
[...]
e nonché e sorelle Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 della vittima, in data 3/8/2011 hanno presentato, presso il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., in danno di _1
, nonché di e (formalmente intestatari, per atto
[...] CP_3 Controparte_3 pubblico dichiarato nullo, con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sez. distaccata di Olbia, in data 24/11/2009, provvedimento confermato dalla Corte di Appello di RI con sentenza n.
8 179 del 17/4/2019) sui seguenti beni: terreno agricolo con entrostante fabbricato rurale sito in
Comune di Olbia (comune Censuario di Nuchis), frazione San Pantaleo, Regione San Giovanni, località Lu Sali, della superficie di ha 18.47.78, censiti in catasto al foglio 16, mappali 27, 28, 32,
46, 49 e foglio 21, mappali 55 e 57, nonché un edificio, ad uso magazzino, ubicato in Arzachena,
Località Cannigione.
La richiesta cautelare è stata accolta in data 22/9/2011 e le parti ricorrenti hanno ottenuto, pertanto, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 2905 c.c., il sequestro conservativo sui beni indicati con provvedimento tempestivamente trascritto, agli atti.
Da qui l'introduzione del giudizio di merito di cui trattasi, nel quale gli odierni attori hanno domandato accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata la penale responsabilità di
nella uccisione di , condannare il convenuto al _1 SO _1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno da uccisione, in favore degli attori, della somma di €
308.700,00 (trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e Parte_1
, e nella misura di € 134.040,00 (centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) Parte_2 per ciascuna delle sorelle e o, in entrambi i casi, nella diversa Parte_4 Parte_3 somma che risulterà causa cognita e/o che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. -
Sempre nel merito: alla luce della sentenza resa dalla Corte di Appello di RI (n. 179/2019 del
16 aprile 2019) nel giudizio di impugnazione R.G 612/2010 avverso la sentenza n. 273/2009 pronunciata dal Giudice Civile del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Distaccata di Olbia, constatata la esclusiva titolarità del compendio oggetto di misura cautelare in capo a _1
, ed accertato che tali beni rappresentano l'unica consistenza economica del convenuto, sia
[...] pure con un valore di gran lunga inferiore rispetto al danno non patrimoniale cagionato agli attori, confermare il sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., con esecuzione e valenza nei confronti dei soggetti evocati ed identificati nelle persone dei coniugi
e , nonché ; i primi nella qualità di formali CP_3 Controparte_3 _1 intestatari dei beni immobili oggetto della ottenuta misura cautelare ed in dipendenza di atto di acquisto rogato del 19 giugno 1995 dichiarato nullo con sentenza confermata anche dalla _13
Corte di Appello di RI ed il secondo nella qualità di responsabile del danno da uccisione cagionato agli attori e quale reale ed effettivo proprietario dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo”.
É fuori da ogni dubbio che il danno da uccisione configuri una forma di lesione collocabile nell'alveo del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., che si estrinseca nella definitiva perdita del rapporto parentale (inserito dalla giurisprudenza di merito nell'ambito del cosiddetto danno
9 esistenziale); in tale contesto, entra in gioco la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cassazione civile, n. 907/2018).
Invero, il pregiudizio che il soggetto subisce si sostanzia nello stravolgimento di un sistema di vita che trova le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto con la persona deceduta.
In questi termini, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e riassume in sé i caratteri sia del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, sia quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite.
A ciò aggiungasi l'elemento della convivenza, che, sebbene assurga a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i soggetti legati da affectio familiaris.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, essa deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita,
l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cassazione civile, ordinanza n. 907/2018).
In particolare, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Sul punto, Cassazione n. 26140 del 7.09.2023: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
10 medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Così, Cassazione, sentenza 29/9/2023, n. 27658: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli
o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). In questo caso, sarà il convenuto a dover provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo”.
Nella medesima direzione, Cassazione, 21/10/2024, n. 27142: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva”.
Come è stato puntualmente precisato dal Giudice investito della fase cautelare in sede di ordinanza di autorizzazione del sequestro, al fine di quantificare il potenziale danno subito dagli odierni attori, a seguito della condotta criminosa posta in essere nei confronti del proprio congiunto, sarà sufficiente richiamare la monetizzazione dello stesso, così come riportata nelle Tabelle di
Milano aggiornate al 2011.
Dall'analisi delle stesse (così come richiamate anche dal Giudice in sede cautelare) emerge che il danno non patrimoniale, riconosciuto a seguito dell'uccisione di un figlio, in capo al genitore, può variare da un minimo di € 154.350,00 sino ad un massimo di € 308.700,00; mentre, in favore dei fratelli, varia da € 22.340,00 sino a € 134.040,00.
Naturalmente, la scelta di aderire ad una quantificazione, piuttosto che all'altra, dipende da numerosi fattori, anzitutto legati alla modalità con cui si è verificato l'evento, alle condizioni in cui
11 si è concretizzata la condotta criminosa, nonché all'età della vittima.
Nella fattispecie che ci occupa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dell'uccisione, della circostanza che l'evento morte è originato da una condotta dolosa premeditata posta in essere da nonché del fatto che, all'atto del decesso, _1 SO aveva l'età di 39 anni, ritiene questo Giudice che risponda a criteri di equità determinare il quantum risarcitorio nella misura di € 283.000,00 per ciascuno dei genitori, e Parte_1
e nella misura di € 132.000,00 per ciascuna delle sorelle, Parte_2 [...]
e condividendo, sul punto, la quantificazione operata dal Giudice Parte_4 Parte_3 in sede di concessione della misura cautelare.
Quanto alla domanda degli odierni attori, con la quale hanno chiesto “la conferma del sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011 ai danni di , con conseguente _1 sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art. 156, disp. att. c.p.c., con esecuzione e valenza nei confronti dei soggetti evocati ed identificati nelle persone dei coniugi e , nonché ; i primi nella qualità di CP_3 Controparte_3 _1 formali intestatari dei beni immobili oggetto della ottenuta misura cautelare ed in dipendenza di atto di acquisto rogato del 19 giugno 1995 dichiarato nullo con sentenza di primo grado _13
(n. 273/2009) confermata anche dalla Corte di Appello di RI (n. 179/2019) ed il secondo nella qualità di responsabile del danno da uccisione cagionato agli attori e quale reale ed effettivo proprietario dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo”, la stessa è meritevole di accoglimento.
É incontrovertibilmente accertato che l'atto di compravendita immobiliare, stipulato in data
19/6/1995, mediante il quale e la moglie hanno venduto _1 Persona_2 tutte le loro proprietà immobiliari in favore di e è stato CP_3 Controparte_3 dichiarato nullo con sentenza n. 273/2009 del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di
Olbia, confermata, a seguito di impugnazione, dalla Corte di Appello di RI, con sentenza n.
179/2019.
In conseguenza di tali statuizioni, l'atto di compravendita in questione è da considerarsi tamquam non esset, con la conseguenza che i beni su cui insiste il provvedimento di sequestro conservativo sono nella piena titolarità del soggetto venditore, nella specie e, _1 nell'attualità, dopo la morte di quest'ultimo, dei suoi eredi.
Né è meritevole di pregio, oltre che inammissibile, l'argomentazione di parte convenuta circa l'erroneità della concessione del sequestro conservativo, che, a suo dire, sarebbe stato autorizzato rispetto ad una porzione di proprietà di un soggetto terzo, estraneo al giudizio;
ciò in ragione del fatto che le eventuali “eccezioni” sollevate per contrastare il diritto degli istanti di
12 procedere a sequestro conservativo costituiscono “causa petendi” della domanda che andava proposta in sede di giudizio cautelare, ovvero con la proposizione di reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 con valore indeterminabile di complessità media, valori medi.
Con lo stesso criterio andranno liquidate le spese del giudizio cautelare (con l'esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda formulata dalle parti attrici,
ACCERTA il diritto degli odierni attori al risarcimento del danno parentale;
CONDANNA CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 _10 [...]
quali eredi di al risarcimento, nei confronti degli odierni Controparte_11 _1 attori, del danno parentale, che si liquida nella misura di € 283.000,00 nei confronti di ciascun genitore, e e nella misura di € 132.000,00 per Parte_1 Parte_2 ciascuna delle sorelle, e Parte_4 Parte_3
CONFERMA il sequestro conservativo autorizzato in data 22/9/2011 per le motivazioni in atti;
CONDANNA i sigg. CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9 _10 [...]
, quali eredi di in solido tra loro, al pagamento, in favore degli Controparte_11 _1 odierni attori, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 450,00 per spese ed in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
CONDANNA CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 _10 [...]
, quali eredi di in solido tra loro, al pagamento, in favore degli Controparte_11 _1 odierni attori, delle spese del giudizio cautelare, che liquida in € 4.227,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 24/7/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
13
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 201426/2011, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Pinna (C.F. ) C.F._5
ATTORI contro
(C.F. ), e per esso, _1 C.F._6
, in qualità di suo amministratore di sostegno, rappresentato e difeso dall'Avv. P_
Geraldina Giovannoni
CONVENUTO
[...]
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
e contro
, , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 _10
, tutti quali eredi di
[...] Controparte_11 _1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4 _1
, , in qualità di amministratore di sostegno di ,
[...] P_ _1
e , chiedendo accogliersi le seguenti CP_3 Controparte_3 conclusioni: “- In via preliminare: sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico di pendente nanti alla Corte di Assise di Appello di _1
Cagliari, Sezione distaccata di RI, finalizzato all'accertamento della responsabilità (o meno) del nella uccisione di . - Nel merito: accertata la penale _1 SO responsabilità di nella uccisione di , condannare il _1 SO convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da uccisione, in favore degli _1 attori, della somma di euro 308.700,00 (trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e , e nella misura di euro 134.040,00 Parte_1 Parte_2
(centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) per ciascuna delle sorelle e Parte_4 Parte_3
o, in entrambi i casi, nella diversa somma che risulterà causa cognita e/o che il Giudice
[...] vorrà liquidare anche in via equitativa. – Sempre nel merito: previa sospensione della presente controversia, in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di RI, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 273/2009 resa dal Giudice civile del Tribunale di Tempio
Pausania, sezione distaccata di Olbia, constatata la esclusiva titolarità del compendio oggetto di misura cautelare in capo a , ed accertato che tali beni rappresentano l'unico _1 patrimonio del convenuto, confermare il sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art.
156 disp. att. c.p.c., con esecuzione nei confronti dei soggetti evocati che risulteranno titolari degli immobili al momento dell'ottenimento della sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore degli attori”.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori hanno dedotto: che, con ricorso ex art. 2905, comma 2, c.c. e 671 c.p.c., convenivano in giudizio _1
, e chiedendo autorizzarsi il sequestro
[...] CP_3 Controparte_3 giudiziario di un compendio immobiliare costituito da un terreno agricolo, con entrostante fabbricato rurale, sito in Comune di Olbia, frazione San Pantaleo, Regione San Giovanni, località
Lu Sali, intestato ai coniugi , nonché di una quota pari a 2/3 dell'immobile adibito _12 ad uso magazzino, ubicato in Comune di Arzachena, frazione Cannigione, di proprietà di Pt_5
[...] ; _1 che, a sostegno della misura cautelare, dichiaravano di essere eredi ( e Parte_1 in qualità di genitori, e quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 germane) del defunto;
SO che la Corte di Assise di RI, con sentenza penale n. 2 del 2010, aveva condannato a ventidue anni di reclusione, oltre pene accessorie, avendo accertato che lo _1 stesso era stato l'autore materiale della condotta criminosa da cui era derivata la morte di
[...]
; contestualmente, il Giudice penale aveva condannato l'imputato al SO pagamento, a titolo di provvisionale, della somma di euro 60.000,00 per i genitori ed euro
20.000,00 per ciascuna delle sorelle;
che venivano a conoscenza del fatto che risultava titolare (avendo _1 acquisito anche la quota ereditata dalla defunta moglie ) almeno Persona_2 potenzialmente della sola quota pari a 2/3 del locale magazzino e del terreno agricolo con entrostante fabbricato rurale sito in Comune di Olbia, località San Pantaleo, formalmente intestato ai coniugi , avendo ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata _12 di Olbia, una pronuncia con la quale veniva dichiarata la nullità dell'atto di compravendita, con il quale il e la moglie avevano alienato appunto ai coniugi le porzioni _1 _12
d'area in oggetto;
che da quanto esposto sopra derivava la richiesta di sequestro degli unici beni afferenti al patrimonio del , idonei a soddisfare le pretese creditorie degli attori;
_1
che, inoltre, essendo i beni ancora formalmente intestati ai coniugi , che _12 avevano impugnato la sentenza che dichiarava la nullità dell'atto di compravendita, veniva richiesta la misura cautelare anche nei loro confronti;
che, con ordinanza del 22/09/2021, veniva autorizzato il sequestro conservativo dei beni e venivano nominati, quali custodi, e;
Controparte_3 CP_3
che, con il presente giudizio, veniva introdotta la fase di merito del giudizio cautelare, insistendo nelle richieste già fatte nel ricorso ex art. 2905, comma 2, c.c. e 671 c.p.c.; che era evidente che la presente controversia era legata alle sorti del giudizio (n. 2/2011) pendente dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Cagliari, sezione distaccata di RI, incardinato da avverso la pronuncia n. 2/2010 che lo condannava alla pena di anni 22 di _1 reclusione;
che, pertanto, era innanzitutto necessaria la sospensione del giudizio civile in attesa della definitiva pronuncia in sede penale;
che, nella probabile ipotesi in cui il Giudice penale avesse confermato la sentenza di primo
3 grado, sarebbe stato definitivamente accertato che l'unico responsabile della morte di
[...]
era con conseguente riconoscimento di un diritto di credito SO _1 in capo agli attori;
che trattavasi di una forma di lesione collocabile nell'alveo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, perché l'interesse fatto valere è quello dell'intangibilità della sfera affettiva e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia;
che, come veniva precisato dal Giudice investito della fase cautelare, al fine di quantificare il potenziale danno occorso dagli attori, a seguito della condotta criminosa posta in essere, era sufficiente richiamare la monetizzazione dello stesso, come riportato nelle Tabelle di Milano aggiornate al 2011; che, dall'analisi delle stesse, emergeva che il danno non patrimoniale, riconosciuto a seguito dell'uccisione di un figlio, in capo al genitore, variava da un minimo di euro 154.350,00 sino ad un massimo di euro 308.700,00, mentre, in favore dei fratelli, da un minimo di euro 22.340,00 sino ad un massimo di euro 134.040,00; che la scelta di aderire ad una qualificazione piuttosto che all'altra dipendeva da numerosi fattori, legati alla modalità con cui si era verificato l'evento criminoso, alle condizioni in cui si era palesata la condotta, nonché all'età della vittima;
che, nella specie, se il Giudice di Appello avesse confermato la sentenza di primo grado,
l'evento morte risulterà riconducibile a una condotta dolosa premeditata;
ciò, unitamente all'età della vittima (39 anni), giustificava la condanna risarcitoria quanto più alta possibile;
che il sequestro conservativo aveva rappresentato l'unica strada percorribile in quanto non risultava titolare di ulteriori beni diversi da quelli sottoposti a misura cautelare;
_1 che il sequestro era stato richiesto anche nei confronti dei coniugi , posto _12 che risultavano formali intestatari dei beni sequestrati;
che il compendio oggetto della misura cautelare era stato trasferito da e _1 dalla moglie ai sigg. e Persona_2 CP_3 Controparte_3 che, nello specifico, a seguito del decesso della moglie , Per_2 _1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, gli acquirenti del bene, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della compravendita per circonvenzione di incapace ex art 643 c.p. e per difetto di causa, in ragione della macroscopica sproporzione tra il valore delle porzioni compravendute e l'irrisorio prezzo versato quale corrispettivo;
che, difatti, con sentenza n. 273/2009, veniva accolta la domanda di nullità dell'atto di
4 compravendita;
che, successivamente, i coniugi impugnavano la sentenza n. 273/2009 ed _12 il giudizio era ancora pendente.
In data 11/5/2012 si è costituito in giudizio , quale amministratore di P_ sostegno di chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare _1 si chiede la sospensione del presente giudizio ex art. 75 c.p.c.; Nel merito il rigetto della domanda perché infondata e non provata. Con vittoria di spese ed onorari”.
In data 11/6/2012 gli attori hanno depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, nella quale, a precisazione della domanda, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata la penale responsabilità di nella uccisione di _1 SO
, condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da
[...] _1 uccisione, in favore degli attori, della somma di euro 308.700,00 (trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e , e nella misura di Parte_1 Parte_2 euro 134.040,00 (centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) per ciascuna delle sorelle e Parte_4
o, in entrambi i casi, nella diversa somma che risulterà causa cognita e/o che il Parte_3
Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. – Sempre nel merito: constatata la esclusiva titolarità del compendio oggetto di misura cautelare in capo a , ed accertato che _1 tali beni rappresentano l'unico patrimonio del convenuto, confermare il sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art.
689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., con esecuzione nei confronti dei soggetti evocati che risulteranno titolari degli immobili al momento dell'ottenimento della sentenza, il tutto subordinatamente alla eventuale sospensione della presente controversia, in attesa della pronuncia della Corte di Appello di RI nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza
n. 273/2009 resa dal giudice civile del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia.
Sempre e comunque, confermare la condanna di (già disposta dalla Corte di _1
Assiste di RI con sentenza n. 2/2010, a titolo di provvisionale) al pagamento della somma pari ad euro 60.000,00 per , euro 60.0000,00 per , euro Parte_1 Parte_2
20.000,00 per ed euro 20.000,00 per . Con vittoria di Parte_3 Parte_4 spese, diritti ed onorari a favore degli attori”.
In data 11/6/2012 , quale amministratore di sostegno di P_ _1
, ha depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. insistendo nelle conclusioni già
[...] formulate in sede di costituzione in giudizio.
All'udienza del 19/9/2014 è stata dichiarata la contumacia di e CP_3 [...]
Controparte_3
5 La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In data 2/11/2022 gli odierni attori, nel precisare le conclusioni, hanno dato atto che, nelle more, era intervenuta sentenza della Corte di Appello di RI n. 179/2019, nel giudizio di impugnazione R.G. 612/2010 avverso la sentenza n. 273/2009; chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata la penale responsabilità di nella uccisione di _1
, condannare il convenuto al pagamento, a titolo di SO _1 risarcimento del danno da uccisione, in favore degli attori, della somma di € 308.700,00
(trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e Parte_1 [...]
, e nella misura di € 134.040,00 (centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) per Parte_2 ciascuna delle sorelle e o, in entrambi i casi, nella diversa somma Parte_4 Parte_3 che risulterà causa cognita e/o che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. - Sempre nel merito: si chiede conferma del sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011 ai danni di
, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per _1 gli effetti di cui all'art. 156, disp. att. c.p.c., con esecuzione e valenza nei confronti dei soggetti evocati ed identificati nelle persone dei coniugi e , nonché CP_3 Controparte_3
; i primi nella qualità di formali intestatari dei beni immobili oggetto della ottenuta _1 misura cautelare ed in dipendenza di atto di acquisto rogato del 19 giugno 1995 _13 dichiarato nullo con sentenza di primo grado (n. 273/2009) confermata anche dalla Corte di
Appello di RI (n. 179/2019) ed il secondo nella qualità di responsabile del danno da uccisione cagionato agli attori e quale reale ed effettivo proprietario dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo”.
In data 10/11/2022 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, è stata versata in atti documentazione attestante il decesso di _1
ed il presente giudizio interrotto.
[...]
In data 2/2/2023 gli attori hanno depositato ricorso per riassunzione.
In data 7/3/2023 il Giudice, preso atto del deposito del ricorso in riassunzione, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto a controparte.
Gli attori hanno provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto nei confronti di CP_3 Controparte_3 CP_4 CP_5
CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
[...] _10 Controparte_11
All'udienza del 5/6/2025 il Giudice ha preso atto che gli eredi di _1
6 regolarmente convenuti, non si erano costituiti in giudizio.
In data 7/6/2025 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/6/2025, considerato che le parti hanno già precisato le conclusioni e non hanno chiesto nuovamente i termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Tuttavia, con ordinanza emessa fuori udienza in data 24/6/2025, la parte attrice è stata onerata di depositare documentazione comprovante l'integrità del contraddittorio.
All'esito del deposito di note scritte e documentazione avvenuta in data 21/7/2025, il
Giudice, dato atto che le parti avevano già più volte precisato le conclusioni e non avevano chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., istando al contrario per la decisione immediata della causa, ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_3
, nonché, quali eredi di dei sigg. CP_3 _1 CP_4 CP_5
,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
regolarmente convenuti in giudizio
[...] _10 Controparte_11 mediante notifica del ricorso in riassunzione.
Va dato atto che risulta, dal frontespizio del fascicolo d'ufficio, che l'odierna convenuta, in data 14/10/2020, ha provveduto al ritiro del fascicolo di parte, ad oggi non restituito.
Sul punto, va evidenziato che il Giudice, che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (v. Cass. Civ., sentenza n. 10741 del
25/5/2015).
Prima di procedere al vaglio della domanda di merito, ovvero del diritto di credito siccome preteso dagli odierni attori, occorre dare atto degli eventi occorsi nelle more del giudizio e dei risvolti penali della vicenda, che costituiscono certamente l'antecedente del presente giudizio.
É incontrovertibilmente e storicamente accertato che in data 30 luglio _1
2008, ha cagionato la morte di attinto da alcuni colpi di fucile SO esplosi dal convenuto, appostatosi dietro un muretto a secco in località “Lu Sali” nell'agro di Olbia.
Invero, con sentenza del 26/10/2010 (agli atti), pronunciata dalla Corte di Assise di RI,
è stato dichiarato colpevole di omicidio volontario e condannato alla pena di anni _1 ventidue di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento dei danni
7 pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) per i genitori, ed Parte_2 Parte_1 ed € 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna delle sorelle, ed Parte_3 [...]
. Parte_4
La suddetta sentenza è stata appellata da e, in data 29/6/2015, la Corte di _1
Assise di Appello di Cagliari, sezione distaccata di RI, accertato il decesso del _1 medesimo, avvenuto il 20/2/2015, ha dichiarato il non doversi procedere per morte del reo, essendosi quindi estinti i reati al medesimo ascritti.
É indubitabile, dunque, che il giudizio penale, che costituisce il presupposto del diritto al risarcimento del danno siccome richiesto dai prossimi congiunti della vittima, non si sia concluso con una sentenza irrevocabile, attesa la declaratoria di non doversi procedere per morte del reo.
Sul punto, va osservato che l'art. 198 c.p., rubricato “effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili”, dispone che “l'estinzione del reato o della pena non importa
l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti”.
É evidente che la ragione di fondo sottesa al principio enunciato dalla norma si spiega alla luce della considerazione che illecito penale e illecito civile hanno differente natura, con l'ovvia conseguenza che uno stesso fatto può essere destinatario di trattamenti diversi, in funzione delle diverse esigenze peculiari di ogni settore dell'ordinamento giuridico.
Dunque, proprio in virtù delle diverse esigenze e conseguenze che caratterizzano, differenziandoli, i due illeciti, l'estinzione del reato o della pena non comporta l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti da reato, con la conseguenza che sussiste la possibilità, per i soggetti danneggiati dal reato, di rinnovare le eventuali pretese restitutorie e risarcitorie dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi dell'imputato deceduto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come postulato ripetutamente dalla stessa Corte di Cassazione (Cassazione
n. 47894 del 23/3/2017; Cassazione n. 11073 del 17/2/2009; Cassazione n. 49457 del 8/1/2003).
In ossequio alla predetta disposizione e, dunque, legittimamente, al fine di ottenere il risarcimento dell'imponente danno cagionato con la uccisione di , i SO prossimi congiunti e, precisamente, gli odierni attori, nelle persone dei genitori
[...]
e nonché e sorelle Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 della vittima, in data 3/8/2011 hanno presentato, presso il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., in danno di _1
, nonché di e (formalmente intestatari, per atto
[...] CP_3 Controparte_3 pubblico dichiarato nullo, con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sez. distaccata di Olbia, in data 24/11/2009, provvedimento confermato dalla Corte di Appello di RI con sentenza n.
8 179 del 17/4/2019) sui seguenti beni: terreno agricolo con entrostante fabbricato rurale sito in
Comune di Olbia (comune Censuario di Nuchis), frazione San Pantaleo, Regione San Giovanni, località Lu Sali, della superficie di ha 18.47.78, censiti in catasto al foglio 16, mappali 27, 28, 32,
46, 49 e foglio 21, mappali 55 e 57, nonché un edificio, ad uso magazzino, ubicato in Arzachena,
Località Cannigione.
La richiesta cautelare è stata accolta in data 22/9/2011 e le parti ricorrenti hanno ottenuto, pertanto, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 2905 c.c., il sequestro conservativo sui beni indicati con provvedimento tempestivamente trascritto, agli atti.
Da qui l'introduzione del giudizio di merito di cui trattasi, nel quale gli odierni attori hanno domandato accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata la penale responsabilità di
nella uccisione di , condannare il convenuto al _1 SO _1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno da uccisione, in favore degli attori, della somma di €
308.700,00 (trecentoottomilasettecento/00 euro) per ciascuno dei genitori e Parte_1
, e nella misura di € 134.040,00 (centotrentaquattromilaquaranta/00 euro) Parte_2 per ciascuna delle sorelle e o, in entrambi i casi, nella diversa Parte_4 Parte_3 somma che risulterà causa cognita e/o che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. -
Sempre nel merito: alla luce della sentenza resa dalla Corte di Appello di RI (n. 179/2019 del
16 aprile 2019) nel giudizio di impugnazione R.G 612/2010 avverso la sentenza n. 273/2009 pronunciata dal Giudice Civile del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Distaccata di Olbia, constatata la esclusiva titolarità del compendio oggetto di misura cautelare in capo a _1
, ed accertato che tali beni rappresentano l'unica consistenza economica del convenuto, sia
[...] pure con un valore di gran lunga inferiore rispetto al danno non patrimoniale cagionato agli attori, confermare il sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011, con conseguente sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., con esecuzione e valenza nei confronti dei soggetti evocati ed identificati nelle persone dei coniugi
e , nonché ; i primi nella qualità di formali CP_3 Controparte_3 _1 intestatari dei beni immobili oggetto della ottenuta misura cautelare ed in dipendenza di atto di acquisto rogato del 19 giugno 1995 dichiarato nullo con sentenza confermata anche dalla _13
Corte di Appello di RI ed il secondo nella qualità di responsabile del danno da uccisione cagionato agli attori e quale reale ed effettivo proprietario dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo”.
É fuori da ogni dubbio che il danno da uccisione configuri una forma di lesione collocabile nell'alveo del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., che si estrinseca nella definitiva perdita del rapporto parentale (inserito dalla giurisprudenza di merito nell'ambito del cosiddetto danno
9 esistenziale); in tale contesto, entra in gioco la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cassazione civile, n. 907/2018).
Invero, il pregiudizio che il soggetto subisce si sostanzia nello stravolgimento di un sistema di vita che trova le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto con la persona deceduta.
In questi termini, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e riassume in sé i caratteri sia del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, sia quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite.
A ciò aggiungasi l'elemento della convivenza, che, sebbene assurga a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i soggetti legati da affectio familiaris.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, essa deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita,
l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cassazione civile, ordinanza n. 907/2018).
In particolare, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Sul punto, Cassazione n. 26140 del 7.09.2023: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
10 medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela
e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Così, Cassazione, sentenza 29/9/2023, n. 27658: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli
o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). In questo caso, sarà il convenuto a dover provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo”.
Nella medesima direzione, Cassazione, 21/10/2024, n. 27142: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva”.
Come è stato puntualmente precisato dal Giudice investito della fase cautelare in sede di ordinanza di autorizzazione del sequestro, al fine di quantificare il potenziale danno subito dagli odierni attori, a seguito della condotta criminosa posta in essere nei confronti del proprio congiunto, sarà sufficiente richiamare la monetizzazione dello stesso, così come riportata nelle Tabelle di
Milano aggiornate al 2011.
Dall'analisi delle stesse (così come richiamate anche dal Giudice in sede cautelare) emerge che il danno non patrimoniale, riconosciuto a seguito dell'uccisione di un figlio, in capo al genitore, può variare da un minimo di € 154.350,00 sino ad un massimo di € 308.700,00; mentre, in favore dei fratelli, varia da € 22.340,00 sino a € 134.040,00.
Naturalmente, la scelta di aderire ad una quantificazione, piuttosto che all'altra, dipende da numerosi fattori, anzitutto legati alla modalità con cui si è verificato l'evento, alle condizioni in cui
11 si è concretizzata la condotta criminosa, nonché all'età della vittima.
Nella fattispecie che ci occupa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dell'uccisione, della circostanza che l'evento morte è originato da una condotta dolosa premeditata posta in essere da nonché del fatto che, all'atto del decesso, _1 SO aveva l'età di 39 anni, ritiene questo Giudice che risponda a criteri di equità determinare il quantum risarcitorio nella misura di € 283.000,00 per ciascuno dei genitori, e Parte_1
e nella misura di € 132.000,00 per ciascuna delle sorelle, Parte_2 [...]
e condividendo, sul punto, la quantificazione operata dal Giudice Parte_4 Parte_3 in sede di concessione della misura cautelare.
Quanto alla domanda degli odierni attori, con la quale hanno chiesto “la conferma del sequestro conservativo autorizzato in data 22.09.2011 ai danni di , con conseguente _1 sentenza di condanna esecutiva ai fini dell'art. 689 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art. 156, disp. att. c.p.c., con esecuzione e valenza nei confronti dei soggetti evocati ed identificati nelle persone dei coniugi e , nonché ; i primi nella qualità di CP_3 Controparte_3 _1 formali intestatari dei beni immobili oggetto della ottenuta misura cautelare ed in dipendenza di atto di acquisto rogato del 19 giugno 1995 dichiarato nullo con sentenza di primo grado _13
(n. 273/2009) confermata anche dalla Corte di Appello di RI (n. 179/2019) ed il secondo nella qualità di responsabile del danno da uccisione cagionato agli attori e quale reale ed effettivo proprietario dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo”, la stessa è meritevole di accoglimento.
É incontrovertibilmente accertato che l'atto di compravendita immobiliare, stipulato in data
19/6/1995, mediante il quale e la moglie hanno venduto _1 Persona_2 tutte le loro proprietà immobiliari in favore di e è stato CP_3 Controparte_3 dichiarato nullo con sentenza n. 273/2009 del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di
Olbia, confermata, a seguito di impugnazione, dalla Corte di Appello di RI, con sentenza n.
179/2019.
In conseguenza di tali statuizioni, l'atto di compravendita in questione è da considerarsi tamquam non esset, con la conseguenza che i beni su cui insiste il provvedimento di sequestro conservativo sono nella piena titolarità del soggetto venditore, nella specie e, _1 nell'attualità, dopo la morte di quest'ultimo, dei suoi eredi.
Né è meritevole di pregio, oltre che inammissibile, l'argomentazione di parte convenuta circa l'erroneità della concessione del sequestro conservativo, che, a suo dire, sarebbe stato autorizzato rispetto ad una porzione di proprietà di un soggetto terzo, estraneo al giudizio;
ciò in ragione del fatto che le eventuali “eccezioni” sollevate per contrastare il diritto degli istanti di
12 procedere a sequestro conservativo costituiscono “causa petendi” della domanda che andava proposta in sede di giudizio cautelare, ovvero con la proposizione di reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 con valore indeterminabile di complessità media, valori medi.
Con lo stesso criterio andranno liquidate le spese del giudizio cautelare (con l'esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda formulata dalle parti attrici,
ACCERTA il diritto degli odierni attori al risarcimento del danno parentale;
CONDANNA CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 _10 [...]
quali eredi di al risarcimento, nei confronti degli odierni Controparte_11 _1 attori, del danno parentale, che si liquida nella misura di € 283.000,00 nei confronti di ciascun genitore, e e nella misura di € 132.000,00 per Parte_1 Parte_2 ciascuna delle sorelle, e Parte_4 Parte_3
CONFERMA il sequestro conservativo autorizzato in data 22/9/2011 per le motivazioni in atti;
CONDANNA i sigg. CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9 _10 [...]
, quali eredi di in solido tra loro, al pagamento, in favore degli Controparte_11 _1 odierni attori, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 450,00 per spese ed in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
CONDANNA CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 _10 [...]
, quali eredi di in solido tra loro, al pagamento, in favore degli Controparte_11 _1 odierni attori, delle spese del giudizio cautelare, che liquida in € 4.227,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 24/7/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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