Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 494 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariagrazia
Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024, elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17
appellante e
codice fiscale/partita IVA in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 nonché (C.F.: ), rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
Francesco Capaccio, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Napoli, Via A. De Gasperi n° 33, sono elettivamente domiciliate appellate/appellanti incidentali
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' << Voglia l'Ill.ma Corte adita accogliere il presente ricorso per i motivi sopra esposti Pt_1
e, per l'effetto, riformare parzialmente a sentenza appellata, nei capi sopra indicati, rigettando integralmente la domanda spiegata da con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_1 entrambi i gradi>>;
per e : << 1) Respingere l'appello principale;
2) In accoglimento CP_1 Controparte_2 dell'appello incidentale tardivo, riformare la sentenza appellata come espresso nel presente
3) In subordine confermare la sentenza impugnata 4) In ogni caso, condannare la
[...] appellante principale alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato costituito antistatario>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
Alla luce delle contestate violazioni, quindi, riferiva di essere stata diffidata, in solido con il legale rappresentante sig.ra ex art. 6 l. 689/1981, a provvedere alla Controparte_2 regolarizzazione delle inosservanze riscontrate oltre che al pagamento delle relative sanzioni e, contestualmente, del complessivo importo di euro 122.171,15 a titolo di addebiti contributivi.
Tanto premesso, esperito invano il ricorso amministrativo, adiva Codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, provvedere: A) annullare e/o revocare il verbale unico di accertamento e notificazione 2017005625/DDL del 05.06.2018, notificato il 15-19.06.2018, Pa redatto dall' nella persona dei funzionari di vigilanza in servizio presso la sede dell' di Pt_1
Crotone, invero, in via subordinata, rettificare e ridurre le somme di cui all'impugnato verbale nella misura che verrà accertata in corso di causa;
b) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Pt_ L' nel costituirsi ritualmente in giudizio ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, richiamando il concetto di imponibile contributivo previsto dall'art. 12 l. 153/1969, rilevava come la non avesse dato prova di aver applicato ai propri dipendenti gli CP_1 adeguamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
che infondata doveva inoltre
Pag. 2 di 11 ritenersi la pretesa di vedersi applicate le sanzioni in misura pari agli interessi legali, non potendosi configurare alcuna delle ipotesi previste dall'art. 116 co. 15 l. 388/2000; che in merito alla contestata fruizione di agevolazioni contributive, la società non aveva offerto alcuna prova in ordine alla spettanza di tali somme;
che, infine, la pratica datoriale di corrispondere somme a titolo di “Trasferta Italia” per un importo in misura fissa, in assenza di adeguata documentazione giustificativa, doveva ritenersi preordinata a retribuire i lavoratori senza incorrere nella imposizione fiscale e contributiva delle maggiorazioni altrimenti dovute per lavoro straordinario.
Con ricorso depositato in data 14.11.2018 la signora , riportando i medesimi Controparte_2 fatti sopra esposti, rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, provvedere: A) annullare e/o revocare il verbale unico di accertamento e notificazione 2017005625/DDL del 05.06.2018, notificato il 15- Pa 19.06.2018, redatto dall' nella persona dei funzionari di vigilanza in servizio presso la sede dell' di Crotone, invero, in via subordinata, rettificare e ridurre le somme di cui Pt_1 all'impugnato verbale nella misura che verrà accertata in corso di causa;
b) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.”
L' nel costituirsi tardivamente in giudizio, preliminarmente chiedeva disporsi la riunione Pt_1 del giudizio n. Rg 2650/2018 a quello recante n. 2649/2018 RG, stante l'evidente connessione oggettiva tra i processi;
nel merito insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Quindi, all'udienza del 6.10.2020 veniva disposta la riunione del giudizio n. 2650/2018 al giudizio n. 2649/2018 RG>>
§3
Il Tribunale, in parziale accoglimento dei ricorsi, <accerta e dichiara legittimo il recupero dei contributi omessi a titolo di indennit per italia nei limiti del delle somme tale erogate condannando l all confronti ricorrenti in solido pt_1 ogni provvedimento consequenziale rigetta ricorso resto condanna le al pagamento spese lite favore dell che gi compensate nella misura un terzo si liquidano euro oltre generali iva cpa come legge. pone ctu liquidate con separato decreto solidalmente carico della cp_1> per il 50% e per il restante 50% a carico dell' Controparte_2 Pt_1
§4
La sentenza è gravata d'appello dall' con ricorso in data 24 aprile 2024; hanno altresì Pt_1 proposto impugnazione incidentale e , con memoria depositata il 23 CP_1 Controparte_2 maggio 2025.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Pag. 3 di 11 Prendendo le mosse dall'appello dell' la parte della sentenza gravata è la seguente: Pt_1 <con ricorso depositato in data la societ esponeva di aver ricevuto cp_1 notifica del verbale unico accertamento n. pa emesso a seguito indagini compiute dai funzionari vigilanza dell mezzo quale le erano state contestate seguenti irregolarit adeguamento alle tabelle retributive vigenti per il ccnl autotrasporto merci e logistica partire dall relazione lavoratori b illegittimo godimento delle agevolazioni contributive cui all co. l. nonch quelle della infine previste dal decreto direttoriale ministero lavoro>Italia”. Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale ispettivo fa piena prova dei fatti che gli accertatori attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 15073/2008). Orbene, nel caso di specie, gli ispettori hanno dato conto degli accertamenti effettuati e del loro esito nei seguenti termini. In data
06.07.2017 i funzionari ispettivi richiedevano alla documentazione comprovante le CP_1 modalità di erogazione dell'indennità di trasferta ai dipendenti, tra l'altro domandavano l'esibizione dei dischi cronotachigrafi. La società dava riscontro con e-mail del 27.07.2017 precisando che “le giustificazioni delle trasferte retribuite ai dipendenti possono essere rilevate nelle buste paghe già prodotte. In relazione alla produzione dei dischi cronotachigrafi la società fa presente di essere nelle condizioni, a causa di problemi interni all'azienda, di fornire solo quelli relativi all'ultimo semestre, i quali saranno forniti non appena l'officina autorizzata avrà provveduto all'estrazione”. (cfr. verbale unico di accertamento in atti). Con verbale interlocutorio n. 1 del 30.01.2018 gli ispettori prendevano atto che la richiesta di integrazione documentale inviata tramite e-mail del 06.07.2017 non era stata evasa dalla società.
Con il presente ricorso, la ricorrente precisava di essere stata impossibilitata a produrre i dischi cronotachigrafi in quanto periti nell'incendio sviluppatosi all'interno della sede operativa in data 23.10.17. Dalla denuncia allegata in atti, tuttavia, emerge con il predetto incendio fosse avvenuto in data 23.10.16 ( cfr. all. 5 fascicolo ricorrente), quindi era comunque possibile per il datore fornire la documentazione successiva a tale data, considerato che l'accertamento ispettivo ha interessato il periodo dall'1.05.2013 al 31.12.17 e alla data della richiesta documentazione del 06.07.2017 non era ancora decorso l'anno per cui corre l'obbligo di conservare, ai sensi dei Regolamenti CE n. 561 del 2006 e n. 165 del 2014, i dischi cronotachigrafici.
Tanto premesso, esaminando sinteticamente la normativa di riferimento, si osserva che ai sensi dell'art. 12 l. 153/1969 così come modificato dall'art. 6 d.lgs. 314/1997, costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli individuati ai sensi del T.U. delle imposte sui redditi:
l'art. 12 citato, dunque, rinvia ai fini dell'individuazione dell'imponibile previdenziale alla nozione di reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali. Secondo la normativa fiscale richiamata - cfr. art. 51 TUIR- “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
L'art. 51 individua, poi, al secondo comma gli elementi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali (e quindi previdenziali), con elencazione tassativa delle voci escluse. Il regime riguardante l'indennità di trasferta è disciplinato dall'art. 51 comma 5, in base al quale “le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 ( 46,48 euro) al giorno,
Pag. 4 di 11 elevate a lire 150.000 ( 77,46 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”. Il comma 6 disciplina, invece, le indennità spettanti “ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità”
(disposizione riguardante la diversa ipotesi dei c.d. “trasfertisti abituali”, che non riguarda il caso di specie, cfr. Cass. SS.UU. 27093/2017).
Alla luce della disposizione di cui al comma 5, è dunque previsto un sistema in base al quale non concorrono a formare il reddito imponibile le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta inferiori agli importi giornalieri indicati;
è previsto un regime di favore, che tiene conto del fatto che la trasferta è una situazione che rende di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese nell'interesse del datore di lavoro.
L'art. 62 co. 3 del CCNL applicabile (cfr. all. 5 fascicolo , poi, in materia di trasferte Pt_1 prevede che il lavoratore “oltre alla normale retribuzione globale giornaliera ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extraurbano” il cui importo varia a seconda della sua effettiva durata che, tuttavia, deve essere almeno pari a 6 ore continuative (cfr. art. 62 co.11 CCNL). Più in particolare l'art. 62 co. 4 disciplina la misura dell'indennità di trasferta per quel che interessa “1) per i servizi in territorio nazionale - - - dalle
6 alle 12 ore 20,60 euro dalle 12 alle 18 ore 31,82 dalle 18 alle 24 ore 39,96” L'art. 11 co. 11 del
CCNL precisa altresì che “ferma restando la durata del lavoro contrattuale, CP_3
l'eventuale maggiore durata dell'orario di lavoro, è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario”. Infine, l'art. 16 prevede una speciale indennità per il lavoro notturno svolto dal personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta.
Pt_ Tanto premesso, nel caso di specie, il credito contributivo rivendicato dall' deve ritenersi parzialmente illegittimo, per quanto di ragione. Dall'esame della sezione paga del LUL, esibito nel corso dell'accertamento ispettivo, è emerso che il datore di lavoro si fosse sempre limitato a retribuire giornate di trasferta ai dipendenti con mansioni di autotrasportatore per un importo pari o inferiore a 40,00 euro ( c.d. sistema forfettario), indicando un orario giornaliero, per lavoratore, pari a 7,80 ore su 9 5 giorni , quindi pari a 39 ore settimanali ( che ai sensi dell'art. 11 del CCNL di riferimento rappresenta l'orario lavorativo ordinario). Esaminando nel dettaglio le dichiarazioni acquisite dagli ispettori ed allegate al verbale di accertamento, si rappresenta che sono stati ascoltati unicamente quattro lavoratori su un totale di 24, i quali hanno riferito di aver svolto prestazioni di lavoro straordinario che venivano però retribuite unicamente con la
Pag. 5 di 11 c.d. trasferta Italia [dipendente sentito il 19.5. 2018 dichiarava “Parto con il camion Per_2 carico il lunedì mattina intorno alle 4.00 oppure lunedì sera, appena il camion è carico. Scarico dove c'è da scaricare, in ogni caso quasi sempre fuori dalla Regione Calabria. Dormo sempre nel camion… a seconda del posto sto fuori due tre giorni di fila…Mi capita quindi di andare anche durante la notte. Quando vado fuori Regione mi pagano la Trasferta che in pratica comprende viaggio e lavoro straordinario e notturno…Tutte le ore che facciamo in più di lavoro le pagano con la Trasferta e soltanto con quella. Non mi danno altre somme fuori busta. Io ho le buste paga e mi pagano con bonifico bancario quello che c'è scritto in busta paga.
Dipendente sig. , sentito il 19.06.2017 riferiva “La settimana è strutturata così: Persona_3 tre giorni di guida a settimana per 9 ore al giorno e due giorni 10 ore di guida. Le pause durante la settimana sono di 9 ore per 2 giorni e 11 ore per tre giorni tra un trasporto e l'altro.
L'orario di guida è registrato su una tessera magnetica che al momento della partenza resta inserita nel camion per tutta la settimana. Durante i viaggi se io, ad esempio, arrivo a Roma, prima di ripartire riposo anche tutta la notte dentro il camion. E l'azienda mi paga la trasferta.
Solo in casi eccezionali mi è capitato di dormire in albergo. I pasti sono compresi nella trasferta, il cui importo cambia a seconda della destinazione se è più lontana o meno…. In busta paga c'è scritto Trasferta Italia per i casi in cui sono stato fuori con il camion. Ogni tanto mi capita di lavorare in Regione per trasportare i pannelli. In questi casi la trasferta la pagano solo se vado lontano, ad esempio a Reggio Calabria e provincia”. Tuttavia, le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio sono risultate di opposto tenore. In particolare, il teste sig.
, escusso all'udienza del 13.01.2021, riferiva di aver sempre rispettato l'orario Testimone_1 di 7 ore e 80 minuti giornalieri per 5 ore lavorative. Il teste sig. , escusso Testimone_2 all'udienza del 17.03.2021 confermava di non aver mai lavorato per più di 7 ore e 80 minuti al giorno per cinque giorni a settimana, quindi, in sostanza, di non aver mai svolto orario straordinario. Irrilevante, infine, la testimonianza resa dal teste sig. , fratello Testimone_3 dalla ricorrente, in quanto lo stesso era assunto con doppio contratto di autotrasportatore e di impiegato ed, invero, ha riferito solo deduttivamente in ordine alla circostanza sull'orario lavorativo degli autotrasportatori “Non credo che i lavoratori hanno superato quell'orario perché noi lavoratori rischiamo sulla nostra pelle, sulla nostra patente”.
L'espletata CTU, finalizzata ad accertare, mediante una disamina dei LUL e di tutta la copiosa documentazione versata in atti, la fedele registrazione da parte del datore di lavoro degli orari lavorativi dei dipendenti e, quindi, la corretta attribuzione dell'indennità di Trasferta Italia e delle ore di straordinario, ha restituito l'impossibilità di verificare “l'orario effettivamente svolto dagli autotrasportatori nell'esecuzione delle trasferte nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della società , infatti, non vi è alcun documento che possa CP_1 dimostrare il dato, giacché non veniva registrata alcuna indicazione oraria circa l'inizio e la fine della trasferta” nonché l'inattuabilità a poter accertare e quantificare, nel caso in cui l'orario di lavoro si fosse protratto oltre l'orario contrattuale, la presenza di ore straordinarie (cfr. consulenza tecnica depositata in data 24.05.2023 qui da intendersi integralmente richiamata)
Ciò posto, a fronte degli elementi sopra richiamati, non può essere condivisa l'impostazione degli ispettori che, stante l' impossibilità di ricavare la durata di ciascuna trasferta, hanno ritenuto di assoggettare a contribuzione tutte le somme (a tale titolo) percepite dai 24 dipendenti, ritenendole, per ciò solo, lavoro straordinario ( cfr. all. differenze paga fascicolo
Pag. 6 di 11 . Non può escludersi, invero, come peraltro accertato dagli stessi ispettori, che talvolta gli Pt_1 autisti siano stati realmente impegnati in trasferte, per cui l'indennità corrisposta a tale titolo aveva l'effettiva funzione di remunerare il maggiore disagio per il lavoro svolto;
nè in sede ispettiva è stato accertato che i dipendenti svolgessero un numero di ore di lavoro straordinario costantemente esorbitante rispetto alla percentuale forfettizzata nel contratto collettivo di riferimento. Conseguentemente, alla luce del quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria assunta nonché dell'espletata CTU, questo giudice ritiene equo rideterminare l'imponibile contributivo nella misura del 50% delle somme erogate dalla ai propri dipendenti a CP_1 titolo di indennità di “trasferta Italia”; pertanto, deve essere accertato e dichiarato come legittimo il recupero dei contributi omessi, a tale titolo, nei limiti del 50% delle somme erogate a titolo di “trasferta Italia”, previa lordizzazione della aliquota dei contributi a carico dei dipendenti. Il ricorso, pertanto, può essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Le spese di lite, secondo soccombenza, sono poste a carico di parte ricorrente, con compensazione di un terzo e sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate. Le spese di CTU sono poste a carico di parte ricorrente>>.
§6
Con il proposto gravame, l' lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha Pt_1 omesso di considerare che, in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del
1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato, non avendo l'opponente assolto, nel caso di specie, tale onere probatorio: <<… il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato il quadro d'insieme emerso nel corso dell'accertamento ispettivo: i verbalizzanti hanno acclarato che la società appellata corrispondeva somme a titolo di trasferta Italia, non assoggettate a contribuzione, senza una idonea documentazione giustificativa. Ciò in palese violazione delle dettagliate disposizioni del contratto collettivo in materia di orario di lavoro del personale viaggiante ( artt. 11 e 62 4 comma 3 del CCNL autotrasporti, doc. 5 ) fasc. di primo grado), dalle quali discende che l'autotrasportatore ha diritto di ottenere la corresponsione di una indennità variabile, distinta in base al numero di ore passate in trasferta, che, comunque, risulta collegata alla concreta ed effettiva effettuazione della prestazione lavorativa in territorio extraurbano al di sopra delle sei ore continuative.
Tuttavia, per aver diritto alla predetta indennità, è indispensabile conoscere, con esattezza, non soltanto il momento in cui la prestazione di lavoro è stata concretamente svolta al di fuori del territorio urbano, ma anche la sua effettiva durata. Ciò al fine di verificare se ed in quale misura spetti al dipendente l'indennità di trasferta, ma anche un eventuale prolungamento della prestazione oltre l'orario di lavoro, dal quale dipendano la corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario o addirittura della indennità di lavoro notturno. Orbene, le dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento hanno confermato che i lavoratori in trasferta effettuavano prestazioni di gran lunga superiori alle sette ore e 80 minuti giornalieri;
né il datore lavoro ha fornito ai verbalizzanti documenti dai quali poter evincere l'effettiva durata dell'attività lavorativa. Tale prova non è stata offerta neanche nel corso del giudizio, in
Pag. 7 di 11 cui l'azienda si è limitata a riferire che la documentazione necessaria a provare la fondatezza dei propri assunti era andata distrutta in un incendio, sviluppatosi nella sede operativa il
23.10.2017. E allora, è evidente che in un quadro probatorio di tal fatta, le dichiarazioni rese in giudizio dai lavoratori, di segno diametralmente opposto a quelle rilasciate nel corso dell'ispezione, dovevano ritenersi maggiormente attendibili. Ciò in quanto: a) più genuine e spontanee, essendo state rilasciate nell'immediatezza dei fatti, in occasione di un accesso “a sorpresa”; viceversa, le diverse dichiarazioni rese a distanza di anni, possono facilmente risentire di condizionamenti esterni ed essere il frutto di ricostruzioni concordate e precostituite ad hoc (in termini cfr., ex multis, Cass., 8 settembre 2015 n. 17774 non mass.); b) confermative della pratica datoriale di erogare somme a titolo di trasferta senza assoggettarle a contribuzione, per occultare il mancato rispetto della normativa sull'orario di lavoro a scapito degli stessi dipendenti. La complessiva valutazione del quadro probatorio, quindi, avrebbe dovuto orientare il primo giudice verso una sua differente lettura, che deponeva per la maggiore attendibilità di quanto dichiarato in sede di ispezione. ….il Tribunale è incorso in altro palese errore, in quanto ha disposto una consulenza tecnica, meramente esplorativa, al fine di verificare la fedele registrazione degli orari di lavoro dei dipendenti, pur in assenza di idonea documentazione probatoria, certamente non identificabile nei documenti di trasporto, che nulla dicono circa la data di inizio e fine della prestazione di lavoro. Il consulente tecnico nominato, infatti, ha concluso dando atto della impossibilità di accertare “l'orario effettivamente svolto dagli autotrasportatori, non essendovi alcun documento che possa dimostrare il dato” (testualmente, sentenza appellata pag. 11). Ma neppure le conclusioni rassegnate dall'Ausiliario sono state adeguatamente valorizzate dal Tribunale, il quale avrebbe dovuto, indirettamente, trarre da esse la conferma della totale assenza di prova circa la durata delle prestazioni svolte in trasferta. …. il fatto che siano stati ascoltati dai verbalizzanti solo quattro lavoratori (in realtà sono sei), è dipeso dal fatto che molti dei dipendenti contattati riferivano di trovare non poche difficoltà a reperire il tempo per presentarsi al cospetto dell'organo di vigilanza, a causa dei trasporti da effettuare che, in alcuni casi, li costringevano a stare fuori regione anche per diversi giorni (verbale ispettivo, pag. 13). In ogni caso, il numero dei lavoratori ascoltati non sminuisce la fondatezza dell'accertamento, né rende meno attendibile quanto dichiarato, soprattutto se il contenuto delle dichiarazioni costituiva un ulteriore elemento, atto a supportare la fondatezza dell'addebito contributivo…. merita censura la statuizione del Tribunale secondo cui i funzionari di vigilanza hanno assoggettato a contribuzione tutte le somme percepite dai 24 dipendenti a titolo di indennità di trasferta, ritenendole, per ciò solo, lavoro straordinario. Tale affermazione non è corretta, in quanto gli ispettori non hanno assoggettato a contribuzione le somme percepite dai dipendenti a titolo di trasferta ritenendole lavoro straordinario, ma hanno assoggettato a contribuzione tutte le somme erogate a titolo di Trasferta in quanto non hanno trovato adeguata e/o veritiera giustificazione, così come registrate dall'azienda. Si tratta, in sostanza, di somme che derivano dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 22.12.1996 n. 917, quindi, rientranti nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 12 della l. 30.4.1969 n. 153. … il fatto che gli autisti siano stati realmente impegnati in trasferte, non implica affatto, come ritiene il primo Giudice, che, automaticamente, le somme corrisposte a tale titolo siano parzialmente esenti da contribuzione. Affinché operi l'esenzione contributiva, è necessario che il datore di lavoro documenti il momento esatto in cui la prestazione fuori dal territorio
Pag. 8 di 11 comunale è avvenuta e la sua durata;
ma a ciò non ha provveduto la società appellata, che si è limitata ad indicare sul Libro unico sempre un orario di lavoro giornaliero pari a 7, 80 ore su 5 giorni, per un totale di 39 ore di lavoro settimanali, nonché il numero delle trasferte effettuate
(ad esempio 10 in un mese). L'impossibilità di ricostruire l'esatto svolgimento della prestazione lavorativa ha impedito ai funzionari di vigilanza, altresì, di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali, di cui al D.lgs.
8.4.2003 n.66, e di applicare eventuali sanzioni amministrative. La conclusione tratta dal primo Giudice dalle premesse sopra esposte è stata quella di rideterminare l'imponibile contributivo nella misura del 50% delle somme erogate dalla ai propri dipendenti a titolo di indennità di CP_1
“trasferta Italia”. Tale statuizione, tuttavia, è errata sotto un duplice profilo. In quanto il calcolo della contribuzione sul 50% delle somme erogate a titolo di trasferta Italia, implica che le stesse debbano avere la stessa natura delle indennità e maggiorazioni spettanti ai lavoratori
“trasfertisti”, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del D.P.R. 22.12.1996 n. 917 in quanto dirette a remunerare il maggior disagio per il lavoro svolto (sentenza appellata pag. 11 penultimo periodo). Ma, nel caso sottoposto all'esame di Codesta Corte, i lavoratori dipendenti non potevano affatto ritenersi “trasfertisti”. Secondo l'art. 51, comma 6, del D.P.R. 22.12.1996 n.
917, sono “trasfertisti” i lavoratori tenuti, per contratto, all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili;
devono, quindi ricorrere, le seguenti condizioni: 1) mancata indicazione, nel contratto, della sede di lavoro;
2) svolgimento di un'attività che richiede continua mobilità del dipendente;
3) corresponsione di un'indennità o di una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite indipendentemente dal fatto che il dipendente si sia recato in trasferta. Ma che, nella specie, non si tratti di lavoratori “trasfertisti” ne dà atto lo stesso Tribunale (pagg.
8-9 ultimo periodo) salvo, poi, in maniera del tutto contraddittoria, ritenere applicabile lo speciale regime di parziale esenzione contributiva ad essi riservato. Inoltre, riconoscendo l'esenzione contributiva sulle somme erogate in misura pari al 50%, senza che ricorrano tutti presupposti legislativamente previsti, sol perché i lavoratori svolgevano il lavoro in trasferta, significa creare una ipotesi atipica di esenzione, con una estensione analogica che non è consentita, attesa la tassatività delle fattispecie eccettuative dell'obbligo contributivo (L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa, art. 12, comma 5, della l. 30.4.1969 n. 153)….>>.
§7
Con l'appello incidentale, le appellate lamentano la contraddittorietà della sentenza laddove il
Tribunale, pur avendo accertato che le trasferte sono state concretamente effettuate dai lavoratori, non ha accolto la domanda accertando la genuinità delle stesse e delle relative indennità corrisposte in busta paga e, per l'effetto, la totale esenzione contributiva entro €
46,48 giornalieri.
§8
L'appello principale merita accoglimento.
§8.1
Pag. 9 di 11 La pretesa contributiva dell' poggia sull'assunto secondo cui l'indennità di trasferta non Pt_1 rientra nella base imponibile se erogata a lavoratori che hanno svolto la prestazione lavorativa in trasferta entro determinati limiti di orario, con la conseguenza che la prestazione lavorativa resa oltre quel limite va automaticamente qualificata come lavoro straordinario ed è quindi assoggettata a contribuzione;
il datore di lavoro ha annotato nel L.U.L., per tutti i dipendenti, la medesima durata dell'attività lavorativa resa dagli autotrasportatori (nei limiti della durata ordinaria massima dell'attività lavorativa secondo le previsioni del ccnl); gli ispettori, per verificare la correttezza di tale annotazione, hanno richiesto alla società l'esibizione dei dischi cronotachigrafi, ma la richiesta è rimasta inevasa;
hanno quindi proceduto all'escussione di alcuni lavoratori, i quali hanno dichiarato di avere svolto più ore di lavoro, durante le trasferte, rispetto a quelle annotate nel L.U.L., e che tale plus orario veniva loro retribuito a mezzo della corresponsione dell'indennità di trasferta “onnicomprensiva”; sono arrivati alla conclusione, pertanto, che l'annotazione circa la corresponsione dell'indennità di trasferta fosse non veritiera per tutti i lavoratori, perché effettuata allo scopo di non assoggettare a contribuzione la retribuzione per lavoro straordinario.
Ciò posto, non è in contestazione tra le parti che gli autotrasportatori cui la pretesa contributiva è riferita siano “trasfertisti”; pertanto, solo per questo, l'indennità di trasferta che parte datoriale ha erogato beneficia della speciale esenzione a fini contributivi di cui alle disposizioni normative richiamate nella sentenza di primo grado;
è in contestazione tra le parti, invece, la misura entro la quale l'erogata indennità di trasferta rientri nei limiti della citata esenzione, ché, in base al contratto collettivo, l'indennità di trasferta è tale solo se la prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale non si protrae oltre determinati limiti orari. Secondo l' nel caso di specie, tali limiti sarebbero stati superati, per come emerge Pt_1 dalle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva.
§8.2
Tanto premesso, ritiene la Corte di dover condividere l'impostazione difensiva dell'appellante principale, secondo cui il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova nella materia in esame.
Infatti, che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto della società ricorrente a beneficiare della detrazione del 40 per cento sugli importi dovuti per contributi, in relazione ai cd. contratti in replica, risultando indimostrato che i contratti avessero dette caratteristiche)>>
(Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018 ).
Nel caso di specie, pacifico che si tratta di trasfertisti – posto che il diritto all'esenzione contributiva presuppone la prova che la prestazione lavorativa sia rimasta contenuta nei limiti di quella ordinaria;
- a fronte della specifica contestazione dell'ente previdenziale sul punto,
l'onere di provare che l'attività lavorativa dei trasfertisti è stata di volta in volta resa dai lavoratori entro i limiti dell'orario ordinario, grava sull'impresa, che nel caso di specie non l'ha assolto;
infatti, il ctu nominato dal Tribunale in primo grado ha evidenziato l'impossibilità, sulla
Pag. 10 di 11 base della documentazione in atti, di ricostruire con esattezza l'orario lavorativo dei singoli dipendenti.
Pertanto, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto l'illegittimità della pretesa contributiva avanzata dall' nella misura del 50%, non è condivisibile, perché l'onere della prova circa Pt_1
l'esistenza dei presupposti per il godimento dell'esonero contributivo dell'indennità di trasferta gravava sull'opponente, che non l'ha assolto.
§9
In definitiva, in accoglimento del gravame principale, va dichiarata la legittimità delle pretese dell' di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2017005625/DDL del Pt_1
05.06.2018, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in data 24 Pt_1 aprile 2024, nonché sull'appello incidentale di e , con memoria CP_1 Controparte_2 depositata il 23 maggio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, n. 822/23, resa in data 2 novembre 2023, così provvede:
in riforma della sentenza gravata, previo accoglimento dell'appello dell' e rigetto di quello Pt_1 Pt_ incidentale, dichiara la legittimità delle pretese dell' di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2017005625/DDL del 05.06.2018;
condanna e , in solido tra loro ed in parti eguali, alla rifusione all' CP_1 Controparte_2 Pt_1 delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 6200,00 quanto al primo grado, ed in euro 7200,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1- bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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