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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 4671/2024 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
(Cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanbattista Scordamaglia, procuratore domiciliatario con studio in Petilia Policastro in Via
Arringa n. 6;
opponente
, in persona del;
Controparte_1 Controparte_2
opposto contumace
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore;
opposto contumace
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;
opposto contumace all'esito dell'udienza del 23.5.2025, sostituita da note di trattazione scritta, a seguito delle conclusioni rese della parte costituita, ha reso la seguente
SENTENZA
Con atto del 16.09.2024, l'Avv. Scordamaglia Giovanbattista proponeva opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato nell'interesse di Parte_1
Allegava il ricorrente: - di aver proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto della domanda, vertente in materia di protezione internazionale, depositata nell'interesse di
[...]
– , deliberato dal Tribunale di Catanzaro;
- di aver avanzato Pt_1 Persona_1 successivamente istanza di liquidazione dei compensi, con sollecitazione alla liquidazione richiesta;
- di aver ricevuto comunicazione di revoca dell'ammissione, in quanto il ricorso per cassazione
“era all'evidenza palesemente infondato”.
Deduceva l'opponente l'infondatezza della revoca disposta dal Tribunale, non essendosi concluso il giudizio di legittimità con pronuncia di inammissibilità o manifesta infondatezza,
l'unica idonea a fondare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 106 e 136 del D.P.R. n. 115/2002 ovvero richiamando la manifesta infondatezza di cui all'art. 35 comma 17 del d. lgs. 25/08 in materia di protezione internazionale.
Le ipotesi richiamate erano tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva, discendendo la revoca dalla manifesta infondatezza relativa alle ipotesi di colpa grave, ricorrente qualora la domanda presentata in giudizio sia ictu oculi priva di credibilità e, in conseguenza, pretestuosa.
Deduceva, ancora, l'opponente che la Commissione Territoriale, pur avendo rigettato la domanda, non ebbe a dichiararla manifestamente infondata, richiamando le prospettazioni spese nel giudizio di merito, esplicative della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda proposta.
Invocava il riconoscimento delle spese del presente grado di giudizio e concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, confermare parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando gli onorari per come richiesti nell'istanza di liquidazione depositata, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge e alla rifusione delle spese relativamente al giudizio di opposizione instaurato, comprese le spese di iscrizione a ruolo (€ 98,00 + € 27,00).
All'esito del deposito da parte dell'istante delle note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 23.5.2025, sulle proprie conclusioni della parte costituita, il giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
A sostegno dell'impugnazione del provvedimento reso dal Tribunale di Catanzaro, depositato il 4.6.2024 e comunicato il 30.7.2024, che ebbe a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , la difesa richiama il disposto dell'art. 106, 136 DpR n. Parte_1
115 del 2002 e 35, comma 17, D.Lvo 25 del 2008 laddove, tassativamente, indicano il caso di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal locale consiglio dell'Ordine, per il caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza della domanda proposta.
Deduceva, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione, nel definire il giudizio per il quale veniva chiesta la liquidazione, non ebbe a rendere pronuncia di inammissibilità o manifesta infondatezza.
Orbene, il Tribunale dissente dalla prospettazione di parte opponente atteso che la natura della pronuncia del giudice di legittimità deve essere vagliata nel suo intero contenuto, non potendosi far riferimento al solo dispositivo.
Ed, infatti, la ricostruzione svolta dal ricorrente mal si concilia con il contenuto del provvedimento decisorio della Cassazione, atteso che nonostante la stessa abbia reso un'ordinanza di rigetto, le motivazioni spese riconducono pienamente all'inammissibilità e ne assumono pienamente i caratteri.
Nel decreto opposto il Tribunale ha fatto richiamo alla circostanza che il ricorso fosse stato respinto con le seguenti motivazioni “i motivi qui congiuntamente in esame ripropongono censure di tipo meritali del tutto irrilevanti al cospetto della corretta e motivata decisione oggetto di gravame”, ma il provvedimento della Suprema Corte così motiva compiutamente: “E', quindi, oggi irrilevante che quella valutazione (che è di merito) non sia condivisa dal ricorrente, che finisce con lo svolgere inammissibili doglianze sulla “mera insufficienza motiva” e sulla
“prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali”, censure tutte attinenti al merito e non ammissibili (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 e 24 aprile 2019, n. 11627)”; dunque, è stato ben specificato nel corpo della motivazione del provvedimento definitorio come i profili di doglianza proposti attenessero al merito, con valutazioni, in fatto, precluse nel giudizio di legittimità.
L'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del gratuito patrocinio va pertanto rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle parti resistenti.
PQM
Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato reso dal Tribunale di Catanzaro il
4.6.2024 e comunicato il 30.7.2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, la rigetta.
Nulla per le spese.
Catanzaro, lì 23.05.2025
Il Presidente delegato
Dott. Adele Ferraro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 4671/2024 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
(Cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanbattista Scordamaglia, procuratore domiciliatario con studio in Petilia Policastro in Via
Arringa n. 6;
opponente
, in persona del;
Controparte_1 Controparte_2
opposto contumace
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore;
opposto contumace
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;
opposto contumace all'esito dell'udienza del 23.5.2025, sostituita da note di trattazione scritta, a seguito delle conclusioni rese della parte costituita, ha reso la seguente
SENTENZA
Con atto del 16.09.2024, l'Avv. Scordamaglia Giovanbattista proponeva opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato nell'interesse di Parte_1
Allegava il ricorrente: - di aver proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto della domanda, vertente in materia di protezione internazionale, depositata nell'interesse di
[...]
– , deliberato dal Tribunale di Catanzaro;
- di aver avanzato Pt_1 Persona_1 successivamente istanza di liquidazione dei compensi, con sollecitazione alla liquidazione richiesta;
- di aver ricevuto comunicazione di revoca dell'ammissione, in quanto il ricorso per cassazione
“era all'evidenza palesemente infondato”.
Deduceva l'opponente l'infondatezza della revoca disposta dal Tribunale, non essendosi concluso il giudizio di legittimità con pronuncia di inammissibilità o manifesta infondatezza,
l'unica idonea a fondare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 106 e 136 del D.P.R. n. 115/2002 ovvero richiamando la manifesta infondatezza di cui all'art. 35 comma 17 del d. lgs. 25/08 in materia di protezione internazionale.
Le ipotesi richiamate erano tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva, discendendo la revoca dalla manifesta infondatezza relativa alle ipotesi di colpa grave, ricorrente qualora la domanda presentata in giudizio sia ictu oculi priva di credibilità e, in conseguenza, pretestuosa.
Deduceva, ancora, l'opponente che la Commissione Territoriale, pur avendo rigettato la domanda, non ebbe a dichiararla manifestamente infondata, richiamando le prospettazioni spese nel giudizio di merito, esplicative della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda proposta.
Invocava il riconoscimento delle spese del presente grado di giudizio e concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, confermare parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando gli onorari per come richiesti nell'istanza di liquidazione depositata, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge e alla rifusione delle spese relativamente al giudizio di opposizione instaurato, comprese le spese di iscrizione a ruolo (€ 98,00 + € 27,00).
All'esito del deposito da parte dell'istante delle note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 23.5.2025, sulle proprie conclusioni della parte costituita, il giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
A sostegno dell'impugnazione del provvedimento reso dal Tribunale di Catanzaro, depositato il 4.6.2024 e comunicato il 30.7.2024, che ebbe a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , la difesa richiama il disposto dell'art. 106, 136 DpR n. Parte_1
115 del 2002 e 35, comma 17, D.Lvo 25 del 2008 laddove, tassativamente, indicano il caso di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal locale consiglio dell'Ordine, per il caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza della domanda proposta.
Deduceva, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione, nel definire il giudizio per il quale veniva chiesta la liquidazione, non ebbe a rendere pronuncia di inammissibilità o manifesta infondatezza.
Orbene, il Tribunale dissente dalla prospettazione di parte opponente atteso che la natura della pronuncia del giudice di legittimità deve essere vagliata nel suo intero contenuto, non potendosi far riferimento al solo dispositivo.
Ed, infatti, la ricostruzione svolta dal ricorrente mal si concilia con il contenuto del provvedimento decisorio della Cassazione, atteso che nonostante la stessa abbia reso un'ordinanza di rigetto, le motivazioni spese riconducono pienamente all'inammissibilità e ne assumono pienamente i caratteri.
Nel decreto opposto il Tribunale ha fatto richiamo alla circostanza che il ricorso fosse stato respinto con le seguenti motivazioni “i motivi qui congiuntamente in esame ripropongono censure di tipo meritali del tutto irrilevanti al cospetto della corretta e motivata decisione oggetto di gravame”, ma il provvedimento della Suprema Corte così motiva compiutamente: “E', quindi, oggi irrilevante che quella valutazione (che è di merito) non sia condivisa dal ricorrente, che finisce con lo svolgere inammissibili doglianze sulla “mera insufficienza motiva” e sulla
“prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali”, censure tutte attinenti al merito e non ammissibili (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 e 24 aprile 2019, n. 11627)”; dunque, è stato ben specificato nel corpo della motivazione del provvedimento definitorio come i profili di doglianza proposti attenessero al merito, con valutazioni, in fatto, precluse nel giudizio di legittimità.
L'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del gratuito patrocinio va pertanto rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle parti resistenti.
PQM
Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato reso dal Tribunale di Catanzaro il
4.6.2024 e comunicato il 30.7.2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, la rigetta.
Nulla per le spese.
Catanzaro, lì 23.05.2025
Il Presidente delegato
Dott. Adele Ferraro