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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'EL, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1415 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del
25.11.2025 e promossa da
(C.F. ) in persona della socia Parte_1 P.IVA_1
accomandataria , elettivamente domiciliata in Vignola, Via Beslan 30 presso Parte_1
lo studio dell'avv. VACCARI GABRIELE che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Matera Controparte_1 C.F._1
Largo Passarelli n. 9 presso lo studio dell'Avv. CHIETERA MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTO –
E
(c.f. e p. iva Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 25.11.2025 i procuratori delle parti discutevano la causa come da note a trattazione scritta.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione in opposizione, ha opposto l'atto Parte_1
di precetto notificatogli da portante l'intimazione di pagare la Controparte_1
somma di euro 58.308,98 oltre spese in virtù di sentenza n. 1161/2006 emessa dal Tribunale di Matera e ordinanza del 14.03.2019 emessa dal GE del Tribunale di Matera (RGE 46/2017). CP_ Pertanto, ha evocato in giudizio, il creditore, e innanzi Controparte_1
all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione,
IN VIA PREGIUDIZIALE. Per i motivi sopra esposti, disporre la sospensione dell'esecutorietà dei titoli esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
NEL MERITO. Per i motivi esposti in narrativa:
- accertare e dichiarare che la Sentenza n. 1161/2016 pubblicata il 24.11.2016, a definizione del procedimento n. 1038/2016 R.G. Lav., notificata il 31.03.2017, è stata formata a contraddittorio non integro e, per l'effetto;
- accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza del 14.03.2019 per contrasto con l'art. 474
c.p.c., e per l'effetto;
- dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere al recupero forzoso dei crediti discendenti dai suddetti titoli, asseritamente vantato dal Sig. CP_1
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ravvisasse la validità dei titoli esecutivi azionati dal Sig. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e conclusione,
IN VIA PREGIUDIZIALE. Per i motivi sopra esposti, disporre la sospensione dell'esecutorietà dei titoli esecutivi, ovvero della sola Sentenza n. 1161/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
NEL MERITO
Per i motivi esposti in narrativa, accertare le poste creditorie spettanti rispettivamente al Sig.
e all' limitatamente all'importo precettato, con ricalcolo di interessi e CP_1 CP_2
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, come da sentenza n.
2 1161/2016, ribadendo che, a tal fine, l' (c.f. Controparte_2
e p. iva ) con sede legale in Roma (RM), Via Ciro Il Grande 21, presso la Direzione P.IVA_2
Provinciale dell' di Matera, corrente in Matera (MT), Via Cappellutti 2B deve CP_2
considerarsi contraddittore necessario dell'odierno giudizio.
IN OGNI CASO. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente deduceva:
- che il giudizio n. 1038/2026 svolto innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera si era concluso con sentenza n. 1161/2016 resa in data 24.11.2016;
- che, in particolare, il dispositivo della sentenza prevedeva: “accoglie il ricorso e per
l'effetto condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante in carica, a pagare, in favore di la somma di Controparte_1
euro 58.154,05 (di cui
- euro 4.066,44 per il t.f.r. per l'intero rapporto lavorativo) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna di Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante in carica, a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in € 6.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge”;
- che, sulla base della sentenza de qua, il ntraprendeva una prima azione CP_1
esecutiva immobiliare (RGE 46/2017) presso il Tribunale di Matera ove il credito veniva parzialmente soddisfatto;
- che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, veniva condannata alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare di opposizione;
- che la società versava in stato di liquidazione;
- che la sentenza post alla base della procedura esecutiva doveva essere considerato inutiliter data in quanto pronunciata in assenza di contraddittorio integro non avendone
CP_ fatto parte quale litisconsorte necessario;
- che, pertanto, anche l'ordinanza con condanna al pagamento delle spese pronunciata dal
G.E. nel 2019 doveva essere considerata come tamquam non esset in quanto atto successivo all'originario titolo esecutivo nullo;
3 - che, comunque, le somme precettate non erano esigibili basandosi su sentenza inutiliter data e comunque erano errate in quanto il Giudice del lavoro non aveva distinto le singole
CP_ voci salariali e non aveva distinto la somma spettante a capo di
- che, in caso di ritenuta validità dei titoli, il credito in esso contenuto non poteva però dirsi certo, liquido e esigibile;
- che spettava al Giudice adito, pertanto, indicare gli emolumenti spettati al lavoratore e
CP_ quelli all' CP_
- che era necessario esperire una CTU per individuare la quota spettante all'
- che, quindi, vi era il rischio che il lavoratore, creditore procedente, andasse a percepire
CP_ anche le aliquote previdenziali correlate alle differenze retributive da versare a per legge.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Controparte_1
particolare, eccependo:
- che il titolo esecutivo azionato, corrispondente alla sentenza. 1161/2016, era passato in giudicato in assenza di gravame (doc. 2 fascicolo opposto);
- che l'atto di precetto fondante la prima azione esecutiva immobiliare RGE 46/2017 non era stato opposto;
- che, solo successivamente, la debitrice attrice aveva opposto l'esecuzione ribadendo le medesime doglianze oggi proposte;
- che il GE, con ordinanza del 14.03.2019, aveva respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla debitrice ex art. 624 c.p.c. e assegnato il termine per il merito;
- che la debitrice non aveva proposto reclamo né introdotto il giudizio di merito;
- che il credito precisato e riconosciuto in sede esecutiva non era stato contestato dalla debitrice ed era stato, comunque, solo parzialmente soddisfatto;
- che il giudice adito era incompetente dovendo decidere la controversia il Tribunale di
Matera in funzione di Giudice del Lavoro;
- che la debitrice, a fronte di titoli esecutivi giudiziali definitivi, non aveva eccepito fatti modificativi, estintivi o preclusivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo;
4 - che le questioni, sollevate in questa sede con riferimento alla sentenza, avrebbero dovute essere proposte in sede di gravame;
- che, in ogni caso, la sentenza azionata era stata emessa in un giudizio volto all'accertamento delle differenze retributive e non anche contributive e che, pertanto,
CP_ non aveva ragione di partecipare al giudizio;
- che, invece, il credito residuo era esattamente certo nel suo ammontare residuo, liquido ed esigibile.
Insisteva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di incompetenza per materia in favore del
Giudice del Lavoro e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese ex 96 co. 3 c.p.c.
Non si costituiva e, verificata la Controparte_2
regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, rimetteva al Presidente del Tribunale il giudizio per l'assegnazione al Giudice del lavoro competente in materia.
Successivamente, il Presidente del Tribunale confermava nuovamente l'assegnazione in capo al giudice di merito preventivamente adito il quale, quindi, rinviava per la discussione dell'istanza cautelare.
Rigettata la richiesta di sospensione avanzata dall'opponente ex art. 624 c.p.c., veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more. il presente fascicolo è stato assegnato allo scrivente magistrato applicato a distanza presso il Tribunale di Matera ex art. 3 d. 117/2025.
Chiamata all'udienza cartolare del 25.11.2025 sulle note scritte depositate dalle parti, la causa
è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento negativo del diritto ad agire in executivis di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
sulla base della sentenza n. 1161/2016 del Tribunale di Matera, passata in
[...]
5 giudicato, e sulla base dell'ordinanza del GE emessa in data 14.03.2019, non reclamata (RGE
46/2017 Tribunale di Matera).
1.In via preliminare sulla competenza.
Relativamente alla questione di competenza sollevata da parte opposta, dovrà ritenersi integralmente richiamato in questa sede quanto affermato ed espresso dal Presidente del
Tribunale di Matera con ordinanza del 05.06.2025 che ha confermato l'assegnazione del fascicolo al giudice ordinario.
2. Sull'ammissibilità dell'opposizione.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, invece, si rileva che la ha contestato Pt_1
che la sentenza portante l'atto di precetto oggi opposto sarebbe stata inutiliter data per CP_ mancata partecipazione al giudizio dell' con conseguente travolgimento anche dell'ordinanza emessa dal GE nel primo procedimento esecutivo azionato sulla base di quella sentenza (RGE 46/2017 Tribunale di Matera).
È necessario, però, evidenziare che entrambi i titoli esecutivi di natura giudiziale sono oggi definitivi: da un lato, la sentenza n. 1161/2016 è passata in giudicato per assenza di gravame
(doc. 2 fascicolo opposto) e, dall'altro, l'ordinanza del GE del 14.03.2019 non è stata reclamata.
Come noto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo)”
(Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26110).
L'opposizione all'esecuzione (preventiva o successiva), d'altronde, è un rimedio limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva, azionata in conformità al titolo, può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di
6 cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, e ciò in virtù del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.
Nel caso di specie, tutte le dedotte doglianze, sia in ordine alla mancata partecipazione di CP_ al giudizio innanzi al Giudice del lavoro che relative alla mancata determinazione del CP_ credito contributivo di da parte del G.L., sono questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere dall'opponente in sede di appello.
Da ciò consegue, quindi, anche la piena validità dell'ordinanza del GE emessa nel corso del primo procedimento di esecuzione immobiliare a carico della debitrice opponente.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione a precetto spiegata è, pertanto, inammissibile quanto al primo motivo.
L'opponente ha, poi, formulato in via subordinata un'eccezione relativa alla determinazione del credito sostenendo il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ora va da sé che non essendovi condizioni o termini apposti al credito cristallizzato in titolo giudiziale ormai definitivo lo stesso sia certo oltre che esigibile.
Quanto alla sua liquidità, si rileva, anzitutto, che il capo sulle spese contenuto nell'ordinanza del GE non è in nessun modo contestato.
Diversamente è contestato solo l'importo portato dalla sentenza in quanto calcolato senza CP_ tenere conto degli importi asseritamente da corrispondere ad Tuttavia, come noto, il GE non può integrare il titolo giudiziale allorché richieda attività cognitive suppletive o integrative che spettano solo al giudice che ha emesso il titolo esecutivo giudiziale;
pertanto, nel caso di specie è preclusa “ogni decisione sugli emolumenti spettanti sia al Sig. CP_1
sia all' invece richiesta dalla debitrice opponente (così in atto di citazione pag. 13). CP_2
Quanto poi alla somma precettata e alle sua quantificazione, il dispositivo della sentenza è piuttosto chiaro e non necessita di essere interpretato in quanto così linearmente dispone:
7 Alla luce di quanto sopra, quindi, anche l'eccezione sull'erronea determinazione del credito deve essere rigettata.
3. Sulla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Parte opposta ha chiesto, altresì, che parte opponente venga condannata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.
Tale particolare condanna “è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa d a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di
8 gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.
SS.UU 22405/2018).
Evidenziati i principi che enucleano quale sia la condotta sanzionabile ex art. 96 co. 3 cpc di una delle parti del giudizio, il comportamento di parte opponente integra quantomeno la colpa grave essendo volta a ritardare, con questioni palesemente inammissibili o già rigettate,
l'esecuzione coattiva di un diritto accertato già nel 2016 e relativo ad un rapporto di lavoro ancora anteriore.
Con riferimento al quantum di liquidazione, il più recente orientamento della Suprema Corte
è nel senso che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Corte di Cassazione,
N. 26435 del 20.11.2020); pertanto, la somma verrà determinata equitativamente nel presente giudizio in euro 1.763 (pari a ¼ delle spese di lite).
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza nei Parte_1
confronti e si liquidano, in assenza di nota spese, come in Controparte_1
dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 52.000 a euro 260.000 – parametri minimi per tutte le fasi processuali in relazione all'attività effettivamente posta in essere e alle questioni di diritto sottese). CP_ Data la mancata costituzione di nulla sulle spese di lite nei suoi confronti.
PQM
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:
9 - dichiara inammissibile l'opposizione a precetto quanto al primo motivo;
- rigetta l'opposizione perché infondata quanto al secondo motivo formulato in via subordinata;
- condanna al pagamento nei confronti Parte_1
i euro 1.763 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.; Controparte_1
- condanna alla rifusione nei confronti Parte_1
elle spese di lite che liquida in euro 7.052 per compensi oltre Controparte_1
spese generali e CPA come per legge e IVA se dovuta;
CP_
- nulla sulle spese nei rapporti con
Così deciso in Matera, 28.11.2025
Il Giudice
Flaminia D'EL
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