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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2486 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. PITROLO GIUSEPPE;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. CASSARINO GIOVANNI;
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., originariamente proposto dinanzi al giudice civile e poi trasmesso a quello del lavoro, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la Controparte_1
deducendo di avere già ottenuto, con sentenza n. 112/2016 del Tribunale di Ragusa e successiva sentenza n. 1028/2018 della Corte d'Appello di
Catania, il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel livello 3B del CCNL Igiene Ambientale, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 28 febbraio 2011.
Ha esposto che, nonostante tali pronunce, a seguito del passaggio ad altre imprese subentrate nella gestione del servizio di nettezza urbana per il intervenuto mentre il giudizio era ancora in corso, egli Controparte_2
è stato continuativamente adibito a mansioni corrispondenti al livello 2B, in violazione del corretto inquadramento già accertato in giudizio;
essendo ciò conseguenza dell'illegittimo inquadramento attribuitole dalla resistente, ne ha quindi chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, quantificati in € 20.800,85 per differenze retributive e contributive, oltre al danno morale da demansionamento, da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del rito applicabile alle controversie di lavoro, essendo stato introdotto con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al giudice civile ordinario. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva, rilevando che le pretese del ricorrente si riferiscono a un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la resistente, e che pertanto avrebbero dovuto essere eventualmente fatte valere nei confronti delle imprese effettivamente datrici di lavoro in quel periodo.
Pagina 2 di 6 In via gradata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti azionati, non essendo intervenuti atti interruttivi idonei, e ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle pretese, rilevando l'assenza di prova circa lo svolgimento di mansioni superiori e la spettanza del livello
3B nel periodo successivo al 28 febbraio 2011. Ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
***
L'eccezione di inammissibilità è infondata.
Le pronunce di legittimità richiamate dalla resistente non affermano l'inammissibilità del ricorso ex art. 702bis c.p.c. rispetto ad una controversia lavoristica. In particolare, C. 18990/2023 si limita ad affermare che tale ricorso “non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie”; e C.
2965/2023 riguarda il caso di un ricorso ex art. 702bis c.p.c. comunque introdotto davanti al competente giudice civile.
Nel caso in cui il ricorso ex art. 702bis c.p.c. abbia ad oggetto una causa di lavoro e sia proposto davanti al giudice civile, non si vede per quale motivo esso non debba essere trasmesso al giudice competente applicando (come avviene quando l'atto introduttivo abbia la forma della citazione) e non debba applicarsi l'art. 426 c.p.c.
Tale ultima disposizione riguarda l'ipotesi in cui una causa di lavoro sia
“promossa nelle forme ordinarie”: e per “forme ordinarie” devono intendersi quelle diverse dal rito del lavoro, e dunque sia quelle del giudizio ordinario di cognizione, che quelle dell'alternativo procedimento sommario di cognizione, fermo che nel secondo caso l'attività di integrazione degli atti introduttivi sarà ben più limitata.
Correlativamente, la disposizione dell'art. 702 ter co. 4 c.p.c., secondo cui “se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo
Pagina 3 di 6 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile” si riferisce all'ipotesi in cui si tratti pur sempre di cause devolute alla cognizione del giudice civile, ma in composizione collegiale. Ciò in quanto il rito semplificato di cognizione è alternativo a quello ordinario nelle sole cause civili, e dunque solo in quest'ambito si pone il problema dell'eventuale estraneità della causa all'ambito applicativo di tale rito.
Il ricorso è comunque infondato nel merito.
Il ricorrente sostiene, in breve, che essendo stato dalla resistente erroneamente inquadrato nel livello 2B anziché nel 3B, la permanenza di tale erroneo inquadramento nei rapporti di lavoro con le imprese succedute alla resistente nell'appalto col di sia a questa CP_2 CP_2
imputabile.
Tale tesi presuppone la postulazione del diritto del ricorrente al mantenimento del livello 3B anche con i nuovi datori di lavoro: e tuttavia tale postulazione non è in alcun modo formulata dal ricorrente, che si limita ad affermare, appunto, di essere rimasto inquadrato nel livello 2B come attribuitogli dalla resistente, e che ciò gli avrebbe procurato un danno.
Non viene invece in alcun modo spiegato per quale motivo il ricorrente, ove fosse stato correttamente inquadrato dalla resistente, avrebbe mantenuto il corretto inquadramento con le imprese succedute nell'appalto: non viene dedotto che si sia trattato di una successione nel rapporto di lavoro, ed anzi ciò sembra escluso dal fatto che in ricorso si legge che il ricorrente fu “assunto da altre imprese gerenti il servizio di nettezza urbana” e, richiamando la pronuncia della Corte d'Appello, si fa riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro con la resistente;
né viene richiamata alcuna disposizione collettiva (non conoscibile d'ufficio trattandosi di lavoro privato) o del capitolato d'appalto che preveda
Pagina 4 di 6 l'obbligo di attribuire ai lavoratori l'inquadramento precedente. In particolare, vi è solo un generico riferimento al “passaggio diretto” ai sensi dello “art. 6 CCNL di categoria”, che tuttavia non è nemmeno identificato, né ne viene riportato il contenuto né viene allegato al ricorso.
Né soccorrono gli stralci di CCNL richiamati dalla resistente, perché appunto si tratta di stralci, e dunque non è dato sapere se il testo integrale delle disposizioni preveda determinate condizioni o presupposti dell'eventuale obbligo dell'impresa subentrante di assumere i lavoratori con il medesimo inquadramento di cui godevano con l'impresa cessante, che sarebbe onere del ricorrente allegare dimostrandone la concreta ricorrenza.
Nemmeno a tale deficit potrebbe porre rimedio il giudice mediante l'esame della documentazione da cui potessero eventualmente emergere i fatti costitutivi del diritto pur non allegati in ricorso.
In altri termini, dalla narrazione contenuta in ricorso si evince solo che il ricorrente ha lavorato per la resistente;
che tale rapporto è cessato;
e che egli è stato assunto da altra impresa per passaggio diretto: trattandosi dunque, per quanto emerge dal ricorso, di due rapporti di lavoro diversi,
e non essendo nemmeno dedotto che il nuovo datore di lavoro avrebbe dovuto attribuire al lavoratore un determinato inquadramento, e comunque ciò non emergendo dalla normativa contrattuale del passaggio diretto riportata per stralci dalla resistente, non è configurabile alcun danno ingiusto.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 3000 oltre iva cpa CP_1
rimborso spese forfetario al 15%.
Pagina 5 di 6 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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