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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 882/2025, promossa da:
) in proprio e n.q. di rappresentante legale di Parte_1 C.F._1
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. GUIDOTTO CARMELO;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/01/2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002773704 deducendo l'illegittimità dell'atto opposto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
1 - in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare
l'illegittimità delle ordinanze – ingiunzioni impugnate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario.”.
Con memoria del 8.9.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela l'ordinanza opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 9.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 15/09/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'atto opposto da parte dell' , come documentato in atti. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'atto opposto induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_2 soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 882/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 16/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 882/2025, promossa da:
) in proprio e n.q. di rappresentante legale di Parte_1 C.F._1
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. GUIDOTTO CARMELO;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/01/2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002773704 deducendo l'illegittimità dell'atto opposto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
1 - in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare
l'illegittimità delle ordinanze – ingiunzioni impugnate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario.”.
Con memoria del 8.9.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela l'ordinanza opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 9.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 15/09/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'atto opposto da parte dell' , come documentato in atti. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'atto opposto induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_2 soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 882/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 16/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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