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Articolo 22 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
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Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 22 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Versione
22 maggio 1976
Art. 22.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
Vedi fonte istituzionale
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