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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4739 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
c.f. , nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia NOGARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare
ovunque la rispettiva residenza.
2) La casa familiare sita in Vicenza, Viale Verona n.120 int.15, in comproprietà tra i coniugi
al 50%, resterà nella disponibilità della SI.ra , che continuerà a viverci con CP_1
gli arredi e corredi ivi presenti. Le parti sono concordi che il SI. continuerà a vivere CP_2
nella casa familiare per il tempo necessario a reperire un'altra abitazione. In ogni caso il SI.
continuerà a pagare integralmente il mutuo della casa familiare e si accollerà CP_2
integralmente le spese condominiali, le utenze, le spese straordinarie e le imposte sulla
medesima.
3) Le parti sono sin d'ora concordi nel prevedere che, qualora la SI.ra dovesse CP_1
disporre di entrate proprie inferiori ad €. 1.000,00 (mille/00) mensili derivanti da contratto di
lavoro, pensione e/o provenienza ereditaria, il SInor le corrisponderà la somma CP_2
mensile di €. 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della predetta. Il suddetto
importo, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, verrà versato entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, alle coordinate bancarie intestate alla SInora . CP_1
4) Si chiede infine di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'ufficio dello Stato
Civile competente, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 8/09/1990, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
2 c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_2 CP_1
contributo al mantenimento e qualora la medesima dovesse disporre di entrate proprie inferiori ad €. 1.000,00 (mille/00) mensili derivanti da contratto di lavoro, pensione e/o provenienza ereditaria, la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti CP_1 CP_2
in matrimonio in Vicenza in data 8/09/1990 con atto trascritto al n. 332, parte II, serie A,
anno 1990, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché
3 provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 27.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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