Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02506/2025REG.PROV.COLL.
N. 01098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2024, proposto da:
Società Semplice Agricola ED VA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza ex art. 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il EZ LI (Sezione Prima) n. 00232/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e di AG – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Vista l’ordinanza n. 763/2024, con la quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare articolata da parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Cesare Tapparo e l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società agricola ED VA ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 232/2023, con la quale il T.A.R. per il EZ LI ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 11520210016791808000, con la quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiesto alla parte il pagamento della somma pari a euro 387.460,63 per “ prelievi latte ” relativi ai periodi 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, oltre interessi e oneri di riscossione.
2. La sentenza appellata è stata emessa dopo che la sentenza n. 2020/2022 di questo Consiglio di Stato aveva annullato con rinvio - per violazione della previsione di cui all’art. 60 c.p.a. - la precedente sentenza n. 390/2021 del medesimo Tribunale che aveva, invece, accolto il ricorso della Società odierna appellante, ritenendo prescritto il diritto di credito di AG.
3. La Società agricola ha, quindi, proposto appello, articolando cinque motivi che saranno, di seguito, esaminati. Si è costituita in giudizio la sola AG, chiedendo di respingere il ricorso in appello. All’udienza del 6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso in appello la Società agricola ha dedotto l’invalidità della sentenza di primo grado osservando che: i ) dovevano ritenersi inammissibili tutte le produzioni documentali depositate nel giudizio riassunto e non in precedenza versate in atti in ragione delle preclusioni di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a.; ii ) tali documenti non erano indispensabili in quanto relativi, in gran parte, a dati estratti dal SIAN, dal Registro nazionali debitori o dalle Banche dati in uso ad AG, e preesistenti all’introduzione della lite e, quindi, producibili tempestivamente in giudizio; iii ) era infondato il motivo articolato da AG avverso la sentenza n. 390/2021 del T.A.R. in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria procedimentale prima dell’introduzione della lite, producendo la relativa documentazione nel giudizio; iv ) le nuove produzioni avevano determinato una grave compressione del diritto di difesa; v ) i provvedimenti giurisdizionali prodotti dovevano, comunque, essere considerati suscettibili di “ rescissione ” in quanto contrastanti con il diritto dell’Unione europea.
4.1. Le censure sono infondate atteso che: i ) le produzioni documentali dell’Amministrazione sono state, correttamente, ritenute rituali dal Giudice di primo grado non essendovi alcuna preclusione processuale, considerato che la precedente sentenza del T.A.R. n. 390/2021 era stata annullata con rinvio proprio per aver definito il giudizio nonostante l’istruttoria non fosse stata completa; ii ) nel giudizio successivo alla riassunzione la parte ha, quindi, prodotto la documentazione che, in precedenza, non le era stato possibile produrre proprio in ragione dell’avvenuta definizione del giudizio in violazione della previsione di cui all’art. 60 c.p.a.; iii ) la produzione di tale documentazione non ha comportato alcuna lesione al diritto di difesa dell’odierna parte appellante, ma semmai riequilibrato la parità delle armi dopo che il giudizio era stato definito in assenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ledendo il diritto di difesa di AG; iv ) la documentazione è stata, correttamente, ritenuta rilevante dal Giudice di primo grado, come si esporrà nella disamina dei motivi relativi al merito del giudizio; v ) alcun rilievo in questa sede ha la dedotta manifesta infondatezza del motivo di ricorso in appello articolato da AG avverso la sentenza n. 390/2021 del T.A.R. per il EZ LI, trattandosi di questione che è stata sottoposta già alla cognizione di questo Consiglio e deciso con la sentenza n. 2020/2022; vi ) prima di fondamento è la tesi della presunta “ rescissione ” dei provvedimenti giurisdizionali avendo la Sezione chiarito, con giurisprudenza condivisa dal Collegio, come le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea non travolgano il giudicato interno [v., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1316, che si richiama anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a.; v., anche, infra sul punto].
5. Con il secondo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione articolata dalla parte osservando che: i ) non era stata fornita prova della notifica degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alle cartelle di pagamento; ii ) l’omessa notificazione di tali atti aveva incidenza sugli atti impugnati nonché sulla possibilità di articolare difese nel merito; iii ) il T.A.R. aveva, erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale e non quinquennale e non aveva tenuto conto della mancanza di prova di atti interruttivi del decorso della prescrizione; iv ) la pretesa di pagamento di AG era, comunque, contraria alle considerazioni sul sistema esposte dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale n. 96592/2016 R.G.N.R., nonché alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27.06.2019 e dell’11.09.2019 ; vi ) il T.A.R. non aveva considerato che il termine di prescrizione era pari a quattro anni ex art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2988/1995, o, in subordine, a cinque ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.
5.1. Il motivo può esaminarsi congiuntamente al terzo ( f . 11 del ricorso in appello, nel quale la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza in relazione al regime di prescrizione degli interessi) al quarto ( ff . 11-14 del ricorso in appello, nel quale la parte ha dedotto il contrasto dei provvedimenti con il diritto dell’Unione) e al quinto ( ff . 14-17 del ricorso in appello, nel quale la parte ha ribadito la contrarietà degli atti agli accertamenti contenuti nell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma e al diritto dell’Unione europeo).
5.2. Occorre, in primo luogo, individuare l’esatto regime della prescrizione, declinando al caso di specie le regole che saranno indicate.
5.3. Sul punto, si osserva come, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, il diritto di credito in questione si prescrive – quanto alla sorte capitale – in dieci anni, operando la disposizione di cui all’art. 2946 c.c. ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), e – quanto agli interessi - in cinque anni, operando la disposizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2; v., anche, Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781; Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1).
5.4. Non opera, invece, il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
5.4.1. Sul punto va considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “ azioni giudiziarie ” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie ( cfr ., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1). In ogni caso, il Regolamento sub observatione detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “ irregolarità ”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “ qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”. Come già anticipato, nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “ irregolarità ”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) (v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2025, n. 1316, che, alla luce di questa ricostruzione, esclude la sussistenza di dubbi di compatibilità del diritto interno con il diritto unionale).
5.5. Prima di procedere alla concreta verifica degli effetti delle regole richiamate nel caso di specie, occorre richiamare, altresì, il costante orientamento della Sezione, secondo il quale la costituzione in giudizio di AG nei giudizi avverso gli atti presupposti determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; v., anche, Cassazione civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470).
5.6. Passando al caso concreto si rimarca che la cartella è relativa alle imputazioni di pagamento per i periodi 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
5.6.1. In relazione al primo periodo (2005/2006) va considerato, in primo luogo, come la relativa imputazione sia stata impugnata dinanzi al T.A.R. per il Lazio che ha dichiarato il ricorso perento con decreto n. 7111/2016 del 25.11.2016. AG si era costituita in giudizio e, pertanto, ha interrotto in modo permanente il decorso della prescrizione fino al deposito del decreto del T.A.R. Da tale data al 20.11.2021 (data di notifica della cartella impugnata) non è decorso né il termine ex art. 2946 c.c., né quello ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., tenuto conto anche della sospensione della prescrizione di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020 (per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
5.6.2. In relazione al secondo periodo (2006/2007) va considerato, in primo luogo, come la relativa imputazione sia stata impugnata dinanzi al T.A.R. per il Lazio che ha dichiarato il ricorso perento con decreto n. 508/2017 del 9.2.2017. AG si era costituita in giudizio e, pertanto, ha interrotto in modo permanente il decorso della prescrizione fino al deposito del decreto del T.A.R. Da tale data al 20.11.2021 (data di notifica della cartella impugnata) non è decorso né il termine ex art. 2946 c.c., né quello ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., tenuto conto anche della sospensione della prescrizione di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020 (per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). In ragione di tali considerazioni sono irrilevanti le ulteriori interruzioni derivanti dalle costituzioni di AG nei giudizi definiti – per la medesima annata – con la sentenza n. 480/2011 del T.A.R. per il EZ LI e con il decreto decisorio del T.A.R. per il Lazio n. 509/2017.
5.6.3. In relazione al secondo periodo (2007/2008) va considerato, in primo luogo, come la relativa imputazione sia stata impugnata dinanzi al T.A.R. per il EZ LI che ha dichiarato il ricorso improcedibile con sentenza n. 481/2011 del 27.10.2011. Nel periodo ricompreso tra tale data e la data di notificazione della cartella non risultano ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione atteso che: i ) l’accettazione della rateizzazione ex L. 33/09 risulta essere stata effettuata in data 2.3.2010, ma non sono stati dedotti ulteriori eventi relativi al differente momento in cui la pretesa sarebbe divenuta esigibile; ii ) della cartella n. 30020150000008454000 non vi è prova della ricevuta di consegna. Di conseguenza, se il diritto di credito relativo alla sorte capitale non risulta prescritto non essendo decorso il termine di cui all’art. 2946 c.c. dal 27.10.2011 al 20.11.2021 (data di notifica della cartella), un discorso diverso vale invece per gli interessi per i quali opera, come spiegato, il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., che risulta, infatti, decorso.
5.7. Di conseguenza, il motivo di appello deve essere accolto limitatamente agli interessi per il periodo 2007/2008.
6. Passando alle ulteriori deduzioni si osserva come non abbiano rilievo nel presente giudizio le considerazioni contenute nell’ordinanza del Tribunale penale di Roma richiamata dall’appellante.
6.1. Secondo la giurisprudenza della Sezione (che il Collegio condivide), in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “ quadrare ” con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 5858).
6.2. Inoltre, “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481).
6.3. In sostanza, non può procedersi ad annullare il q.r.i. o l’imputazione di prelievo individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del q.r.i. o della correttezza dell’imputazione di prelievo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684).
7. In relazione al dedotto contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia il Collegio evidenzia, poi, come le deduzioni contenute nel motivo siano inammissibili in quanto oggetto del giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma una cartella di pagamento. Un atto come quello oggetto del presente giudizio - pur se devoluto alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a. – è soggetto alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. Nel caso di specie, la cartella è relativa a pregresse debenze già accertate e non costituisce un autonomo atto impositivo, impugnabile unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Di conseguenza non possono essere scrutinate in questo giudizio censure che riguardano propriamente l’atto impositivo, e, in particolare, la dedotta contrarietà alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, in causa C-348/18, e dell’11.9.2019, in causa C-46/18 ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Id., Sez. III, 14 dicembre 2022; Id., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
7.1. In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità ( cfr ., ex plurimis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Id., 29 novembre 2023, n. 10303; Id., 7 agosto 2023, n. 7609). Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre, tuttavia, nella fattispecie in esame trattandosi di dedotte difformità rispetto alla normativa sostanziale regolatrice della materia. La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
7.2. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Id., Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; Id., 25 marzo 2022, n. 2194; Id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321).
7.3. Inoltre, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “ il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ” ( cfr .: sentenza UH & HE del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e FM Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
7.4. Esclusa, quindi, la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, dovevano essere fatti valere in quei giudizi, e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (v., anche – sempre in materia di prelievi per “ quote latte ” - Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31370 e n. 31371; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 1318).
8. In definitiva il ricorso in appello deve essere accolto solo con riferimento alle censure relative agli interessi per la campagna 2007/2008; le ulteriori censure vanno, invece, respinte in quanto infondate.
9. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono poste a carico di parte appellante in ragione della prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso in appello limitatamente alla prescrizione dei soli interessi dovuti in relazione al diritto di credito relativo alla campagna 2007/2008; conferma per il resto. Condanna la Società semplice agricola ED VA a rifondere alle Agenzie appellate le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO