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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/06/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3448 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PICCIONE SERGIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. NIEDDU MARIA ADELAIDE;
- resistente -
OGGETTO: pagamento TFR e ultime mensilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 , parte ricorrente premetteva di aver esperito infruttuosamente procedure esecutive in danno della propria ditta datrice di lavoro per ottenere il pagamento del TFR, quantificato in euro 7.192,90 come da decreto ingiuntivo e successiva domanda di insinuazione al passivo fallimentare in atti.
Rilevava che, nonostante rituale domanda amministrativa, l' – Fondo di garanzia, non CP_1
liquidava le somme dovute per il TFR malgrado esso ricorrente possedesse i requisiti per ottenerne l'erogazione.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' , al pagamento Controparte_2
della detta prestazione, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio dando atto di aver pagato la prestazione richiesta come da CP_1
documentazione in atti, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
La stessa parte ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' , come da prospetti di pagamento telematicamente prodotti, ha chiesto a verbale che sia CP_1
dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite CP_1
risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 15/11/2024, ma che a tale data,
l' non aveva ancora ottemperato al proprio obbligo di pagamento del TFR. CP_1
Non coglie nel segno quanto ex adverso eccepito dall' , vale a dire che il ritardo nel CP_1
pagamento della prestazione sia dipeso dalla necessità di chiedere una integrazione documentale, dal momento che, per la peculiarità dell'oggetto del presente giudizio, l'art. 2 comma 7 della legge n.
297/1982 prevede che l' – Fondo di garanzia, debba erogare il TFR entro sessanta giorni dalla CP_1
domanda.
Ebbene, la domanda amministrativa reca la data dell'11.2.2024 e la richiesta di integrazione documentale viene inoltrata dall' al patronato di riferimento ben oltre i sessanta giorni sopra citati, CP_1
in data 8.10.2024.
Ciò non ha consentito di rispettare il suddetto termine per il pagamento del TFR a carico del
Fondo di Garanzia. A questo punto, la virtuale soccombenza dell' conduce alla sua condanna al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/14, parametri minimi ed esclusa istruttoria, in considerazione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 15/11/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,50 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 05/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena