Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11629/2022 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Drago, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Belpasso via Controparte_1 C.F._2
L. Pirandello s.n., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Vito Enzo Gagliano, giusta procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI
, P.Iva , con sede in Roma, in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2022, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, esponendo: - di essere stato assunto alle dipendenze della ditta convenuta con contratto di lavoro subordinato dal 24.11.2020 al 13.8.2021; - di aver svolto le mansioni di operaio addetto al taglio;
- di avere osservato un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:30 e, altresì, il sabato dalle ore 8:00 alle 16:00; - di aver percepito una retribuzione complessiva inferiore a quella di € 1.100,00 indicata in busta paga e corrisposta a mezzo di bonifici bancari di diverso importo mensile;
- che il rapporto di lavoro è cessato a seguito di comunicazione verbale da parte dello;
- di non avere percepito il CP_1
TFR, né l'indennità sostitutiva per mancato preavviso;
- di essere creditore, pertanto, nei confronti della ditta resistente, della somma complessiva di € 13.730,06; - di avere chiesto, con diffida del
15.4.2022, il pagamento di tutte le spettanze economiche dovute, senza ricevere alcun riscontro;
- che è stato omesso, infine, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti CP_ dell'
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che il
Signor ha lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale “ Parte_1 Controparte_1
” dal mese di Novembre dell'anno 2020 al mese di Agosto dell'anno 2021,
[...]
precisamente sino al giorno 13 Agosto dell'anno 2021, data in cui il rapporto è stato risolto;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente, per le mansioni svolte durante i superiori periodi lavorativi, rientra nell'inquadramento al livello CS del C.C.N.L. per gli addetti delle imprese operanti nel settore manifatturiero, produzione e fabbricazione di beni – 1° livello;
3. Condannare l'impresa individuale denominata “ al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Controparte_3
somma di € 13.730/06 (tredicimilasettecentotrenta/06), per i titoli specificati in premessa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
4. Condannare, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell' in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore con sede legale in Roma via Ciro il Grande n° 21, dell'intero periodo lavorativo dal mese di Novembre dell'anno 2020 sino al mese di Agosto dell'anno 2021. Con vittoria di spese e compensi”.
All'udienza del 23.3.2023, dichiarata la contumacia di parte resistente, è stata disposta CP_ l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito ha osservato che la posizione assicurativa del ricorrente è coperta da contribuzione, nel periodo temporale indicato nell'estratto contributivo prodotto, dichiarandosi disposto a ricevere le eventuali contribuzioni che dovessero risultare omesse, al netto dei periodi eventualmente già coperti da prescrizione ex art. 3 comma 8 legge n. 335/1995.
In data 15.10.2023 si è tardivamente costituita , rilevando: Controparte_1 Controparte_1
- che il ricorrente è stato assunto dalla resistente con qualifica di operaio livello 1 CCNL
Metalmeccanica piccola industria, con contratto a tempo determinato del 24.11.2020; - che il rapporto è proseguito a mezzo di successive proroghe sino al 13.8.2021; - che l'orario di lavoro osservato, dal lunedì al venerdì, è stato di complessive 40 ore settimanali;
- che il TFR maturato, effettivamente non corrisposto, va quantificato in € 825,50; - che le ferie sono state monetizzate con l'ultima busta paga di agosto, residuando una differenza di soli € 23,72; - che nulla è dovuto a titolo di lavoro straordinario, poiché mai svolto;
- che nulla è dovuto a titolo di indennità di preavviso poiché il contratto di lavoro a tempo determinato, giunto a naturale scadenza, non è stato prorogato.
Parte resistente ha determinato l'importo lordo dovuto al ricorrente nella misura di €12.461,45 e la somma al netto versata pari a € 8.241,00, rilevando che è erronea la detrazione, operata dal ricorrente, degli importi netti ricevuti da quelli lordi dovuti.
Concludendo, ha chiesto: “RIGETTARE il ricorso proposto dal sig. nei confronti della Parte_1
ditta individuale in quanto infondato in fatto e diritto;
in via Controparte_1
subordinata, si chiede che le somme eventualmente ancora dovute al ricorrente siano rideterminate attraverso espletanda CTU. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, prove orali e CTU, l'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue. CP_ In via preliminare è infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall' atteso che, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 8956/2020),
l'ente previdenziale ricopre veste di legittimato passivo nella domanda diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Innanzitutto, sono incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro posto a base delle pretese creditorie azionate e la durata del medesimo, come risulta, altresì, dalla documentazione in atti. CP_ In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 24.11.2020 a tempo determinato, full time per 40 ore settimanali, sino al
31.12.2020 e con successive proroghe sino al 13.8.2021, con qualifica di operaio livello 1 del CCNL metalmeccanica e Industria (cfr. contratto, proroghe e buste paga allegati dalla resistente, atto di diffida allegato dal ricorrente); l'anzidetto periodo di lavoro emerge, altresì, dall'estratto conto CP_ previdenziale prodotto dall'
A fronte di ciò, parte ricorrente ha dedotto di avere prestato lavoro straordinario nei termini descritti nell'atto introduttivo, mentre parte resistente ha contestato tale prospettazione. Va esaminata e disattesa la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive per l'asserito lavoro straordinario svolto da parte ricorrente secondo l'articolazione giornaliera e settimanale descritta in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:30 e il sabato dalle 8:00 alle
16:00, in luogo dell'orario contrattualmente previsto dal lunedì al venerdì, per 40 ore complessive settimanali).
Giova ricordare che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova….” (v. Cass. 3714/2009; Cass.
12434/2006).
Ancora, deve rilevarsi come il lavoratore sia tenuto a provare il numero delle ore di lavoro straordinario compiute senza che possa farsi ricorso nel relativo accertamento al criterio equitativo
(v. Cass. 14466/1999) e che, come rimarcato dalla Suprema Corte, “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (v. Cass.
4076/2018; Cass. 16150/2018 e Cass. 4408/2021).
Ebbene, a fronte della documentazione in atti e delle contestazioni di parte resistente, il ricorrente non ha compiutamente provato il maggiore impegno lavorativo indicato in ricorso e, segnatamente, di avere effettivamente e costantemente osservato il superiore orario di lavoro ivi indicato, né la specifica articolazione oraria giornaliera ivi descritta.
Né elementi decisivi a sostegno integrale della tesi attorea emergono dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, in quanto generiche, non univoche ed in parte de relato actoris.
All'udienza del 7.5.2024, il teste escusso, , dichiaratosi amico del Testimone_1
ricorrente, ha riferito: “…il mio amico ha lavorato presso questa ditta ma non ricordo il Pt_1
periodo, circa fino a due anni, anzi durante il periodo del covid, in quanto ricordo il fatto dei tamponi
e delle vaccinazioni obbligatorie, comunque per maggior precisione voglio dire che sulla chat di wats app con il signor ho la possibilità di risalire all'esatto periodo. ... Non ricordo con esattezza Pt_1
l'orario di lavoro osservato dal mio amico quel che ricordo era dalle ore 7.00 alle ore 17.30 Pt_1
dal lunedì al venerdì, non ricordo se lavorasse anche di sabato. Sono a conoscenza di quanto ho riferito perché l'ho accompagnato circa una decina o ventina di volte al lavoro, sia all'andata che al ritorno, non avendo lo stesso disponibilità di un mezzo. Io lo accompagnavo in moto oppure con la macchina. Io durante il periodo in questione lavoravo nel campo dell'edilizia e osservavo il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00., quindi quando accompagnavo il mio amico al lavoro, prima facevo ciò e poi mi recavo al lavoro in Camporotondo, quindi mi veniva di passaggio. …. Per quel che so, in quanto mi è stato riferito dal mio amico, egli è stato licenziato dall'azienda nel 2021, ma non ricordo il mese…”.
Neppure sulla base delle dichiarazioni del teste è possibile ritenere Testimone_2
adeguatamente provato se e in che esatta misura sia stato superato il complessivo orario di lavoro contrattualmente stabilito e risultante dalla documentazione in atti, anche in questo caso trattandosi di dichiarazioni imprecise, generiche e de relato actoris.
Il teste ha così riferito: “…Conosco il signor in quanto siamo amici, ci conosciamo da Tes_2 Pt_1
circa sei anni. Non conosco il signor ma so che lo stesso è il titolare di una ditta Controparte_1
che si occupa di carpenteria metallica, con stabilimento in San Pietro Clarenza, se non sbaglio, in via
Bellini. In questo stabilimento ha lavorato il mio amico . ha lavorato presso questa Pt_1 Pt_1
ditta dal novembre 2020 fino al 2021, agosto. Ricordo queste date in quanto lo accompagnavo sul posto di lavoro ed anche perché tra amici si parla, sia quando prese il posto di lavoro sia quando è cessato. Non ricordo esattamente quante volte ho accompagnato il mio amico presso la ditta, a volte lo accompagnavo di mattina, prima delle 7,00 in quanto iniziava a quest'orario a lavorare e lo riprendevo di sera alle ore 17.30- 18.00. Io nel periodo in questione sono in parte occupato, quale operatore ecologico in parte disoccupato;
avevo comunque un contratto a chiamata ed avevo un orario di lavoro molto flessibile quindi per questa ragione potevo accompagnare il mio amico. Lo lasciavo davanti al cantiere e lo andavo a prendere nello stesso posto. ... Per quanto riguarda l'orario di lavoro osservato dal posso dire che c'erano giorni in cui egli terminava di lavorare alle ore Pt_1
21.00 – 22.00, ma l'orario era dalle ore 7.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì, però ricordo che nell'ultimo periodo lavorava anche il sabato ma terminava di lavorare alle ore 15.00. È capitato che qualche sabato ho accompagnato il mio amico a lavoro. Il signor si recava al lavoro con la Pt_1
sua auto, che in qualche occasione era rotta, ed era allora che lo accompagnavo;
tale auto era spesso ferma…UG riceveva ordini e direttive dallo ed era a lui che si rivolgeva in caso di assenze, CP_1
per come riferito dallo stesso …. Per quel che io so, anche parlando con il mio amico Pt_1 Pt_1
posso dire che non ha usufruito di ferie, presumo che possa avere usufruito di qualche permesso in quanto l'ho impegnato in qualche faccenda personale…se non sbaglio il mio amico è stato Pt_1 licenziato, nel mese di agosto 2021, quando c'è stato il fine rapporto di lavoro. Anche questa circostanza l'ho appresa dal mio amico…”.
Sulla base delle superiori dichiarazioni testimoniali e a fronte delle contestazioni di parte resistente e della documentazione in atti, non può dunque ritenersi raggiunta la prova in merito all'orario di lavoro allegato in ricorso, né in ogni caso in merito alla sua esatta consistenza e alla sua specifica distribuzione oraria giornaliera e settimanale.
Infatti, il teste ha dichiarato di essere andato a prendere o avere accompagnato il ricorrente Tes_1
al lavoro un numero non significativo di volte “una decina o una ventina di volte”; il teste Tes_2
non è stato in grado di indicare quante volte ha accompagnato il ricorrente sul luogo di lavoro.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi escussi appaiono imprecise e tra loro non conformi (teste : Tes_1
“Non ricordo con esattezza l'orario di lavoro osservato dal mio amico quel che ricordo era Pt_1
dalle ore 7.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì”; teste : “c'erano giorni in cui egli Tes_2
terminava di lavorare alle ore 21.00 – 22.00”).
In merito al lavoro straordinario che il ricorrente avrebbe svolto nella giornata di sabato, il teste ha dichiarato di non avere cognizione di questa circostanza, mentre il teste ha Tes_1 Tes_2
dichiarato genericamente che il ricorrente solo “nell'ultimo periodo” avrebbe lavorato il sabato.
Le dichiarazioni, infine, risultano essere de relato actoris (il teste deve controllare le chat Tes_1
whatsapp con per risalire al periodo di lavoro;
il licenziamento gli è stato riferito dal Pt_1
ricorrente; il teste dichiara di aver appreso i fatti in quanto "tra amici si parla" e che è Tes_2
venuto a conoscenza del licenziamento dal . Pt_1
Va rigettata, pertanto, la domanda concernente l'asserito lavoro straordinario espletato durante il rapporto di lavoro.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che, “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
Orbene, considerato che nel caso in esame, secondo il suesposto criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (Cass. S.U. 13533/2001), era onere della parte ricorrente provare i fatti costitutivi delle differenze retributive reclamate per il superiore orario di lavoro indicato in ricorso e per la relativa distribuzione oraria giornaliera e settimanale e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi compiutamente raggiunta, la domanda attorea sul punto deve essere rigettata.
Vanno invece accolte le domande relative a somme spettanti in relazione alle retribuzioni mensili, all'indennità per ferie non godute ed al TFR per l'intero periodo di lavoro dal 24.10.2020 al
13.8.2021.
Si tratta di crediti di lavoro di cui il lavoratore ha allegato il parziale inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava, per costante giurisprudenza, l'onere di provare il pagamento.
A tal proposito si osserva che parte resistente ha prodotto copia dei bonifici, attestanti il pagamento di somme maggiori in favore del ricorrente, rispetto a quelle da quest'ultimo dichiarate in seno al ricorso (€ 8.241,00 in luogo di € 4.040,00).
In ordine alla domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie va richiamato il più recente orientamento della Suprema Corte che, con sentenza n. 23153/2022, ha affermato che “i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo
e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime”. Alla stregua dei riportati principi, a fronte dell'inadempimento allegato dal ricorrente, gravava dunque sulla parte resistente la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie.
La ditta resistente non ha dato prova del godimento delle ferie da parte del ricorrente in costanza di lavoro e, in merito alla monetizzazione delle ferie residue, la consegna delle buste paga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, né tantomeno l'ammontare di quanto spettante al ricorrente.
Pertanto, va riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Al fine di quantificare le differenze retributive complessivamente dovute è stata disposta CTU al fine di “accertare le somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive per il lavoro espletato secondo i giorni e l'orario di lavoro accertati in giudizio, TFR e indennità per ferie non godute, in relazione al lavoro svolto alle dipendenze della parte resistente, tenendo conto: - dello svolgimento dell'attività lavorativa dal 24.11.2020 al 13.8.2021, espletando mansioni di operaio di cui al primo livello del CCNL Metalmeccanici Piccola Industria e osservando l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì per quaranta ore settimanali;
- del mancato godimento di ferie;
- di tutti i compensi che dalle ricevute di bonifico risultano già versati alla parte ricorrente;
- delle previsioni del C.C.N.L. di categoria in atti”.
Facendo applicazione dei superiori criteri e facendo riferimento ai parametri retributivi vigenti nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, il CTU, detratte le somme che il ricorrente ha già percepito (v. ricevute dei bonifici allegati dalla ditta resistente), ha accertato che l'importo lordo complessivamente dovuto e non corrisposto per le giornate e l'orario di lavoro svolto come risultante dalle buste paga in atti è pari ad € 6.066,31.
Le conclusioni del CTU di cui alla relazione in atti “..le somme spettanti alla parte ricorrente per il lavoro espletato secondo i giorni e l'orario di lavoro accertati in giudizio, in relazione al lavoro svolto alle dipendenze della parte resistente, tenuto conto: - dello svolgimento dell'attività lavorativa dal
24.11.2020 al 13.8.2021, espletando mansioni di operaio di cui al primo livello del CCNL
Metalmeccanici Piccola Industria e osservando l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì per quaranta ore settimanali;
- del mancato godimento di ferie;
- di tutti i compensi che dalle ricevute di bonifico risultano già versati alla parte ricorrente;
- delle previsioni del C.C.N.L. di categoria in atti, sono state quantificate in complessivi euro 6.066,31, da ascrivere: ✓ per euro 4.418,06 agli importi accertati a titolo di differenze retributive;
✓ per euro 763,59 all'importo accertato a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
✓ per euro 884,66 all'importo maturato a titolo di TFR” sono condivisibili in quanto immuni da vizi logici e derivanti dall'applicazione di criteri di calcolo corretti.
CP_ Con riguardo alla disomogeneità dei parametri a raffronto, eccepita dalla resistente (cfr. memoria di costituzione pagine 3 e 4, note del 16.5.2025), si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. n. 18044/2015). CP_ Appare incontestato tra le parti e riconosciuto dall' che sono regolari i versamenti contributivi eseguiti dal datore di lavoro per il periodo di lavoro accertato dal 24.11.2020 al 13.8.2021 in relazione alle somme che sono state dichiarate dalla resistente in misura minore rispetto a quelle accertate come dovute all'esito della fase istruttoria del giudizio. CP_ I contributi che il datore di lavoro ha tempestivamente versato all' risultano dalle buste paga prodotte dalla resistente come complessivamente pari ad € 1.178,06. CP_ Tale somma, in quanto già tempestivamente versata all' non va pagata al lavoratore, con la conseguenza che, dal complessivo credito lordo del ricorrente accertato dal CTU, va detratto CP_ l'ammontare dei contributi già versati all' per cui la resistente va condannata al pagamento, in favore di , della somma di € 4.888,25 (cioè € 6.066,31 - € 1.178,06 = € 4.888,25), oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande proposte, le spese di lite tra il ricorrente e la ditta sono liquidate in dispositivo e sono per due terzi compensate e per un Controparte_1
terzo poste a carico della resistente. Le spese processuali vanno invece compensate nei confronti CP_ dell' evocato in giudizio soltanto quale litisconsorte necessario.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della CP_
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, condanna i , per le causali di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 Controparte_1
in favore di della complessiva somma lorda di € 4.888,25, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
legali, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna di a rifondere 1/3 delle spese processuali in favore Controparte_1 Controparte_1
di , che si liquidano, nell'intero, in € 2.600,00; compensa le spese di lite per i restanti Parte_1
2/3 del predetto importo;
CP_ compensa le spese processuali nei confronti dell' pone a carico della società resistente le spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto.
Catania, 20/06/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi