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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3259/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso congiunto depositato in data 16 ottobre 2024 con oggetto
“separazione consensuale” promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Cavour n. Parte_1 C.F._1
48, presso lo studio dell'avv. M. Rossana Fadda del Foro di Sassari (C.F. ) in C.F._2
forza di procura alle liti resa su foglio separato alla comparsa di nuovo procuratore,
E
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Sassari via Alghero, 62 CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Corda (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4
difende come da procura allegata al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 16 ottobre 2024, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nella casa della madre;
- la casa coniugale è affidata alla SI , che ne paga l'affitto; CP_1
- il potrà vedere i figli nei giorni stabiliti della settimana di martedì e giovedì dalle ore 17,15 Pt_1
con rientro alle ore 22,30 presso la casa della mamma;
- nel fine settimana il potrà tenere con sè i figli, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17,15 Pt_1
al sabato fino alle ore 18,00 o dal sabato dalle ore 10 alla domenica fino alle ore 20,00;
- qualsiasi cambio turno verrà concordato tra i genitori;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
- il corrisponderà, come mantenimento dei figli complessivamente, entro il giorno 10 del mese, Pt_1
€ 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), rivalutabili secondo l'indice Istat;
- oltre all'assegno unico per i minori che verrà corrisposto alla ricorrente;
CP_1
- al compimento dei 18 anni di l'assegno verrà corrisposto al figlio maggiorenne, che Per_1
comunque dovrà contribuire anche alle spese che la madre sosterrà per il suo sostentamento se ancora vivrà nella casa materna;
- le spese straordinarie, previamente concordate (medicine, libri, visite mediche, ecc…) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Saranno a carico del le spese relative Pt_1 all'iscrizione, mensilità e acquisto attrezzatura Kit per lo sport “Terzo tempo” oltre alle spese del barbiere;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo al mantenimento per i figli);
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
All'udienza del 10 giugno 2025, i coniugi comparsi personalmente hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni riportate nel ricorso con la seguente modifica: “Insistono nel ricorso precisando che le Spese Straordinarie diverse da quelle elencate saranno sostenute dalle parti al 50 % secondo il Protocollo CNF e con la seguente aggiunta: “il padre corrisponderà le somme in favore dei figli alla madre sino al compimento della maggiore età dei medesimi, provvedendo da quel momento a corrisponderle direttamente ai figli. I coniugi dichiarano di
pagina 2 di 4 aver risolto ogni altra loro questione economica, mentre quanto alle auto di famiglia le parti stabiliscono che la signora terrà per sé l'auto di famiglia marca Toyota modello Aygo targata CP_1
EY369GR e il signor assumerà su di sé le spese del trasferimento di proprietà”. Parte_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari il Parte_1 CP_1
19.06.2010, Atto n. 94, Parte 2 - anno 2010 in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli: nato a [...] in data [...] e nato in Persona_2 Persona_3
data 5.12.2014, minori di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in [...], e CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]
XXIV Maggio n°11, che hanno contratto matrimonio in data 19.06.2010 in Sassari, atto regolarmente trascritto n. 94, Parte 2 - anno 2010 del predetto Comune, alle conclusioni congiunte sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso congiunto depositato in data 16 ottobre 2024 con oggetto
“separazione consensuale” promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Cavour n. Parte_1 C.F._1
48, presso lo studio dell'avv. M. Rossana Fadda del Foro di Sassari (C.F. ) in C.F._2
forza di procura alle liti resa su foglio separato alla comparsa di nuovo procuratore,
E
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Sassari via Alghero, 62 CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Corda (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4
difende come da procura allegata al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 16 ottobre 2024, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nella casa della madre;
- la casa coniugale è affidata alla SI , che ne paga l'affitto; CP_1
- il potrà vedere i figli nei giorni stabiliti della settimana di martedì e giovedì dalle ore 17,15 Pt_1
con rientro alle ore 22,30 presso la casa della mamma;
- nel fine settimana il potrà tenere con sè i figli, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17,15 Pt_1
al sabato fino alle ore 18,00 o dal sabato dalle ore 10 alla domenica fino alle ore 20,00;
- qualsiasi cambio turno verrà concordato tra i genitori;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
- il corrisponderà, come mantenimento dei figli complessivamente, entro il giorno 10 del mese, Pt_1
€ 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), rivalutabili secondo l'indice Istat;
- oltre all'assegno unico per i minori che verrà corrisposto alla ricorrente;
CP_1
- al compimento dei 18 anni di l'assegno verrà corrisposto al figlio maggiorenne, che Per_1
comunque dovrà contribuire anche alle spese che la madre sosterrà per il suo sostentamento se ancora vivrà nella casa materna;
- le spese straordinarie, previamente concordate (medicine, libri, visite mediche, ecc…) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Saranno a carico del le spese relative Pt_1 all'iscrizione, mensilità e acquisto attrezzatura Kit per lo sport “Terzo tempo” oltre alle spese del barbiere;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo al mantenimento per i figli);
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
All'udienza del 10 giugno 2025, i coniugi comparsi personalmente hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni riportate nel ricorso con la seguente modifica: “Insistono nel ricorso precisando che le Spese Straordinarie diverse da quelle elencate saranno sostenute dalle parti al 50 % secondo il Protocollo CNF e con la seguente aggiunta: “il padre corrisponderà le somme in favore dei figli alla madre sino al compimento della maggiore età dei medesimi, provvedendo da quel momento a corrisponderle direttamente ai figli. I coniugi dichiarano di
pagina 2 di 4 aver risolto ogni altra loro questione economica, mentre quanto alle auto di famiglia le parti stabiliscono che la signora terrà per sé l'auto di famiglia marca Toyota modello Aygo targata CP_1
EY369GR e il signor assumerà su di sé le spese del trasferimento di proprietà”. Parte_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari il Parte_1 CP_1
19.06.2010, Atto n. 94, Parte 2 - anno 2010 in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli: nato a [...] in data [...] e nato in Persona_2 Persona_3
data 5.12.2014, minori di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in [...], e CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]
XXIV Maggio n°11, che hanno contratto matrimonio in data 19.06.2010 in Sassari, atto regolarmente trascritto n. 94, Parte 2 - anno 2010 del predetto Comune, alle conclusioni congiunte sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4