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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8867 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16210/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16210/2024
Oggi 6/10/25 Il Giudice lette le note conclusionali pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 15
N. R.G. 16210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16210/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Scaramuzzo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(p. iva ) in persona del Direttore Generale p.t., Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NA ER, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Castaldo, dall'avv. Raffaele Cuccurullo e dall'Avv.
NA GA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 2.09.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenerne la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta.
In particolare, il ricorrente premetteva che:
- a causa della comparsa di tosse, dispnea e claudicatio, si sottoponeva, in data 20.10.2019, a visita specialistica cardiologica da cui risultava portatore di una stenosi aortica moderato- severa;
pagina 2 di 15 - veniva, inizialmente, consigliata terapia farmacologica e successivamente, a distanza di pochi giorni (il 24.10.2019), accedeva al Pronto Soccorso dell' ove veniva CP_2 sottoposto a visite ed approfondimenti, per essere poi dimesso con diagnosi di “anemia sideropenica in paziente con stenosi aortica moderata-severa e cardiopatia ischemica”;
- dal 29.10.2019 al 26.11.2019 veniva, quindi, ricoverato presso l' ove il CP_2
21.11.2019 veniva sottoposto a trattamento chirurgico di sostituzione della valvola aortica con bioprotesi Perceval S size L;
- il 25.11.2019, dal diario clinico si evince “parestesie a carico dell'emisoma destro comparse da qualche giorno”;
- nella medesima giornata veniva sottoposto ad una visita neurologica urgente con richiesta di
TC cranio altrettanto urgente, dalla quale si evidenziava una estesa area di ipodensità tissutale, di aspetto ischemico, in regione emi-cerebellare sinistra con coinvolgimento di breve porzione dei peduncoli cerebellari omolaterali, lieve effetto compressivo sulla parete sinistra del IV ventricolo ed altre più piccole focalità di aspetto ischemico in regione emi- cerebellare destra;
- alla luce delle risultanze della TC, lo specialista neurologo consigliava terapia con mannitolo
1 flacone e.v. x 4 a goccia lenta, clexane 6000 UI x2 e cardioaspirina 100 mg/die;
- il decorso post-operatorio si caratterizzava per la comparsa di lesioni encefaliche multiple, di origine embolica, accertabili già dalla TC cerebrale di approfondimento del 25.11.2019
(ossia 4 giorni dopo l'intervento cardiochirurgico);
- la presenza di lesioni bilaterali, con numerose aree ischemiche focali, porta a ritenere che la causa delle embolie sia attribuibile ad un inadeguato deairing intra-operatorio durante l'intervento chirurgico del 21.11.2019;
- nel verbale di intervento chirurgico i sanitari davano atto di aver fatto il deairing, ma non specificavano come, ossia in che modo, e davano, altresì, atto di aver utilizzato l'ecocardiografia transesofagea senza, tuttavia, precisare se solo per il controllo della protesi aortica o anche per il monitoraggio del deairing;
- dall'embolizzazione encefalica ha causato una sofferenza ischemica centrale e più precisamente, così come evidente alla TC del 25.11.2019, una estesa area di ischemia emi- cerebellare sinistra, con coinvolgimento di breve porzione dei peduncoli cerebellari omolaterali, ed altre più piccole aree ischemiche in regione emi-cerebellare destra;
- veniva, quindi, dimesso in data 28.11.2019 e trasferito, senza particolari indicazioni e ricoverato presso Villa Delle Magnolie di Castel Morrone ove restava fino al 13.12.2019;
pagina 3 di 15 - inoltre, veniva esperita la condizione di procedibilità ma che tuttavia la stessa non giungeva a buon fine a causa della mancanza di adesione del resistente.
Tanto premesso, il ricorrente concludevano come segue:
1) dichiarare la responsabilità della nella produzione e Controparte_3 causazione dei danni tutti derivati all'istante e per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante, il cui ammontare complessivo viene determinato in € 333.393,00 per il danno biologico o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, al quale dovrà essere aggiunto il danno per la sofferenza morale subita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
2) condannare la resistente al pagamento, altresì, di una sanzione, da calcolarsi secondo il libero apprezzamento del Magistrato, ex art. 96 cpc per la mancata adesione alla condizione di procedibilità;
3) condannare altresì la struttura sanitaria al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali ed oneri fiscali relativi alla procedura ex art. 696 bis c.p.c., nonché le spese di CTU, come da decreto di liquidazione dell'acquisendo fascicolo di ATP, oltre oneri fiscali e previdenziali già versati, con attribuzione al procuratore antistatario nonché il pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 17.01.2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
i la quale chiedeva in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/ o l'improcedibilità del
[...] CP_1 presente giudizio e sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica depositata e disporne la rinnovazione con nomina di un collegio peritale in differente composizione. Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed errata nella sua quantificazione ed in subordine, ridurre a quanto di ragione la pretesa economica di parte istante, secondo quanto eventualmente emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie alla conclusione del giudizio. Per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice in data 3.2.2025 rinviava la causa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando alla disamina delle questioni preliminari, il resistente eccepiva l'inammissibilità del giudizio ex art. 281 decies c.p.c., attesa la complessità del giudizio tale da necessitare di un ordinario procedimento civile, da attivarsi con atto di citazione. Ciò posto, letto l'art 281 decies, ultimo comma, cpc la richiesta non può essere accolta e per l'effetto l'eccezione deve essere rigettata.
Nel merito, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria dopo l'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). pagina 4 di 15 Ebbene, in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, già da tempo la giurisprudenza aveva qualificato essa come avente natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988,
n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993,
n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7
c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la pagina 5 di 15 responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio pagina 6 di 15 deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la pagina 7 di 15 condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_5 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una pagina 8 di 15 inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo pagina 9 di 15 dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio composto dal dott. (Specialista in Persona_1
Medicina Legale) e dalla dott.ssa (Specialista in Cardiochirurgia); relazione che, per il Persona_2 carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- , uomo dell'età di 48 anni all'epoca dei fatti, già affetto da diabete e da cardiopatia Parte_1 ischemica cronica, nonché da polivasculopatia con claudicatio su base arteriopatica, nell'ottobre
2019 si sottoponeva a controlli con diagnosi di stenosi valvolare aortica (cfr. pg 45 CTU);
- il 21.11.2019 lo stesso veniva sottoposto a intervento di sostituzione valvolare in circolazione extracorporea, con successivo riscontro di sintomatologia parestesica a destra, riconducibile a stroke cerebellare, strumentalmente accertato, per cui veniva sottoposto a terapia medica e riabilitativa con stabilizzazione di un quadro di lieve instabilità posturale in sindrome atassica di lieve entità e disartria lieve (cfr. pg 46 CTU);
- dalla documentazione esaminata si evince che il danno lamentato (disartria lieve e lieve instabilità posturale in sindrome atassica di lieve entità da stroke post-operatorio) deve essere ricondotto alla mancata adozione delle procedure di deairing, manovre standardizzate volte a escludere embolie gassose post-operatorie con NT CO (cfr. pg 46 CTU);
- in particolare, in base al criterio civilistico del più probabile che non, si deve ritenere che il comportamento messo in atto in corso di intervento di sostituzione valvolare aortica effettuata del
21.11.2019 presso l' è da considerarsi inadeguato;
inoltre, Controparte_6 risulta correlazione causale tra il successivo stroke cerebellare su base embolico-gassosa e il quadro attualmente constatabile di disartria lieve e di atassia lieve con instabilità posturale (cfr. pg 47 CTU);
pagina 10 di 15 - il mancato uso del NT NTricolare nel corso della procedura di Circolazione Extra-Corporea con assenza delle fasi di deairing (debollaggio) ha determinato un grave aumento del rischio di stroke cerebrale da embolia gassosa (cfr. pg 47 CTU);
- attualmente il paziente presenta un quadro costituito da instabilità posturale, atassia di modesta entità con deambulazione aiutata da appoggio monolaterale, nonché da lieve disartria e sindrome psico-organica di lieve entità, in soggetto che presenta altre rilevanti comorbidità (diabete, cardiopatia ischemica cronica, polivasculopatia con claudicatio da arteriopatia non trattata) (cfr. pg
48 CTU);
- dalla documentazione in atti si evince che i sanitari che hanno avuto in cura presso Parte_1
l' non si sono attenui alle indicazioni in merito alle procedure Controparte_6 di prevenzione degli stroke embolico-gassosi (cfr. pg 48 CTU);
- la capacità lavorativa propria del periziando, risulta ridotta a causa del quadro patologico, per metà riconducibile alle conseguenze della descritta malpractice, per l'ulteriore metà riconducibile ad affezioni indipendenti dai fatti per cui è causa (cardiopatia ischemica cronica, diabete, vasculopatia con claudicatio) (cfr. pg 49 CTU);
- non risultano doglianze in ordine al consenso informato, nel quale non sono descritti l'intervento e le eventuali complicanze, mentre è presente il calcolo del rischio cardiochirurgico (euro score), con inquadramento in paziente con rischio elevato (cfr. pg 49 CTU);
- inoltre, le cure successive all'evento risultano essere state adeguate, con stabilizzazione dei postumi, non ulteriormente suscettibili di miglioramento con terapie di sorta (cfr. pg 49 CTU);
- dalla documentazione in atti non emergono documenti attestanti recenti cicli fisioterapici riabilitative né in atti non sono presenti certificazioni fiscali da ricondurre a spese sanitarie sostenute dal paziente (cfr. pg 49 CTU);
- infine, il caso descritto, secondo l'attenta valutazione dei consulenti, è da considerarsi di facile e routinaria esecuzione (cfr. pg 46 CTU).
In conclusione, sulla base della relazione peritale - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – si riconosce un danno biologico differenziale risarcibile del 25% di I.P. a partire dal 30% di I.P. (menomazione plausibile anche con un intervento corretto in relazione alle patologie preesistenti concorrenti) fino al 55% (menomazione residua attuale) (cfr. pg. 44 CTU).
In relazione alla incapacità temporanea, i comportamenti descritti hanno determinato un prolungamento del periodo di malattia (esigenza di ulteriori cure e riabilitazione motoria) pari a 15 giorni di incapacità temporanea assoluta e 60 giorni di incapacità temporanea parziale al 50%. (cfr. pg. 45 CTU)
pagina 11 di 15 Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” per soggetto di anni 48 si riconosce un danno biologico differenziale di € 338.567,00 importo ottenuto dal calcolo differenziale di € 501.165,00 a titolo di danno biologico al 55% al quale va sottratto € 167.773,00 a titolo di danno biologico al 30%, oltre ITT per
€ 1725,00 (15 giorni) e ITP per € 3450,00 (60gg. al 50%). Per un totale di € . Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(21.11.2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
In ordina alla liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037).
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
pagina 12 di 15 In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo rispetto lamentato, la relativa domanda non può che essere accolta nella sola misura presuntiva tabellarmente attribuita.
Anche la personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto neanche a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez.
III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato, infatti, può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale
(Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364). Va, infatti, opportunamente valorizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. Civ., Sez. VI-III, 04- 03-2021, n. 5865).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito e l'età del paziente valutate le conseguenze individuate dal CTU e la importante attribuzione di biologico non sono riconoscibili voci aggiuntive rispetto agli importi innanzi liquidati.
pagina 13 di 15 In ordine al danno patrimoniale, quale genericamente richiesto solo in sede di conclusioni, si osserva quanto segue.
In relazione al lucro emergente, non è presente documentazione di spesa in atti.
Quanto al danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, esso va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione,
è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all' art. 1226 c.c. , perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito. Cassazione civile , sez. III , 15/06/2018 , n. 15737. Ed in questa sede manca del tutto la relativa prova (la documentazione depositata senza alcuna argomentazione esplicativa non evidenzia infatti flessioni reddituali dell'istante nel periodo di interesse).
La relativa domanda deve, pertanto essere rigettata.
Con riferimento alla domanda proposta da parte ricorrente ed afferente all'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. si osserva quanto segue. La sanzione de qua presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per agire o resistere non è di per sé condotta rimproverabile dovendosi attribuire all'istituto figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost ( Corte appello , Napoli , sez. VII , 22/01/2025 , n. 277). Ebbene, tali presupposti soggettivi non risultano compiutamente allegati e provati in questa sede;
per l'effetto la relativa domanda è da rigettare.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) con esclusione della sola fase istruttoria e della fascia quinta della tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva per tutte le fasi) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022. Inoltre, se il rigetto della domanda di condanna alla lite temeraria non incide sulla liquidazione delle spese, tuttavia il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale aggiuntivo e della personalizzazione determina l'operare della compensazione che si quantifica in una riduzione del 30% sui compensi medi (cfr.
pagina 14 di 15 amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda del ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e, per l'effetto, condanna la
(p. iva in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., Avv. NA ER al pagamento in favore di della somma di € 338.567,00 su Parte_1 tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (21.11.2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande di parte ricorrente;
• condanna l' (p. iva ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., Avv. NA ER al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
spese che liquida in € 19.861,1 complessivi per compensi professionali, € 1.527,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico dell Controparte_7
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 6/10/25
Il Giudice dott. ssa Francesca Console
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Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16210/2024
Oggi 6/10/25 Il Giudice lette le note conclusionali pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT
Il Giudice
dott. Francesca Console
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N. R.G. 16210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16210/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Scaramuzzo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(p. iva ) in persona del Direttore Generale p.t., Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NA ER, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Castaldo, dall'avv. Raffaele Cuccurullo e dall'Avv.
NA GA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 2.09.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenerne la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta.
In particolare, il ricorrente premetteva che:
- a causa della comparsa di tosse, dispnea e claudicatio, si sottoponeva, in data 20.10.2019, a visita specialistica cardiologica da cui risultava portatore di una stenosi aortica moderato- severa;
pagina 2 di 15 - veniva, inizialmente, consigliata terapia farmacologica e successivamente, a distanza di pochi giorni (il 24.10.2019), accedeva al Pronto Soccorso dell' ove veniva CP_2 sottoposto a visite ed approfondimenti, per essere poi dimesso con diagnosi di “anemia sideropenica in paziente con stenosi aortica moderata-severa e cardiopatia ischemica”;
- dal 29.10.2019 al 26.11.2019 veniva, quindi, ricoverato presso l' ove il CP_2
21.11.2019 veniva sottoposto a trattamento chirurgico di sostituzione della valvola aortica con bioprotesi Perceval S size L;
- il 25.11.2019, dal diario clinico si evince “parestesie a carico dell'emisoma destro comparse da qualche giorno”;
- nella medesima giornata veniva sottoposto ad una visita neurologica urgente con richiesta di
TC cranio altrettanto urgente, dalla quale si evidenziava una estesa area di ipodensità tissutale, di aspetto ischemico, in regione emi-cerebellare sinistra con coinvolgimento di breve porzione dei peduncoli cerebellari omolaterali, lieve effetto compressivo sulla parete sinistra del IV ventricolo ed altre più piccole focalità di aspetto ischemico in regione emi- cerebellare destra;
- alla luce delle risultanze della TC, lo specialista neurologo consigliava terapia con mannitolo
1 flacone e.v. x 4 a goccia lenta, clexane 6000 UI x2 e cardioaspirina 100 mg/die;
- il decorso post-operatorio si caratterizzava per la comparsa di lesioni encefaliche multiple, di origine embolica, accertabili già dalla TC cerebrale di approfondimento del 25.11.2019
(ossia 4 giorni dopo l'intervento cardiochirurgico);
- la presenza di lesioni bilaterali, con numerose aree ischemiche focali, porta a ritenere che la causa delle embolie sia attribuibile ad un inadeguato deairing intra-operatorio durante l'intervento chirurgico del 21.11.2019;
- nel verbale di intervento chirurgico i sanitari davano atto di aver fatto il deairing, ma non specificavano come, ossia in che modo, e davano, altresì, atto di aver utilizzato l'ecocardiografia transesofagea senza, tuttavia, precisare se solo per il controllo della protesi aortica o anche per il monitoraggio del deairing;
- dall'embolizzazione encefalica ha causato una sofferenza ischemica centrale e più precisamente, così come evidente alla TC del 25.11.2019, una estesa area di ischemia emi- cerebellare sinistra, con coinvolgimento di breve porzione dei peduncoli cerebellari omolaterali, ed altre più piccole aree ischemiche in regione emi-cerebellare destra;
- veniva, quindi, dimesso in data 28.11.2019 e trasferito, senza particolari indicazioni e ricoverato presso Villa Delle Magnolie di Castel Morrone ove restava fino al 13.12.2019;
pagina 3 di 15 - inoltre, veniva esperita la condizione di procedibilità ma che tuttavia la stessa non giungeva a buon fine a causa della mancanza di adesione del resistente.
Tanto premesso, il ricorrente concludevano come segue:
1) dichiarare la responsabilità della nella produzione e Controparte_3 causazione dei danni tutti derivati all'istante e per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante, il cui ammontare complessivo viene determinato in € 333.393,00 per il danno biologico o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, al quale dovrà essere aggiunto il danno per la sofferenza morale subita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
2) condannare la resistente al pagamento, altresì, di una sanzione, da calcolarsi secondo il libero apprezzamento del Magistrato, ex art. 96 cpc per la mancata adesione alla condizione di procedibilità;
3) condannare altresì la struttura sanitaria al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali ed oneri fiscali relativi alla procedura ex art. 696 bis c.p.c., nonché le spese di CTU, come da decreto di liquidazione dell'acquisendo fascicolo di ATP, oltre oneri fiscali e previdenziali già versati, con attribuzione al procuratore antistatario nonché il pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 17.01.2025 si costituiva in giudizio Controparte_4
i la quale chiedeva in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/ o l'improcedibilità del
[...] CP_1 presente giudizio e sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica depositata e disporne la rinnovazione con nomina di un collegio peritale in differente composizione. Nel merito, rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed errata nella sua quantificazione ed in subordine, ridurre a quanto di ragione la pretesa economica di parte istante, secondo quanto eventualmente emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie alla conclusione del giudizio. Per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice in data 3.2.2025 rinviava la causa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando alla disamina delle questioni preliminari, il resistente eccepiva l'inammissibilità del giudizio ex art. 281 decies c.p.c., attesa la complessità del giudizio tale da necessitare di un ordinario procedimento civile, da attivarsi con atto di citazione. Ciò posto, letto l'art 281 decies, ultimo comma, cpc la richiesta non può essere accolta e per l'effetto l'eccezione deve essere rigettata.
Nel merito, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria dopo l'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). pagina 4 di 15 Ebbene, in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, già da tempo la giurisprudenza aveva qualificato essa come avente natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988,
n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993,
n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7
c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la pagina 5 di 15 responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio pagina 6 di 15 deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la pagina 7 di 15 condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_5 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una pagina 8 di 15 inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo pagina 9 di 15 dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio composto dal dott. (Specialista in Persona_1
Medicina Legale) e dalla dott.ssa (Specialista in Cardiochirurgia); relazione che, per il Persona_2 carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- , uomo dell'età di 48 anni all'epoca dei fatti, già affetto da diabete e da cardiopatia Parte_1 ischemica cronica, nonché da polivasculopatia con claudicatio su base arteriopatica, nell'ottobre
2019 si sottoponeva a controlli con diagnosi di stenosi valvolare aortica (cfr. pg 45 CTU);
- il 21.11.2019 lo stesso veniva sottoposto a intervento di sostituzione valvolare in circolazione extracorporea, con successivo riscontro di sintomatologia parestesica a destra, riconducibile a stroke cerebellare, strumentalmente accertato, per cui veniva sottoposto a terapia medica e riabilitativa con stabilizzazione di un quadro di lieve instabilità posturale in sindrome atassica di lieve entità e disartria lieve (cfr. pg 46 CTU);
- dalla documentazione esaminata si evince che il danno lamentato (disartria lieve e lieve instabilità posturale in sindrome atassica di lieve entità da stroke post-operatorio) deve essere ricondotto alla mancata adozione delle procedure di deairing, manovre standardizzate volte a escludere embolie gassose post-operatorie con NT CO (cfr. pg 46 CTU);
- in particolare, in base al criterio civilistico del più probabile che non, si deve ritenere che il comportamento messo in atto in corso di intervento di sostituzione valvolare aortica effettuata del
21.11.2019 presso l' è da considerarsi inadeguato;
inoltre, Controparte_6 risulta correlazione causale tra il successivo stroke cerebellare su base embolico-gassosa e il quadro attualmente constatabile di disartria lieve e di atassia lieve con instabilità posturale (cfr. pg 47 CTU);
pagina 10 di 15 - il mancato uso del NT NTricolare nel corso della procedura di Circolazione Extra-Corporea con assenza delle fasi di deairing (debollaggio) ha determinato un grave aumento del rischio di stroke cerebrale da embolia gassosa (cfr. pg 47 CTU);
- attualmente il paziente presenta un quadro costituito da instabilità posturale, atassia di modesta entità con deambulazione aiutata da appoggio monolaterale, nonché da lieve disartria e sindrome psico-organica di lieve entità, in soggetto che presenta altre rilevanti comorbidità (diabete, cardiopatia ischemica cronica, polivasculopatia con claudicatio da arteriopatia non trattata) (cfr. pg
48 CTU);
- dalla documentazione in atti si evince che i sanitari che hanno avuto in cura presso Parte_1
l' non si sono attenui alle indicazioni in merito alle procedure Controparte_6 di prevenzione degli stroke embolico-gassosi (cfr. pg 48 CTU);
- la capacità lavorativa propria del periziando, risulta ridotta a causa del quadro patologico, per metà riconducibile alle conseguenze della descritta malpractice, per l'ulteriore metà riconducibile ad affezioni indipendenti dai fatti per cui è causa (cardiopatia ischemica cronica, diabete, vasculopatia con claudicatio) (cfr. pg 49 CTU);
- non risultano doglianze in ordine al consenso informato, nel quale non sono descritti l'intervento e le eventuali complicanze, mentre è presente il calcolo del rischio cardiochirurgico (euro score), con inquadramento in paziente con rischio elevato (cfr. pg 49 CTU);
- inoltre, le cure successive all'evento risultano essere state adeguate, con stabilizzazione dei postumi, non ulteriormente suscettibili di miglioramento con terapie di sorta (cfr. pg 49 CTU);
- dalla documentazione in atti non emergono documenti attestanti recenti cicli fisioterapici riabilitative né in atti non sono presenti certificazioni fiscali da ricondurre a spese sanitarie sostenute dal paziente (cfr. pg 49 CTU);
- infine, il caso descritto, secondo l'attenta valutazione dei consulenti, è da considerarsi di facile e routinaria esecuzione (cfr. pg 46 CTU).
In conclusione, sulla base della relazione peritale - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – si riconosce un danno biologico differenziale risarcibile del 25% di I.P. a partire dal 30% di I.P. (menomazione plausibile anche con un intervento corretto in relazione alle patologie preesistenti concorrenti) fino al 55% (menomazione residua attuale) (cfr. pg. 44 CTU).
In relazione alla incapacità temporanea, i comportamenti descritti hanno determinato un prolungamento del periodo di malattia (esigenza di ulteriori cure e riabilitazione motoria) pari a 15 giorni di incapacità temporanea assoluta e 60 giorni di incapacità temporanea parziale al 50%. (cfr. pg. 45 CTU)
pagina 11 di 15 Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” per soggetto di anni 48 si riconosce un danno biologico differenziale di € 338.567,00 importo ottenuto dal calcolo differenziale di € 501.165,00 a titolo di danno biologico al 55% al quale va sottratto € 167.773,00 a titolo di danno biologico al 30%, oltre ITT per
€ 1725,00 (15 giorni) e ITP per € 3450,00 (60gg. al 50%). Per un totale di € . Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(21.11.2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
In ordina alla liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037).
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
pagina 12 di 15 In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo rispetto lamentato, la relativa domanda non può che essere accolta nella sola misura presuntiva tabellarmente attribuita.
Anche la personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto neanche a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez.
III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato, infatti, può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale
(Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364). Va, infatti, opportunamente valorizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. Civ., Sez. VI-III, 04- 03-2021, n. 5865).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito e l'età del paziente valutate le conseguenze individuate dal CTU e la importante attribuzione di biologico non sono riconoscibili voci aggiuntive rispetto agli importi innanzi liquidati.
pagina 13 di 15 In ordine al danno patrimoniale, quale genericamente richiesto solo in sede di conclusioni, si osserva quanto segue.
In relazione al lucro emergente, non è presente documentazione di spesa in atti.
Quanto al danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, esso va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione,
è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all' art. 1226 c.c. , perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito. Cassazione civile , sez. III , 15/06/2018 , n. 15737. Ed in questa sede manca del tutto la relativa prova (la documentazione depositata senza alcuna argomentazione esplicativa non evidenzia infatti flessioni reddituali dell'istante nel periodo di interesse).
La relativa domanda deve, pertanto essere rigettata.
Con riferimento alla domanda proposta da parte ricorrente ed afferente all'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. si osserva quanto segue. La sanzione de qua presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per agire o resistere non è di per sé condotta rimproverabile dovendosi attribuire all'istituto figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost ( Corte appello , Napoli , sez. VII , 22/01/2025 , n. 277). Ebbene, tali presupposti soggettivi non risultano compiutamente allegati e provati in questa sede;
per l'effetto la relativa domanda è da rigettare.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) con esclusione della sola fase istruttoria e della fascia quinta della tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva per tutte le fasi) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022. Inoltre, se il rigetto della domanda di condanna alla lite temeraria non incide sulla liquidazione delle spese, tuttavia il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale aggiuntivo e della personalizzazione determina l'operare della compensazione che si quantifica in una riduzione del 30% sui compensi medi (cfr.
pagina 14 di 15 amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda del ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e, per l'effetto, condanna la
(p. iva in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., Avv. NA ER al pagamento in favore di della somma di € 338.567,00 su Parte_1 tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (21.11.2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande di parte ricorrente;
• condanna l' (p. iva ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., Avv. NA ER al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
spese che liquida in € 19.861,1 complessivi per compensi professionali, € 1.527,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico dell Controparte_7
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 6/10/25
Il Giudice dott. ssa Francesca Console
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