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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4722 /2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23/01/2025, promossa da (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, via Asiago 35, rappresentata e difesa da se stessa, appellante contro già Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Calabrò, giusta CP_2 procura in atti, appellata
, Controparte_3 appellata contumace
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
In fatto e in diritto
Con citazione innanzi al Giudice di Pace, – odierna Parte_1 appellata – ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320169006400119000 notificata da 6.5.2016 Controparte_2 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320060140549773000 – emessa per la somma di € 717,37 (ruolo 2006/625) e alla cartella n. 29320070095618527000 emessa per la somma di € 1.399,69 (ruolo 2007/3823), entrambe riscosse a titolo di contravvenzioni al Codice della strada.
Con sentenza n. 473/2017 – pubblicata l'1.3.2017 –, il Giudice di Pace di
Messina – procedimento n. 3279/2016 R.G. – ha dichiarato “improcedibili le domande espresse dalle parti costituite”, rilevando, quanto a parte attrice, l'irregolarità della relata di notifica e dell'asseverazione di conformità per difetto di sottoscrizione, nonché, la carenza di rappresentanza in giudizio delle parti costituite.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_3 lamentando, quali motivi di impugnazione: quanto alla irregolarità della relata di notifica, l'apposizione di firma digitale, dato che la notificazione è avvenuta tramite p.e.c.; quanto alla irregolarità della asseverazione di conformità, l'abnormità della dichiarazione di improcedibilità; quanto al difetto di rappresentanza, la dichiarazione nell'atto introduttivo della difesa personale da parte dell'attore; nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.11.2017, la ha contestato le allegazioni di controparte, chiedendo il CP_4 CP_5 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con note di trattazione scritta depositate in data 2.12.2021, l
[...]
ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del Controparte_1 contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'avvenuto stralcio delle suddette cartelle in forza del d.l. 119/2018.
In ultimo, con note di trattazione scritta depositate in data 8.11.2024, parte appellante ha aderito alla richiesta di controparte per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente, in ragione della regolare notifica dell'atto introduttivo, la va dichiarata contumace. Controparte_3
In merito, occorre precisare che secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento giuridico a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incide sulla situazione sostanziale preesistente, come nel caso in esame l'annullamento della cartella posta alla base dell'intimazione, e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006). La S.C. ha affermato, infatti, che "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. n. 16150/2010). Nella specie, deve ritenersi essere venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante l'annullamento automatico della cartella, nonché, stante la chiara richiesta delle parti, sulle spese di lite che vanno compensate tra le parti costituitesi. Nulla deve disporsi sulle spese della contumace. CP_3
2 Va esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre il pagamento del doppio del contributo unificato, in ragione della definizione della controversia con pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 22 ottobre 2018, n. 26641).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4722/2017 R.G., così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
3. nulla sule spese della contumace. CP_3
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
3
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4722 /2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23/01/2025, promossa da (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, via Asiago 35, rappresentata e difesa da se stessa, appellante contro già Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Calabrò, giusta CP_2 procura in atti, appellata
, Controparte_3 appellata contumace
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
In fatto e in diritto
Con citazione innanzi al Giudice di Pace, – odierna Parte_1 appellata – ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320169006400119000 notificata da 6.5.2016 Controparte_2 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320060140549773000 – emessa per la somma di € 717,37 (ruolo 2006/625) e alla cartella n. 29320070095618527000 emessa per la somma di € 1.399,69 (ruolo 2007/3823), entrambe riscosse a titolo di contravvenzioni al Codice della strada.
Con sentenza n. 473/2017 – pubblicata l'1.3.2017 –, il Giudice di Pace di
Messina – procedimento n. 3279/2016 R.G. – ha dichiarato “improcedibili le domande espresse dalle parti costituite”, rilevando, quanto a parte attrice, l'irregolarità della relata di notifica e dell'asseverazione di conformità per difetto di sottoscrizione, nonché, la carenza di rappresentanza in giudizio delle parti costituite.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_3 lamentando, quali motivi di impugnazione: quanto alla irregolarità della relata di notifica, l'apposizione di firma digitale, dato che la notificazione è avvenuta tramite p.e.c.; quanto alla irregolarità della asseverazione di conformità, l'abnormità della dichiarazione di improcedibilità; quanto al difetto di rappresentanza, la dichiarazione nell'atto introduttivo della difesa personale da parte dell'attore; nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.11.2017, la ha contestato le allegazioni di controparte, chiedendo il CP_4 CP_5 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con note di trattazione scritta depositate in data 2.12.2021, l
[...]
ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del Controparte_1 contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'avvenuto stralcio delle suddette cartelle in forza del d.l. 119/2018.
In ultimo, con note di trattazione scritta depositate in data 8.11.2024, parte appellante ha aderito alla richiesta di controparte per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente, in ragione della regolare notifica dell'atto introduttivo, la va dichiarata contumace. Controparte_3
In merito, occorre precisare che secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento giuridico a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incide sulla situazione sostanziale preesistente, come nel caso in esame l'annullamento della cartella posta alla base dell'intimazione, e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006). La S.C. ha affermato, infatti, che "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. n. 16150/2010). Nella specie, deve ritenersi essere venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante l'annullamento automatico della cartella, nonché, stante la chiara richiesta delle parti, sulle spese di lite che vanno compensate tra le parti costituitesi. Nulla deve disporsi sulle spese della contumace. CP_3
2 Va esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre il pagamento del doppio del contributo unificato, in ragione della definizione della controversia con pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 22 ottobre 2018, n. 26641).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4722/2017 R.G., così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
3. nulla sule spese della contumace. CP_3
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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