Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Viscusi, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 21 febbraio 2025 recante “Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - Regione Emilia Romagna”, pubblicato sul portale istituzionale dell’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna in pari data, all’esito della correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in relazione al concorso “per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”;
- del Decreto a firma del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Emilia Romagna, pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale in data 18 aprile 2025;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto alla ricorrente, quali, tra gli altri:
- il verbale n. -OMISSIS- - approvazione della griglia di valutazione del 27 dicembre 2024, acquisito dalla ricorrente mediante istanza di accesso agli atti del 25 marzo 2025;
- il verbale n. -OMISSIS- - Correzioni del 22 gennaio 2025, acquisito dalla ricorrente mediante istanza di accesso agli atti del 25 marzo 2025;
per la condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio della ricorrente, ovvero, in particolare, a consentire alla medesima:
a) con l’auspicato accoglimento dei motivi di ricorso n. I, II, III di ripetere la prova scritta, anche a mezzo di rinnovazione della stessa procedura concorsuale indetta con Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023;
b) ovvero in ogni caso con l’auspicato accoglimento del motivo n. IV, di essere ammessa alla prova orale, previa convocazione di una nuova seduta della Commissione giudicatrice all’uopo nominata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa ES TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 21 febbraio 2025 recante “Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - Regione Emilia Romagna”, pubblicato in pari data all’esito della correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in relazione al concorso “per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, nonché del Decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso, pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale in data 18 aprile 2025.
In fatto ha allegato che:
- con Decreto n. -OMISSIS- del 18.12.2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto un Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali, riservato al personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, con
procedura concorsuale da svolgersi a livello regionale presso gli uffici scolastici regionali;
- il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale è stato determinato in 587 complessivi, con ripartizione a livello regionale secondo i dati risultanti ai sistemi informativi del ministero alla data del bando;
- ciascun candidato ai sensi dell'articolo 4 del bando poteva presentare istanza di partecipazione in un'unica Regione tra quelle indicate nella tabella allegata alla lex specialis , compresa l’Emilia-Romagna destinataria di 28 posti;
- le prove concorsuali si articolavano in una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale e per quanto di interesse in questa sede la prova scritta veniva disciplinata dall’articolo 7 del Bando il quale stabiliva le modalità di definizione dei quesiti, nonché i criteri per l’attribuzione dei punteggi per un massimo di 100 punti e un minimo di 70 punti per accedere all’orale;
- la ricorrente ha partecipato al concorso con domanda del 12.01.2024 ed ha affrontato la prova scritta senza tuttavia superarla, avendole la Commissione attribuito il punteggio di 59/100.
Avverso tale decisione la ricorrente ha agito in questa sede, articolando le seguenti censure in diritto.
I. “ Violazione e falsa applicazione articolo 7, Decreto 2788 del 18.12.2023; Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, DPR 9.05.1994, n. 487. Eccesso di potere per, irragionevolezza, arbitrarietà, mancata trasparenza nel processo valutativo ”.
Ad avviso della ricorrente l’Ufficio scolastico regionale per l-OMISSIS-Emilia Romagna avrebbe illegittimamente deciso di non pubblicare sul sito istituzionale alcuna griglia di valutazione delle prove scritte, né i criteri elaborati dal comitato tecnico scientifico nazionale ai sensi dell'articolo 7 comma 6 della lex specialis , con conseguente scoperta da parte della candidata di tale griglia solo il giorno di avvio delle correzioni degli elaborati (27 dicembre 2024), a suo dire in violazione dell’articolo 12, comma 1, del DPR 487/1994 recante “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione dei pubblici impieghi”, secondo cui “le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.
Peraltro, la non predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione rispetto al momento di inizio della correzione degli elaborati scritti, troverebbe conferma nel verbale n. -OMISSIS- del 27 dicembre 2024, dove si attesta che la seduta di definizione delle griglie di valutazione ha preso avvio alle ore 9.00 concludendosi alle ore 9.30, mentre la firma del Presidente della commissione a suggello dell'approvazione delle griglie di valutazione è delle 8.37, quando la Commissione risultava già impegnata nella correzione dei primi elaborati come da verbale n. 7.
In ogni caso, la griglia di valutazione non sarebbe stata pubblicata sul Portale istituzionale USR, in danno dei concorrenti.
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7. comma 6 del Decreto n. -OMISSIS-/2023; - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10, comma 2, lett. d) del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 ”.
Ad avviso della ricorrente gli esiti della prova scritta sarebbero illegittimi anche per non avere l’Amministrazione ex articolo 7 comma 6 della lex specialis proceduto alla pubblicazione dei quadri di riferimento di cui all'articolo 10, comma due, lettera d) del decreto ministeriale 13 ottobre 2022 numero 194 sul sito dell'ufficio scolastico regionale prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta, circostanza che non avrebbe consentito ai concorrenti di delimitare e circoscrivere il perimetro dei quesiti a risposta aperta elaborati dal comitato tecnico scientifico.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, della lex specialis. - Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta nella predisposizione della griglia di valutazione ”.
La predisposizione della griglia di valutazione da parte della Commissione giudicatrice insediata a livello regionale sarebbe inoltre contraddittoria, quanto agli indicatori e descrittori previsti.
IV. “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della lex specialis Eccesso di potere per illogicità manifesta, omessa e contraddittoria motivazione ”.
In ogni caso, sarebbe manifestamente illogica e irragionevole la valutazione data dalla Commissione alla prova della ricorrente sotto il profilo dell’inquadramento normativo indicatore n. 2 e circa la correttezza ortografica e sintattica degli elaborati indicatore n. 4.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Invero, per quanto attiene alla prima censura, riguardante l’asserita mancata elaborazione delle griglie di valutazione della prova scritta prima dell’inizio delle procedure di correzione degli elaborati da parte della Commissione, va evidenziato che per stessa ammissione della ricorrente nel verbale n. -OMISSIS- della seduta del 27 dicembre 2024 viene dato atto che la Commissione ha proceduto alla formulazione della griglia di valutazione della prova scritta dalle ore 9 alle ore 930.
Tale lasso di tempo, benché breve, risulta ad avviso del Collegio sufficiente in relazione al tipo di criteri da stabilire, e comunque la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova di una possibile palese irragionevolezza dello stesso, né coglie nel segno la censura sull’orario di sottoscrizione del relativo verbale da parte del Presidente, tenuto conto che lo scarto è di pochi minuti e che in ogni caso alla correzione dell’elaborato della ricorrente - unico profilo che la stessa può contestare - si è provveduto solo in data 22 gennaio 2025, e quindi molti giorni dopo l’elaborazione della predetta griglia.
Del pari non rileva sul punteggio assegnato alla ricorrente e più in generale sull’esito della procedura la mancata pubblicazione sul Portale istituzionale USR della griglia di valutazione, atteso che la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte è un adempimento finalizzato ad evitare favoritismi, sicché ciò che rileva è la garanzia di trasparenza nell’espletamento della prova, raggiunta mediante la predisposizione e verbalizzazione dei criteri prima dell’inizio della correzione delle prove scritte, come si è già detto avvenuta nel caso in esame (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 3955/2021, n. 495/2019, n. 2334/2017).
Pertanto, la prima censura articolata in ricorso va senz’altro respinta.
Priva di pregio risulta altresì la seconda doglianza contenuta in ricorso, concernente la mancata pubblicazione dei quadri di riferimento, atteso che tali quadri erano stati pubblicati sia sul sito del MIM che sulla piattaforma INPA, con conseguente possibilità per tutti i partecipanti, compresa la ricorrente, di prenderne visione, senza che possa pertanto ravvisarsi il prospettato pregiudizio legato al non aver potuto delimitare e circoscrivere il perimetro dei quesiti a risposta aperta elaborati dal comitato tecnico scientifico.
In ordine, invece, alla terza censura contenuta in ricorso, va rilevato che nella predeterminazione dei criteri di valutazione la Commissione gode di ampissima discrezionalità, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza o illogicità, sicuramente non ravvisabili nel caso in esame ad avviso del Collegio, apparendo gli indicatori e i descrittori elaborati, sia singolarmente che complessivamente coerenti con gli obiettivi della lex specialis (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 8248/2025).
Quanto, infine, al quarto motivo di impugnazione, va invece rilevato che alla ricorrente sono stati assegnati 59/100 e quindi un punteggio di molto inferiore alla soglia minima di 70/100, circostanza sicuramente rilevante sotto il profilo della c.d. prova di resistenza, evidenziandosi in ogni caso che per quanto riguarda l’inquadramento normativo il Ministero ha rilevato che se anche la Commissione avesse attribuito il punteggio massimo previsto dalla griglia per tale indicatore su tutti i quesiti il punteggio complessivo sarebbe stato comunque inferiore al minimo previsto, mentre per quanto attiene l’indicatore n. 4 “correttezza ed efficacia linguistica” i punteggi sono stati assegnati sia in base alla correttezza ortografica che alla “chiarezza ed efficacia comunicativa” e la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della palese irragionevolezza delle valutazioni operate dalla Commissione, con conseguente insindacabilità in questa sede di tali giudizi, pacificamente rientranti nella discrezionalità dei commissari (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 7113/2025, n. 8319/2023)
Pertanto, attesa l’infondatezza di tutte le censure articolate, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TT | UG Di NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.