TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 641
TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata pubblicazione griglia di valutazione e criteri

    Il Collegio ritiene che il tempo dedicato alla formulazione della griglia sia stato sufficiente e che la mancata pubblicazione sul portale istituzionale non infici la procedura, essendo stata garantita la trasparenza tramite la predisposizione e verbalizzazione dei criteri prima dell'inizio della correzione.

  • Rigettato
    Mancata pubblicazione quadri di riferimento

    I quadri di riferimento erano stati pubblicati sui siti istituzionali (MIM e INPA), rendendoli accessibili a tutti i partecipanti, inclusa la ricorrente.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità nella griglia di valutazione

    La commissione gode di ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di valutazione, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisate in questo caso, essendo gli indicatori coerenti con gli obiettivi della lex specialis.

  • Rigettato
    Illogicità e irragionevolezza della valutazione della prova

    Il punteggio ottenuto dalla ricorrente (59/100) è inferiore alla soglia minima (70/100). Anche ipotizzando il punteggio massimo per l'inquadramento normativo, il totale sarebbe stato inferiore al minimo. La valutazione della correttezza linguistica è rientrata nella discrezionalità della commissione, non essendo stata dimostrata palese irragionevolezza.

  • Rigettato
    Mancata pubblicazione griglia di valutazione e criteri

    Il Collegio ritiene che il tempo dedicato alla formulazione della griglia sia stato sufficiente e che la mancata pubblicazione sul portale istituzionale non infici la procedura, essendo stata garantita la trasparenza tramite la predisposizione e verbalizzazione dei criteri prima dell'inizio della correzione.

  • Rigettato
    Mancata pubblicazione quadri di riferimento

    I quadri di riferimento erano stati pubblicati sui siti istituzionali (MIM e INPA), rendendoli accessibili a tutti i partecipanti, inclusa la ricorrente.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità nella griglia di valutazione

    La commissione gode di ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di valutazione, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisate in questo caso, essendo gli indicatori coerenti con gli obiettivi della lex specialis.

  • Rigettato
    Illogicità e irragionevolezza della valutazione della prova

    Il punteggio ottenuto dalla ricorrente (59/100) è inferiore alla soglia minima (70/100). Anche ipotizzando il punteggio massimo per l'inquadramento normativo, il totale sarebbe stato inferiore al minimo. La valutazione della correttezza linguistica è rientrata nella discrezionalità della commissione, non essendo stata dimostrata palese irragionevolezza.

  • Rigettato
    Ripetizione prova scritta

    Tutte le censure sono state respinte, pertanto questa domanda subordinata non può essere accolta.

  • Rigettato
    Ammissione alla prova orale

    Il motivo IV è stato respinto, pertanto questa domanda subordinata non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 641
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 641
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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