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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1800/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 09/01/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
Sono connessi alla stanza virtuale del giudice alle ore 12:00
Per , l'avv. GHILARDI MARCO e, connesso dallo Parte_1 studio legale del predetto, il legale rappresentante della società
, l'avv. CAVAZZINI MATTEO e il legale Controparte_1 rappresentante della società Michele Biancotto
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il G.I., sentiti i procuratori e le parti, dichiara esperito senza successo il tentativo di conciliazione.
L'avv. Ghilardi nel riportarsi agli atti insiste nell'ammissione delle prove richieste in memoria.
L'avv. Cavazzini eccepisce in via preliminare l'inammissibilità delle istanze istruttorie di controparte, contenute nella terza memoria, e in via preliminare ancora insiste nell'inammissibilità dell'opposizione come da atto di citazione.
Il Giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa, vista l'eccezione preliminare di rito, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Ghilardi conclude come da atto di citazione e chiede l'accoglimento dell'opposizione riportandosi agli atti per la discussione.
L'avv. conclude come da comparsa e per la discussione si riporta agli scritti difensivi.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di disconnettersi dalla stanza virtuale e di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione R.G. n. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1800/2024 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ghilardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme, in Via A. Giannini,
n. 4, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
- ATTRICE OPPONENTE
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore Michele Biancotto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Cavazzini e
Stefano Borsacchi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pisa,
Via P. Paoli, n. 25, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 6.6.2024, notificato a mezzo pec il 10.6.2026 e iscritto a ruolo il 17.6.2024, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 824/2024 (RG n. 679/2021) del 13/4/2021, emesso su richiesta di
[...]
a Socio Unico con cui è stato ingiunto il pagamento di € 209.000,00, oltre CP_1 interessi come da domanda, a titolo di rimborso del deposito cauzionale versato in esecuzione del contratto di sublocazione di immobile ad uso non abitativo in data
15.6.2018, chiedendone la revoca,
A sostegno dell'opposizione, ha rilevato:
1) che tra le parti è intercorso un contratto di sub locazione ad uso non abitativo relativamente ad un immobile sito in OL (PI);
2) che la durata del contratto era ivi prevista in anni 1 a partire dalla data di consegna dell'immobile (entro il 01 luglio 2018) ed era rinnovabile di anno in anno;
CP_
3) la ha preso in consegna l'immobile solo in data 30 luglio 2018 e, come da impegno contenuto nella clausola contrattuale 2.2, le è stata riconosciuta la facoltà di recesso anticipato con preavviso di giorni 90;
4) il contratto si è rinnovato alla prima scadenza del 30.07.19, nonché alla seconda scadenza del 30.07.20; CP_
5) che con pec del 27.09.20 la ha intimato con preavviso di 90 giorni il recesso anticipato e la riconsegna dell'immobile per il 25.11.2020; CP_
6) che l'immobile non è stato riconsegnato da nella data prevista, ma solo il successivo 30.11.20, con la conseguenza dell'invalidità della precedente disdetta/comunicazione di recesso;
CP_
7) da avrebbe dovuto corrispondere o tutto il residuo canone annuale (il contratto si era nel frattempo rinnovato sino al 30.07.2021) o quantomeno le tre mensilità previste come specifica clausola penale al punto 2.3 del citato accordo;
8) che, quindi, risulta creditrice della somma di € 418.944,00 (pari ad € 52.368,00 +
IVA per le mensilità intercorrenti da dicembre 2020 a tutto luglio 2021) o, quantomeno per la penale di € 157.105,00 oltre IVA per le n. 3 mensilità da € 52.368,00 + IVA cadauna previste in contratto al punto 2.3; CP_ 9) che la dal 30.11.2020 alla notifica dell'opposto decreto - mai ha esposto una richiesta di rimborso o pagamento, mai una pec, mai una richiesta di negoziazione e/o di transazione, prima della notifica dell'ingiunzione.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento che la controparte non ha rilasciato nei termini intimati l'immobile conseguentemente che il contratto stesso si è rinnovato sino alla successiva scadenza contrattuale del 30.07.21, CP_ per cui è obbligata al pagamento dei relativi canoni, e, in subordine, che spetta la penale contrattuale pari a mesi tre del canone, il cui importo è da compensarsi con quello ex adverso richiesto.
Si è costituita in giudizio a Socio Unico, chiedendo la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata la stessa tardivamente proposta, siccome notificata nei termini ma iscritta a ruolo – trattandosi di materia locatizia – oltre i 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione; ancora in via preliminare ha chiesto disporsi il mutamento del rito.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, in particolare con riferimento al supposto ritardo nel rilascio.
***** Coerentemente con il principio di priorità logica della trattazione delle questioni processuali su quelle di merito, desumibile dall'art. 276, comma II, c.p.c., il profilo preliminare di rito – sollevato da parte convenuta opposta – viene vagliato per primo, e la sua delibazione consente di pervenire alla definizione del giudizio senza esaminarne il merito.
Com'è noto, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata
(cfr. ex multis: Cass. civile sez. VI, 03 settembre 2018, n. 21583; Cass. civile sez. VI,
18 luglio 2018, n. 19113).
È altrettanto noto che, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., le controversie "in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di azienda… [omissis]” seguono il peculiare processo ritagliato sulle norme dedicate al rito del lavoro.
Per consolidato orientamento di diritto vivente, anche l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in materia “locatizia”, deve avvenire con ricorso:
l'effetto interruttivo del termine perentorio di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione, decorrente dalla notifica del provvedimento monitorio, scaturisce, allora, dal deposito del ricorso in cancelleria, quale atto che determina la litispendenza.
L'applicazione delle suesposte coordinate interpretative conduce a giudicare tardiva l'opposizione, siccome proposta oltre il termine previsto a pena di inammissibilità, ossia il 12.6.2024.
Ed invero, essendo l'opposizione stata promossa con atto di citazione anziché con ricorso – richiesto ratione materie ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. – ai fini della litispendenza occorre guardare alla data dell'iscrizione a ruolo della causa (avvenuta in data 17.6.2024) e non, invece, a quello della notifica dell'atto introduttivo alla controparte: in altre parole, in adesione ai consolidati assetti giurisprudenziali in materia, avallati anche dalla Corte Costituzionale con sent. n. 45/2018, gli effetti sostanziali e processuali della domanda decorrono in ragione della litispendenza che si sarebbe radicata ove l'atto introduttivo avesse avuto la forma prescritta in ordine al tipo di controversia instaurata, non già in ragione della litispendenza che si radica alla stregua della forma concreta, ma errata (da ultimo, Cass. civ. sez. III, n. 6383/2023
Cass. civ. Sez. Un., 13/01/2022, n.927; Cass. Sez. III n. 13072/2018).
Non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle esposte, validate, coordinate interpretative.
In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva, ogni ulteriore questione restando assorbita.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e successive integrazioni, considerata la contrazione dell'attività difensiva e la delibazione in punto di mero diritto, in applicazione dei parametri medi ridotti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'opposizione improcedibile perché tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 6.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pisa, 9.1.2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.