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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 2184/2024 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Nunzia Basile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Marconi n. 20, Poggibonsi (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Antonella Fontana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via delle Medaglie d'Oro n. 7, Pisa
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Monteriggioni. atto n. 12 P. 2 2007 CP_2
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Monteriggioni in Via Cassia Nord n. 2/B unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
3. i coniugi sono autosufficienti economicamente e ciascuno di essi provvede al proprio mantenimento
4. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare la a Pt_1 seguito dell'ordinanza del Collegio del 25.2.2025, ha depositato le note nel termine assegnato;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 08/09/2007, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteriggioni dell'anno 2007 al n. 12, P. 2, S. B, e che si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 1.7.2024; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
2 rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
08/09/2007 dai coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...], atto trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteriggioni dell'anno 2007,
P. 2, n. 12, S. B, alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Monteriggioni in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 07/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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