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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 28/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5618/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te dom.to in Napoli alla via Macedonio Melloni Parte_1
n. 94 presso lo studio dell'avv. Maria Cipollaro dalla quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to c/o la sede dell in Napoli alla via Alcide CP_1
De Gasperi n. 55
RESISTENTE OGGETTO: ultime tre mensilità e Fondo di Garanzia CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della società “Manitalidea Spa” sino al 02/03/2020; di essere stato assunto, in data 01.07.2001, dalla e di aver Parte_2 prestato la propria attività lavorativa per conto ed alle dipendenze di tale società sino al 09.01.2018 allorché ad essa era subentrata la Manitalidea Spa;
che il suo trasferimento all'azienda affittuaria “Manitalidea SpA” era avvenuto “senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., come espressamente concordato in sede di accordo sindacale;
che la sua posizione contributiva ed assicurativa era stata regolarizzata dalla società Manitalidea Spa mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato – part-time ed inquadramento al 2° livello retributivo del CCNL Servizi di Pulizia;
che, in data 04/02/2020, il Tribunale di Torino, all'esito del procedimento promosso dalla presso il Tribunale ai sensi e per gli effetti di Parte_3 cui all'art.18 Prodi-bis, aveva dichiarato lo stato d'insolvenza di Manitalidea Spa, nominando i commissari giudiziali e disponendo, in pari data, l'affidamento della gestione dell'impresa agli organi della società sotto la loro vigilanza;
che, non avendo percepito al termine del rapporto di lavoro né le retribuzioni dei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 né la 13° mensilità né le competenze di fine rapporto, in data 26/05/2020 aveva provveduto a richiedere l'ammissione al passivo ex art. 93 L.F. della società Manitalidea Spa per il complessivo importo di € 27.072,64, comprensivo dell'importo di € 2.541,87 a titolo di crediti di lavoro diversi dal Tfr;
che, a seguito dell'udienza di verifica, il giudice delegato, in accordo con il progetto di stato passivo redatto dal commissario straordinario, aveva rigettato parzialmente l'istanza di ammissione al passivo sul presupposto di fatto che l'importo richiesto a titolo di Tfr non fosse documentato da estratto conto;
che tale opposizione era stata definita con provvedimento del Tribunale del 21/02/2023 e successiva rettifica dello stato passivo, comunicato con pec del 23/04/2024, con cui si era disposto l'ammissione per l'importo di € 2.541,87 a titolo di ultimi tre mesi di retribuzione (mensilità dicembre 2019, gennaio 2020e 13° mensilità) nonché della somma di € 7.057,97 dovuta a titolo di Tfr;
che, in considerazione di ciò ed atteso il dichiarato stato di insolvenza della società, in data 24/07/2024, sussistendone i requisisti, aveva presentato domanda di intervento al Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal Tfr, quantificati ed ammessi dal giudice delegato nella misura di €. 2.541,87 a titolo di retribuzione delle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché ratei 13ma mensilità 2019; che, in data 16/10/2024, l aveva comunicato il rigetto della Controparte_2 domanda per la richiesta delle somme dovute a titolo di i crediti di lavoro diversi dal Tfr sulla base dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale di un anno previsto dall'art. 2, comma 5, del D.lgs 80/92; che, nei successivi 90 giorni decorrenti dalla comunicazione di rigetto ovvero in data 20/11/2024, aveva proposto ricorso avverso il suindicato provvedimento innanzi al Comitato Provinciale, rimasto, però, senza esito alcuno. Tanto premesso, sulla base di una serie di argomentazioni in fatto ed in diritto, conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei CP_1 seguenti provvedimenti di giustizia:” accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutti i motivi esposti in premessa, a percepire i crediti di lavoro come richiesti ed ammessi al passivo e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.541,87 a titolo di CP_1 ultima mensilità, o in subordine quella minore somma che il giudice adito ritenesse ad essa spettante, oltre interessi e rivalutazione come per legge”; il tutto con vittoria di spese di lite. L si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la decadenza ex articolo CP_1
47 comma III del D.P.R. 639/1970 nonché la prescrizione annuale del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di decadenza annuale così come sollevata dall resistente. CP_1
In proposito giova premettere che l'art. 47, D.P.R. n. 639/70, comma 3, pacificamente applicabile alle prestazioni erogate dalla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, (Cass. 03.04.2019, n.9275), fra cui tra cui rientra il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, prevede testualmente che, in tema di ricorsi e controversie in materia di prestazioni ex art. 24, L. n. 88/89, come quella di cui si controverte, 'l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma', ossia, alternativamente (comma 2), 'dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_2 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione'.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il D.P.R. n.639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella 'scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo' la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7, e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza.
Quanto all'esatto computo dei termini, si osserva che, secondo un consolidato orientamento ribadito da Cass. 31.05.2018, n.14022, alla luce di quanto previsto dalle Sezioni Unite con sentenza n.12178 del 29 maggio 2009, dalla norma del D.P.R. n.639 del 1970, art. 47, emergono tre diversi momenti di decorrenza del termine di decadenza ovvero:
1) nel caso in cui è stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un CP_1 precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre il termine di cui al suddetto art. 47;
2) nel caso in cui il ricorso amministrativo sia stato presentato ma l' non abbia CP_1 tempestivamente provveduto, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (di 90 giorni, L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6) previsto per la decisione;
3) nel caso in cui il ricorso amministrativo non sia stato proposto (o perché non vi è stato alcun provvedimento dell , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato o CP_1 perché l'assicurato non ha presentato un valido ricorso), il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo, pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5, 90 giorni per il silenzio rigetto, cit. L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6). (cfr. Cass. civ. sez. VI, 31.05.2018, n.14022).
Operate tali premesse, osserva il Tribunale che, nella fattispecie in esame, è incontestato che parte ricorrente aveva presentato, in data 24.07.2024, domanda di intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal Tfr e che, in data 16/10/2024, l'Istituto previdenziale aveva comunicato il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione annuale avverso il quale, in data 20/11/2024, aveva proposto ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale rimasto senza esito alcuno. In tale situazione appare evidente che il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto depositato in data 07.03.2025, risulta ritualmente proposto entro il termine decadenziale suindicato.
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale.
Il Fondo di Garanzia è stato istituito, presso l' , dall'art. 2 L. 297/1982 al fine di CP_1 tenere indenne il lavoratore dal pagamento di quanto gli spetti a titolo di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di insolvenza o inadempienza datoriale.
Il Fondo è, poi, confluito, per effetto della L. 88/1989, nella Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
L'intervento del Fondo è subordinato alla ricorrenza di una serie di presupposti, sinteticamente l'insolvenza accertata in sede di procedura concorsuale e l'inadempienza all'obbligo per i datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali, e consente all'Istituto previdenziale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per lo stesso credito e nello stesso grado di privilegio.
La tutela del lavoratore è stata successivamente completata con l'estensione di tale forma di garanzia, ad opera del D.Lgs. 80/1992, a taluni crediti di lavoro diversi dal TFR e individuati nelle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte, entro determinati limiti di importo e nel rispetto di ulteriori requisiti.
E', ormai, consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass.n.32/2020, n.9495/2016, n.20547/2015, 12971/2014) l'opinione che i crediti nei confronti del Fondo di Garanzia costituito presso l' "crediti di lavoro, diversi da CP_1 quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80/92) abbiano natura di prestazione previdenziale distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e che il perfezionamento di tali diritti sia ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dal decreto legislativo n.80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva cfr., da ultimo Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati). Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Il decreto legislativo n. 80 cit., all'art. 2, comma 1, stabilisce, infatti, che "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati non dal mero inadempimento del datore di lavoro ma dall'inadempimento derivante da insolvenza, assicurando il pagamento da parte dell'organo di garanzia delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
La individuazione di tale fascia temporale (dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione) si pone come criterio funzionale alla individuazione del nesso tra l'inadempimento e l'insolvenza.
In altri termini, la disposizione introduce una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando si collochino temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima.
Al contrario, ove il credito retributivo afferisca ad un periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Il principio di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati ha imposto, tuttavia, l'anticipazione dell'"insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2 della direttiva 80/987) alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale o dell'esecuzione (Cass. 1885/2005 e Corte di Giustizia C373/95 del 1077/1997) di modo che non vadano a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale: entro tali limiti assume rilievo la iniziativa del lavoratore volta a consacrare il diritto in un titolo giudiziale utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Solo per tale via il credito retributivo non pagato può collocarsi temporalmente anche in un momento anteriore all'anno rispetto al momento in cui sia constatata la effettiva esistenza dell'insolvenza. Ciò premesso, è assorbente nella fattispecie l'intervenuta prescrizione del diritto azionato sulla quale si osserva quanto segue.
Riguardo ai crediti retributivi, rileva l'art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992 che così recita:
"Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda". Il comma 1 si riferisce ai "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro".
Ora, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, parte ricorrente sostiene la tempestività della domanda amministrativa la quale sarebbe stata presentata entro il termine di un anno dall'avvenuta definizione dell'opposizione ex art. 98, comma 2, legge fallimentare da lui proposta e dalla successiva comunicazione, con pec del 23.04.2024, dell'avvenuta rettifica dello stato passivo per cui, per effetto del giudizio di opposizione e della rettifica dello stato passivo, la data di decorrenza del termine prescrizionale doveva considerarsi posticipata al 23/04/2024 o, tutt'al più, al momento della definizione del giudizio di opposizione.
Ciò posto, trattasi di un'impostazione che non può, in alcun modo, essere condivisa dal momento che riguardo alla decorrenza della prescrizione la S.C. ha costantemente ribadito che questa decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto e, cioè, dal momento della insorgenza dei suoi elementi costitutivi, nella specie insolvenza del datore di lavoro ed accertamento dell'an e del quantum del credito, per cui, qualora sia stata aperta una procedura fallimentare, la formazione dello stato passivo determina l'accertamento del credito e, quindi, comporta il perfezionamento del diritto per l'accesso al Fondo con decorrenza del relativo termine di prescrizione. Nel caso in esame, così come risulta dalla stessa documentazione allegata al ricorso introduttivo, la decorrenza deve essere, pertanto, individuata tenendo conto dell'esecutività dello stato passivo, datata 30 giugno 2022, per cui risulta certamente trascorso oltre un anno alla data in cui è stata inoltrata la domanda di intervento del Fondo di Garanzia (24/07/2024). Né, diversamente da quanto sostenuto in proposito dal ricorrente, sarebbe possibile assumere quale termine per far decorrere la prescrizione la data del provvedimento emesso sul giudizio di opposizione, avendo quest'ultimo presentato opposizione allo stato passivo limitatamente alla quota di ammissione del TFR mentre alcuna doglianza
è stata mossa per il provvedimento di ammissione dei CD ( cfr. ricorso ex art. 98 allegato alla memoria di costituzione dell . CP_1
In ogni caso, il giudizio che ha definito l'istanza di opposizione, dichiarandone l'improcedibilità, è datato 16 febbraio 2023 e, quindi, in ogni caso, più di un anno prima della data in cui è stata presentata domanda di accesso al Fondo di Garanzia. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, rigettata per intervenuta prescrizione annuale. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 07.03.2025 nei confronti dell in persona del Parte_1 CP_1 legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 886,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 28/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 28/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5618/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te dom.to in Napoli alla via Macedonio Melloni Parte_1
n. 94 presso lo studio dell'avv. Maria Cipollaro dalla quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to c/o la sede dell in Napoli alla via Alcide CP_1
De Gasperi n. 55
RESISTENTE OGGETTO: ultime tre mensilità e Fondo di Garanzia CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della società “Manitalidea Spa” sino al 02/03/2020; di essere stato assunto, in data 01.07.2001, dalla e di aver Parte_2 prestato la propria attività lavorativa per conto ed alle dipendenze di tale società sino al 09.01.2018 allorché ad essa era subentrata la Manitalidea Spa;
che il suo trasferimento all'azienda affittuaria “Manitalidea SpA” era avvenuto “senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., come espressamente concordato in sede di accordo sindacale;
che la sua posizione contributiva ed assicurativa era stata regolarizzata dalla società Manitalidea Spa mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato – part-time ed inquadramento al 2° livello retributivo del CCNL Servizi di Pulizia;
che, in data 04/02/2020, il Tribunale di Torino, all'esito del procedimento promosso dalla presso il Tribunale ai sensi e per gli effetti di Parte_3 cui all'art.18 Prodi-bis, aveva dichiarato lo stato d'insolvenza di Manitalidea Spa, nominando i commissari giudiziali e disponendo, in pari data, l'affidamento della gestione dell'impresa agli organi della società sotto la loro vigilanza;
che, non avendo percepito al termine del rapporto di lavoro né le retribuzioni dei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 né la 13° mensilità né le competenze di fine rapporto, in data 26/05/2020 aveva provveduto a richiedere l'ammissione al passivo ex art. 93 L.F. della società Manitalidea Spa per il complessivo importo di € 27.072,64, comprensivo dell'importo di € 2.541,87 a titolo di crediti di lavoro diversi dal Tfr;
che, a seguito dell'udienza di verifica, il giudice delegato, in accordo con il progetto di stato passivo redatto dal commissario straordinario, aveva rigettato parzialmente l'istanza di ammissione al passivo sul presupposto di fatto che l'importo richiesto a titolo di Tfr non fosse documentato da estratto conto;
che tale opposizione era stata definita con provvedimento del Tribunale del 21/02/2023 e successiva rettifica dello stato passivo, comunicato con pec del 23/04/2024, con cui si era disposto l'ammissione per l'importo di € 2.541,87 a titolo di ultimi tre mesi di retribuzione (mensilità dicembre 2019, gennaio 2020e 13° mensilità) nonché della somma di € 7.057,97 dovuta a titolo di Tfr;
che, in considerazione di ciò ed atteso il dichiarato stato di insolvenza della società, in data 24/07/2024, sussistendone i requisisti, aveva presentato domanda di intervento al Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal Tfr, quantificati ed ammessi dal giudice delegato nella misura di €. 2.541,87 a titolo di retribuzione delle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché ratei 13ma mensilità 2019; che, in data 16/10/2024, l aveva comunicato il rigetto della Controparte_2 domanda per la richiesta delle somme dovute a titolo di i crediti di lavoro diversi dal Tfr sulla base dell'avvenuto decorso del termine prescrizionale di un anno previsto dall'art. 2, comma 5, del D.lgs 80/92; che, nei successivi 90 giorni decorrenti dalla comunicazione di rigetto ovvero in data 20/11/2024, aveva proposto ricorso avverso il suindicato provvedimento innanzi al Comitato Provinciale, rimasto, però, senza esito alcuno. Tanto premesso, sulla base di una serie di argomentazioni in fatto ed in diritto, conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei CP_1 seguenti provvedimenti di giustizia:” accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutti i motivi esposti in premessa, a percepire i crediti di lavoro come richiesti ed ammessi al passivo e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.541,87 a titolo di CP_1 ultima mensilità, o in subordine quella minore somma che il giudice adito ritenesse ad essa spettante, oltre interessi e rivalutazione come per legge”; il tutto con vittoria di spese di lite. L si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la decadenza ex articolo CP_1
47 comma III del D.P.R. 639/1970 nonché la prescrizione annuale del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di decadenza annuale così come sollevata dall resistente. CP_1
In proposito giova premettere che l'art. 47, D.P.R. n. 639/70, comma 3, pacificamente applicabile alle prestazioni erogate dalla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, (Cass. 03.04.2019, n.9275), fra cui tra cui rientra il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, prevede testualmente che, in tema di ricorsi e controversie in materia di prestazioni ex art. 24, L. n. 88/89, come quella di cui si controverte, 'l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma', ossia, alternativamente (comma 2), 'dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_2 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione'.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il D.P.R. n.639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella 'scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo' la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7, e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza.
Quanto all'esatto computo dei termini, si osserva che, secondo un consolidato orientamento ribadito da Cass. 31.05.2018, n.14022, alla luce di quanto previsto dalle Sezioni Unite con sentenza n.12178 del 29 maggio 2009, dalla norma del D.P.R. n.639 del 1970, art. 47, emergono tre diversi momenti di decorrenza del termine di decadenza ovvero:
1) nel caso in cui è stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un CP_1 precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre il termine di cui al suddetto art. 47;
2) nel caso in cui il ricorso amministrativo sia stato presentato ma l' non abbia CP_1 tempestivamente provveduto, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (di 90 giorni, L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6) previsto per la decisione;
3) nel caso in cui il ricorso amministrativo non sia stato proposto (o perché non vi è stato alcun provvedimento dell , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato o CP_1 perché l'assicurato non ha presentato un valido ricorso), il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo, pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5, 90 giorni per il silenzio rigetto, cit. L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6). (cfr. Cass. civ. sez. VI, 31.05.2018, n.14022).
Operate tali premesse, osserva il Tribunale che, nella fattispecie in esame, è incontestato che parte ricorrente aveva presentato, in data 24.07.2024, domanda di intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal Tfr e che, in data 16/10/2024, l'Istituto previdenziale aveva comunicato il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione annuale avverso il quale, in data 20/11/2024, aveva proposto ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale rimasto senza esito alcuno. In tale situazione appare evidente che il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto depositato in data 07.03.2025, risulta ritualmente proposto entro il termine decadenziale suindicato.
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale.
Il Fondo di Garanzia è stato istituito, presso l' , dall'art. 2 L. 297/1982 al fine di CP_1 tenere indenne il lavoratore dal pagamento di quanto gli spetti a titolo di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di insolvenza o inadempienza datoriale.
Il Fondo è, poi, confluito, per effetto della L. 88/1989, nella Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
L'intervento del Fondo è subordinato alla ricorrenza di una serie di presupposti, sinteticamente l'insolvenza accertata in sede di procedura concorsuale e l'inadempienza all'obbligo per i datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali, e consente all'Istituto previdenziale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per lo stesso credito e nello stesso grado di privilegio.
La tutela del lavoratore è stata successivamente completata con l'estensione di tale forma di garanzia, ad opera del D.Lgs. 80/1992, a taluni crediti di lavoro diversi dal TFR e individuati nelle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte, entro determinati limiti di importo e nel rispetto di ulteriori requisiti.
E', ormai, consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass.n.32/2020, n.9495/2016, n.20547/2015, 12971/2014) l'opinione che i crediti nei confronti del Fondo di Garanzia costituito presso l' "crediti di lavoro, diversi da CP_1 quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80/92) abbiano natura di prestazione previdenziale distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e che il perfezionamento di tali diritti sia ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dal decreto legislativo n.80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva cfr., da ultimo Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati). Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Il decreto legislativo n. 80 cit., all'art. 2, comma 1, stabilisce, infatti, che "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati non dal mero inadempimento del datore di lavoro ma dall'inadempimento derivante da insolvenza, assicurando il pagamento da parte dell'organo di garanzia delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
La individuazione di tale fascia temporale (dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione) si pone come criterio funzionale alla individuazione del nesso tra l'inadempimento e l'insolvenza.
In altri termini, la disposizione introduce una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando si collochino temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima.
Al contrario, ove il credito retributivo afferisca ad un periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Il principio di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati ha imposto, tuttavia, l'anticipazione dell'"insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2 della direttiva 80/987) alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale o dell'esecuzione (Cass. 1885/2005 e Corte di Giustizia C373/95 del 1077/1997) di modo che non vadano a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale: entro tali limiti assume rilievo la iniziativa del lavoratore volta a consacrare il diritto in un titolo giudiziale utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Solo per tale via il credito retributivo non pagato può collocarsi temporalmente anche in un momento anteriore all'anno rispetto al momento in cui sia constatata la effettiva esistenza dell'insolvenza. Ciò premesso, è assorbente nella fattispecie l'intervenuta prescrizione del diritto azionato sulla quale si osserva quanto segue.
Riguardo ai crediti retributivi, rileva l'art. 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992 che così recita:
"Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda". Il comma 1 si riferisce ai "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro".
Ora, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, parte ricorrente sostiene la tempestività della domanda amministrativa la quale sarebbe stata presentata entro il termine di un anno dall'avvenuta definizione dell'opposizione ex art. 98, comma 2, legge fallimentare da lui proposta e dalla successiva comunicazione, con pec del 23.04.2024, dell'avvenuta rettifica dello stato passivo per cui, per effetto del giudizio di opposizione e della rettifica dello stato passivo, la data di decorrenza del termine prescrizionale doveva considerarsi posticipata al 23/04/2024 o, tutt'al più, al momento della definizione del giudizio di opposizione.
Ciò posto, trattasi di un'impostazione che non può, in alcun modo, essere condivisa dal momento che riguardo alla decorrenza della prescrizione la S.C. ha costantemente ribadito che questa decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto e, cioè, dal momento della insorgenza dei suoi elementi costitutivi, nella specie insolvenza del datore di lavoro ed accertamento dell'an e del quantum del credito, per cui, qualora sia stata aperta una procedura fallimentare, la formazione dello stato passivo determina l'accertamento del credito e, quindi, comporta il perfezionamento del diritto per l'accesso al Fondo con decorrenza del relativo termine di prescrizione. Nel caso in esame, così come risulta dalla stessa documentazione allegata al ricorso introduttivo, la decorrenza deve essere, pertanto, individuata tenendo conto dell'esecutività dello stato passivo, datata 30 giugno 2022, per cui risulta certamente trascorso oltre un anno alla data in cui è stata inoltrata la domanda di intervento del Fondo di Garanzia (24/07/2024). Né, diversamente da quanto sostenuto in proposito dal ricorrente, sarebbe possibile assumere quale termine per far decorrere la prescrizione la data del provvedimento emesso sul giudizio di opposizione, avendo quest'ultimo presentato opposizione allo stato passivo limitatamente alla quota di ammissione del TFR mentre alcuna doglianza
è stata mossa per il provvedimento di ammissione dei CD ( cfr. ricorso ex art. 98 allegato alla memoria di costituzione dell . CP_1
In ogni caso, il giudizio che ha definito l'istanza di opposizione, dichiarandone l'improcedibilità, è datato 16 febbraio 2023 e, quindi, in ogni caso, più di un anno prima della data in cui è stata presentata domanda di accesso al Fondo di Garanzia. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, rigettata per intervenuta prescrizione annuale. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 07.03.2025 nei confronti dell in persona del Parte_1 CP_1 legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 886,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 28/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario