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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2202/2024
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2202/2024
promossa da:
Parte 1 (C. F. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. BARDUZZI ALESSADRA
RICORRENTE
contro
Controparte 1 (C. F. P.IVA 1 con il
patrocinio dell'avv. STERNINI CP 2
(C.F. Controparte_3
P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER
RESISTENTE
In punto a: opposizione intimazione pagamento ex art. 615 e 618 bis c.p.c.
615 e 618 bis c.p.c., depositato il 10.5.2024, Con ricorso ex art. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte 1
Bologna, sezione lavoro, l' e l' CP 3 La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione Controparte_4
di pagamento n.02020249005006716000, notificata il 02.04.2024, di addebito n.32020160001897122000, limitatamente agli avvisi n.32020160004517492000, n.32020180002275552000,n.32020210001907640, n.32020220001252274000 e n.32020220004575008000 aventi ad oggetto la contribuzione fissa dovuta e omessa alla Gestione Commercianti,
alla quale la ricorrente risulta iscritta dal giugno del 2009 (cfr doc. 13 CP 3) per il complessivo periodo 2015/2021.
A fondamento del ricorso la parte attrice ha allegato:
-l'omessa notifica dei predetti avvisi di addebito;
-l'intervenuta prescrizione del credito dei tre avvisi di addebito n.32020160004517492000,più risalenti (n. 32020160001897122000,
n.32020180002275552000).
Si è costituita in giudizio l' Controparte_5
in qualità di agente della riscossione, per chiedere il rigetto dell'opposizione stante la propria carenza di legittimazione passiva quanto agli avvisi di addebito opposti ed essendo
l'opposizione inammissibile e infondata nel merito.
Si è costituito in giudizio l'CP_3, in qualità di ente impositore, in forza di quanto previsto dall'art. 13 della 1. n. 448/1998 per:
a) eccepire l'improcedibilità del ricorso;
b) eccepire l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il
termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) eccepire la carenza di
legittimazione passiva di CP 3 rispetto alle domande relative alla fase della riscossione e afferenti a vizi formali;
d) chiedere il rigetto nel merito dell'opposizione perché infondata.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante
la particolare complessità della controversia. Occorre premettere che parte ricorrente non contesta, in sostanza,
né il debito né i fatti generatori dello stesso, ma lamenta
l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e ne afferma
l'estinzione per intervenuta prescrizione.
In materia di opposizione avversO gli atti esecutivi del la giurisprudenza della Corte diControparte_6
Cassazione ha più volte affermato che "Ove la cartella esattoriale come nel caso di specie attiva il procedimento esecutivo di
- riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già
definitivamente accertata, al destinatario che intenda contestare esecutivo, è concesSO esperire del titolol'esistenza l'opposizione all'esecuzione,
- se intenda contestare vizi ovvero l'opposizione agli atti esecutivi». formali della cartella -
(Cass., sez. II, sent. n. 5871/2007 ex multis).
Ciò premesso, deve, in primo luogo, rilevarsi come lo strumento processuale idoneo a far valere fatti estintivi del credito alla formazione del titolo sia l'opposizione sopravvenuti ex art. 615 c.p.C. ed è pertanto quest'ultimo lo all'esecuzione strumento da utilizzare allorquando si contesti il diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione. In
particolare, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, si contesti l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere esecutivamente, quale la mancata notifica della cartella la prescrizione della pretesa a seguito del decorso del termine
è previsto ex lege, lo strumento processuale quello previsto dall'art. 615 c.p.c., proponibile in qualsiasi momento e dunque svincolato da ogni termine di decadenza. La possibilità di far valere, tramite lo strumento dell'opposizione all'esecuzione,
eventuali fatti estintivi del credito formatisi successivamente la scadenza del termine non è infatti preclusa dalla eventuale
intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di 40 giorni, previsto a pena di decadenza, ex
art. 24 d.lgs. 46/1999. allorquando l'eccezione di Tale principio vale, in particolare, prescrizione О della mancata notifica della cartella non venga rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della stessa,
ma solamente al fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere all'azione esecutiva, e dunque l'insistenza del titolo.
e. Da ciò discende che quando la parte ricorrente non intenda
discutere nel merito la pretesa tributaria, ma intenda eccepire unicamente l'estinzione del credito preteso dall'amministrazione a seguito della mancata notifica della cartella o della prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini di decadenza.
La parte attrice allega, in primo luogo, che nessun avviso è stata notificato.
Si osserva che l' Controparte_5 è legittimata a resistere al ricorso con riferimento ai motivi di censura riguardanti gli avvisi di intimazione e non anche gli avvisi di addebito: infatti, l'avviso di addebito, quale atto di recupero dei contributi previdenziali, è stato introdotto dall'art. 30 del
D.L. n. 78/2010 conv. nella 1. n. 122/2010- rubricato
"Potenziamento dei processi di Riscossione dell' CP_3" che ha previsto a decorrere dall'1 gennaio 2011, 1' CP 3 può che, provvedere al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica diretta al contribuente di un
"avviso di addebito con valore di titolo esecutivo".
fondamentali premesse, va Osservato che non è Svolte tali la disciplina richiamata dalla ricorrente (DPR conferente
29/9/1973, n. 602) contenuta nel ricorso introduttivo, atteso che tutti gli Avvisi di Addebito richiamati nell'atto di intimazione dall' CP 3 in proprio, in forza impugnato sono stati notificati vigore 1'1 gennaio 2011. della normativa entrata in In
particolare, l'art. 30 cit. dispone che "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e CP 3 dai messi comunali О dagli agenti della polizia municipale. La
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento." Sotto tale profilo, la parte suoricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica, stante, a dire, la necessarietà della CAD anche in caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010. A sostegno dell'eccezione la parte attrice, all'udienza di discussione, ha
citato precedente della Corte di Cassazione, n. 3141/2022. La
decisione citata non conferente, posto che ha ad oggetto la
creditinotifica di una cartella di pagamento contenente
tributari, regolata da altra normativa. Invece, nel caso di notifica ex art. 30 del D.L. 78/2010, la CAD non è necessaria,
poiché, per la notificazione degli avvisi di addebito, l'Istituto si avvale della procedura speciale, della notifica mediante
servizio postale prevista dall'art. 30 del D.l. n. 78/2010 sopra citato. Il giudicante richiama e condivide sul punto le
motivazioni espresse dalla Corte d'Appello di Bologna, sentenza n.
2/22 secondo cui il dato testuale dell'art. 30 cit. "non consente di desumere la necessità di aggiungere un adempimento ulteriore,
costituito dalla comunicazione di avvenuto deposito (C.d. CAD) e
la sua specialità, funzionale ad una tutela più celere delle
ragioni dell' CP 3,creditorie non sembra autorizzare
l'interpretazione estensiva o analogica che la Suprema Corte ha fatto con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento,
di per sé disciplinata da altra normativa (articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600)."
Pertanto la suddetta eccezione non è fondata e viene respinta. di ogni singolo avviso di Passando, a questo punto, all'esame addebito, si osserva ciò che segue:
l'AVA n.320 2016 0001897122000 avente ad oggetto contributi fissi emissione 2015 rate nn.
1-2 dell'importo di € 1.915, 63. risulta notificato il 13/06/2016 per compiuta giacenza, all'indirizzo di
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA N. 27 SA ZZ DI VE ( cfr docc.
1-2 CP 3);
1' Ava n. 320 2016 0004517492000, avente ad oggetto contributi fissi emissione 2015 rate nn. 3-4 dell'importo di € 1920,31, risulta notificato il 23/12/2016 per compiuta giacenza,
all'indirizzo di VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA N. 27 SA ZZ DI
VE ( cfr docc.
3-4 CP 3); l'Ava n. 320 2018 0002275552000 avente ad oggetto contributi fissi emissione 2017 rate nn. 1-2-3 dell'importo di € 3.004,16, risulta notificato il 30/08/2018 per compiuta giacenza, all'indirizzo di
TERESA DI CALCUTTA N. 27 SA ZZ DI VE ( cfrVIA MADRE
docc.
5-6 CP 3);
l'Ava n. 320 2021 0001907642000, avente ad oggetto contributi fissi emissione 2019 rate nn. 2-3-4 dell'importo di € 3.309,36, risulta 17/02/2022 per compiuta giacenza notificato il all'indirizzo di VIA DELL'ANGELO CUSTODE N. 12 NA ( Cfr docc.
7-8 CP 3);
l'Ava n. 320 2022 0001252274000, avente ad oggetto contributi fissi emissione 2020 rate nn. 1-2-3-4 per l'importo di € 4.258,17, risulta 1'08/09/2022 pernotificato compiuta giacenza all'indirizzo di VIA DELL'ANGELO CUSTODE N. 12 NA (Cfr docc.
9-10 CP 3);
l'Ava n. 320 2022 0004575008000 avente ad oggetto contributi fissi emissione 2021 rate nn. 1-2-3 per l'importo di € 3.196,25, risulta notificato il 03/03/2023 per compiuta giacenza all'indirizzo di
VIA DELL'ANGELO CUSTODE N. 12 NA (Cfr docc.11-12 CP_3).
La ricorrente non ha impugnato i predetti avvisi regolarmente notificati e pertanto ogni contestazione concernente il merito della pretesa e la legittimità della stessa (anche in termini di intervenuta prescrizione), non è più ammissibile.
In ultimo, sull'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale del credito, sollevata in relazione agli AVA più risalenti, notificati il 13.6.2016, 23.12.2016 e 30.8.2018, su cui Controparte_5 ha accettato il contraddittorio, se ne rileva
[...]
l'infondatezza per i motivi che seguono.
Con riferimento alla dedotta prescrizione, si Osserva che va
considerata, ai fini del computo, la sospensione legale della prescrizione dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 D.L.
n.18/2020, convertito in Legge n. 27/2020. E' stato documentato che la ricorrente ha ricevuto la notifica di ulteriori atti idonei a interrompere il termine prescrizionale.
Im particolare, а fronte di avvisi di addebito notificati tra il
è 2016 e il 2018, in data 28.11.2019 stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02020199012413750000 (doc. 4 ADR);
in virtù dell'art. successivamente dal 09.03.2020 al 31.08.2021,
68 del cosiddetto Decreto "Cura Italia" ha operato la e quindi anche sospensione legale dell'attività di riscossione
-
della prescrizione;
in ultimo, in data 02.04.2024 è stata
notificata l'intimazione di pagamento impugnato in questo processo
(doc. 3 ADR).
Dunque, tutte le predette notifiche di cui è stata accertata la
regolarità costituiscono pacificamente atti interruttivi della
prescrizione.
Pertanto, in base alla documentazione versata in atti che dimostra che il termine di prescrizione quinquennale non era ancora di opposizione non è fondato e va decorso, anche tale motivo
respinto. Le ulteriori eccezioni formulate dalle convenute rimangono assorbite stante l'esito della lite.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
In punto a: opposizione intimazione pagamento ex art. 615 e 618
bis c.p.C.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 e 618 bis c.p.c., depositato il 10.5.2024,
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale diParte 1
Bologna, sezione lavoro, l' Controparte 4 e 1' CP 3 La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione
02.04.2024, di pagamento n. 02020249005006716000, notificata il limitatamente agli avvisi di addebito n.32020160001897122000,
n.32020160004517492000, n.32020180002275552000, n.320202100019076420
n.32020220004575008000 aventi ad n.32020220001252274000 00, e fissa la contribuzione dovuta e omessa alla Gestione oggetto
Commercianti, alla quale la ricorrente risulta iscritta dal giugno del 2009 (cfr doc. 13 CP 3) per il complessivo periodo 2015/2021.
A fondamento del ricorso la parte attrice ha allegato:
-l'omessa notifica dei predetti avvisi di addebito;
-l'intervenuta prescrizione del credito dei tre avvisi di addebito risalenti (n. 32020160001897122000, n.32020160004517492000,più
n.32020180002275552000).
Si è costituita in giudizio l' Controparte 5
in qualità di agente della riscossione, per chiedere il rigetto dell'opposizione stante la propria carenza di legittimazione passiva quanto agli avvisi di addebito opposti ed essendo
l'opposizione inammissibile e infondata nel merito.
Si è costituito in giudizio l' CP 3, in qualità di ente impositore, in forza di quanto previsto dall'art. 13 della 1. n. 448/1998 per:
a) eccepire l'improcedibilità del ricorso; b) eccepire l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il
termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) eccepire la carenza di
legittimazione passiva di CP 3 rispetto alle domande relative alla fase della riscossione e afferenti a vizi formali;
d) chiedere il rigetto nel merito dell'opposizione perché infondata.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
Occorre premettere che parte ricorrente non contesta, in sostanza,
né il debito né i fatti generatori dello stesso, ma lamenta l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e ne afferma
l'estinzione per intervenuta prescrizione.
In materia di opposizione avversO gli atti esecutivi del la giurisprudenza della Corte di Controparte_6 Cassazione ha più volte affermato che "Ove la cartella esattoriale come nel caso di specie attiva il procedimento esecutivo di
è stata giàriscossione della sanzione, la cui debenza
definitivamente accertata, al destinatario che intenda contestare titolo esecutivo, ё concesso esperiredell'esistenza l'opposizione all'esecuzione, ovvero se intenda contestare vizi l'opposizione agli atti esecutivi». formali della cartella
(Cass., sez. II, sent. n. 5871/2007 ex multis).
Ciò premesso, deve, in primo luogo, rilevarsi come lo strumento processuale idoneo a far valere fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo sia l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ed è pertanto quest'ultimo lo all'esecuzione strumento da utilizzare allorquando si contesti il diritto
dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione. In
particolare, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, si contesti l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere esecutivamente, quale la mancata notifica della cartella О la prescrizione della pretesa a seguito del decorso del termine
previsto ex lege, lo strumento processuale è quello previsto dall'art. 615 c.p.c., proponibile in qualsiasi momento e dunque svincolato da ogni termine di decadenza. La possibilità di far
valere, tramite lo strumento dell'opposizione all'esecuzione,
eventuali fatti estintivi del credito formatisi successivamente la scadenza del termine non è infatti preclusa dalla eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di 40 giorni, previsto a pena di decadenza, ex art. 24 d.lgs. 46/1999. allorquando l'eccezione diTale principio vale, in particolare,
prescrizione О della mancata notifica della cartella non venga rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della stessa,
ma solamente al fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere all'azione esecutiva, e dunque l'insistenza del titolo.
e. Da ciò discende che quando la parte ricorrente non intenda discutere nel merito la pretesa tributaria, ma intenda eccepire unicamente l'estinzione del credito preteso dall'amministrazione a seguito della mancata notifica della cartella o della prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini di decadenza.
La parte attrice allega, in primo luogo, che nessun avviso è stata notificato.
Si osserva che l' Controparte_5 è legittimata ai motivi di censuraa resistere al ricorso con riferimento riguardanti gli avvisi di intimazione e non anche gli avvisi di addebito: infatti, l'avviso di addebito, quale atto di recupero dei contributi previdenziali, è stato introdotto dall'art. 30 del
D.L. n. 78/2010 conv. nella 1. n. 122/2010- rubricato
"Potenziamento dei processi di Riscossione dell' CP_3 "/
- che ha
1' CP 3 può a decorrere dall'1 gennaio 2011,previsto che,
provvedere al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica diretta al contribuente di un
"avviso di addebito con valore di titolo esecutivo".
Svolte tali fondamentali premesse, va Osservato che non conferente la disciplina richiamata (DPR dalla ricorrente
29/9/1973, n. 602) contenuta nel ricorso introduttivo, atteso che tutti gli Avvisi di Addebito richiamati nell'atto di intimazione dall' CP 3 in proprio, in forza impugnato sono stati notificati della normativa entrata in vigore 1'1 gennaio 2011. In
particolare, l'art. 30 cit. dispone che "L'avviso di addebito è
notificato in via prioritaria tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e CP_3 dai messi comunali О dagli agenti della polizia municipale. La
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento." Sotto tale profilo, la parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica, stante, a suo
dire, la necessarietà della CAD anche in caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010. A sostegno dell'eccezione la parte attrice, all'udienza di discussione, ha
citato precedente della Corte di Cassazione, n. 3141/2022. La decisione citata non è conferente, posto che ha ad oggetto la notifica di una cartella di pagamento contenente crediti tributari, regolata da altra normativa. Invece, nel caso di
notifica ex art. 30 del D.L. 78/2010, la CAD non è necessaria,
poiché, per la notificazione degli avvisi di addebito, l'Istituto
avvale della procedura speciale, della notifica mediante si servizio postale prevista dall'art. 30 del D.l. n. 78/2010 sopra citato. Il giudicante richiama e condivide sul punto le
motivazioni espresse dalla Corte d'Appello di Bologna, sentenza n.
2/22 secondo cui il dato testuale dell'art. 30 cit. "non consente
di desumere la necessità di aggiungere un adempimento ulteriore,
costituito dalla comunicazione di avvenuto deposito (C.d. CAD) e la sua specialità, funzionale ad una tutela più celere delle
dell' CP 3,ragioni creditorie non sembra autorizzare l'interpretazione estensiva o analogica che la Suprema Corte ha fatto con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento,
di per sé disciplinata da altra normativa (articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600)."
Pertanto la suddetta eccezione non è fondata e viene respinta. di ogni singolo avviso di Passando, a questo punto, all'esame addebito, si osserva ciò che segue:
1'AVA n.320 2016 0001897122000 avente ad oggetto contributi fissi emissione 2015 rate nn.
1-2 dell'importo di € 1.915,63. risulta notificato il 13/06/2016 per compiuta giacenza, all'indirizzo di
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA N. 27 SA ZZ DI VE ( cfr docc.
1-2 CP 3);
1' Ava n. 320 2016 0004517492000, avente ad oggetto contributi fissi emissione 2015 rate nn.
3-4 dell'importo di € 1920,31,
risulta notificato il 23/12/2016 per compiuta giacenza,
all'indirizzo di VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA N. 27 SA ZZ DI
VE ( cfr docc.
3-4 CP 3);
l'Ava n. 320 2018 0002275552000 avente ad oggetto contributi fissi emissione 2017 rate nn. 1-2-3 dell'importo di € 3.004,16, risulta notificato il 30/08/2018 per compiuta giacenza, all'indirizzo di VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA N. 27 SA ZZ DI VE ( cfr docc.
5-6 CP 3);
l'Ava n. 320 2021 0001907642000, avente ad oggetto contributi dell'importo di € 3.309,36, fissi emissione 2019 rate nn. 2-3-4
17/02/2022 per compiuta giacenza risulta notificato il all'indirizzo di VIA DELL'ANGELO CUSTODE N. 12 NA ( Cfr docc.
7-8 CP 3);
0001252274000, avente ad oggetto contributi l'Ava n. 320 2022
1-2-3-4 per l'importo di € 4.258,17, fissi emissione 2020 rate nn.
compiuta giacenza risulta notificato 1'08/09/2022 per all'indirizzo di VIA DELL'ANGELO CUSTODE N. 12 NA (Cfr docc.
9-10 CP 3); l'Ava n. 320 2022 0004575008000 avente ad oggetto contributi fissi emissione 2021 rate nn. 1-2-3 per l'importo di € 3.196,25, risulta notificato il 03/03/2023 per compiuta giacenza all'indirizzo di
VIA DELL'ANGELO CUSTODE N. 12 NA (Cfr docc.11-12 CP 3).
La ricorrente non ha impugnato i predetti avvisi regolarmente contestazione concernente il meritonotificati e pertanto ogni della pretesa e la legittimità della stessa (anche in termini di intervenuta prescrizione), non è più ammissibile.
In ultimo, sull'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale del credito, sollevata in relazione agli AVA più risalenti, notificati su cui Controparte_5 il 13.6.2016, 23.12.2016 e 30.8.2018,
ha accettato il contraddittorio, se ne rileva
[...]
l'infondatezza per i motivi che seguono. Con riferimento alla dedotta prescrizione, si Osserva che va
considerata, ai fini del computo, la sospensione legale della prescrizione dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 D.L.
n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020.
E' stato documentato che la ricorrente ha ricevuto la notifica di ulteriori atti idonei a interrompere il termine prescrizionale.
Im particolare, a fronte di avvisi di addebito notificati tra il
è stata notificata 2016 e il 2018, in data 28.11.2019
di pagamento n. 02020199012413750000 (doc. 4 ADR); l'intimazione successivamente dal 09.03.2020 al 31.08.2021, in virtù dell'art. 68 del cosiddetto Decreto "Cura Italia" ha operato la sospensione legale dell'attività di riscossione e quindi anche
è stata della prescrizione;
in ultimo, in data 02.04.2024
notificata l'intimazione di pagamento impugnato in questo processo
(doc.3 ADR).
Dunque, tutte le predette notifiche di cui è stata accertata la
regolarità costituiscono pacificamente atti interruttivi della
prescrizione.
Pertanto, in base alla documentazione versata in atti che dimostra che il termine di prescrizione quinquennale non era ancora
è fondato e va decorso, anche tale motivo di opposizione non
respinto. Le ulteriori eccezioni formulate dalle convenute rimangono assorbite stante l'esito della lite.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e vengono liquidate inparte dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge il ricorso proposto da Parte 1
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del processo in favore delle resistenti che liquida complessivamente in € 6.794,00 (pari a € 3.397,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti) per compensi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, ove
dovute; con distrazione delle stesse a favore dell' avv. NZ
RN, dichiaratosi antistatario.
Assegna il termine di 60 giorni per deposito della motivazione.
Bologna, 13.3.2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese