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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1687/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Francesca Scala (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Pimonte (NA) alla Piazza C.F._2
Roma n. 7
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente a[...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 28.04.2025, chiedeva pronunziarsi la CP_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Torre Controparte_1
Annunziata (NA) in data 06.08.1985 (atto n. 184, parte II, serie A, anno 1985).
Dall'unione delle parti nascevano 3 figli, ed tutti maggiorenni, coniugati ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale depositato da , il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1906 pubblicata il CP_2
28.06.2024 e passata in giudicato, aveva disposto la separazione personale dei coniugi.
Dunque, non essendosi i coniugi da allora più riconciliati, il ricorrente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a proprio carico un assegno di mantenimento mensile per la di euro 200,00. Pt_2
Disposta con decreto del 02.05.2025 la comparizione dei coniugi per l'udienza del 24.11.2025, il ricorso ed il decreto venivano notificati alla resistente la quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 24.11.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi alla resistente avvenuta in data 28.05.2025 a mezzo Controparte_1 ufficiale giudiziario mediante consegna a mani della figlia e, preso atto della mancata CP_3 comparizione della stessa e dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, procedeva all'ascolto del solo ricorrente . CP_2
All'esito dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia della resistente e confermate, in via provvisoria ed urgente, le condizioni di cui alla separazione e la causa veniva riservata in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM.
Quest'ultimo, in data 02.12.2025, esprimeva parere favorevole.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre Annunziata (NA) in data 06.08.1985 da e . CP_2 Controparte_1
In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente è rimasta contumace, così confermando per facta concludentia
l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
2 In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata
(29.03.2023) nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale recante R.G. 6592/2022 e conclusosi con sentenza n. 1209 pubblicata il 28.06.2024 e passata in giudicato giusta attestazione di cancelleria in atti.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre Annunziata (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, si è reso disponibile a versare a CP_2 [...]
un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della stessa così reiterando quanto CP_1 già dedotto in sede di separazione.
Tuttavia, come già rilevato con la sentenza di separazione, tale richiesta è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Invero, la è rimasta contumace e dunque, in assenza di richiesta di assegno divorzile da parte CP_1 del soggetto titolare del diritto, la domanda proposta da un soggetto diverso da quello legittimato deve essere dichiarata inammissibile.
Infine, le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente, devono essere dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: CP_2 Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_2
e in Torre Annunziata (NA) data 06.08.1985 (atto n. 184, parte II,
[...] Controparte_1 serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
3 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
3) spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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