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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2024, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13470/2023 RG trattata all'udienza del 08/10/2024 (data scadenza termine deposito note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. TROSO Parte_1
ANTONIO e dall'avv. TROSO UGO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza è stata pronunciata in applicazione delle disposizioni dell'art. 127 ter cpc a seguito della sostituzione di udienza con il previsto scambio di note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
• Dichiarare il diritto del ricorrente all'annullamento del debito di € 12.078,56, relativo al periodo dal
1/11/2021 al 30/9/2023, contestato al ricorrente, in data 8/9/2023, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità al pensionato della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della
Corte Cass. sent. n. 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21;
• Condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in conto debito, su CP_1 prestazioni erogate in favore del ricorrente;
• Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in CP_1 favore dei sottoscritti procuratori che rendono la dichiarazione di rito.
1 In punto di fatto rappresenta che:
1. il ricorrente in data 8/9/2023 ha ricevuto dall' di Campi Salentina una comunicazione di CP_1 riliquidazione con revoca della pensione INVCIV n. 7128789 con indennità di accompagnamento ed una nota di addebito di € 12.078,56;
2. Nella medesima data del 8/9/2023, riceve dall' di Lecce, il Mod.REC1 di accertamento di CP_1 somme indebitamente percepite sulla pensione, INVCIV n.7128789 e la contestazione di un indebito di
€ 12.078,59, relativamente al periodo dal 1/11/2021 al 30/9/2023, per i seguenti motivi:” è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante.” Con esso l' di Lecce mette in mora il CP_1 pensionato, interrompe i termini di prescrizione e comunica il numero di pratica di indebito
(n.18075871); invita altresì al pagamento della somma entro 30 giorni, tramite il sistema PagoPa o altro strumento equipollente, salvo a richiedere e concordare una forma di pagamento rateale;
3. Il ricorrente in data in data 25/9/2023 ha presentato all' di Lecce, domanda di rateazione, CP_1 chiedendo di estinguere il debito sopraindicato in 60 rate mensili;
4. La domanda è stata accolta e l ha recapitato al ricorrente in data 26/9/2023, il mod. RC- CP_2
Rate con i primi avvisi di pagamento PagoPa precompilati e le istruzioni per il pagamento;
5. In data 15/11/2023 il ricorrente, prima ancora di effettuare qualsiasi pagamento, comunica all' la volontà di rinunciare alla richiesta di pagamento rateale;
CP_1
6. Precedentemente il ricorrente, era stato riconosciuto invalido 100% con accompagnamento, con verbale di visita del 6/2/2020. A seguito di visita medica di revisione del 1/10/2021, era stata riconosciuta solo una invalidità totale 100%
In punto di diritto eccepisce:
- violazione dell'art. 38 Cost. in virtù di sentenza della Corte Cost. n. 431/93 in quanto le esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio sarebbero compromesse dalla ripetibilità del debito maturato;
- violazione del principio di affidamento.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
Si evidenzia, in ogni caso, e senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere probatorio, quanto segue:
- Il debito contestato è relativo al periodo dal 01/11/2021 al 30-09-2023 ed è stato causato dalla revoca dell'indennità di accompagnamento e quindi dal cambio fascia, a seguito di accertamento sanitario di revisione del 01.10.2021, ricevuto dal pensionato in data 20-10-2021. Come emerge
2 documentalmente, il debito è successivo al verbale di accertamento, non risponde al vero, pertanto, che si sia determinato prima della lettera di contestazione!
- Ciò premesso in fatto, si fa presente che l'operato dell' si è posto perfettamente in linea con la CP_2 disciplina legale che regolamenta l'ipotesi dell'indebito di natura assistenziale di cui all'art. 2033 c.c., nonché con la specifica normativa prevista per gli indebiti in materia di invalidità civile, oltre che con la giurisprudenza del locale Tribunale, della Corte d'appello di Bari e della Suprema Corte;
- Alla luce, infatti, del pacifico e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio.
- Conclude pertanto chiedendo il rigetto della domanda proposta, perché infondata in fatto e in diritto, non sussistendo alcun possibile affidamento;
dichiararsi, quindi, ripetibile l'indebito per cui è CP_ causa, avendo l' notificato la comunicazione dell'esito della visita medica che non ha riconosciuto sussistere lo stato invalidante necessario a fruire dell'indennità di accompagnamento e successivamente il ricalcolo della pensione a debito, e non sussistendo quindi i presupposti del richiamato principio dell'affidamento
Al riguardo si fa presente che Cass. 29419 del 2018 ha ritenuto – nel confermare la sentenza di appello sul punto - che: 5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte
d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' affidamento CP_1 riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Né tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo
3 mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' - potrebbe essere escluso per solo per il CP_1 fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.
Orbene, nel caso di specie si è innanzi a una situazione di fatto del tutto assimilabile a quella sopra riportata. Ossia dopo una visita di controllo l'ente ha per lungo tempo (nel caso specifico per circa due anni) proseguito nell'erogare la prestazione nei confronti di un soggetto “debole” rispetto al quale sarebbe difficile ipotizzare una ragione di azione in giudizio a fronte di una continuità nell'erogazione della prestazione. Alla luce dell'assimilazione fattuale tra il caso qui deciso e l'ipotesi di cui alla sopra riportata pronuncia di legittimità, si ritiene di aderire al sopra citato orientamento.
Lo stesso appare orientato dalla giurisprudenza sovranazionale della CEDU (IC c.
Croazia e SA c. Italia). Inoltre, si ritiene utile riportare anche quanto affermato da
Cass. 4668/2021, che si fa propria ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc., e che sempre sul tema dell'affidamento ha argomentato.
Ciò precisato, in punto di fatto, ha erogato la prestazione per circa due anni anche CP_1 dopo che la visita medica di revisione dell'1.10.2021 aveva stabilito una percentuale di invalidità al 100%, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Peraltro, occorre precisare come – un pluriannuale pagamento dell'indennità – possa avere orientato il ricorrente anche nella scelta sul proporre ricorso avverso il verbale o sul proporre nuova domanda amministrativa.
Irrilevante appare la questione della iniziale domanda di pagamento rateale, poi revocata, azionata dal ricorrente.
Ciò detto, quindi, in adesione alla giurisprudenza sopra riportata deve accogliersi il ricorso. Resta assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13470/2023, così provvede:
4 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito per 12.078,56 euro (pratica
18075871) per il periodo 1.11.21/31.09.23 su prestazione INVCIV 07128789 con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre accessori;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in euro 1800,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 10/10/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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