Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 173/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Rita Carosella Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 173/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 464/2021 pubblicata il 01/12/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1635/13 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 co. 1 n.2) , e ss.)
TRA
(C.F. , RT P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti BASSI AMEDEO e LAURI GIUSEPPE MASSIMINO elettivamente domiciliata C/O AVV. ANDREA LA TESSA VIA PIRANDELLO,37 CAMPOBASSO
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), OP P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. REALE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in P.ZZA V. EMANUELE II N. 44 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
( Controparte_2 C.F._1
( ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/6/24 tenuta con trattazione scritta: Pt_ per l'appellante , l'avv. BASSI AMEDEO E L'AVV. Giuseppe Massimino Lauri insistono nella domanda di annullamento e riforma della sentenza impugnata;
per l'appellato l'avv. REALE GIUSEPPE chiede che la Corte voglia OP così provvedere:
“1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dalla Pt_1
Pag. 1 a 6
2) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dalla
[...] ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutte le ragioni esposte, con conseguente RT conferma della sentenza del Tribunale di Isernia n. 464/2021 in ordine a tutti i capi e alle statuizioni oggetto di gravame da parte dell'appellante, fatto salvo l'accoglimento dell'appello incidentale così come proposto dalla Curatela appellata;
3) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande nuove, le nuove argomentazioni difensive e i nuovi temi d'indagine proposti per la prima volta in sede di giudizio di secondo grado con l'appello proposto dalla ai sensi dell'art. RT 345 c.p.c. per tutte le ragioni esposte, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Isernia n. 464/2021 in ordine a tutti i capi e alle statuizioni oggetto di gravame da parte dell'appellante, fatto salvo l'accoglimento dell'appello incidentale così come proposto dalla Curatela appellata;
4) in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente e in ogni sua parte l'appello principale proposto dalla in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, RT per tutte le ragioni dettagliatamente esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 464/2021 emessa dal Tribunale di Isernia in ordine a tutti i capi e alle statuizioni oggetto di gravame da parte dell'appellante, fatto salvo l'accoglimento dell'appello incidentale così come proposto dalla Curatela appellata;
5) in virtù del proposto appello incidentale, accogliere integralmente le conclusioni della Curatela Fallimentare così come rassegnate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, riformare e/o integrare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Isernia n. 464/2021 nella parte in cui non risulta menzionata, in seno alla statuizione di condanna, anche la condanna alla restituzione da parte di in persona del suo legale rappresentante p.t., del pagamento RT effettuato da in data 15.11.2011 per l'importo di € 144.317,15, al fine di giungere al CP_4 complessivo importo restitutorio di € 790.221,36 così come richiesto in primo grado dalla Curatela attrice;
6) sempre in virtù del proposto appello incidentale, accogliere integralmente le conclusioni della Curatela Fallimentare così come rassegnate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, riformare e/o integrare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Isernia n. 464/2021 nella parte in cui non risulta menzionata, in seno alla statuizione di condanna, anche la condanna di
[...] al pagamento degli interessi legali sulle somme da restituire, pari nel complesso ad € Pt_1
790.221,36, così come richiesti in primo grado dalla attrice;
Pt_2
7) rigettare ogni eventuale istanza, richiesta nonché le conclusioni eventualmente formulate da parte dei contumaci, signori e , ove dovessero costituirsi Controparte_2 Controparte_3 in seno al presente giudizio di appello all'udienza di precisazione delle conclusioni;
8) infine, condannare la parte appellante, in persona del suo legale RT rappresentante p.t., eventualmente in solido con i contumaci, signori e Controparte_2 CP_3
, ove questi ultimi dovessero costituirsi anche nel giudizio di secondo grado al fine di
[...] supportare l'appello principale della Società appellante, al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata l'11/12/13 il roponeva domanda OP nei confronti di per sentir: Controparte_5
“1. revocare e dichiarare inefficace rispetto alla Curatela fallimentare istante la cessione di crediti del 15.02.2011 intercorsa fra e l' (cui è poi succeduta OP TE
; RT
2. revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, primo comma, n.
2. del R.D. 16.03.1942, n.
Pag. 2 a 6 267, i pagamenti ricevuti dalla convenuta nel corso dell'anno RT precedente alla dichiarazione di fallimento (dichiarato con sentenza del Tribunale di Isernia n. 14/11 del 21.12.2011, depositata il 27.12.2011) ed effettuati dalla (debitore ceduto) in virtù CP_4 del contratto di cessione di crediti del 15.02.2011 intercorso fra l' (società OP cedente) e l' (società cessionaria, cui è succeduta TE RT
e. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli stessi nei confronti della massa dei creditori;
[...]
3. condannare la (già , in persona RT Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore, alla immediata restituzione in favore della Curatela fallimentare istante di tutte le somme da essa cessionaria incassate a fronte dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto per l'importo complessivo € 790.221,36 (€ CP_4 settecentonovantamila-duecentoventuno/36) risultante dai vari versamenti, così come in premessa analiticamente indicati, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o risulterà a seguito della fase istruttoria. II tutto oltre interessi legali;
4. condannare, infine, la convenuta (già RT TE
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze
[...] professionali e delle spese relative al presente giudizio, oltre accessori come per legge.”
Esponeva:
che il 15/02/11, con scrittura privata, a firma autenticata dal Notaio in data Per_1CP_ 16/02/11, la aveva ceduto alla società ( poi ) i crediti vantati nei TE Pt_1 confronti dell' , per complessivi € 152.676,46 ( ovvero Controparte_8 l'importo delle fatture n. 25/11 e n. 26/11 entrambe del 31/01/11 ), nonché i crediti futuri derivanti dal medesimo rapporto con l' ; CP_4 che la suddetta cessione, per espressa volontà delle parti trasfusa nell'atto di cessione, avrebbe avuto natura solutoria rispetto all'apertura di credito di euro trecentomila già concessa sul c/c di corrispondenza n. 10.4.1.8 intercorrente tra le due società; Pt che per effetto della suddetta cessione l' avrebbe versato alla l'importo di € CP_4 790.221,36, e che la cessione dei crediti del 15/02/11 sarebbe stata stipulata nel cosiddetto periodo sospetto, ossia nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento ( intervenuta in data 21/12/11 con sentenza n. 14/11 ) e anche l'incasso dei crediti ceduti sarebbe avvenuto nel periodo sospetto.
La , costituendosi, contestava che la cessione di crediti costituisse atto solutorio Pt_1 anomalo di cui all'art. 67 co. 1 LF deducendo che la cessione era intervenuta nell'abito di un rapporto di factoring, nell'ambito di operatività della legge 52/91, nel quale il factor a fronte della cessione di credito aveva riconosciuto come corrispettivo un'apertura di credito di € 300.000,00 sul conto corrente di corrispondenza;
chiedeva il rigetto della domanda.
e intervenivano volontariamente in giudizio, quali Controparte_3 Controparte_2 fidejussori della , ad adiuvandum di questa. Pt_1
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 464/2021 pubblicata il 01/12/2021, accoglieva la domanda, revocando ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 LF l'atto di cessione di credito e dichiarando Pt_ l'inefficacia e la “non opponibilità” di detto atto nei confronti della curatela;
condannava l' alla restituzione in favore della curatela dei pagamenti operati dall' nelle date del 16/02/2011, CP_4Pt_ del 17/05/2011, del 9/08/2011 e del 19/09/2011; condannava l' al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice; condannava gli intervenuti al pagamento delle spese sostenute dalla curatela.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con RT citazione notificata il 17/5/22 e iscritta a ruolo il 19/05/2022, chiedendo che la Corte volesse
“annullare e riformare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese”.
Si costituiva tempestivamente il contestando OP
l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria Pt_ delle spese del presente giudizio;
proponeva appello incidentale, chiedendo la condanna di alla restituzione del pagamento effettuato dall' in data 15.11.2011 per l'importo di € CP_4
Pag. 3 a 6 144.317,15, al fine di giungere al complessivo importo restitutorio di € 790.221,36 così come richiesto in primo grado dalla Curatela attrice.
Dichiarata la contumacia di e , regolarmente notificati Controparte_2 Controparte_3 e non costituiti, e rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, con ordinanza del 27/6/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., sollevata dall'appellata curatela, la quale ha contestato che la deduzione dell'appellante circa la riconducibilità della cessione alla funzione di garanzia in quanto tale sottratta all'azione revocatoria, sarebbe contestazione nuova inammissibile in grado di appello.
L'eccezione è infondata tenuto conto del fatto che nella comparsa di costituzione di primo grado l'appellante espressamente deduceva che occorreva fare distinzione tra le “cessioni aventi finalità solutoria e cessioni con finalità di garanzia, a seconda che tramite la cessione il cedente intenda estinguere un proprio precedente debito ovvero conferire una garanzia al cessionario” (vedi pag. 4 primo periodo).
Per il resto l'appellante osservando le prescrizioni di cui all'art. 342 cpc ha indicato le parti del provvedimento che intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime.
3. Con il primo motivo di appello la lamenta la mancata Controparte_5 applicazione della disciplina della legge speciale invocata, e in particolare quella dell'art 7 della legge n. 52/92 e l'affermazione che sarebbe mancata la prova dei suoi presupposti nel caso concreto.
Il motivo di appello è infondato.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che la cessionaria non aveva fornito la prova che la cessione fosse stata attuata in osservanza della precisa disciplina della cessione di crediti di cui alla L. 52/1991; ha inoltre rilevato che la cessione di crediti è un mezzo anomalo di pagamento revocabile in ambito fallimentare ove non siano comprovabili circostanze idonee a far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che la situazione economica dell'imprenditore (cedente) fosse solida all'epoca della cessione richiamando Cass. n. 3140/2016; peraltro dalla portata letterale del contratto era riconosciuta la funzione solutoria della cessione;
ha infine rilevato che la cessionaria non aveva fornito la prova di cui era onerata circa il fatto che la cedente si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa, richiamando Cass. n. 2584/13.
Ritiene la corte che debba essere pienamente confermata la sentenza nella parte in cui ha negato che nella fattispecie sia configurabile un contratto di factoring.
Dalla lettura del contratto è dato di evincere che: il contratto è denominato “cessione di crediti” e nel corpo del documento non vi è alcun riferimento alla volontà delle parti di stipulare un contratto di factoring;
CP_ la società cedeva alla i crediti della prima nei confronti dell' , già CP_1 CP_4 maturati, pari ad € 152.676,46, oltre i crediti futuri derivanti dal rapporto con l' (art. 2); CP_4
l'art. 4 prevede letteralmente “la presente cessione ha natura solutoria rispetto all'apertura di credito di €300.000,00 già concessa sul C7C di corrispondenza n. 10.4.1.8 intercorrente tra le due società”.
Ciò premesso, rileva la Corte che nella sua forma più diffusa, il factoring è “un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il “factor”) si obbliga ad acquistare (“pro soluto” o “pro solvendo”), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una
Pag. 4 a 6 parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare”; il factor “paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al factor, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate” (fra le ultime, Cass. 07/07/2017, n. 16850).
Nella fattispecie nessun impegno a cedere o acquistare crediti risulta dalla lettura della cessione di credito, né alcuna indicazione circa l'assunzione della qualità di factor da parte della CP
viene effettuata, tenuto conto del fatto che l'istituto di credito viene definito come “società cessionaria”.
Ne consegue che, ove pure l'istituto di credito possa essere ritenuto come abilitato alla stipulazione di contratti di factoring ex L. 52/91, non per questo motivo il contratto in esame deve ritenersi assoggettato alla disciplina della legge indicata, trattandosi di cessione di credito “pura e semplice”, con natura “solutoria”, effettuata previo corrispettivo da parte dell'istituto di credito costituito da un'apertura di credito di € 300.000,00.
4. Con il secondo motivo , in subordine, si contesta l'erronea applicazione dell'art 67 comma Pt primo n. 2 L. Fall. e l'affermazione che la cessione di credito intercorsa tra la fallita e la abbia avuto funzione solutoria di un debito scaduto e che sia stato un mezzo anomalo di pagamento;
l'appellante contesta il fatto che al momento in cui è stata perfezionata la cessione impugnata, non vi fosse alcuna posizione debitoria della da estinguere, essendovi anzi un saldo CP_1 positivo del c/c per la pari ad euro 24.171, 44; l'apertura di credito effettuata dalla CP_1CP
alla in data 5 agosto 2010, per l'importo di euro 300.000,00 rappresentava non CP_1 un finanziamento fine a se stesso, ma il pagamento contestuale o anticipato del corrispettivo per la cessione di credito.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Preliminarmente, deve essere escluso che il contratto in questione abbia avuto funzione di garanzia in senso stretto, proprio per il fatto che il contratto ha previsto che la cessione veniva effettuata in funzione dell'apertura di credito, già effettuata dalla banca, che aveva reso la disponibilità immediata delle somme di cui alla stessa apertura di credito, e tenuto conto della precisa espressione “la presente cessione ha natura solutoria” riferita all'apertura di credito operata dalla banca.
Tuttavia, non può essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sic e simpliciter “solutoria” la cessione, senza nulla specificare in ordine al presupposto necessario della sussistenza di un debito pecuniario scaduto ed esigibile previsto dalla norma di cui all'art. 67 co.1 n. 1); deve essere pienamente condivisa la contestazione di parte appellante dell'insussistenza di prova del fatto che la cessione sia stata effettuata ad estinzione di un debito scaduto, ma solo come corrispettivo dell'apertura di credito effettuata dalla banca;
in caso parzialmente sovrapponibile, la Cassazione, con pronuncia n. 12736/11, ha rilevato che “la cessione di credito che è negozio a causa variabile da ricercarsi in concreto, attraverso l'individuazione della reale finalità perseguita dalle parti, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e, pertanto, è soggetta all'azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis" vigente), se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, sottraendosene, invece, quando essa sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente, dovendo peraltro intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale;
né deroga al principio enunciato il riconoscimento della predetta funzione solutoria ove ricorra una contemporanea concessione di credito, allorché questo venga utilizzato per estinguere una precedente passività, cioè un debito preesistente, scaduto ed esigibile. Ne consegue che non è assoggettabile alla predetta azione l'operazione con cui, difettando in conto una passività "consolidata" - nel senso anzidetto - al momento della cessione del credito, ma costituendo essa un effetto prodromico dell'intero finanziamento garantito dall'anticipazione, la data del prelievo e quella della cessione - nella specie, di credito IVA dal cliente alla banca - pur divergano, in quanto tale circostanza non può, di per sé, indurre a smentire l'effettiva contestualità tra il sorgere del debito della debitrice, poi fallita, verso la banca (derivante dall'utilizzo anticipato dell'apertura di credito) e la cessione che tale debito garantiva”.
Pag. 5 a 6 Con ulteriore pronuncia n. 9388/11 la Cassazione ha statuito che “La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto”.
Nella fattispecie, proprio per il fatto che non è stata data prova che al momento della cessione il cedente versasse in posizione debitoria nei confronti del cessionario, mentre il cessionario ha documentato mediante la produzione dell'estratto conto (doc 5) che al momento della cessione del 15/02/11 il conto corrente aveva un saldo positivo pari ad € 24.171,44, deve escludersi che la cessione sia stata effettuata in funzione solutoria di debito scaduto, con conseguente esclusione della revocabilità ex art. 67 LF, secondo i principi espressi dalla Cassazione nelle pronunce sopra riportate.
5. L'appello incidentale della è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo Pt_2 dell'appello principale.
6. Per il principio della soccombenza, in riforma della sentenza di primo grado, il CP_1 dev'essere condannato a pagare le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, tenendo conto dei valori minimi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e del rigetto delle contestazioni sollevate dalla parte vittoriosa in relazione alla sussistenza di contratto di factoring.
7. A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 464/2021 pubblicata l' 01/12/2021 Controparte_5 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
I- In accoglimento dell'appello proposto da , in riforma RT della sentenza del Tribunale di Isernia, limitatamente alla posizione dell'appellante, respinge tutte le domande proposte dal Curatore del Fallimento nei confronti di Controparte_5 ;
[...]
II- rigetta l'appello incidentale proposto dalla Curatela;
III- Condanna il alla rifusione alla OP RT
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi
[...]
€ 16.481,00 per compensi, ex DM n. 55/2014, oltre il rimborso spese forfetario, CPA ed IVA se dovuta, per il secondo grado in complessivi € 13.078,00, ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfetario, contributo unificato, CPA ed IVA se dovuta.
IV- dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 19/06/2025.
Il Presidente
Dr. Rita Carosella
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6