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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1621/2022 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Ruggio come Parte_1
da mandato in atti, attore
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti Mario Menzione e Claudio Paolo Cambieri come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 18.11.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 16.02.2022, ritualmente notificato, citava in Parte_1
giudizio il dinanzi a codesto Tribunale onde sentire: Controparte_1
a) accertarne e dichiararne la responsabilità per il sinistro occorsogli il
31.05.2020 alle ore 20,00 allorché, percorrendo in bicicletta la pista ciclabile sita lungo la strada vicinale Tinelli in agro di era CP_1
incappato in un letto di fango che aveva invaso la sede stradale a causa delle piogge cadute, non visibile per la mancanza di illuminazione, rovinando al suolo e procurandosi lesioni;
b) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni da esso subiti nell'occorso, nella misura di euro 9.080,93 (di cui euro 712,35 per 20 giorni di I.T.P. al
75%, euro 474,90 per 20 giorni di I.T.P. al 50%, euro 5.398,61 per danno biologico stimato pari al 6%, euro 2.195,07 per danno morale ed euro
300,00 per spese mediche) o in quella diversa ritenuta equa e opportuna, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata in data 02.06.2022 si costituiva in giudizio il che, contestato l'avverso dedotto, Controparte_1
concludeva chiedendo: - in via principale: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, salvo gravame: in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa dello stesso nella determinazione dell'evento lesivo e dei danni lamentati, stabilendone il grado percentuale e, per l'effetto, contenere la condanna dell'ente in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; reso dall'attore l'interrogatorio formale deferitogli; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata sulla persona di la Parte_1
consulenza tecnica medico-legale d'ufficio richiesta;
nell'udienza del
18.11.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
26.05.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e le piste ciclabili comunali;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale ha la custodia delle strade e delle piste ciclabili cittadine ed è obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attore è stata determinata dalla presenza - sulla pista ciclabile sita lungo la strada vicinale Tinelli in agro di di fango apparentemente asciutto ma con substrato scivoloso CP_1
in cui incappava percorrendola con la sua bici intorno alle Parte_1
ore 20 in data 31.05.2020, rovinando al suolo (come dichiarato in giudizio dal teste indifferente che, nell'occasione, percorreva a Testimone_1
sua volta in bicicletta la pista ciclabile nella corsia opposta, assisteva alla sua caduta e gli prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada e della pista ciclabile, il
[...]
avrebbe quindi dovuto eliminare la sostanza fangosa presente CP_1
sulla sede della posta ciclabile o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei velocipedi nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della pista;
attività tutte mancate nella specie.
Né il ha dimostrato che la sostanza fangosa fosse talmente CP_1
recente rispetto all'incidente da non poter evitare che si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto.
Ed infatti, se è pur vero che la presenza di fango su una strada non è conoscibile con immediatezza da parte del custode, nondimeno tale circostanza non è in re ipsa, ma va dimostrata dall'ente proprietario della strada, anche a mezzo di elementi presuntivi che provino l'impossibilità di un intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Nella specie, invece, è emerso che era piovuto abbondantemente nei giorni precedenti al sinistro (ma non il 31.05.2020) e che, anche a distanza di mesi dallo stesso, sulla pista era ancora presente materiale fangoso (così il teste , comandante di P.M. del , Testimone_2 Controparte_1
intervenuto per un sopralluogo sul posto in data 29.10.2020, che verificava la situazione dei luoghi ritratta anche nelle foto allegata alla relazione di servizio in atti).
Parte attrice ha dato pertanto prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia (id est, la pista ciclabile comunale) e il danno arrecato a terzi (ossia, il sinistro occorso).
Può tuttavia ritenersi esistente un minoritario concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c.. L'attore, infatti, in sede di interrogatorio formale ha ammesso di abitare a circa 750 metri dal luogo del sinistro e, quindi, era ragionevolmente a conoscenza dei luoghi, della conformazione della pista ciclabile e della circostanza che, nei giorni di intense precipitazioni, si riversasse del fango sulla pista;
peraltro, anche se la zona era priva di illuminazione artificiale, il sinistro si verificava intorno alle ore 20 del 31.05.2020, allorché vi era ancora luce naturale e il sole stava tramontando, come dallo stesso attore dichiarato in sede di interpello.
Pertanto, era da lui esigibile un ulteriore comportamento di particolare prudenza proprio in ragione del fatto che ragionevolmente era a conoscenza della pericolosità dei luoghi dopo eventi piovosi (o avrebbe dovuto esserlo, secondo l'ordinaria diligenza) e, con la dovuta attenzione, considerata la luce naturale ancora in essere, avrebbe potuto avvistare la presenza del materiale fangoso sulla pista e arrestarsi per evitare di incorrervi. L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile a responsabilità principale custodiale dell'Amministrazione Comunale di per la CP_1
pericolosità dei luoghi, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede della pista ciclabile in questione in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa;
e che vi sia un concorso di colpa minoritario del ciclista, che avrebbe dovuto prestare particolare attenzione in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi e dell'avvistabilità dell'anomalia.
Sulla base di quanto innanzi, stimasi equo indicare nel 70% la responsabilità del nella causazione del sinistro, residuando il CP_1
rimanente 30% di responsabilità in capo all'attore.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attore, dall'elaborato redatto dal
C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_1
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che a causa del Parte_1
trauma del 31.05.2020, riportava “Ematoma occhio sinistro, contusione ginocchio sinistro, algia scapolo-omerale sinistra, escoriazioni multiple”, così come diagnosticato dai sanitari dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, con indagine TC del massiccio facciale e del cranio che rilevava “Frattura scomposta con due punti di rottura del tratto medio e posteriore dell'arco zigomatico di sinistra. Frattura del processo zigomatico del mascellare omolaterale”: - che aveva fatto seguito un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 20 giorni (fase acuta della malattia, terapia medica e riposo) e un successivo periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di 20 giorni (fase intermedia e finale della malattia con stabilizzazione di esiti permanenti); - che, valutata la ripercussione disfunzionale, l'alterazione anatomica e l'incidenza dinamico-relazionale, era residuato danno biologico permanente (esiti algodisfunzionali e disestetici di frattura scomposta con due punti di rottura del tratto medio e posteriore dell'arco zigomatico di sinistra e di frattura del processo zigomatico del mascellare omolaterale) valutabile nella misura del 5% di riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica in un soggetto da tempo pensionato;
-che risultavano congrue e necessarie le spese mediche documentate, pari ad euro 302,00 (trecentodue/00), senza che apparissero necessarie future terapie medico-chirurgiche o trattamenti fisio-terapici per ridurre o curare la menomazione riscontrata ed ormai stabilizzata.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso (80 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, nonché del concorso di colpa di lui nella causazione dell'evento nella misura percentuale sopra indicata, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di € 5.700,00 (di cui € 1.207,50 per I.T.P. al 75%, € 805,00 per I.T.P. al 50%, € 3.687,60 per danno biologico permanente al 5%, voci tutte già decurtate del 30%) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione
(cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura (decurtata del 30%) di € 211,40.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
5.911,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del
30% (ex art, 4 comma 4) per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto .
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara che il sinistro avvenuto il 31.05.2020 è ascrivibile alla concorrente responsabilità delle parti, e, in particolare, per il 70% al
Comune di e per il 30% a;
CP_1 Parte_1
2) condanna il a risarcire l'attore del 70% dei Controparte_1
danni subiti a causa della caduta occorsagli in data 31.05.2020 sulla pista ciclabile sita lungo la strada vicinale Tinelli in agro di con il CP_1
pagamento della somma di € 5.911,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
3) condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. Marcella Ruggio, procuratrice dell'attore dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare all'attore le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 03 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1621/2022 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Ruggio come Parte_1
da mandato in atti, attore
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti Mario Menzione e Claudio Paolo Cambieri come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 18.11.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 16.02.2022, ritualmente notificato, citava in Parte_1
giudizio il dinanzi a codesto Tribunale onde sentire: Controparte_1
a) accertarne e dichiararne la responsabilità per il sinistro occorsogli il
31.05.2020 alle ore 20,00 allorché, percorrendo in bicicletta la pista ciclabile sita lungo la strada vicinale Tinelli in agro di era CP_1
incappato in un letto di fango che aveva invaso la sede stradale a causa delle piogge cadute, non visibile per la mancanza di illuminazione, rovinando al suolo e procurandosi lesioni;
b) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni da esso subiti nell'occorso, nella misura di euro 9.080,93 (di cui euro 712,35 per 20 giorni di I.T.P. al
75%, euro 474,90 per 20 giorni di I.T.P. al 50%, euro 5.398,61 per danno biologico stimato pari al 6%, euro 2.195,07 per danno morale ed euro
300,00 per spese mediche) o in quella diversa ritenuta equa e opportuna, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata in data 02.06.2022 si costituiva in giudizio il che, contestato l'avverso dedotto, Controparte_1
concludeva chiedendo: - in via principale: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine, salvo gravame: in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa dello stesso nella determinazione dell'evento lesivo e dei danni lamentati, stabilendone il grado percentuale e, per l'effetto, contenere la condanna dell'ente in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; reso dall'attore l'interrogatorio formale deferitogli; escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata sulla persona di la Parte_1
consulenza tecnica medico-legale d'ufficio richiesta;
nell'udienza del
18.11.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
26.05.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e le piste ciclabili comunali;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale ha la custodia delle strade e delle piste ciclabili cittadine ed è obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attore è stata determinata dalla presenza - sulla pista ciclabile sita lungo la strada vicinale Tinelli in agro di di fango apparentemente asciutto ma con substrato scivoloso CP_1
in cui incappava percorrendola con la sua bici intorno alle Parte_1
ore 20 in data 31.05.2020, rovinando al suolo (come dichiarato in giudizio dal teste indifferente che, nell'occasione, percorreva a Testimone_1
sua volta in bicicletta la pista ciclabile nella corsia opposta, assisteva alla sua caduta e gli prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada e della pista ciclabile, il
[...]
avrebbe quindi dovuto eliminare la sostanza fangosa presente CP_1
sulla sede della posta ciclabile o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei velocipedi nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della pista;
attività tutte mancate nella specie.
Né il ha dimostrato che la sostanza fangosa fosse talmente CP_1
recente rispetto all'incidente da non poter evitare che si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto.
Ed infatti, se è pur vero che la presenza di fango su una strada non è conoscibile con immediatezza da parte del custode, nondimeno tale circostanza non è in re ipsa, ma va dimostrata dall'ente proprietario della strada, anche a mezzo di elementi presuntivi che provino l'impossibilità di un intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente.
Nella specie, invece, è emerso che era piovuto abbondantemente nei giorni precedenti al sinistro (ma non il 31.05.2020) e che, anche a distanza di mesi dallo stesso, sulla pista era ancora presente materiale fangoso (così il teste , comandante di P.M. del , Testimone_2 Controparte_1
intervenuto per un sopralluogo sul posto in data 29.10.2020, che verificava la situazione dei luoghi ritratta anche nelle foto allegata alla relazione di servizio in atti).
Parte attrice ha dato pertanto prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia (id est, la pista ciclabile comunale) e il danno arrecato a terzi (ossia, il sinistro occorso).
Può tuttavia ritenersi esistente un minoritario concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c.. L'attore, infatti, in sede di interrogatorio formale ha ammesso di abitare a circa 750 metri dal luogo del sinistro e, quindi, era ragionevolmente a conoscenza dei luoghi, della conformazione della pista ciclabile e della circostanza che, nei giorni di intense precipitazioni, si riversasse del fango sulla pista;
peraltro, anche se la zona era priva di illuminazione artificiale, il sinistro si verificava intorno alle ore 20 del 31.05.2020, allorché vi era ancora luce naturale e il sole stava tramontando, come dallo stesso attore dichiarato in sede di interpello.
Pertanto, era da lui esigibile un ulteriore comportamento di particolare prudenza proprio in ragione del fatto che ragionevolmente era a conoscenza della pericolosità dei luoghi dopo eventi piovosi (o avrebbe dovuto esserlo, secondo l'ordinaria diligenza) e, con la dovuta attenzione, considerata la luce naturale ancora in essere, avrebbe potuto avvistare la presenza del materiale fangoso sulla pista e arrestarsi per evitare di incorrervi. L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile a responsabilità principale custodiale dell'Amministrazione Comunale di per la CP_1
pericolosità dei luoghi, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede della pista ciclabile in questione in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa;
e che vi sia un concorso di colpa minoritario del ciclista, che avrebbe dovuto prestare particolare attenzione in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi e dell'avvistabilità dell'anomalia.
Sulla base di quanto innanzi, stimasi equo indicare nel 70% la responsabilità del nella causazione del sinistro, residuando il CP_1
rimanente 30% di responsabilità in capo all'attore.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attore, dall'elaborato redatto dal
C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_1
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che a causa del Parte_1
trauma del 31.05.2020, riportava “Ematoma occhio sinistro, contusione ginocchio sinistro, algia scapolo-omerale sinistra, escoriazioni multiple”, così come diagnosticato dai sanitari dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, con indagine TC del massiccio facciale e del cranio che rilevava “Frattura scomposta con due punti di rottura del tratto medio e posteriore dell'arco zigomatico di sinistra. Frattura del processo zigomatico del mascellare omolaterale”: - che aveva fatto seguito un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 20 giorni (fase acuta della malattia, terapia medica e riposo) e un successivo periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di 20 giorni (fase intermedia e finale della malattia con stabilizzazione di esiti permanenti); - che, valutata la ripercussione disfunzionale, l'alterazione anatomica e l'incidenza dinamico-relazionale, era residuato danno biologico permanente (esiti algodisfunzionali e disestetici di frattura scomposta con due punti di rottura del tratto medio e posteriore dell'arco zigomatico di sinistra e di frattura del processo zigomatico del mascellare omolaterale) valutabile nella misura del 5% di riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica in un soggetto da tempo pensionato;
-che risultavano congrue e necessarie le spese mediche documentate, pari ad euro 302,00 (trecentodue/00), senza che apparissero necessarie future terapie medico-chirurgiche o trattamenti fisio-terapici per ridurre o curare la menomazione riscontrata ed ormai stabilizzata.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso (80 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, nonché del concorso di colpa di lui nella causazione dell'evento nella misura percentuale sopra indicata, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di € 5.700,00 (di cui € 1.207,50 per I.T.P. al 75%, € 805,00 per I.T.P. al 50%, € 3.687,60 per danno biologico permanente al 5%, voci tutte già decurtate del 30%) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione
(cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura (decurtata del 30%) di € 211,40.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di €
5.911,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del
30% (ex art, 4 comma 4) per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto .
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara che il sinistro avvenuto il 31.05.2020 è ascrivibile alla concorrente responsabilità delle parti, e, in particolare, per il 70% al
Comune di e per il 30% a;
CP_1 Parte_1
2) condanna il a risarcire l'attore del 70% dei Controparte_1
danni subiti a causa della caduta occorsagli in data 31.05.2020 sulla pista ciclabile sita lungo la strada vicinale Tinelli in agro di con il CP_1
pagamento della somma di € 5.911,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
3) condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. Marcella Ruggio, procuratrice dell'attore dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare all'attore le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 03 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)