Articolo 9 della Legge 18 novembre 1977, n. 902
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1978
Art. 9.
Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978
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