Art. 9.
Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.
Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.