CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1241/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94756 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 spa adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020 n. 94756, notificatole in data 1.7.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento, per omesso contraddittorio preventivo, difetto di motivazione e di soggettività passiva d'imposta.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le prime due eccezioni di parte attrice possono ritenersi superate. Infatti, in linea teorica, l'IMU può definirsi tributo di pronta liquidazione, non necessitando di accertamenti particolari, poiché basato su dati già in possesso del Comune o acquisibili d'ufficio, senza attività istruttoria di tipo valutativo, così come spiegato nell'avviso, sicché l'atto non avrebbe avuto bisogno né del previo contraddittorio endoprocedimentale né di una motivazione più articolata.
L'ultima eccezione, invece, è fondata.
Allorquando venga contestata la qualità di proprietario o di titolare di diritto reale sull'immobile, quindi quando venga eccepito il difetto del possesso giuridico sul bene e della soggettività passiva d'imposta, l'onere di provare il contrario, cioè il fatto costitutivo della pretesa creditoria, incombe sull'ente impositore, quale attore sostanziale nel processo tributario.
Nella fattispecie, non solo detto onere non è stato assolto, ma, addirittura, è stata fornita dalla ricorrente ulteriore prova documentale a proprio favore, attestante, cioè, l'inesistenza di qualsiasi intestazione nei pubblici registri di alcuno degli immobili riportati nell'avviso impugnato (vedi dettagliata relazione notarile).
Tra l'altro, si tratta di una dimostrazione in negativo che era stata già offerta nei pregressi contenziosi instauratisi inter partes e recanti il medesimo oggetto, riferito ad annualità antecedenti.
Pertanto,il ricorso va accolto.
Il Comune di Taranto, soccombente, va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento), per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese come in motivazione. Taranto,
14.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1241/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94756 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 spa adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020 n. 94756, notificatole in data 1.7.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento, per omesso contraddittorio preventivo, difetto di motivazione e di soggettività passiva d'imposta.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le prime due eccezioni di parte attrice possono ritenersi superate. Infatti, in linea teorica, l'IMU può definirsi tributo di pronta liquidazione, non necessitando di accertamenti particolari, poiché basato su dati già in possesso del Comune o acquisibili d'ufficio, senza attività istruttoria di tipo valutativo, così come spiegato nell'avviso, sicché l'atto non avrebbe avuto bisogno né del previo contraddittorio endoprocedimentale né di una motivazione più articolata.
L'ultima eccezione, invece, è fondata.
Allorquando venga contestata la qualità di proprietario o di titolare di diritto reale sull'immobile, quindi quando venga eccepito il difetto del possesso giuridico sul bene e della soggettività passiva d'imposta, l'onere di provare il contrario, cioè il fatto costitutivo della pretesa creditoria, incombe sull'ente impositore, quale attore sostanziale nel processo tributario.
Nella fattispecie, non solo detto onere non è stato assolto, ma, addirittura, è stata fornita dalla ricorrente ulteriore prova documentale a proprio favore, attestante, cioè, l'inesistenza di qualsiasi intestazione nei pubblici registri di alcuno degli immobili riportati nell'avviso impugnato (vedi dettagliata relazione notarile).
Tra l'altro, si tratta di una dimostrazione in negativo che era stata già offerta nei pregressi contenziosi instauratisi inter partes e recanti il medesimo oggetto, riferito ad annualità antecedenti.
Pertanto,il ricorso va accolto.
Il Comune di Taranto, soccombente, va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento), per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese come in motivazione. Taranto,
14.1.2026 Il Presidente estensore