Art. 21. ((Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.
La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e Bolzano.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.))
La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e Bolzano.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.))