Articolo 11 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 10Articolo 12
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2 novembre 1990
Art. 11. 1. Nel primo e nel quarto comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , le parole: "ogni quattro anni" sono sostituite con le parole: "ogni due anni".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Variabilita' dei contributi). - La percentuale di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni due anni, con effetto dal 1› gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1› gennaio 1984.
La percentuale di cui all'art. 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio della gestione.
Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.
Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate".
Entrata in vigore il 2 novembre 1990