Decreto cautelare 30 giugno 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/06/2025, n. 11596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11596 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05552/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5552 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Barbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. -OMISSIS- della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 23.03.2022, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente, a seguito degli accertamenti psico-attitudinali, dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando del 10.07.2021;
- della Scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale perito selettore in data 23.03.2022, nonché della relazione psicologica redatta dall'Ufficiale psicologo in pari data;
- del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali del 23.03.2022, con il quale è espresso il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente;
- dell'art. 11 del bando di concorso, contenente la disciplina dello svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui, al comma 4, prevede che « il giudizio d’idoneità o inidoneità, riportato a termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso »;
- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del succitato concorso;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 2938 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale del ruolo appuntati e Carabinieri indetto dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con bando del 10.07.2021.
2. – Dopo il superamento della prova scritta, delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti di idoneità psico-fisica, il concorrente veniva sottoposto alle valutazioni attitudinali, all’esito delle quali veniva giudicato non idoneo con verbale del 23.03.2022, con conseguente esclusione dal concorso.
3. – Con ricorso notificato il 23.04.2022 e depositato il 20.05.2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti del concorso indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con le proprie doglianze, il ricorrente deduce che gli atti con i quali egli è stato ritenuto non inidoneo all’esito delle valutazioni attitudinali ed è stato conseguentemente escluso dal concorso sarebbero illegittimi per difetto di motivazione, recando essi una motivazione generica e stereotipata e non avendo l’Amministrazione procedente basato le proprie valutazioni su dati oggettivi e sulla ponderazione della sua complessiva personalità.
4. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha depositato una relazione alla quale ha allegato gli atti del procedimento selettivo riguardanti il ricorrente.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS-del 14 luglio 2022 questo Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza cautelare.
6. – In vista della discussione del ricorso le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva.
7. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – Il collegio non condivide le censure di parte ricorrente.
8.1. – Il bando del concorso di cui si controverte prevedeva, all’art. 6, l’effettuazione di una prova scritta di selezione, di prove di efficienza fisica, di accertamenti di idoneità psicofisica, di accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli.
In particolare, per quello che qui rileva, il bando prevedeva che gli accertamenti attitudinali si sarebbero svolti secondo le modalità definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. g) , del decreto ministeriale 28.07.2005, con articolazione in due distinte fasi:
a) una fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da ufficiali psicologi (mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance , finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, alla struttura personologica e motivazionale nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale, con redazione di una “relazione psicologica”) e da ufficiali periti selettori attitudinali (mediante conduzione di un'intervista attitudinale finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella “relazione psicologica”, con redazione di una “scheda di valutazione attitudinale”);
b) una fase “costitutiva”, finalizzata, previa valutazione della documentazione istruttoria e delle risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, all’espressione nei riguardi di ciascun candidato di un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre Forze armate.
8.2. – Dalla documentazione depositata da entrambe le parti risulta che al ricorrente sono stati somministrati il test e il questionario informativo e che nei confronti del medesimo è stata redatta la relazione psicologica, i cui esiti sono stati riportati nella scheda di valutazione attitudinale, che sintetizza i risultati sotto tre diverse categorie, costituite dall’“Area cognitiva” (« Il candidato, di anni -OMISSIS-, ha conseguito il diploma alberghiero con il punteggio di 70/100. Il candidato si presenta in modo adeguato, composto ed ordinato. Si evidenzia una sufficiente capacità di applicarsi nello studio. Le modalità di pensiero sono scarsamente articolate ed autonome »), dall’“Area comportamentale” (« Non ha evidenziato un adeguato e sufficiente autocontrollo, manifestando una minore serenità in contesti e situazioni poco note. Esprime un superficiale senso di responsabilità e una insufficiente capacità d’iniziativa ») e dall’“Area dell’assunzione di ruolo” (« Esprime motivazioni di carattere generico e convenzionale. Sono presenti solo esigui riferimenti al bisogno di sviluppare nuove abilità e competenze. Il concorrente si mostra ambizioso non tenendo nella giusta considerazione le sue effettive potenzialità. Le aspettative appaiono vaghe e scarsamente strutturate. In sintesi non dimostra un’adattabilità e una motivazione aderenti al profilo professionale di riferimento »).
La commissione attribuiva dunque la valutazione “Compatibile” in relazione all’Area cognitiva e le valutazioni “Non Compatibile” in relazione all’Area comportamentale e all’Area dell’assunzione di ruolo.
La fase degli accertamenti attitudinali si concludeva dunque con il giudizio di non idoneità con la seguente motivazione: « L’aspirante, diplomato nel 2017 con 70/100, affronta il colloquio con la Commissione con un tratto, un portamento ed un aspetto espressivo poco congruenti al ruolo a cui aspira. Si esprime con un eloquio incerto, rivelando scarso autocontrollo emotivo nella specifica situazione valutativa. Risulta scarsamente consapevole dei propri limiti, non mostra proclività ad assumere ruoli emergenti. Dalle risultanze del protocollo testologico, non risulta sufficientemente dinamico e scrupoloso in riferimento allo specifico ruolo. La motivazione risulta idealizzata e scarsamente elaborata. Alla luce delle risultanze delle prove oggettive, delle valutazioni espresse in sede endoprocedimentale e soprattutto di quelle espresse in sede di colloquio collegiale, il candidato non riunisce i requisiti del ruolo cui aspira ».
8.3. – Richiamati come sopra gli esiti della fase degli accertamenti attitudinali, il collegio evidenzia che, pur nella necessaria sinteticità delle valutazioni espresse nei verbali di una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di 2.938 allievi Carabinieri, non possano condividersi le doglianze di genericità della motivazione formulate dal ricorrente, avendo l’Amministrazione espresso giudizi che danno adeguatamente conto delle ragioni dell’esito sfavorevole del procedimento e, pur nei limiti in cui è ammesso lo scrutinio giurisdizionale di valutazioni tecnico-discrezionali quali quelle espresse dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, si sottraggono alle censure formulate dal ricorrente, che non ha allegato alcun elemento tale da fornire un principio di prova della manifesta illogicità o irragionevolezza dei giudizi espressi.
9. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10. – La peculiarità della materia controversa induce il collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.