CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
PULLERONE RITA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1301/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000003880009 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
in via preliminare, annullare integralmente l'avviso impugnato per difetto di motivazione;
in via principale e nel merito, annullare l'avviso per euro 15.355,00 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) della
Tariffa Parte Prima del DPR 131/1986, dichiarando dovuta la sola imposta in misura fissa di euro 200,00;
in via subordinata, annullare l'avviso per euro 15.355,00 ai sensi della nota II all'art. 8, co. 1, lettera b) della
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, dichiarando dovuta la sola imposta in misura fissa di euro
200,00;
condannare l'Agenzia delle entrate al rimborso degli importi indebitamente versati in pendenza di giudizio, oltre interessi.
Con vittoria di spese ed onorari come da nota spese allegata
Conclusioni di parte resistente:
In via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito:
a. Il rigetto del ricorso;
b. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2023/001/SC/000000388/0/009, emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di
Caltanissetta – Ufficio Territoriale di Caltanissetta per l'importo di euro 15.555,00 a titolo di imposta di registro, notificato il 19 settembre 2024.
Premette che con sentenza n. 388/2023, nel giudizio in cui era stata citata Ricorrente_1 , quale incorporante di Banca_1 s.p.a., da alcuni clienti di questi ultimi in relazione alla sottoscrizione di capitale sociale della stessa, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato risolti per inadempimento imputabile a
Banca_1 s.p.a. gli ordini di acquisto di azioni della Banca_2 s.p.a. effettuati dagli attori, meglio descritti in seno all'atto di citazione;
per l'effetto, ha condannato Ricorrente_1 a pagare alle parti attrici le somme da ciascuna a suo tempo corrisposte per l'acquisito delle azioni Banca_2, oltre interessi legali e spese.
Sono stati, quindi, dichiarati risolti gli ordini di acquisto titoli per inadempimento della banca con conseguente restituzione di ciascuna parte all'altra della prestazione effettuata.
A seguito di tal sentenza, in data 19.09.2024, è stato notificato alla ricorrente l'avviso di liquidazione n.
2023/001/SC/000000388/0/009, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento di euro
15.555,00 a titolo di imposta di registro con riguardo alla suddetta sentenza del Tribunale di Caltanissetta
n. 388/2023. Il provvedimento indicava in motivazione: “Omesso pagamento per la registrazione della sentenza n. 388/23
… promossa da Nominativo_1 + altri … Atto giudiziario soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 8 e 37 del DPR 131/86 … Ai fini della tassazione si applicano l'art. 8 lett. b) della Tariffa parte prima allegata al DPR
131/86(3%)”.
In data 15.10.2024 la Banca ha versato a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio quanto chiesto con l'avviso impugnato, ma ha comunque proposto impugnazione articolando i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione;
violazione degli art. 6 e 7, della Legge n.
212/2000 c.d. Statuto del contribuente;
omessa allegazione dell'atto giudiziario;
2) Illegittimità per violazione di legge in quanto nel caso di specie è applicabile l'imposta fissa in forza dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986;
3) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 1, lettera b) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 in quanto al caso di specie è applicabile l'imposta fissa in forza del c.d. principio di alternatività Iva – Registro.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
la società ricorrente ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto, manifestando in tal modo acquiescenza al provvedimento impugnato e tale comportamento doveva considerarsi equivalente alla piena accettazione del provvedimento ricevuto, comportando di conseguenza la rinuncia all'esercizio dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico.
Ha in ogni caso contestato la fondatezza dei motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Il ricorrente ha depositato memorie per insistere nei motivi del ricorso e contestare l'eccezione di inammissibilità.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse perché il pagamento dell'imposta entro i termini imposti unitamente alla proposizione del ricorso non esclude l'interesse all'annullamento dell'atto impositivo, dal quale può derivare il diritto al rimborso di quanto versato.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo” (Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33273, Rv. 669586 - 01).
E ancora: “l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione”
(Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11284, Rv. 664342 - 01) La giurisprudenza è costante e anche risalente come si ricava dai plurimi precedenti che esemplificativamente si riportano di seguito: “l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente” (Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11283, Rv. 664341 - 01).
“L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza.
(In applicazione del principio la S.C. ha escluso la necessità di allegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro, essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimento monitorio e contenendo l'avviso di accertamento una chiara e precisa indicazione dell'atto giudiziario, delle parti processuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro)” (Cass.
Sez. 6, 26/10/2021, n. 30084, Rv. 662820 - 01)
“In tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta). Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto l'avviso di liquidazione, pur facendo riferimento alle norme applicate ed al numero della sentenza tassata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non specificava il criterio di determinazione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota applicata)” (Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26340, Rv. 662285 - 01)
Nel caso in esame l'avviso fa richiamo agli estremi di una sentenza conosciuta e impugnata dalla ricorrente e in relazione ai contenuti della quale anche in questa sede articola specifiche difese sulla base delle circostanze che nell'avviso dovevano essere rappresentate ai fini di consentire l'esercizio del diritto di difesa.
E' invece fondato il secondo motivo, poiché contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nel caso di specie è applicabile l'imposta fissa in forza dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, perché non è ammissibile alcuna differenziazione di trattamento tra restituzioni conseguenti alla risoluzione di un contratto e restituzioni conseguenti a pronuncia di nullità o di annullamento.
La prospettazione dell'Agenzia è superata dalla più recente giurisprudenza con la quale l'Ufficio non si confronto e alla quale questa Corte intende dare continuità, essendo ben più persuasivo l'argomento secondo il quale la disposizione dell'art. 8 cit. evita la tassazione della restituzione di un indebito oggettivo.
Afferma infatti la Suprema Corte: “i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle
(nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n.
131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna” (Cass. Sez. 5, 31/08/2022, n. 25610, Rv. 665745 - 01)
Il terzo motivo rimane assorbito e l'atto deve essere annullato, mandando all'Ufficio di procedere al ricalcolo dell'imposta nella misura fissa in forza dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa annessa al D.P.R. n.
131/1986 con restituzione alla contribuente della differenza versata e non dovuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato, condanna parte resistente alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.489,00, oltre contributo unificato, spese generali e altri accessori di legge e manda all'Ufficio per procedere al ricalcolo dell'imposta dovuta con restituzione alla contribuente della differenza non dovuta.
Caltanissetta, 20.1.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
IO NA TO IB AC
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
PULLERONE RITA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1301/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000003880009 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
in via preliminare, annullare integralmente l'avviso impugnato per difetto di motivazione;
in via principale e nel merito, annullare l'avviso per euro 15.355,00 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) della
Tariffa Parte Prima del DPR 131/1986, dichiarando dovuta la sola imposta in misura fissa di euro 200,00;
in via subordinata, annullare l'avviso per euro 15.355,00 ai sensi della nota II all'art. 8, co. 1, lettera b) della
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, dichiarando dovuta la sola imposta in misura fissa di euro
200,00;
condannare l'Agenzia delle entrate al rimborso degli importi indebitamente versati in pendenza di giudizio, oltre interessi.
Con vittoria di spese ed onorari come da nota spese allegata
Conclusioni di parte resistente:
In via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito:
a. Il rigetto del ricorso;
b. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2023/001/SC/000000388/0/009, emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di
Caltanissetta – Ufficio Territoriale di Caltanissetta per l'importo di euro 15.555,00 a titolo di imposta di registro, notificato il 19 settembre 2024.
Premette che con sentenza n. 388/2023, nel giudizio in cui era stata citata Ricorrente_1 , quale incorporante di Banca_1 s.p.a., da alcuni clienti di questi ultimi in relazione alla sottoscrizione di capitale sociale della stessa, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato risolti per inadempimento imputabile a
Banca_1 s.p.a. gli ordini di acquisto di azioni della Banca_2 s.p.a. effettuati dagli attori, meglio descritti in seno all'atto di citazione;
per l'effetto, ha condannato Ricorrente_1 a pagare alle parti attrici le somme da ciascuna a suo tempo corrisposte per l'acquisito delle azioni Banca_2, oltre interessi legali e spese.
Sono stati, quindi, dichiarati risolti gli ordini di acquisto titoli per inadempimento della banca con conseguente restituzione di ciascuna parte all'altra della prestazione effettuata.
A seguito di tal sentenza, in data 19.09.2024, è stato notificato alla ricorrente l'avviso di liquidazione n.
2023/001/SC/000000388/0/009, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento di euro
15.555,00 a titolo di imposta di registro con riguardo alla suddetta sentenza del Tribunale di Caltanissetta
n. 388/2023. Il provvedimento indicava in motivazione: “Omesso pagamento per la registrazione della sentenza n. 388/23
… promossa da Nominativo_1 + altri … Atto giudiziario soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 8 e 37 del DPR 131/86 … Ai fini della tassazione si applicano l'art. 8 lett. b) della Tariffa parte prima allegata al DPR
131/86(3%)”.
In data 15.10.2024 la Banca ha versato a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio quanto chiesto con l'avviso impugnato, ma ha comunque proposto impugnazione articolando i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione;
violazione degli art. 6 e 7, della Legge n.
212/2000 c.d. Statuto del contribuente;
omessa allegazione dell'atto giudiziario;
2) Illegittimità per violazione di legge in quanto nel caso di specie è applicabile l'imposta fissa in forza dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986;
3) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 1, lettera b) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 in quanto al caso di specie è applicabile l'imposta fissa in forza del c.d. principio di alternatività Iva – Registro.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
la società ricorrente ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto, manifestando in tal modo acquiescenza al provvedimento impugnato e tale comportamento doveva considerarsi equivalente alla piena accettazione del provvedimento ricevuto, comportando di conseguenza la rinuncia all'esercizio dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico.
Ha in ogni caso contestato la fondatezza dei motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Il ricorrente ha depositato memorie per insistere nei motivi del ricorso e contestare l'eccezione di inammissibilità.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse perché il pagamento dell'imposta entro i termini imposti unitamente alla proposizione del ricorso non esclude l'interesse all'annullamento dell'atto impositivo, dal quale può derivare il diritto al rimborso di quanto versato.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema d'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo” (Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33273, Rv. 669586 - 01).
E ancora: “l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione”
(Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11284, Rv. 664342 - 01) La giurisprudenza è costante e anche risalente come si ricava dai plurimi precedenti che esemplificativamente si riportano di seguito: “l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente” (Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11283, Rv. 664341 - 01).
“L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza.
(In applicazione del principio la S.C. ha escluso la necessità di allegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro, essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimento monitorio e contenendo l'avviso di accertamento una chiara e precisa indicazione dell'atto giudiziario, delle parti processuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro)” (Cass.
Sez. 6, 26/10/2021, n. 30084, Rv. 662820 - 01)
“In tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta). Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto l'avviso di liquidazione, pur facendo riferimento alle norme applicate ed al numero della sentenza tassata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non specificava il criterio di determinazione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota applicata)” (Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26340, Rv. 662285 - 01)
Nel caso in esame l'avviso fa richiamo agli estremi di una sentenza conosciuta e impugnata dalla ricorrente e in relazione ai contenuti della quale anche in questa sede articola specifiche difese sulla base delle circostanze che nell'avviso dovevano essere rappresentate ai fini di consentire l'esercizio del diritto di difesa.
E' invece fondato il secondo motivo, poiché contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nel caso di specie è applicabile l'imposta fissa in forza dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, perché non è ammissibile alcuna differenziazione di trattamento tra restituzioni conseguenti alla risoluzione di un contratto e restituzioni conseguenti a pronuncia di nullità o di annullamento.
La prospettazione dell'Agenzia è superata dalla più recente giurisprudenza con la quale l'Ufficio non si confronto e alla quale questa Corte intende dare continuità, essendo ben più persuasivo l'argomento secondo il quale la disposizione dell'art. 8 cit. evita la tassazione della restituzione di un indebito oggettivo.
Afferma infatti la Suprema Corte: “i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle
(nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n.
131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna” (Cass. Sez. 5, 31/08/2022, n. 25610, Rv. 665745 - 01)
Il terzo motivo rimane assorbito e l'atto deve essere annullato, mandando all'Ufficio di procedere al ricalcolo dell'imposta nella misura fissa in forza dell'art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa annessa al D.P.R. n.
131/1986 con restituzione alla contribuente della differenza versata e non dovuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato, condanna parte resistente alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.489,00, oltre contributo unificato, spese generali e altri accessori di legge e manda all'Ufficio per procedere al ricalcolo dell'imposta dovuta con restituzione alla contribuente della differenza non dovuta.
Caltanissetta, 20.1.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
IO NA TO IB AC