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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16794 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
RUSSO MARIA presso cui elettivamente domicilia in Melito di
Napoli (NA) al Corso Europa 178,
RICORRENTE
E
, non Controparte_1 C.F._2
costituito
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza il procuratore della parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore prevedendone l'affido super esclusivo alla madre e diritto di visita paterno rimesso alla volontà della minore e comunque in spazio neutro e con previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minora di €
400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con note di trattazione scritta le parti concludevano come da atti.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza del 03.10.2014, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 10.10.2013.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i
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coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido dell'unica figlia della coppia ( Per_1
nata il [...]).
In relazione all'affido esclusivo della figlia alla madre, si Per_1
osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole
è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non
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sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre risulta già adottata in sede di provvedimenti separativi provvisori ed urgenti, e definita in tal senso con la sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Napoli nr 3091 del 2.03.2013, in cui si dava atto della totale assenza del resistente, rimasto contumace, dalla vita della minore, con evidente volontà di sottrarsi ai propri doveri materiali e morali nei confronti della figlia, oggi adolescente.
Anche allo stato attuale, l'affido esclusivo appare conforme agli interessi della minore in considerazione della linea genitoriale adottata dal resistente, nei confronti di una figlia, cresciuta sin dalla tenera età dalla madre e dai nonni materni presso l'abitazione di questi ultimi, dove i SS di Melito di Napoli, incaricati dell'attività di monitoraggio, hanno eseguito un accesso domiciliare, meglio descritto nella relazione depositata il 28.08.2024.
In considerazione di quanto emerso dal monitoraggio effettuato dal personale specializzato dei Servizi Sociali, la ragazza vive e cresce in un ambiente sano ed equilibrato, ma nulla si è potuto verificare sulla figura paterna, che risulta trasferito in territorio di
Cicciano, i cui SS non hanno fornito alcun riscontro alla richiesta di indagine richiesta in atti. Tale comportamento, ormai acclarato anche alla luce della perdurante contumacia del resistente sin dal giudizio separativo, conduce alla statuizione di cui sopra. Il disinteresse del sig. è tale che lo stesso è rimasto CP_1
contumace anche nel procedimento diretto al rilascio della carta
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d'identità per l'espatrio della minore avvenuto con decreto del
Tribunale di Napoli Nord in data 24.07.2018.
A ciò aggiungasi la perseveranza da parte del padre nell'inottemperanza ai propri doveri economici verso la figlia.
In conclusione, considerati il mancato adempimento da parte del padre ai suoi obblighi di sostentamento nei confronti della minore, nonostante le denunce della ricorrente sporte nel 2019 e nel 2021 per il reato di cui all'art. 570 comma 1 e 2 c.p., e l'assenza di una stabile frequentazione padre-figlia ancor prima della causa di divorzio e protrattasi successivamente, ritiene il Collegio che il resistente non abbia manifestato alcun interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento della minore e che, dunque, sia contraria agli interessi della stessa una condivisione delle scelte educative della prole.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario della figlia, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola della figlia.
La madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per la figlia.
Sul punto, confortano diverse pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I
17 dicembre 2009 n. 26587) adottate dai giudici di legittimità, con le quali si è statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita,
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apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con la figlia, tenuto conto dell'età adolescenziale della minore (quasi 14 anni), ritiene il Collegio, di rimetterli alla libera determinazione delle parti.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, ritenendosi che un ulteriore ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico della minore.
• Sulla domanda di mantenimento della minore.
In diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009
n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
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Pertanto, quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della minore, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007).
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono del tutto assenti i tempi di presenza delle stesse presso il padre, atteso il totale disinteresse dello stesso e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Orbene, considerato come parametro di riferimento, la somma stabilita in sede di separazione personale in favore della figlia,
l'assenza di documentazione fiscale e patrimoniale di entrambe le parti, nonché il lungo tempo decorso dalla separazione (2014) e le aumentate esigenze della minore, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile, di € 400,00
(quattrocento/00). Detta somma andrà corrisposta a
[...]
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo Controparte_1
di corrispondere, nella misura del 50%, a
[...]
le spese straordinarie per la figlia secondo il Parte_1
protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
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• Sulla domanda di assegno divorzile in favore di parte ricorrente.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n.
898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
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Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti
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nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del
1990 ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
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Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del
11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3
e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
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della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-
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patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base
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dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
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endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile.
Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni
Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita
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familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
I principi espressi dalle SU, hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, in cui si è fatto applicazione dei principi espressi adattandoli alle peculiarità dei casi concreti (cfr. Cass. n. 2480 del 29 gennaio 2019; ordinanza n.
4523 del 14 febbraio 2019, sentenza n. 9533 del 4 aprile 2019) e con due recenti e parallele ordinanze (n. 10781 e n. 10782 del 17 aprile 2019), la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha fornito interessanti indicazioni applicative dei criteri enunciati da
SS.UU.
Con la seconda delle due pronunce la Corte ha ribadito che “La funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma principalmente di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e, poi, di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente
l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”. (Cassazione civile sez. I, 17/04/2019,
n.10782).
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Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio che dalle deduzioni e/o allegazioni della ricorrente non risultano elementi fondanti il diritto all'assegno divorzile.
In particolare non risulta provato che la sig.ra abbia, nel Pt_1
corso del matrimonio, sacrificato aspettative professionali e reddituali, scegliendo di assumere un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, inoltre, tenuto conto della breve durata convivenza matrimoniale (meno di
3 anni), valutate le concrete capacità e possibilità di lavoro della donna anche in ragione della sua giovane età (34 anni), nonché la sua pregressa esperienza lavorativa come segretaria così come dichiarato innanzi al Presidente, s'impone il rigetto della domanda de qua.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la natura necessaria del giudizio e la soccombenza reciproca, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a MELITO DI NAPOLI, il 15/07/2010 (atto n. 19, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
• Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di
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visita paterno come in parte motiva indicato;
autorizza la madre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per la figlia;
• Pone a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere a , entro e non oltre Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00
(quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere, nella misura del 50%, a Parte_1
le spese straordinarie secondo il protocollo del
[...]
Tribunale di Napoli e COA di Napoli del 2018;
• rigetta la domanda di assegno divorzile in favore di parte ricorrente;
• dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile di MELITO DI NAPOLI per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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