Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 3.3.2025, alle ore 10:44 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. TONINI Daniele per la parte ricorrente e l'Avv. GRAMMAUTA Mario per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 589/2022+altro promossa da con il patrocinio dell'Avv. TONINI Daniele Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio dei Dott.ri Controparte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Avv. TURITTO Francesca
1
Con ricorso depositato il 14.10.2022 la ditta individuale Parte_1 proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 476/2022 chiedendone la revoca e l'annullamento, sostenendo l'infondatezza della contestazione inerente al ritenuto mero appalto di manodopera argomentando circa liceità dell'appalto intervenuto e comunque circa la totale insussistenza delle contestazioni amministrative elevate.
Così concludeva: dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o comunque l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione CP impugnata, accogliere il ricorso e conseguentemente dichiarare che la individuale
[...]
(C.F. ) non è tenuta al versamento delle somme come Parte_1 C.F._1 richieste con l'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara
n. 476/2022 notificata in data 16/9/2022.
Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese vive sostenute e accessori di legge.
Con Si costituiva, in data 25.11.2022, parte resistente la quale evidenziava con ampia memoria che richiamava -allegandole- le dichiarazioni testimoniali assunte, la ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, per la emissione della ordinanza ingiunzione impugnata.
Così concludeva:
Nel merito, si chiede la conferma integrale dell'O.I. opposta. Con Vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Medio tempore parte ricorrente, con ricorso depositato in data 19.10.2022, impugnava anche Con l'ordinanza ingiunzione n. 477/2022 emessa a suo carico da (proc.n. 618/2022).
Le cause venivano entrambe fissata in discussione al 18.1.2023, ove in giudice procedente respingeva l'istanza di sospensione dell'O.I. opposta, disponeva la riunione dei procedimenti e ammetteva la prova per testi delegando il GOP per la assunzione.
Il 14.7.2023 si procedeva all'escussione dei testi e , Testimone_1 Tes_2 testi comuni alle parti. Alla successiva udienza del 3.11.2023 venivano sentiti i testi e testi comuni alle parti. Da ultimo, Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 26.1.2024, veniva sentito il teste (parte ricorrente). Testimone_5
2 Infine la causa veniva fissata in decisione, di fronte al giudice designato, da ultimo al
24.3.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre premettere che le ordinanze ingiunzione sub-iudice, la n.
476/2022 e la n. 477/2022, notificate a sia in qualità di trasgressore Parte_1
Parte_ sia in qualità di legale rappresentante della ditta , attengono entrambe alla medesima questione sostanziale e in particolare alla ritenuta non genuinità dei contratti di appalto stipulati dalla con le società (partita iva n. Parte_6 Controparte_4
e (partita iva n. ). P.IVA_1 Controparte_5 P.IVA_2
Esse si differenziano con riguardo ai tempi in contestazione: con la O.I. n. 476/2022, notificata il 16.9.2022, l contestava il periodo temporale compreso Controparte_1 tra il 19.6.2017 e il 15.3.2018 -sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00000/2020-426-02 del 8.7.2020- assumendo che il contratto di appalto di servizi relativi a servizi di posta privata, previsto per la durata di tre mesi e rinnovabile tacitamente (cfr. doc. 7 di parte ricorrente) intervenuto tra la ditta opponente e la Contro cooperativa non fosse genuino e avesse ad oggetto, in realtà, mera somministrazione di manodopera non autorizzata.
Con la O.I. 476/2022, notificata il 16.9.2022, l' contestava il Controparte_1 periodo temporale rispettivamente compreso tra il 16.3.2018 e il 31.7.2019 sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00000/2020-426-01 del 8.7.2020- assumendo che il contratto di appalto di servizi relativi a servizi di recapito di pacchi postali e corrispondenza, previsto per la durata di tre mesi e rinnovabile tacitamente (cfr. doc. 7 di parte ricorrente) intervenuto con la società fosse illecito Controparte_5 perché privo dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c. e art. 29 d.lvo 276/2003 avendo la società Contro fornito non servizi ma lavoratori.
Ebbene: la questione sostanziale genuinità dei contratti di appalto con le società CP_6 noti la estrema assonanza, nella denominazione, delle società succedutesi nei contratti- oggetto del presente giudizio, è stata già affrontata e decisa da questo Tribunale con la sentenza del Giudice del lavoro n. 18/2025 e ad essa si fa espresso riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc.
3 “Dalle dichiarazioni del rappresentante legale di parte ricorrente e dei lavoratori si evince che l'organizzazione e la direzione del servizio di recapito postale erano effettuate da che gestiva e dirigeva personalmente tutti Parte_1
i portalettere, senza nessuna distinzione tra quelli assunti direttamente dalla sua ditta individuale e quelli forniti dalla società e poi Controparte_4 [...]
mentre il responsabile indicato CP_5 dall'appaltatore era sconosciuto agli addetti al servizio (v. dichiarazione , . Tes_2 Testimone_4 ha dichiarato: "ho trovato questo lavoro tramite Testimone_4 un annuncio su internet e ricordo che presi contatto con il sig. che mi invitò a fare un colloquio di lavoro... Pt_1 non avevo capito che c'era una società terza nel rapporto di lavoro con il e lo capii quando vidi la prima busta Pt_1 Cont paga dove c'era il nome della società . Preciso che non ho mai visto nessuno di questa M&G e l'organizzazione del lavoro sia per l'aspetto materiale della preparazione e poi distribuzione della corrispondenza e sia per l'aspetto della gestione delle eventuali assenze o distribuzione dell'orario di lavoro se ne è sempre occupato il ..". Pt_1
L'amministratore unico di CMD ha dichiarato: ".... In effetti Cont i miei contatti con si limitavano a inviare a fine mese il Cont conteggio delle ore fatte dai ragazzi di e poi loro mi inviavano la fattura che io pagavo regolarmente.
L'organizzazione del lavoro consisteva nella preparazione dei recapiti della corrispondenza giornaliera che facevo io e poi i singoli postini che una parte erano assunti da me e una Cont parte erano di , avevano una specifica area in cui distribuire la posta ... poi tutti i postini facevano un report che mi consegnavano la mattina dopo su quello che avevano fatto durante il giro di consegne...comunque tutta la gestione della corrispondenza e dei postini l'ho sempre fatta io.”. L'appaltatore provvedeva soltanto alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.
L'appaltatore non forniva un servizio autonomo, limitandosi alla SOMMINISTRAZIONE di parte della assegnata al Parte_7 servizio.
Al “committente” mensilmente veniva comunicato il numero delle ore lavorate dagli addetti al servizio (come risulta dalle dichiarazioni confessorie del e dalle mail depositate Pt_1 da parte resistente) e sulla base di tali dati venivano emesse
4 le buste paga e le fatture attive per “Costi servizi” del mese di riferimento. Mentre nel contratto di appalto era indicato un compenso fisso mensile, le fatture in atti riportano importi sempre diversi, evidentemente dipendenti dall'estensione temporale delle prestazioni della manodopera utilizzata nel servizio.
Pertanto, in capo all'appaltatore non sussisteva alcun rischio di impresa.
Quanto alla certificazione del contratto di appalto prodotta da parte ricorrente, effettuata presso l'ente paritetico bilaterale ENBLI in data 28.5.2018 e cioè successivamente all'inizio dell'esecuzione del contratto, si rileva che, a parte ogni altra considerazione, tale certificazione è stata rilasciata sulla base della documentazione fornita dai contraenti e che la realtà dei fatti è risultata ben difforme dalle previsioni negoziali.
Viene, quindi, in rilievo un appalto illecito.”
Occorre tuttavia precisare che i testimoni sopra richiamati sono stati sentiti nell'ambito del procedimento (n. 678/2022) che aveva ad oggetto il recupero da parte di dei CP_7 contributi previdenziali relativi ai dipendenti posti a carico della ditta odierna ricorrente con gli avvisi di addebito contenenti le relative obbligazioni contributive.
Ivi veniva dunque svolta, tra le parti odierne ricorrenti da un lato e dall'altra, la CP_7 relativa istruttoria orale con testimoni qui sentiti nuovamente e la cui istruttoria ha avuto il seguente esito. Contro dipendente di e peraltro -secondo il contratto di appalto in essere con Tes_2
Contro
della stessa confermando le dichiarazioni rese agli ispettori, ha CP_8 nuovamente ribadito “ stava in ufficio e controllava i nostri orari in entrava e in Pt_1 uscita……Alla mattina, quando arrivavo in ufficio, il sig. mi diceva quale giro avrei dovuto Pt_1 fare nella mattina stessa. C'era solo lui a darmi direttive”. Quanto ai rapporti con la società Contro datrice di lavoro: “mi sono interfacciata con quelli di solo quando ho sottoscritto da remoto ed a mezzo mail il contratto di assunzione e poi successivamente per avere la busta paga”. Ha inoltre confermato in udienza le dichiarazioni rese all' CP_1 il 5.11.2019: “tutta l'organizzazione del lavoro era fatta dal che da un lato mi Pt_1 aveva indicato la zona da coprire per le consegne e dall'altro la mattina mi dava la posta da consegnare: inoltre la mattina prima di partire per il giro di consegne facevo la chiusura il giorno prima con il buon anni che consisteva e consiste nel controllo della consegna le raccomandate delle lettere respinte o non
5 consegnate: per quanto riguarda eventuali assenze e l'organizzazione delle ferie mi mettevo d'accordo con il tutto l'equipaggiamento per il mio Parte_8 lavoro mi è stato fornito da ia la divisa sia la borsa tranne il motorino che è di Pt_1 mia proprietà”. Tes_ Tutti i testi sentiti (cfr. deposizione di e hanno peraltro confermato di Tes_1 aver provveduto a consegnare la posta utilizzando mezzi di loro proprietà (auto o motorino, di cui pagava il rifornimento). aveva anche confermato le Pt_1 Tes_1
Con dichiarazioni rese all' (cfr. allegato 6) in cui, tra l'altro aveva precisato che la ragazza Contro
dipendente di svolgeva lo stesso lavoro di coloro che erano dipendenti di Tes_4
Pt_1
Si noti che la dipendente è colei che nel contratto di appalto Tes_4 Testimone_4 risulta essere stata nominata preposto da e che aveva tuttavia dichiarato CP_5 all'atto dell'accesso all' (cfr. all. 8 della memorai di costituzione): “non avevo CP_1 capito che c'era una società terza nel rapporto di lavoro con il . Pt_1
Contro Infine ha riferito in udienza: “Ho avuto contatti con la solo Testimone_3 in occasione della sottoscrizione del mio contratto di assunzione che si è verificata tramite scambio di documenti via mail…….”;
Ebbene, queste dichiarazioni sono così specifiche e su circostanze che certamente non potevano essere conosciute dall'ispettore interrogante che non possono che ritenersi del tutto genuine: e ciò in quanto contengono una descrizione del rapporto di lavoro ben più circostanziata e intrinsecamente verosimile, coerente nonché obiettivamente avvalorata da ulteriori significativi elementi. Con Va detto che al momento dell'accesso i Funzionari dell' hanno anche parimenti raccolto le dichiarazioni di i cui contenuti meritano di essere qui Parte_1 richiamati:
“ricordo che nel 2017, a giugno, presi contatto con la che mi accordai per telefono per Parte_9
Contro fare un contratto di appalto con questa che mi mandò per e-mail tutta la documentazione. Controp Non è mai venuto nessuno qui in azienda di rappresentanti d ho sempre fatto tutto per telefono……..Comunque tutta la gestione della corrispondenza e dei postini l'ho sempre fatta io.
6 Controp In effetti i miei contatti co si limitavano ad inviare a fine mese il conteggio Controp delle ore fatte dai ragazzi d e, poi loro mi inviavano la fattura che io pagavo Controp regolarmente e che era calcolata sul numero di ore fatte dai ragazzi d
Ricordo che era stato nominato come preposto ma faceva il postino, come gli altri e non aveva Tes_2 alcun ruolo particolare…….tutto l'equipaggiamento usato dai postini è fornito da me tranne i motorini”.
Ora, quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese, esse secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, possono -e debbono- essere valutate (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 3222 del 03/04/1987): “nei rapporti relativi all'irrogazione di una pena pecuniaria amministrativa a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, le dichiarazioni sulla verità di fatti a sè sfavorevoli rese dal cittadino, vertendo su fatti relativi a diritti indisponibili, non formano piena prova contro colui che le ha rese a norma degli artt. 2733 o 2735 cod. civ., ma vanno liberamente apprezzate dal giudice, che, però, dato il loro particolare valore, deve adeguatamente motivarne l'eventuale mancata utilizzazione -precedenti conformi v. n. 3349/83, n. 3282/80, n. 1276/79 e più recentemente da Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 11/06/2004).
Dunque: e' incontrovertibile che i lavoratori trovati intenti al lavoro al momento dell'accesso abbiano reso ai funzionari le dichiarazioni riportate nei verbali allegati, mentre
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della veridicità del contenuto di tali dichiarazioni: richiamando all'uopo consolidati principi giurisprudenziali secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena prova fino a querela di falso, qui non sollevata, dei CP_1 fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (così da ultimo tra molte Cass. 22395/2020).
Dalle dichiarazioni rese così appare evidente che i contratti di appalto in esame fossero privi di tutti i requisiti che la giurisprudenza definisce come necessari perché possa dirsi il contratto in questione dirsi genuino (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020):
“in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la
7 quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo”.
E ancora: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020 secondo la quale “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che
l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”.
V'è di più. Parte ricorrente risulta aver prodotto il contratto di appalto intervenuto tra la Parte_ ricorrente e la atato 16.6.2017 (cfr. all. Controparte_9
Parte_ 7 al ricorso del proc. 589/2022) e tra e datato 1.2.2018 (cfr. Controparte_5 all. 7 al ricorso del proc. 589/2022).
Ebbene: la lettura dei contratti consente di reperirne l'oggetto nei seguenti termini: Contro
“appalta ad l'esecuzione del servizio come dettagliatamente descritto nel disciplinare tecnico da eseguirsi nei luoghi ivi precisamente indicati: tuttavia nel disciplinare il servizio ha questa descrizione “recapito pacchi e lettere” e quale luogo
Carrara.
Null'altro dalla lettura del contratto: ulteriore elemento da cui può evincersi che l'appaltatore non assumesse su di sé nessun altro servizio se non la somministrazione della manodopera che l'appaltante poi avrebbe destinato e organizzato secondo le sue necessità, affatto palesate e descritte nel contratto.
8 Si veda a tal proposito anche le fatture (cfr. all. 13 del proc. 618/2022 e all. 13 del proc.
589/2022): riportano tutte la descrizione generica “costi per servizi”, per entrambe le società succedutesi e totali a pagare sempre differenti.
Deve dunque ritenersi che dalla istruttoria svolta emerga chiaramente che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che Parte_ tutti i beni utilizzati per il lavoro fossero della ditta (o dei lavoratori medesimi che utilizzavano per la consegna della posta i loro mezzi privati) e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, una effettiva gestione dei propri dipendenti né alcun referente organizzativo: e infine, ed è proprio il ricorrente a Contro dirlo, che le fatture che il ricorrente pagava ad variavano in funzione delle ore lavorate, così confermando indiscutibilmente quella in essere soltanto somministrazione (illecita) di manodopera. Con Infine merita di essere valorizzato che, dalle visure camerali che parte resistente ha prodotto riguardo alla società si osserva che essa risulta Controparte_4 dapprima trasferita quanto alla sede legale da Roma a Catania nel 2019 e successivamente ivi dichiarata fallita con sentenza del locale Tribunale del 28.1.2021 anche in ragione di un debito contributivo mai onerato.
Conclusivamente le ordinanze ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione per somministrazione irregolare di manodopera, schermata da non genuini contratti di appalto di servizi, meritano piena conferma.
Con riguardo alle spese del presente giudizio, si ritiene che esse, liquidate come da dispositivo, debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza, nei valori minimi, con la maggiorazione per il deposito degli atti con modalità telematiche che ne favoriscono la consultazione ex art. 4 DM 55/2014 e infine con la riduzione del 20% in ragione del disposto di cui all'art. 9 D.lvo 149/2015
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzione impugnate numeri 476/2022 e 477/2022.
9 Con Condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida in €. 3.961,36, oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
Massa, 3 marzo 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
10