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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 544 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 10.6.2025
PROMOSSA DA con l'Avv. PIETRO DI STEFANO ed elettivamente domiciliata in Parte_1
PIAZZA PRIMAVERA, 29 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)
-Appellante-
CONTRO
(quale incorporante la , Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. LAURA ARGIOLAS ed elettivamente domiciliata in VIA G. CATANI, 37 - PRATO
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 166/2023, depositata il 08/02/2023
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
otteneva e notificava a Decreto ingiuntivo per il complessivo importo CP_3 Parte_1 di € 31.138,76, asseritamente dovutole a seguito della risoluzione del contratto stipulato inter partes Part per il noleggio a lungo termine di un'autovettura, mai ritirata da in relazione al pagamento dei canoni antecedenti alla risoluzione ed alla penale contrattualmente prevista per il mancato ritiro.
Avverso il suddetto D.i. proponeva opposizione deducendo che, dopo avere Parte_1 effettuato l'ordine dell'autovettura e prima della consegna della stessa, aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto per il venir meno del suo interesse al noleggio, mai iniziato, e deducendo comunque l'eccessività della penale contrattualmente prevista, chiedendo, quindi, la revoca del
Decreto opposto, in ragione dell'inesistenza del credito, od in subordine la riduzione ad equità della penale contrattuale.
Si costituiva nel giudizio di opposizione evidenziando che aveva CP_3 Parte_1 preteso di recedere dal contratto dopo l'immatricolazione dell'autovettura, ciò che non era consentito alla luce delle pattuizioni contrattuali e che la somma richiesta in sede monitoria era stata calcolata proprio sulla base delle pattuizioni stipulate inter partes.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dar corso all'istruttoria testimoniale richiesta da parte opponente, il primo Giudice formulava una proposta conciliativa ex
Part art. 185 bis c.p.c. non accettata da e preso atto dell'impossibilità di conciliare, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., all'esito della quale revocava il Decreto ingiuntivo opposto, condannava a pagare a Parte_1 [...]
la somma di € 14.000 e compensava integralmente tra le parti le Controparte_4
spese di lite del giudizio.
Part Osservava, infatti, il Tribunale, che era stato provato documentalmente che aveva
CP_ comunicato a solo il 15/10/2020 la propria intenzione di non ricevere più l'autovettura ordinata, cioè dopo l'immatricolazione, avvenuta in data 2/10/2020, dell'autovettura acquistata e
CP_ Part pagata da per poterla concedere in noleggio a Risultavano, infatti, del tutto prive di supporto probatorio le allegazioni di parte opponente Part in ordine al fatto che l'autovettura immatricolata fosse diversa da quella destinata a fattura d'acquisto, scheda d'ordine e libretto di circolazione provavano esattamente il contrario, cioè che Part l'autovettura immatricolata era esattamente quella ordinata da e cioè una Volvo XC40 di colore Glacier Silver con tessuto interno Rivil Chine.
Posto che alla stregua dei principi generali, di cui all'art. 1373 c.c. il recesso unilaterale dal contratto è possibile solo se pattiziamente previsto;
tenuto conto che nel caso di specie non solo le parti non avevano contrattualmente previsto il diritto di recesso, ma avevano addirittura previsto che anche in caso di annullamento dell'ordine prima dell'immatricolazione, il noleggiante avrebbe dovuto pagare una penale, ne discendeva la manifesta infondatezza della domanda principale attorea di nulla dovere a controparte in relazione all'esercizio di un recesso in realtà non contrattualmente previsto ed anzi contrattualmente negato.
Viceversa, risultava fondata la domanda subordinata dell'attore di accertare l'eccessività della penale contrattualmente pattuita.
La stessa, infatti, quantificata in € 31.138,76, risultava eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., avuto riguardo al contrapposto interesse delle parti: occorrendo tener conto che la somma richiesta corrispondeva, sostanzialmente, al costo di acquisto dell'autovettura; che tale autovettura era sempre rimasta nella disponibilità dell'opposta e che quest'ultima, una volta naufragate le trattative stragiudiziali, ben poteva trarre dalla stessa una significativa utilità con un nuovo noleggio o una vendita.
Per tale motivo, veniva accolta la domanda subordinata attorea di ridurre la penale;
e tale riduzione veniva parametrata ad una cifra comunque superiore a quella prevista dall'art. 24 del contratto per il diverso caso del recesso prima dell'immatricolazione (che nel 2020 ammontava ad €
6.321,87).
In ragione di ciò il Tribunale riteneva equo ridurre la penale alla complessiva somma di €
14.000, valutata all'attualità.
Di conseguenza, il Decreto ingiuntivo opposto veniva revocato, ma l'opponente veniva condannato a pagare all'opposta la minor somma di € 14.000.
Infine, il Tribunale, ritenendo che il complessivo esito della lite integrasse una soccombenza reciproca, ai sensi dell'articolo 92 comma 2 c.p.c. disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo nelle proprie Parte_1
domande. Si costituiva in giudizio (quale incorporante la Controparte_1 [...]
, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma Controparte_2 dell'impugnata Sentenza.
Con Ordinanza riservata del 31 Ottobre 2023 questa Corte, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, osservando che “…ferma ovviamente la necessità di approfondire, nel merito, la valutazione dei motivi di appello, l'impugnazione non può dirsi manifestamente fondata, atteso che il giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'annullamento dell'ordine, osservando che l'art.24 del contratto lo consente solo prima della immatricolazione, mentre nel caso in esame la immatricolazione aveva preceduto il recesso;
va pure osservato che l'importo ingiunto a titolo di penale è stato notevolmente ridotto, con condivisibile valutazione equitativa;
né l'appellante espone ragioni a sostegno di un pericolo di pregiudizio grave e/o irreparabile…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1373 c.c., perché il Tribunale
Parte non avrebbe tenuto conto che aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto prima che lo stesso cominciasse ad avere esecuzione, ritenendo, erroneamente, che il contratto stipulato inter partes non prevedesse il diritto di recesso.
Viceversa, da una parte il contratto in parola prevedeva, all'art. 24 (annullamento dell'ordine), la facoltà per la cliente di annullare l'ordine del noleggio, assumendo, in tal caso,
l'onere di corrispondere, a titolo di penale, una percentuale del 15 % del valore di acquisto del veicolo;
dall'altra, a norma dell'art. 27 del contrato medesimo (interruzione anticipata del contratto), la cliente avrebbe potuto interrompere il rapporto locativo in corso di svolgimento.
Pertanto, pur sotto differenti denominazioni, il contratto prevedeva la facoltà, per la cliente, di liberarsi dal vincolo contrattuale versando alcune penali.
In fatto, la EA ebbe, in data 29/07/2020, ad ordinare alla IF un'autovettura Volvo XC 40 del valore complessivo di € 34.545,74 in previsione di una futura locazione a lungo termine, tuttavia, molto tempo prima che l'autovettura fosse, dalla locatrice stessa, messa a disposizione della conduttrice, quest'ultima, con nota pec del 15/10/2020, dichiarò il venir meno del suo interesse alla locazione (annullando l'ordine ovvero, in buona sostanza, recedendo dal contratto).
La comunicazione di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della IF avvenne successivamente, con pec del 21/10/2020, mentre solo con pec del 15/01/2021, la IF ebbe a
Part comunicare alla la messa a disposizione del veicolo (circa tre mesi dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso), cioè allorquando il contratto era già sciolto in esito al recesso (rectius: annullamento dell'ordine) della conduttrice. Parte Appare, quindi, innegabile che la nota con la quale la ebbe a comunicare
CP_ l'annullamento dell'ordine pervenne (il 15/10/2020) prima che la comunicasse l'avvenuta immatricolazione del veicolo (il 21/10/2020) e ben prima che il contratto cominciasse a decorrere
(15/01/2021).
CP_ Conseguentemente, la ragione creditoria della non poteva trovare accoglimento.
Part Né l'appellante ritiene sostenibile che la non potesse recedere dal contratto perché
l'auto ordinata era già stata immatricolata, non potendo essere attribuita alcuna autonoma rilevanza al fatto che il veicolo di che trattasi fosse stato immatricolato il 2/10/2020, venendo in rilievo non tanto la data di immatricolazione, quanto, piuttosto, quella della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione.
Inoltre, IF non avrebbe provato che il veicolo immatricolato il 2/10/2020 fosse
Parte effettivamente quello ordinato dalla . Parte Infatti, tra le note della scheda d'ordine si evince che quello ordinato da era un veicolo disponibile stock IF, che doveva essere consegnato entro 15 giorni dall'accettazione dell'ordine,
Part cioè entro l'11/9/2020; quindi se il veicolo ordinato dalla era un veicolo già disponibile in stock, appare evidente, da un lato, che quello immatricolato il 2/10/2020 non poteva essere il Part medesimo veicolo ordinato dall'opponente e, dall'altro lato, che il recesso operato dalla era CP_ legittimo, in quanto la mancata consegna del veicolo da parte della nel termine di 15 giorni convenuto non era giustificabile. CP_ Invero, siccome la non aveva rispettato i tempi di consegna previsti contrattualmente,
Parte l'annullamento dell'ordine (rectius: recesso) operato della era del tutto legittimo e conforme a buona fede, in quanto la concedente non aveva, alla data del 15/10/2020, offerto in consegna il veicolo (che avrebbe dovuto, per contro, consegnare oltre un mese prima) né aveva concordato alcuna proroga dei tempi di esecuzione materiale del contratto.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 1384 c.c.
CP_ Part
Col ricorso monitorio, la , sulla scorta dell'assunto inadempimento della ha preteso
€ 3.783,33 a titolo di insoluti, € 23.707,43 per il ricalcolo previsto dall'art. 27, lett. a) e b) ed €
3.648,00, a titolo di penale contrattuale ex art. 28.2, per un totale di € 31.138,76. Part Il tutto a fronte della messa a disposizione di un veicolo che la non ha mai ritirato, quindi né visto, né usato (avendo provveduto all'annullamento dell'ordine tre mesi prima dell'offerta di consegna). Pur apparendo sufficiente evocare unicamente tale circostanza ai fini di una riduzione della penale invocata ex adverso, non può farsi a meno di sottolineare come, in forza delle penali contrattuali (mal celate da una nomenclatura diversa, ad esempio, clausola di ricalcolo in caso di interruzione anticipata del contratto ovvero effetti della risoluzione espressa e del recesso, artt. 27 e
28), la IF abbia mirato a conseguire un beneficio economico sostanzialmente pari al doppio di quello che avrebbe conseguito con la ordinaria esecuzione del contratto.
Part Invero, in base a tali clausole, la avrebbe dovuto pagare una somma di danaro a titolo di non meglio precisato ricalcolo nonché una somma a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia, evidenzia l'appellante, da un lato la clausola di c.d. ricalcolo si sarebbe potuta applicare solo ove fosse stato configurabile un obbligo di restituzione dell'auto, obbligo non
Part sussistente nella specie perché la non aveva mai ritirato alcun veicolo;
dall'altro, l'applicazione di tali clausole contrattuali postulava l'efficacia del contratto oggetto di causa, un contratto che,
CP_ tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da , non aveva mai iniziato a decorrere perché la manifestazione del venir meno dell'interesse all'ordine era stata operata prima che il veicolo fosse messo a disposizione della cliente.
In ogni caso, la domanda non avrebbe potuto essere accolta soprattutto perché le clausole in
CP_ forza delle quali aveva formulato la sua pretesa apparivano penalizzanti oltre ogni plausibile logica a carico della cliente e oltremodo premiali per la concedente, al punto da non poter non soggiacere alla riduzione ad equità, da parte del Magistrato, ai sensi dell'art. 1384 c.c. Parte Ebbene il Giudice di prime cure, pur accogliendo la domanda subordinata di , e pur riducendo l'ammontare della penale contrattuale, ha determinato in ben € 14.000,00 l'importo che CP_ l'appellante avrebbe dovuto versare in favore di , somma che non risponde al criterio di equità sostanziale che informa la previsione di cui all'art. 1384 c.c.
In particolare, se è vero che ai fini della riduzione ad equità della penale, come più volte affermato dal Supremo Collegio, il criterio da adottare deve essere volto a scongiurare il pericolo che il creditore ottenga vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, appare evidente che, riconoscendo alla IF un credito di ben € 14.000,00, si siano attribuiti ad essa concedente vantaggi non altrimenti conseguibili con la regolare esecuzione del CP_ contratto, essendo verosimile che il veicolo oggetto del contratto sia stato riutilizzato dalla in altre operazioni di noleggio oppure sia stato venduto a terzi.
Inoltre, dalla motivazione della Sentenza impugnata, non emerge il criterio adoprato dal
Giudice nel rideterminare la penale in € 14.000,00; in particolare, non vi è alcun cenno né all'interesse del creditore all'adempimento, né al parametro utilizzato per valutare l'incidenza dell'inadempimento sulla posizione della IF, omettendo, in definitiva, di operare qualsivoglia contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.
L'appello è infondato.
Dalla lettura del contratto sottoscritto dalle parti emerge chiaramente che nessuna clausola contrattuale attribuiva alla EA la facoltà di recesso senza alcuna conseguenza.
In vero, mentre l'art. 24 prevedeva la sola ipotesi di “disdetta dell'ordine di un veicolo prima della sua immatricolazione”, cui conseguiva il versamento di una penale;
l'art. 27, invece, riconosceva al cliente la facoltà di “interruzione anticipata del contratto”, ma solo una volta che fossero trascorsi 12 mesi di locazione, previo preavviso di 60 gg., ed anche in questo caso ne sarebbe conseguito il pagamento di un importo risultante dal ricalcolo delle somme dovute.
Parte Nessuna previsione contrattuale, quindi, prevedeva la possibilità, per , di recedere liberamente e gratuitamente dal contratto, in quanto l'unica possibilità di disdetta (comunque soggetta a penale) era esercitabile solo prima dell'immatricolazione del veicolo e non prima che detta immatricolazione venisse comunicata, come sostenuto dall'appellante.
Anzi, a ben vedere, il contratto non prevedeva neppure che l'avvenuta immatricolazione
Parte dovesse essere comunicata al cliente, quindi, se mai, era onere di informarsi circa lo stato dell'immatricolazione, prima di inviare la comunicazione di disdetta/recesso.
Del tutto infondata, poi, l'eccepita mancanza di prova che la vettura immatricolata ed offerta CP_ Part in consegna da fosse la stessa ordinata da in quanto, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, dalla scheda d'ordine, dalla fattura di acquisto e dal libretto di circolazione doc.ti 2, 4 e 6 fasc. monit.), risultava chiaramente come l'auto immatricolata e poi messa a disposizione del cliente fosse esattamente quella ordinata (una Volvo XC40 di colore Glacier CP_5
con tessuto interno Rivil Chine e con tutte le altre caratteristiche richieste), circostanza confermata dal fatto che il numero di telaio (YV1XZ72VDM2422769) indicato nella comunicazione del
15.1.2021 corrispondeva perfettamente a quello della vettura acquistata il 9.9.2020 ed immatricolata il 2.10.2020.
L'appellante ha anche sostenuto che il recesso sarebbe stato, comunque, legittimo, poiché giustificato dal ritardo di IF nella consegna del veicolo, consegna che sarebbe dovuta avvenire entro 15 gg. dalla data di accettazione dell'ordine e, quindi, entro Settembre 2020.
L'eccezione, oltre che inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, si rivela, comunque, infondata, atteso che l'art.
6.1 del contratto (doc. 3 fasc. mon.) stabilisce espressamente che “La data di consegna del Veicolo, indicata in Scheda d'Ordine, è quella comunicata dal fornitore a tale data è da ritenersi puramente indicativa e non perentoria”. CP_2 Del resto, la stessa scheda d'ordine specificava che i 15 gg. dalla data di accettazione dell'ordine erano “Termini di consegna indicativi”. Parte Né la ha in alcun modo dimostrato che detto termine di consegna fosse da considerarsi come termine essenziale.
Riguardo, infine, alla riduzione della penale, appare del tutto equa e condivisibile la decisione del Tribunale, che ha rideterminato la somma da versare sull'ovvio presupposto che la
Part penale da risoluzione imputabile all'inadempimento di dovesse essere quantomeno superiore a quella stabilita per l'eventuale legittimo e tempestivo recesso previsto dall'art. 24 del contratto.
Anzi, a ben vedere la quantificazione adottata dal Tribunale si rivela assolutamente
Parte prudenziale: infatti, posto che in caso di recesso prima dell'immatricolazione avrebbe dovuto versare la somma di € 6.321,87 (nel 2020), aumentando di poco detto importo, a circa € 7.000, ed applicando la sola rivalutazione monetaria alla data dell'impugnata Sentenza (senza aggiunta degli interessi), già si ottiene la somma liquidata dal primo Giudice.
Allo stesso importo si giungerebbe anche se si volesse considerare la penale dovuta in caso di recesso prima dell'immatricolazione (€ 6.321,87), la penale di 6 mensilità prevista dall'art. 28 per la risoluzione anticipata dovuta all'inadempimento del cliente (€ 3.648,00) e gli insoluti dei mesi di noleggio ante risoluzione (€ 3.783,33), per un totale di € 13.753,20.
In definitiva l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di (quale incorporante la Controparte_1 Controparte_2
, avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 166/2023, così dispone:
[...]
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1 CP_2
, al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.000, oltre
[...]
rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 13.9.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 544 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 10.6.2025
PROMOSSA DA con l'Avv. PIETRO DI STEFANO ed elettivamente domiciliata in Parte_1
PIAZZA PRIMAVERA, 29 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)
-Appellante-
CONTRO
(quale incorporante la , Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. LAURA ARGIOLAS ed elettivamente domiciliata in VIA G. CATANI, 37 - PRATO
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 166/2023, depositata il 08/02/2023
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
otteneva e notificava a Decreto ingiuntivo per il complessivo importo CP_3 Parte_1 di € 31.138,76, asseritamente dovutole a seguito della risoluzione del contratto stipulato inter partes Part per il noleggio a lungo termine di un'autovettura, mai ritirata da in relazione al pagamento dei canoni antecedenti alla risoluzione ed alla penale contrattualmente prevista per il mancato ritiro.
Avverso il suddetto D.i. proponeva opposizione deducendo che, dopo avere Parte_1 effettuato l'ordine dell'autovettura e prima della consegna della stessa, aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto per il venir meno del suo interesse al noleggio, mai iniziato, e deducendo comunque l'eccessività della penale contrattualmente prevista, chiedendo, quindi, la revoca del
Decreto opposto, in ragione dell'inesistenza del credito, od in subordine la riduzione ad equità della penale contrattuale.
Si costituiva nel giudizio di opposizione evidenziando che aveva CP_3 Parte_1 preteso di recedere dal contratto dopo l'immatricolazione dell'autovettura, ciò che non era consentito alla luce delle pattuizioni contrattuali e che la somma richiesta in sede monitoria era stata calcolata proprio sulla base delle pattuizioni stipulate inter partes.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dar corso all'istruttoria testimoniale richiesta da parte opponente, il primo Giudice formulava una proposta conciliativa ex
Part art. 185 bis c.p.c. non accettata da e preso atto dell'impossibilità di conciliare, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., all'esito della quale revocava il Decreto ingiuntivo opposto, condannava a pagare a Parte_1 [...]
la somma di € 14.000 e compensava integralmente tra le parti le Controparte_4
spese di lite del giudizio.
Part Osservava, infatti, il Tribunale, che era stato provato documentalmente che aveva
CP_ comunicato a solo il 15/10/2020 la propria intenzione di non ricevere più l'autovettura ordinata, cioè dopo l'immatricolazione, avvenuta in data 2/10/2020, dell'autovettura acquistata e
CP_ Part pagata da per poterla concedere in noleggio a Risultavano, infatti, del tutto prive di supporto probatorio le allegazioni di parte opponente Part in ordine al fatto che l'autovettura immatricolata fosse diversa da quella destinata a fattura d'acquisto, scheda d'ordine e libretto di circolazione provavano esattamente il contrario, cioè che Part l'autovettura immatricolata era esattamente quella ordinata da e cioè una Volvo XC40 di colore Glacier Silver con tessuto interno Rivil Chine.
Posto che alla stregua dei principi generali, di cui all'art. 1373 c.c. il recesso unilaterale dal contratto è possibile solo se pattiziamente previsto;
tenuto conto che nel caso di specie non solo le parti non avevano contrattualmente previsto il diritto di recesso, ma avevano addirittura previsto che anche in caso di annullamento dell'ordine prima dell'immatricolazione, il noleggiante avrebbe dovuto pagare una penale, ne discendeva la manifesta infondatezza della domanda principale attorea di nulla dovere a controparte in relazione all'esercizio di un recesso in realtà non contrattualmente previsto ed anzi contrattualmente negato.
Viceversa, risultava fondata la domanda subordinata dell'attore di accertare l'eccessività della penale contrattualmente pattuita.
La stessa, infatti, quantificata in € 31.138,76, risultava eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., avuto riguardo al contrapposto interesse delle parti: occorrendo tener conto che la somma richiesta corrispondeva, sostanzialmente, al costo di acquisto dell'autovettura; che tale autovettura era sempre rimasta nella disponibilità dell'opposta e che quest'ultima, una volta naufragate le trattative stragiudiziali, ben poteva trarre dalla stessa una significativa utilità con un nuovo noleggio o una vendita.
Per tale motivo, veniva accolta la domanda subordinata attorea di ridurre la penale;
e tale riduzione veniva parametrata ad una cifra comunque superiore a quella prevista dall'art. 24 del contratto per il diverso caso del recesso prima dell'immatricolazione (che nel 2020 ammontava ad €
6.321,87).
In ragione di ciò il Tribunale riteneva equo ridurre la penale alla complessiva somma di €
14.000, valutata all'attualità.
Di conseguenza, il Decreto ingiuntivo opposto veniva revocato, ma l'opponente veniva condannato a pagare all'opposta la minor somma di € 14.000.
Infine, il Tribunale, ritenendo che il complessivo esito della lite integrasse una soccombenza reciproca, ai sensi dell'articolo 92 comma 2 c.p.c. disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo nelle proprie Parte_1
domande. Si costituiva in giudizio (quale incorporante la Controparte_1 [...]
, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma Controparte_2 dell'impugnata Sentenza.
Con Ordinanza riservata del 31 Ottobre 2023 questa Corte, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, osservando che “…ferma ovviamente la necessità di approfondire, nel merito, la valutazione dei motivi di appello, l'impugnazione non può dirsi manifestamente fondata, atteso che il giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'annullamento dell'ordine, osservando che l'art.24 del contratto lo consente solo prima della immatricolazione, mentre nel caso in esame la immatricolazione aveva preceduto il recesso;
va pure osservato che l'importo ingiunto a titolo di penale è stato notevolmente ridotto, con condivisibile valutazione equitativa;
né l'appellante espone ragioni a sostegno di un pericolo di pregiudizio grave e/o irreparabile…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1373 c.c., perché il Tribunale
Parte non avrebbe tenuto conto che aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto prima che lo stesso cominciasse ad avere esecuzione, ritenendo, erroneamente, che il contratto stipulato inter partes non prevedesse il diritto di recesso.
Viceversa, da una parte il contratto in parola prevedeva, all'art. 24 (annullamento dell'ordine), la facoltà per la cliente di annullare l'ordine del noleggio, assumendo, in tal caso,
l'onere di corrispondere, a titolo di penale, una percentuale del 15 % del valore di acquisto del veicolo;
dall'altra, a norma dell'art. 27 del contrato medesimo (interruzione anticipata del contratto), la cliente avrebbe potuto interrompere il rapporto locativo in corso di svolgimento.
Pertanto, pur sotto differenti denominazioni, il contratto prevedeva la facoltà, per la cliente, di liberarsi dal vincolo contrattuale versando alcune penali.
In fatto, la EA ebbe, in data 29/07/2020, ad ordinare alla IF un'autovettura Volvo XC 40 del valore complessivo di € 34.545,74 in previsione di una futura locazione a lungo termine, tuttavia, molto tempo prima che l'autovettura fosse, dalla locatrice stessa, messa a disposizione della conduttrice, quest'ultima, con nota pec del 15/10/2020, dichiarò il venir meno del suo interesse alla locazione (annullando l'ordine ovvero, in buona sostanza, recedendo dal contratto).
La comunicazione di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della IF avvenne successivamente, con pec del 21/10/2020, mentre solo con pec del 15/01/2021, la IF ebbe a
Part comunicare alla la messa a disposizione del veicolo (circa tre mesi dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso), cioè allorquando il contratto era già sciolto in esito al recesso (rectius: annullamento dell'ordine) della conduttrice. Parte Appare, quindi, innegabile che la nota con la quale la ebbe a comunicare
CP_ l'annullamento dell'ordine pervenne (il 15/10/2020) prima che la comunicasse l'avvenuta immatricolazione del veicolo (il 21/10/2020) e ben prima che il contratto cominciasse a decorrere
(15/01/2021).
CP_ Conseguentemente, la ragione creditoria della non poteva trovare accoglimento.
Part Né l'appellante ritiene sostenibile che la non potesse recedere dal contratto perché
l'auto ordinata era già stata immatricolata, non potendo essere attribuita alcuna autonoma rilevanza al fatto che il veicolo di che trattasi fosse stato immatricolato il 2/10/2020, venendo in rilievo non tanto la data di immatricolazione, quanto, piuttosto, quella della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione.
Inoltre, IF non avrebbe provato che il veicolo immatricolato il 2/10/2020 fosse
Parte effettivamente quello ordinato dalla . Parte Infatti, tra le note della scheda d'ordine si evince che quello ordinato da era un veicolo disponibile stock IF, che doveva essere consegnato entro 15 giorni dall'accettazione dell'ordine,
Part cioè entro l'11/9/2020; quindi se il veicolo ordinato dalla era un veicolo già disponibile in stock, appare evidente, da un lato, che quello immatricolato il 2/10/2020 non poteva essere il Part medesimo veicolo ordinato dall'opponente e, dall'altro lato, che il recesso operato dalla era CP_ legittimo, in quanto la mancata consegna del veicolo da parte della nel termine di 15 giorni convenuto non era giustificabile. CP_ Invero, siccome la non aveva rispettato i tempi di consegna previsti contrattualmente,
Parte l'annullamento dell'ordine (rectius: recesso) operato della era del tutto legittimo e conforme a buona fede, in quanto la concedente non aveva, alla data del 15/10/2020, offerto in consegna il veicolo (che avrebbe dovuto, per contro, consegnare oltre un mese prima) né aveva concordato alcuna proroga dei tempi di esecuzione materiale del contratto.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 1384 c.c.
CP_ Part
Col ricorso monitorio, la , sulla scorta dell'assunto inadempimento della ha preteso
€ 3.783,33 a titolo di insoluti, € 23.707,43 per il ricalcolo previsto dall'art. 27, lett. a) e b) ed €
3.648,00, a titolo di penale contrattuale ex art. 28.2, per un totale di € 31.138,76. Part Il tutto a fronte della messa a disposizione di un veicolo che la non ha mai ritirato, quindi né visto, né usato (avendo provveduto all'annullamento dell'ordine tre mesi prima dell'offerta di consegna). Pur apparendo sufficiente evocare unicamente tale circostanza ai fini di una riduzione della penale invocata ex adverso, non può farsi a meno di sottolineare come, in forza delle penali contrattuali (mal celate da una nomenclatura diversa, ad esempio, clausola di ricalcolo in caso di interruzione anticipata del contratto ovvero effetti della risoluzione espressa e del recesso, artt. 27 e
28), la IF abbia mirato a conseguire un beneficio economico sostanzialmente pari al doppio di quello che avrebbe conseguito con la ordinaria esecuzione del contratto.
Part Invero, in base a tali clausole, la avrebbe dovuto pagare una somma di danaro a titolo di non meglio precisato ricalcolo nonché una somma a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia, evidenzia l'appellante, da un lato la clausola di c.d. ricalcolo si sarebbe potuta applicare solo ove fosse stato configurabile un obbligo di restituzione dell'auto, obbligo non
Part sussistente nella specie perché la non aveva mai ritirato alcun veicolo;
dall'altro, l'applicazione di tali clausole contrattuali postulava l'efficacia del contratto oggetto di causa, un contratto che,
CP_ tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da , non aveva mai iniziato a decorrere perché la manifestazione del venir meno dell'interesse all'ordine era stata operata prima che il veicolo fosse messo a disposizione della cliente.
In ogni caso, la domanda non avrebbe potuto essere accolta soprattutto perché le clausole in
CP_ forza delle quali aveva formulato la sua pretesa apparivano penalizzanti oltre ogni plausibile logica a carico della cliente e oltremodo premiali per la concedente, al punto da non poter non soggiacere alla riduzione ad equità, da parte del Magistrato, ai sensi dell'art. 1384 c.c. Parte Ebbene il Giudice di prime cure, pur accogliendo la domanda subordinata di , e pur riducendo l'ammontare della penale contrattuale, ha determinato in ben € 14.000,00 l'importo che CP_ l'appellante avrebbe dovuto versare in favore di , somma che non risponde al criterio di equità sostanziale che informa la previsione di cui all'art. 1384 c.c.
In particolare, se è vero che ai fini della riduzione ad equità della penale, come più volte affermato dal Supremo Collegio, il criterio da adottare deve essere volto a scongiurare il pericolo che il creditore ottenga vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, appare evidente che, riconoscendo alla IF un credito di ben € 14.000,00, si siano attribuiti ad essa concedente vantaggi non altrimenti conseguibili con la regolare esecuzione del CP_ contratto, essendo verosimile che il veicolo oggetto del contratto sia stato riutilizzato dalla in altre operazioni di noleggio oppure sia stato venduto a terzi.
Inoltre, dalla motivazione della Sentenza impugnata, non emerge il criterio adoprato dal
Giudice nel rideterminare la penale in € 14.000,00; in particolare, non vi è alcun cenno né all'interesse del creditore all'adempimento, né al parametro utilizzato per valutare l'incidenza dell'inadempimento sulla posizione della IF, omettendo, in definitiva, di operare qualsivoglia contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.
L'appello è infondato.
Dalla lettura del contratto sottoscritto dalle parti emerge chiaramente che nessuna clausola contrattuale attribuiva alla EA la facoltà di recesso senza alcuna conseguenza.
In vero, mentre l'art. 24 prevedeva la sola ipotesi di “disdetta dell'ordine di un veicolo prima della sua immatricolazione”, cui conseguiva il versamento di una penale;
l'art. 27, invece, riconosceva al cliente la facoltà di “interruzione anticipata del contratto”, ma solo una volta che fossero trascorsi 12 mesi di locazione, previo preavviso di 60 gg., ed anche in questo caso ne sarebbe conseguito il pagamento di un importo risultante dal ricalcolo delle somme dovute.
Parte Nessuna previsione contrattuale, quindi, prevedeva la possibilità, per , di recedere liberamente e gratuitamente dal contratto, in quanto l'unica possibilità di disdetta (comunque soggetta a penale) era esercitabile solo prima dell'immatricolazione del veicolo e non prima che detta immatricolazione venisse comunicata, come sostenuto dall'appellante.
Anzi, a ben vedere, il contratto non prevedeva neppure che l'avvenuta immatricolazione
Parte dovesse essere comunicata al cliente, quindi, se mai, era onere di informarsi circa lo stato dell'immatricolazione, prima di inviare la comunicazione di disdetta/recesso.
Del tutto infondata, poi, l'eccepita mancanza di prova che la vettura immatricolata ed offerta CP_ Part in consegna da fosse la stessa ordinata da in quanto, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, dalla scheda d'ordine, dalla fattura di acquisto e dal libretto di circolazione doc.ti 2, 4 e 6 fasc. monit.), risultava chiaramente come l'auto immatricolata e poi messa a disposizione del cliente fosse esattamente quella ordinata (una Volvo XC40 di colore Glacier CP_5
con tessuto interno Rivil Chine e con tutte le altre caratteristiche richieste), circostanza confermata dal fatto che il numero di telaio (YV1XZ72VDM2422769) indicato nella comunicazione del
15.1.2021 corrispondeva perfettamente a quello della vettura acquistata il 9.9.2020 ed immatricolata il 2.10.2020.
L'appellante ha anche sostenuto che il recesso sarebbe stato, comunque, legittimo, poiché giustificato dal ritardo di IF nella consegna del veicolo, consegna che sarebbe dovuta avvenire entro 15 gg. dalla data di accettazione dell'ordine e, quindi, entro Settembre 2020.
L'eccezione, oltre che inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, si rivela, comunque, infondata, atteso che l'art.
6.1 del contratto (doc. 3 fasc. mon.) stabilisce espressamente che “La data di consegna del Veicolo, indicata in Scheda d'Ordine, è quella comunicata dal fornitore a tale data è da ritenersi puramente indicativa e non perentoria”. CP_2 Del resto, la stessa scheda d'ordine specificava che i 15 gg. dalla data di accettazione dell'ordine erano “Termini di consegna indicativi”. Parte Né la ha in alcun modo dimostrato che detto termine di consegna fosse da considerarsi come termine essenziale.
Riguardo, infine, alla riduzione della penale, appare del tutto equa e condivisibile la decisione del Tribunale, che ha rideterminato la somma da versare sull'ovvio presupposto che la
Part penale da risoluzione imputabile all'inadempimento di dovesse essere quantomeno superiore a quella stabilita per l'eventuale legittimo e tempestivo recesso previsto dall'art. 24 del contratto.
Anzi, a ben vedere la quantificazione adottata dal Tribunale si rivela assolutamente
Parte prudenziale: infatti, posto che in caso di recesso prima dell'immatricolazione avrebbe dovuto versare la somma di € 6.321,87 (nel 2020), aumentando di poco detto importo, a circa € 7.000, ed applicando la sola rivalutazione monetaria alla data dell'impugnata Sentenza (senza aggiunta degli interessi), già si ottiene la somma liquidata dal primo Giudice.
Allo stesso importo si giungerebbe anche se si volesse considerare la penale dovuta in caso di recesso prima dell'immatricolazione (€ 6.321,87), la penale di 6 mensilità prevista dall'art. 28 per la risoluzione anticipata dovuta all'inadempimento del cliente (€ 3.648,00) e gli insoluti dei mesi di noleggio ante risoluzione (€ 3.783,33), per un totale di € 13.753,20.
In definitiva l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di (quale incorporante la Controparte_1 Controparte_2
, avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 166/2023, così dispone:
[...]
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1 CP_2
, al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.000, oltre
[...]
rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 13.9.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi