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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4990 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4990 /2020 promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv.to Laura Grandoni
PARTE RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.to Anna Mandorlo e dell'avv. Fabrizio Marini
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 7576/2021 emessa il 26 aprile 2021 e pubblicata il 30 aprile 2021 il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Sulle domande di addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione reciprocamente spiegate dalle parti devono essere respinte, per le ragioni che di seguito si espongono.
ha chiesto pronunciarsi la separazione per colpa del marito deducendo la Parte_1
violazione da parte dello stesso dell'obbligo di fedeltà coniugale.
Deve premettersi, in tema di addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà,
che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave,
la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale
che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da
una convivenza meramente formale” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 16859/2015).
Considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, dell'onere della prova della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato
(cfr. Cass. Civ, ord. N. 3923/2018 secondo cui: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta
e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi
eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda,
vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in giudizio, a comprova dell'infedeltà del marito,
un rapporto investigativo con annesso report fotografico volto a dimostrare la sussistenza di relazione extraconiugale del con la sig. . L'attività di osservazione, in CP_1 Persona_1
ordine alla quale è stato escusso a teste l'investigare privato è stata espletata nel Tes_1
periodo 27 giugno – 10 settembre 2019. Tuttavia, tutti i testi escussi di parte resistente hanno concordato nel riferire di una profonda crisi matrimoniale già deflagrata anni addietro, tanto che le parti ebbero ad intraprendere un percorso di terapia di coppia, come confermato dalla psicoterapeuta del resistente, dott.ssa la quale, escussa all'udienza del 5 maggio Persona_2
2022, ha dichiarato di essere a conoscenza delle risalenti problematiche della coppia per circostanze non solo riferitele dal nel corso della terapia ma anche direttamente apprese CP_1
dalla durante un incontro con entrambi i coniugi presso il suo studio, nel mese di aprile Pt_1
2019.
Il , dal canto suo, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla CP_1
moglie a causa dell'aggressività e anaffettività della moglie nonché per il rifiuto dalla stessa opposto ai rapporti sessuali.
Va rilevato che tra i fatti impeditivi della convivenza rientrano anche quei fatti che sono preclusivi del normale svolgimento della vita matrimoniale, quali l'interruzione dei rapporti intimi tra i coniugi. Il coniuge che intende chiedere la separazione con addebito per mancanza di rapporti sessuali deve dimostrare che la mancanza di attività sessuale sia grave e persistente,
priva di giustificazioni valide e che abbia determinato l'insorgere della irrimediabile crisi matrimoniale.
Ciò premesso, l'istruttoria orale e documentale complessivamente espletata non ha dato adeguata conferma alle allegazioni del resistente circa la riconducibilità della crisi coniugale al rifiuto ai rapporti intimi opposto dalla Pt_1
Da una parte infatti dalle risultanze documentali (all.ti 26-27 alla memoria integrativa del 29
gennaio 2021) e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che la soffriva di Pt_1
condizioni patologiche atte a incidere sullo svolgimento di una normale vita sessuale tanto che gli stessi testi di parte resistente hanno dichiarato che anche il non sapesse con certezza CP_1
se il rifiuto del coniuge fosse da ascrivere al suo stato patologico o alla mancanza di affettività
nei suoi riguardi, dall'altro non vi è prova sufficiente del nesso eziologico tra i predetti rifiuti e il prodursi dell'irreversibile crisi coniugale. Invero lo stesso resistente riconduce la crisi coniugale, più genericamente, a una pluralità di fattori, tra cui il carattere aggressivo e la mancanza di empatia della moglie che denotano piuttosto un'incompatibilità caratteriale dei coniugi che non costituisce in sé motivo di addebito. Va al riguardo rilevato, infatti, che ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è sufficiente dedurre difetti o atteggiamenti caratteriali dell'altro coniuge non conciliabili con la convivenza richiedendosi a tal fine la precisa violazione delle regole del matrimonio dettate dal codice civile. Regime di affidamento e collocamento del minore e regolamentazione delle frequentazioni paterne
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore, (n. il 20 novembre 2010) disposto con Per_3
l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può
essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del minore presso la madre con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori. La casa coniugale sita in
Roma, via Camillo Guidi n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, deve essere assegnata alla madre, quale genitore collocatario del figlio minore.
Con riferimento alla previsione dei tempi di frequentazione del padre, deve disattendersi la richiesta del padre di aumentare i giorni di frequentazione infrasettimanale e ciò al fine di garantire la stabilità abitativa del figlio. Appare però opportuno estendere l'orario di permanenza del minore con il padre fino alle ore 21,30, al fine di includere il momento della cena insieme, nonché rimodulare le frequentazioni nei periodi festivi secondo le modalità
meglio indicate in dispositivo.
Assegno di mantenimento per il minore
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla determinazione del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre del padre. Al riguardo, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali nonché mediante accertamento tributario a mezzo della
Guardia di Finanza.
Dal complessivo compendio probatorio è emerso che:
la ricorrente, dipendente presso il Banco BPM, ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito annuo netto di euro 34.805,62; per l'anno 2020 un reddito annuo netto di euro 35.754,86, per l'anno
2021 un reddito annuo netto di euro 35.953,36 (V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
in atti e CU in atti) pari a un netto mensile di circa euro 3.000 su dodici mensilità; è
comproprietaria al 50% con il marito della casa coniugale a lei assegnata;
è titolare della quota del 25% di altro immobile sito in Roma, in via Pellegrino Matteucci 104, su cui insiste diritto di abitazione in favore della madre di lei, proprietaria della residua quota del 75 %; è titolare di un conto corrente banco BPM con saldo alla data del 24 aprile 2022 di euro 231,04; di un conto corrente banco BPM funzionale ad un prestito rotativo che presenta alla data del 24 aprile 2022 un debito complessivo pari a euro -6.790 per cui paga una rata mensile di euro 90; di un conto
BPM cointestato con la madre con saldo attivo alla data del 24 aprile 2022 di euro 24.549,44; ha inoltre dichiarato di essere coobbligata con il marito a sostenere una rata di mutuo mensile di importo complessivo pari a euro 533;
il resistente, di professione medico dentista ha dichiarato di aver percepito per l'anno 2019 un reddito di 26.457, per l'anno 2020 un reddito complessivo di 20.022,00, per l'anno 2021 i1
reddito di 26.515,87; in sede di udienza presidenziale ha dichiarato un reddito mensile netto di euro 2.500-3.000 –maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni reddituali;
è
intestatario di un conto presso Intesa Sanpaolo cointestato con la madre che ha dichiarato essere alimentato dal trattamento pensionistico di quest'ultima e dall'eredità del padre, con saldo al marzo 2022 di euro 88.339; di un conto presso la con saldo Controparte_2
al febbraio 2022 di 48.025, 34, di un conto presso la con saldo al Controparte_2
2022 dei 6.853 e di depositi amministrati per un valore di euro 94.004,88; è titolare dello studio dentistico dove esercita la sua attività sito in Roma via Gregorio VII, è titolare del 50% della casa coniugale assegnata alla moglie nonché di 1/20 della nuda proprietà di un immobile sito in
Roma via Cruciani Alibrandi su cui insiste il diritto di usufrutto della madre;
ha dichiarato di essere gravato di un canone di locazione di euro 1.000 mensili e del pagamento pro quota della rata di mutuo cointestato a sé e alla moglie (V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
mod. 730 e relazioni della Guardia di Finanza, in atti); ha sottoscritto negli anni 2019-2021 dieci contratti assicurativi.
Ciò premesso, considerate le esigenze del minore, tenuto conto che il resistente già contribuisce in modo significativo al mantenimento del figlio per il tramite dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà delle parti alla moglie, viste le risultanze documentali relative ai redditi dei coniugi, rilevato tuttavia che le dichiarazioni testimoniali assunte circa la percezione di redditi non dichiarati al fisco da parte del resistente (v. dichiarazione del teste Tes_2
all'udienza del 5 maggio 2022; dichiarazione del teste all'udienza
[...] Testimone_3
del 21 luglio 2022; v. dichiarazione del teste all'udienza del 21 luglio 2022) Testimone_4
appaiono corroborate dalla sproporzione tra le cospicue giacenze di denaro e investimenti in fondi dello stesso e l'esiguo reddito risultante dai documenti reddituali in atti, come sopra esposti, il Collegio reputa equo determinare nella misura di euro 1.000 mensili l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento ordinario del minore. Ciascuna delle parti contribuirà
alle spese straordinarie per il figlio in ugual misura. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_3
analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Domanda risarcitoria
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domanda non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonoma e distinta dalla domanda principale.
Spese di lite
Spese di lite compensate stante la natura e la reciproca soccombenza sulle domande di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) respinge le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
3) dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Camillo Guidi 20;
4) dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30; a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola (o alle ore 10,00 se non c'è scuola) fino alla domenica sera alle 21,30;
un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per metà delle vacanze scolastiche, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o la Vigilia di Natale;
per una settimana durante l'inverno (c.d.
settimana bianca) che, in difetto di accordo si individua nell'ultima settimana di febbraio, da sabato a sabato, da alternare con l'altro genitore con l'intero periodo delle vacanze pasquali;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere, comunque, con sé il figlio il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio;
5) determina in euro 1.000 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento del figlio minore, da corrispondere a presso il di lei Parte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'I.S.T.A.T., con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il
17 dicembre 2014, di cui in parte motiva
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche,
scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio minore con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14/02/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi