Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9334 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA1 9334/01 IN NO LE DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente R.G.N. 3750/99 Cron.-21488 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere SPANO' Consigliere Dott. Alberto Rep. Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Ud. 20/04/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE PALMA MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AEROPORTI DI ROMA SPA GESTIONE SISTEMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 3209/98 del Tribunale di ROMA, 1871 -1- depositata il 19/02/98 R.G.N. 30254/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CONSOLO per delega Avvocato RUGGIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso al Pretore di Roma De Palma Marisa conveniva in giudizio la Aeroporti di Roma SPA per il riconoscimento del suo diritto alla inclusione della maggiorazione per il lavoro svolto in regolari turni periodici nella base di calcolo della 13° e 14° mensilità, nonché del compenso per ferie e l'indennità di infortunio e malattia, con condanna della società al pagamento della somma specificata, oltre accessori. La società convenuta contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Roma, investito in sede di appello ad istanza della De Palma, con sentenza del 20/6/97 - 19/2/98, rigettava l'appello. Precisava il giudice del riesame che, non sussistendo nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, un determinato emolumento non poteva essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi indiretti, in mancanza di una espressa disposizione di legge e di contratto. In base ad un principio di diritto acquisito, le maggiorazioni retributive previste per il lavoro notturno prestato in turni regolarmente avvicendati erano riconducibili alla retribuzione normale, trattandosi di compensi mensili costantemente percepiti, senza perdere con questo loro carattere accessorio. Il compenso in questione quindi doveva concorrere alla composizione della base di calcolo degli istituti indiretti, che per legge o contratto dovessero essere calcolati sulla base della retribuzione normale. Il contratto collettivo, applicabile nella specie, escludeva però 1 3 l'inclusione del compenso per questo lavoro notturno dalla base di calcolo degli istituti in questione, come già precisato dal pretore;
su questo punto nessuna censura era stata formulata dall'appellante, che i doleva solo del fatto che il primo giudice non avesse compiuto alcuna indagine circa l'esistenza di norme inderogabili che imponessero invece di tener conto di una nozione onnicomprensiva della retribuzione, con conseguente nullità delle clausole contrattuale che disponessero in senso contrario. Per la tredicesima mensilità tale norma, secondo l'appellante, troverebbe applicazione l'accordo interconfederale del 1946, reso efficace erga omnes con DPR n. 1070 del 1960, che adottava per tale emolumento la nozione di “retribuzione globale di fatto”. A parte i dubbi sulla applicabilità della norma invocata, assumeva valore assorbente il rilievo che il trattamento di fatto riservato all'appellata era in ogni caso più favorevole di quello previsto dall'accordo invocato dalla parte, in quanto la previsione successiva da parte della disciplina collettiva di una ulteriore mensilità aggiuntiva, avente il medesimo carattere della 13° mensilità, perché giustificata dalla medesima causa, attribuiva al lavoratore un trattamento più favorevole che giustificava la deroga dell'accordo interconfederale. Quanto al trattamento per infortunio, non era pertinente il richiamo delle disposizioni contenute nel DPR n. 1124 del 1965, posto che le stesse riguardavano le indennità previste dalla legge a carico dell'istituto previdenziale, mentre era riservata alla autonomia contrattuale la previsione di un trattamento economico non 2 n obbligatorio a carico del datore di lavoro, con possibile autonoma determinazione degli elementi retributivi da porre a base del calcolo. Lo stesso valeva per la normativa (art. 6 della L. n. 138 del 1943) con riferimento alla indennità di malattia, in quanto la stessa riguardava esclusivamente la determinazione dell'indennità posta a carico dell'ente previdenziale, tenuto al relativo trattamento. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la De Palma, fondato su tre motivi. Resiste con controricorso l'Aeroporti di Roma SPA. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c., con riferimento all'art. 4, lett. B), del CCNL 3/7/84, nonché difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva erroneamente applicato principi di diritto pacifici sul difetto di onnicomprensività della retribuzione;
ai sensi dell'art. 2108 c.c. il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici doveva essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno;
per il lavoro notturno, invece, svolto secondo regolari turni periodici non era prevista alcuna maggiorazione, in quanto lo stesso era lavoro normale e la eventuale maggiorazione prevista dai contratti non incideva sulla natura del lavoro e delle retribuzione che era sempre normale. Pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte era che la maggiorazione del lavoro notturno compreso in regolari turni periodici non aveva carattere accidentale, ma faceva 3 5 parte della retribuzione globale di fatto, computabile sia ai fini dell'indennità di anzianità, sia ai fini di altri istituti indiretti per i quali la legge o il contratto facessero riferimento alla normale retribuzione di fatto giornaliera, o globale di fatto. La retribuzione di questo tipo di lavoro notturno non poteva equipararsi al lavoro straordinario e comunque essere considerata come una aggiunta alla retribuzione ordinaria;
la stessa quindi doveva essere considerata retribuzione normale a tutti gli effetti ed essere presa a base del calcolo di tutti gli istituti indiretti legali e contrattuali. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27/10/46, reso efficace erga omnes con DPR n. 1070 del 1960, nonché omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il Ž ricorrente che aveva sbagliato il Tribunale ad escludere l'applicabilità del citato art. 17 che espressamente prevedeva che la gratifica natalizia doveva essere liquidata “nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto”; la norma era sicuramente applicabile e non poteva essere derogata da successivi accodi collettivi di diritto comune, né da contratti individuali "salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori”. Il Tribunale si era “trincerato dietro un inesplicabile dubbio" sull'applicabilità del DPR n. 1070/60 ed aveva affermato erroneamente che la ricorrente non avesse contestato la deduzione avversaria che il trattamento riservatole fosse più favorevole rispetto a 4 g quello previsto dal detto accordo interconfederale. Il ragionamento del Tribunale era viziato, perché il trattamento più favorevole che poteva giustificare la deroga riguardava il singolo istituto, “mentre il Tribunale lo ha reperito ricorrendo ad un altro elemento, quale la 14° mensilità, non rendendosi conto che l'art. 17 dell'accordo 27/10/46 è inderogabile”. Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. in relazione agli art. 17 del CCNL 3/7/84 e 17 CCNL del 13/3/88, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva rigettato la domanda concernente la retribuzione in occasione di infortunio e malattia con motivazione apodittica ed illogica. L'indennità di malattia aveva origine legale e quindi ad essa si applicava il principio della onnicomprensività della retribuzione;
la stessa veniva calcolata secondo i criteri stabiliti dalla legge per determinare i contributi di malattia, per i quali valgono le stesse norme che i contributi per gli assegni familiari, ai sensi art. 3 L. n. 213/46, che stabiliva anche l'indennità giornaliera di malattia “è in misura pari alla metà della retribuzione globale giornaliera ..."; l'art. 1 della L. n. 692 del 1/4/45 stabiliva il principio che il calcolo dei contributi doveva essere fatto in base alla retribuzione intesa come tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o natura, compreso il compenso per lavoro notturno. Il Tribunale aveva omesso l'esame di queste considerazioni e si era limitato ad osservare che riguardavano esclusivamente la determinazione dell'indennità posta a carico dell'ente previdenziale 5 tenuto al trattamento;
non aveva in vece esaminato le buste paga e quindi non si è accorto che “la società ha pagato direttamente e normalmente la retribuzione relativa alla malattia”. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi rdi diritto, condivisi dal Collegio: il carattere migliorativo della disciplina collettiva di diritto comune, rispetto a quella resa efficace “erga omnes", deve essere valutato complessivamente nell'ambito dei singoli istituti, al fine di verificare la legittimità delle norme di un contratto collettivo che escludano dal computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità l'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno periodico di turno, a fronte del riferimento dell'accordo intercenfederale del 27/10/46 (reso efficace “erga omnes” con DPR n. 1070 del 1960) alla retribuzione globale di fatto per la misura delle tredicesima mensilità; dette due mensilità devono essere considerate unitariamente quali componenti delle mensilità aggiuntive, con la conseguente valutabilità del trattamento previsto dal contratto collettivo di diritto comune come migliorativo rispetto a quello - consistente nella sola tredicesima mensilità del contratto efficace "erga omnes""" (Cass. n. 14344 del 2/11/2000. Ed ancora, "poiché il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27/10/46, esteso “erga omnes" con DPR n. 1070 del 1960, ed in particolare il riferimento alla “retribuzione globale di fatto” e cioè a 6 una nozione onnicomprensiva di retribuzione, è derogabile -a norma dell'art. 7, ultimo comma, della L. n. 741 del 1959- da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto, il lavoratore non può dolersi dell'esclusione dalla base di calcolo delle tredicesima e della quattordicesima mensilità di una componente della normale retribuzione (nella specie dell'indennità per lavoro notturno prestato in turni avvicendati, a norma del CCNL 3/7/84 applicabile ai lavoratori aeroportuali), una volta che sia riconosciuta dal giudice di merito l'appartenenza della tredicesima e della quattordicesima allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive, con valutazione che è logica e giustificata, in considerazione del fatto che le due erogazioni hanno la medesima causa" (Cass. n. 14344 del 3/11/2000). Il primo ed il secondo motivo vanno quindi disattesi, perché infondati, avendo ritenuto dal Tribunale il carattere migliorativo della disciplina introdotta dal contratto collettivo di diritto comune rispetto a quella di cui al DPR n. 1070/60; neanche il terzo, però, può essere accolto, perché corretta è la motivazione della sentenza impugnata;
basta in proposito osservare che la normativa invocata dal ricorrente non è applicabile al caso di specie, in quanto la stessa riguarda rapporti previdenziali e non certo quelli intercorrenti fra datore di lavoro e lavoratore.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 37000 oltre a £ 2.000.000 per onorario. 7 q 1 Roma 20 aprile 2001 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Puncate асогино IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 LUG. 2001 CANCELLIERE で I D A , S O S 3 L A L 3 T O 5 , B A . I . T S I M D R P A S A 3 ' I T L 7 S N - L E O 8 G - D P O 1 I M 1 A I S D N A E E E D G , S E O G I T R E A T N L S E O I S T G A E T E L I R L R I E D D 8