Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1568/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1568/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1 P.IVA_1
(Avv. ALLETTO CLAUDIA)
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. CP_1 P.IVA_2
MANGANELLO SALVATORE)
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 25.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha Parte_1 convenuto in giudizio interponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
372/2021, con il quale era stato ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di €
56.270,10, oltre interessi e spese quale corrispettivo di alcune fatture emesse in relazione a dei contratti stipulati tra le parti, aventi ad oggetto il nolo di automezzi a caldo ed a freddo i
1
e . Pt_7
A sostegno dell'opposizione eccepiva, con riferimento al servizio di nolo presso i Comuni di
Campofranco e di , l'inesistenza del credito in quanto non era stata fornita la prova dei Pt_7 contratti;
eccepiva inoltre, con riferimento a tutti le fatture, che non vi era prova della consegna dei mezzi in quanto le date di consegna indicate nei vari contratti di nolo erano da ritenersi non corrette. Assumendo infine che i Comuni ove erano stati eseguiti i lavori non avevano provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'esecuzione degli stessi alla
[...]
ne chiedeva la chiamata in causa. Parte_1
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Rigettata la richiesta di chiamata in causa dei Comuni indicati dall'opposta, la causa veniva istruita documentalmente e posta in decisione all'udienza del 25.3.2025.
Così brevemente delineata la res litigiosa, preliminarmente va chiarito che nessun rilievo assume la circostanza che, con decreto del 28/04/2023 il Tribunale di Caltanissetta abbia omologato il concordato preventivo proposto dalla Parte_1
E infatti, l'art. 168 L.F. prevede che dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Ne discende il principio in base al quale devono ritenersi inefficaci o inopponibili alla procedura (ed al fallimento che alla stessa eventualmente consegua) i pagamenti effettuati dal debitore concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par conditio creditorum - e ciò a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest'ultima -. Purtuttavia, dal chiaro disposto normativo discende che il divieto posto dalla legge fallimentare non impedisce l'esercizio delle azioni di cognizione, poiché la procedura concordataria non implica lo spossessamento del debitore, né vi è un giudizio di accertamento dei crediti -diversamente da quanto previsto in ipotesi di fallimento, in cui vige il principio della esclusività dell'accertamento del passivo con la conseguenza che qualsiasi pretesa che si voglia far valere sui beni acquisiti all'attivo, deve essere azionata secondo il rito di cui agli artt. 92 e segg.-. La sola conseguenza, pertanto, è che, qualora il creditore agisca in via
2 di cognizione ordinaria (o monitoria) per l'accertamento del suo credito, il titolo giudiziario eventualmente ottenuto, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non potrà essere portato in esecuzione per il divieto di cui all'art. 168 L.F. in pendenza di concordato (Tribunale Velletri sez. lav., 02/10/2020, n.996).
Ciò debitamente premesso, è innanzitutto infondata l'eccezione di incompetenza formulata dall'opposta con riferimento alle prestazioni rese in favore del risultando dal Parte_8 contratto di nolo che le parti hanno previsto (clausola n. 23) quale foro competente a dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere in ragione del contratto de quo il Tribunale di
Agrigento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e merita di essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al proposito è bene, anzitutto, ribadire qual è la natura di un giudizio di opposizione promosso ex art. 645 c.p.c. e cioè ricordare, in particolare, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura “un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto” (così, tra le tante, Cass. 17 novembre 1997 n° 11417).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – dunque – deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del 'titolo' del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Cassazione: v. sent. 30 ottobre
2001 n° 13533).
Dovendo quindi alla luce di tali principi valutarsi se sussista, in effetti, la pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, l'onere della prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria grava pertanto, in caso di contestazione, sul soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo che è dal punto di vista sostanziale attore.
Orbene, nel caso di specie, la contestazione del credito è innanzitutto generica poiché
3 l'opponente non ha contestato di avere ricevuto in consegna gli automezzi o meglio, lo ha fatto in modo del tutto generico, limitandosi ad affermare che la prova del credito azionato non avrebbe potuto essere fornita attraverso la produzione di semplici fatture e assumendo che le date di consegna indicate nei contratti era da ritenersi errate
A prescindere da tale considerazione, la prova del credito emerge dalla documentazione prodotta dall'opposta.
Per le forniture relative al Comune di è stato prodotto il contratto di noleggio per i Pt_2 lavori da eseguire nel predetto Comune il quale all'art. 4 (rubricato sotto il titolo Durata della locazione), prevede che “la locazione avrà la durata di due mesi dal 01/11/2020 al 14/12/2020”;
e all'art 7 (rubricato “Consegna degli automezzi e passaggio del rischio”) che la consegna del mezzo locato è avvenuta in AN NN EM (AG) con giusto verbale del 11/12/2018 e
12/02/2019”.
Per le forniture relative al “Comune di è stato prodotto il contratto di noleggio Parte_3 per i lavori da eseguire nel predetto Comune il quale all'art. 4 prevede che “la locazione avrà la durata dal 01/11/2020 al 14/12/2020” e all'art 7 prevede che la consegna dei mezzi locati è avvenuta in AN NN EM (AG) con i seguenti verbali del 08/04/2020”.
Per le forniture relative al Comune di è stato prodotto il contratto di noleggio Parte_4 per i lavori da eseguire nel predetto Comune che all'art. 4 prevede che “la locazione avrà la durata dal 01/11/2020 al 14/12/2020” e all'art 7 che la consegna dei mezzi locati è avvenuta in
AN NN EM (AG) con i seguenti verbali del 14/02/2019, 07/01/2019, 01/02/2019,
04/05/2019, 28/05/2019”.
Per le forniture relative al Comune di , è stato prodotto il contratto di noleggio per Parte_5
i lavori da eseguire nel predetto Comune il quale all'art. 4 prevede che “la locazione avrà la durata di due mesi dal 01/11/2020 al 14/12/2020” e all'art 7 che la consegna dei mezzi locati è avvenuta in AN NN EM (AG) con verbali del 22/05/2019, 08/05/2020”.
Per le forniture relative al Comune di , è stato prodotto il contratto di Parte_6 noleggio per i lavori da eseguire nel predetto Comune il quale all'art. 4 prevede che “la locazione avrà la durata di due mesi dal 01/11/2020 al 14/12/2020” e all'art 7 che la consegna dei mezzi locati è avvenuta in AN NN EM (AG) con verbali del 28/5/19, 30/06/2020 e
29/07/2020”.
In relazione a tali crediti è bene precisare che l'opponente non ha contestato in modo specifico che la consegna dei mezzi sia avvenuta ma che l'opposta non avrebbe fornito la prova della data effettiva della consegna poiché la data indicata nei contratti doveva ritenersi errata.
4 L'assunto è infondato perché non si comprende la ragione per cui la data di consegna indicata nei contratti dovrebbe essere non corretta.
Potrebbe ritenersi che l'opponente desume la sussistenza di tale errore nel fatto che la consegna
è anteriore alla data di inizio del nolo ma tale deduzione non tiene in debito conto il fatto che i mezzi potevano trovarsi nella disponibilità dell'opposta in relazione a precedenti rapporti.
Pertanto, alla luce delle previsioni contrattuali, deve ritenersi raggiunta la prova della consegna dei mezzi e quindi dell'esecuzione del contratto.
Per le forniture relative al Comune di è stata prodotta una richiesta urgente di nolo a Pt_7 caldo (v. nota Prot. N. 2526/2020 del 23-11- 2020) e anche in relazione alla stessa non è stato specificamente contestato che la consegna dei mezzi sia avvenuta ma solo l'assenza del contratto (che in questo caso ha trovato giustificazione nell'urgenza del servizio) e nella insufficienza probatoria della fattura emessa.
Per le forniture relative al Comune di Campofranco è stato prodotto il verbale di consegna mezzo del 04/12/2020 indicante il corrispettivo giornaliero e la relativa fattura, indicante i giorni del noleggio.
Alla luce di ciò, l'opposizione deve essere rigettata.
Tenuto conto che il decreto ingiuntivo, in corso di causa, è stato dichiarato esecutivo per un importo inferiore a quello ingiunto, con questa sentenza deve essere dichiarata l'esecutività in relazione all'intera somma oggetto di ingiuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in un valore ricompreso tra i minimi e medi tariffari alla luce della non complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il d.i. opposto per l'intera somma ingiunta;
5 condanna parte opponete al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 6.000,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge.
Agrigento, 7.5.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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