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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3038 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andreoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Carlo Blasco n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE - CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Tufano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via Aspasia n. 36, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 1 di 5 OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 35.487,50,
[...] pari al 50% della somma presente sul libretto postale cointestato.
Parte attrice, in particolare, deduceva che in data 07.10.2012 contraeva matrimonio concordatario con il convenuto;
che i coniugi sceglievano come regime patrimoniale la separazione dei beni;
che gli stessi aprivano un libretto postale cointestato;
che in data 06.08.2019 il convenuto prelevava l'intera somma giacente sul libretto pari a € 70.975,00; che, pertanto, lo stesso era tenuto alla restituzione del 50% della predetta somma.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare la litispendenza tra la presente causa e la n. 3046/2019 R.G., iscritta presso questo Tribunale;
in subordine, di dichiarare la continenza tra la presente causa e il predetto procedimento n. 3046/2019 R.G.; nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, di condannare parte attrice alla restituzione della somma di €
25.750,00, di cui € 21.750,00 versati da esso convenuto per il pagamento delle rate del mutuo contratto dall'attrice per l'acquisto di un immobile intestato alla stessa ed € 4.000,00 che esso convenuto aveva corrisposto per la realizzazione di due bagni all'interno del predetto appartamento.
3. La causa veniva istruita documentalmente, attraverso escussione testimoniale e interrogatorio formale di parte attrice.
All'udienza del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Preliminarmente, come già rilevato con l'ordinanza del 03.02.2023, le cui motivazioni si intendono in questa sede riportate e trascritte, si rigetta l'eccezione di litispendenza e di continenza, sollevata da parte convenuta, e si ritiene non opportuna la riunione del presente giudizio al procedimento iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 3046/2019.
pagina 2 di 5 5. Ciò premesso, si rileva che la cointestazione di un conto corrente ovvero di un libretto postale determina la presunzione iuris tantum della contitolarità delle somme in esso contenute, salvo che la parte, che rivendichi diritti sull'intera composizione della giacenza, provi che il conto corrente era alimentato da somme di denaro provenienti esclusivamente dallo stesso.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex articolo 1854 del Cc, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4838/2021; conf. Cass. civ., sez. lav., sent . n. 18777/2015).
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'attrice ha provato documentalmente che le parti avevano aperto un libretto postale cointestato messo a disposizione del menage familiare, che alla data del 06.08.2019 su detto libretto giaceva la somma € 70.977,56 e che il convenuto ha indebitamente prelavato dette somme senza autorizzazione e per proprie personali finalità.
Parte convenuta non ha negato dette circostanze, ma ha dedotto che le somme giacenti sul predetto libretto erano state versate dallo stesso e, pertanto, che parte attrice non poteva avanzare alcuna rivendicazione sulle somme in parola.
7. Orbene, si rileva che parte convenuta ha provato la fondatezza delle proprie eccezioni.
Invero, relativamente al primo versamento, per la somma di € 39.000,00, effettuato in data
20.01.2014, si può ragionevolmente presumere che lo stesso derivi da somme di proprietà del convento, derivanti dal conto corrente n. 100179001, intestato esclusivamente allo stesso, che alla data del 30.11.2012 presentava quale saldo la somma di € 42.278,53, sostanzialmente coincidente con il predetto primo versamento, tenuto conto, altresì, che dalla documentazione in atti non emerge che la predetta somma possa essere stata costituita anche da parte attrice, la quale versava i propri proventi su un conto corrente personale.
Per quanto riguarda la somma di € 20.000,00, di cui al giroconto del 21.08.2017, si rileva che la stessa indubbiamente costituisca somme di proprietà di parte convenuta, in quanto derivanti da pagina 3 di 5 una polizza di assicurazione sulla vita, di cui lo stesso era contrente e beneficiario, che prevedeva il versamento del premio pari alla medesima somma di € 20.000,00 e con scadenza fissata in data
01.08.2017.
Le ulteriori somme versate sul libretto per cui è causa si presumono essere state versate da parte convenuta, atteso che, come rappresentato dai testi escussi - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e per la coerenza e logicità delle dichiarazioni -, parte attrice non lavorava e le uniche somme percepite dalla famiglia erano costituite dallo stipendio del convenuto;
va, inoltre, considerato che la somma percepita dall'attrice a titolo di pensione veniva versata sul proprio conto corrente e non vi è prova, né allegazione specifica, dell'effettivo svolgimento del lavoro da parte della stessa in periodo successivo al matrimonio, evincendosi dall'estratto conto il pagamento delle sole indennità di disoccupazione.
Per tali ragioni, risulta dimostrata l'appartenenza esclusiva al convenuto delle somme contenute nel libretto cointestato.
Priva di pregio risulta l'eccezione di parte attrice circa l'esistenza di una donazione indiretta in suo favore, non avendo la stessa provato l'animus donandi del convenuto, e cioè che il proprietario del denaro avesse uno scopo di liberalità nel momento della cointestazione stessa (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25684/2021).
Né si può desumere che le somme giacenti sul libretto per cui è causa siano state alimentate dalla pensione percepita dall'attrice e dalla propria attività domestica, non avendo parte attrice allegato in modo specifico in che misura le predette circostanze abbiano inciso sulla costituzione del reddito familiare e, di conseguenza, sulla formazione della giacenza presente nel libretto cointestato.
8. Per tali motivi, la domanda attorea va rigettata.
9. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, si rileva non vi è prova in atti che parte convenuta abbia pagato le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione da parte dell'attrice, né vi è prova che lo stesso abbia versato le somme necessarie alla realizzazione dei bagni all'interno del predetto immobile.
Inoltre, detti pagamento non potevano essere provate per testi, in quanto ai sensi dell'art. 2726
c.c. la prova dei pagamenti è soggetta agli stessi limiti dei contratti che necessitano di prova documentale, a eccezione dei casi previsti dagli artt. 2721, II c., c.c. e 2724 c.c., che non ricorrevano nel caso di specie.
pagina 4 di 5 A ogni modo, si segnala che, per quanto riguarda le rate del mutuo, è presente in atti prova documentale (cfr. estratto conto prodotta da parte attrice) attestante che le rate sono state pagate da parte attrice;
per quanto concerne la realizzazione dei bagni, parte attrice ha depositato in atti documentazione fotografica, che prova che gli stessi non sono completati;
inoltre, il capitolo volto a provare il versamento delle somme per la realizzazione dei bagni (C8) è, oltre che inammissibile per i motivi visti, del tutto generico, non essendo collocato nel tempo e nello spazio.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18453/2015; conf. Cass. civ., ord. n. 20997/2011; Cass. civ., sent. n. 9547/2009).
10. Per tali motivi va rigettata domanda riconvenzionale.
11. In ragione della reciproca soccombenza, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3038 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andreoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Carlo Blasco n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE - CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Tufano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via Aspasia n. 36, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 1 di 5 OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 35.487,50,
[...] pari al 50% della somma presente sul libretto postale cointestato.
Parte attrice, in particolare, deduceva che in data 07.10.2012 contraeva matrimonio concordatario con il convenuto;
che i coniugi sceglievano come regime patrimoniale la separazione dei beni;
che gli stessi aprivano un libretto postale cointestato;
che in data 06.08.2019 il convenuto prelevava l'intera somma giacente sul libretto pari a € 70.975,00; che, pertanto, lo stesso era tenuto alla restituzione del 50% della predetta somma.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare la litispendenza tra la presente causa e la n. 3046/2019 R.G., iscritta presso questo Tribunale;
in subordine, di dichiarare la continenza tra la presente causa e il predetto procedimento n. 3046/2019 R.G.; nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, di condannare parte attrice alla restituzione della somma di €
25.750,00, di cui € 21.750,00 versati da esso convenuto per il pagamento delle rate del mutuo contratto dall'attrice per l'acquisto di un immobile intestato alla stessa ed € 4.000,00 che esso convenuto aveva corrisposto per la realizzazione di due bagni all'interno del predetto appartamento.
3. La causa veniva istruita documentalmente, attraverso escussione testimoniale e interrogatorio formale di parte attrice.
All'udienza del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Preliminarmente, come già rilevato con l'ordinanza del 03.02.2023, le cui motivazioni si intendono in questa sede riportate e trascritte, si rigetta l'eccezione di litispendenza e di continenza, sollevata da parte convenuta, e si ritiene non opportuna la riunione del presente giudizio al procedimento iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 3046/2019.
pagina 2 di 5 5. Ciò premesso, si rileva che la cointestazione di un conto corrente ovvero di un libretto postale determina la presunzione iuris tantum della contitolarità delle somme in esso contenute, salvo che la parte, che rivendichi diritti sull'intera composizione della giacenza, provi che il conto corrente era alimentato da somme di denaro provenienti esclusivamente dallo stesso.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex articolo 1854 del Cc, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4838/2021; conf. Cass. civ., sez. lav., sent . n. 18777/2015).
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'attrice ha provato documentalmente che le parti avevano aperto un libretto postale cointestato messo a disposizione del menage familiare, che alla data del 06.08.2019 su detto libretto giaceva la somma € 70.977,56 e che il convenuto ha indebitamente prelavato dette somme senza autorizzazione e per proprie personali finalità.
Parte convenuta non ha negato dette circostanze, ma ha dedotto che le somme giacenti sul predetto libretto erano state versate dallo stesso e, pertanto, che parte attrice non poteva avanzare alcuna rivendicazione sulle somme in parola.
7. Orbene, si rileva che parte convenuta ha provato la fondatezza delle proprie eccezioni.
Invero, relativamente al primo versamento, per la somma di € 39.000,00, effettuato in data
20.01.2014, si può ragionevolmente presumere che lo stesso derivi da somme di proprietà del convento, derivanti dal conto corrente n. 100179001, intestato esclusivamente allo stesso, che alla data del 30.11.2012 presentava quale saldo la somma di € 42.278,53, sostanzialmente coincidente con il predetto primo versamento, tenuto conto, altresì, che dalla documentazione in atti non emerge che la predetta somma possa essere stata costituita anche da parte attrice, la quale versava i propri proventi su un conto corrente personale.
Per quanto riguarda la somma di € 20.000,00, di cui al giroconto del 21.08.2017, si rileva che la stessa indubbiamente costituisca somme di proprietà di parte convenuta, in quanto derivanti da pagina 3 di 5 una polizza di assicurazione sulla vita, di cui lo stesso era contrente e beneficiario, che prevedeva il versamento del premio pari alla medesima somma di € 20.000,00 e con scadenza fissata in data
01.08.2017.
Le ulteriori somme versate sul libretto per cui è causa si presumono essere state versate da parte convenuta, atteso che, come rappresentato dai testi escussi - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e per la coerenza e logicità delle dichiarazioni -, parte attrice non lavorava e le uniche somme percepite dalla famiglia erano costituite dallo stipendio del convenuto;
va, inoltre, considerato che la somma percepita dall'attrice a titolo di pensione veniva versata sul proprio conto corrente e non vi è prova, né allegazione specifica, dell'effettivo svolgimento del lavoro da parte della stessa in periodo successivo al matrimonio, evincendosi dall'estratto conto il pagamento delle sole indennità di disoccupazione.
Per tali ragioni, risulta dimostrata l'appartenenza esclusiva al convenuto delle somme contenute nel libretto cointestato.
Priva di pregio risulta l'eccezione di parte attrice circa l'esistenza di una donazione indiretta in suo favore, non avendo la stessa provato l'animus donandi del convenuto, e cioè che il proprietario del denaro avesse uno scopo di liberalità nel momento della cointestazione stessa (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25684/2021).
Né si può desumere che le somme giacenti sul libretto per cui è causa siano state alimentate dalla pensione percepita dall'attrice e dalla propria attività domestica, non avendo parte attrice allegato in modo specifico in che misura le predette circostanze abbiano inciso sulla costituzione del reddito familiare e, di conseguenza, sulla formazione della giacenza presente nel libretto cointestato.
8. Per tali motivi, la domanda attorea va rigettata.
9. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, si rileva non vi è prova in atti che parte convenuta abbia pagato le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione da parte dell'attrice, né vi è prova che lo stesso abbia versato le somme necessarie alla realizzazione dei bagni all'interno del predetto immobile.
Inoltre, detti pagamento non potevano essere provate per testi, in quanto ai sensi dell'art. 2726
c.c. la prova dei pagamenti è soggetta agli stessi limiti dei contratti che necessitano di prova documentale, a eccezione dei casi previsti dagli artt. 2721, II c., c.c. e 2724 c.c., che non ricorrevano nel caso di specie.
pagina 4 di 5 A ogni modo, si segnala che, per quanto riguarda le rate del mutuo, è presente in atti prova documentale (cfr. estratto conto prodotta da parte attrice) attestante che le rate sono state pagate da parte attrice;
per quanto concerne la realizzazione dei bagni, parte attrice ha depositato in atti documentazione fotografica, che prova che gli stessi non sono completati;
inoltre, il capitolo volto a provare il versamento delle somme per la realizzazione dei bagni (C8) è, oltre che inammissibile per i motivi visti, del tutto generico, non essendo collocato nel tempo e nello spazio.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18453/2015; conf. Cass. civ., ord. n. 20997/2011; Cass. civ., sent. n. 9547/2009).
10. Per tali motivi va rigettata domanda riconvenzionale.
11. In ragione della reciproca soccombenza, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5