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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1121/24
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 20.06.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così
come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1121/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dell'Avv. Lorenzo Basile del Foro di Marsala
Ricorrente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_2
Scontrino unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Ciaravino del Foro di
Trapani
Resistente
Conclusioni come da verbale
Con ricorso introduttivo del giudizio il affermava che in data 10 Febbraio Pt_1
2023 aveva stipulato con il resistente un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un proprio immobile sito in Trapani Via Federico De Roberto n.
78/80 locale commerciale censito al N.C.E.U. dal Comune di Trapani al foglio 9 mappale 1109, sub. 9, Zona Censuaria 2, cat. Catastale C/1, piano T;
che in tale preliminare si fissava la data del 30.09.2023 per il rogito dell'atto di compravendita;
che si erano avvalsi dell'intermediazione immobiliare di una agenzia;
che il prezzo di vendita era stato fissato in complessivi €.120.000,00.
Il promittente acquirente aveva versato con tre assegni di C/C la complessiva somma di €.25.000,00 a titolo di caparra, assegni emessi dalla PRIX SICULA SrL, di cui il sig. era legale rappresentante e amministratore unico. Già nel Parte_2
febbraio 2024 aveva diffidato il resistente per la stipula del contratto definitivo ovvero in caso contrario avrebbe risolto il contratto trattenendo la somma. La società
PRIX SICULA SrL, il cui amministratore era il resistente, veniva dichiarata in liquidazione giudiziaria dal Tribunale di Trapani in data 13.04.23, RG Sez.
Fall.N.9/23 e il suo Curatore richiedeva la restituzione a favore della curatela della somma precedentemente versata a titolo di caparra e ciò in data 29.01.2024. La somma, quindi, veniva restituita per intero alla curatela già nell'ottobre 2024. concludeva chiedendo la condanna del resistente al pagamento della soma di
€.25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Si costituiva il affermando che era interessato all'acquisto in quanto Parte_2
amministratore e socio unico della Prix Sicula srl per destinarlo ad una patrimonializzazione della società che amministrava, appunto la Prix Sicula srl, tanté che gli assegni consegnati al promittente alienate erano stati emessi dal C/C societario. Eccepiva quindi la propria carenza di legittimazione passiva poiché solo in apparenza era il soggetto legittimato alla causa, essendo questa la società Prix
Sicula. Concludeva quindi chiedendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del sig. con rigetto della domanda e vittoria di spese. Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc al 20.06.2025.
Preliminarmente, si osserva in relazione alla circostanza evidenziata dal Pt_2
relativa al pagamento della caparra con assegni emesi a favore del promittente alienante e sottoscritti dallo stesso, ma nella qualità di amministratore della società
Prix Sicula srl,, che questa contrasta con la volontà che emerge dal contratto sottoscritto dalle parti e non contestato specificamente dalle stesse.
Infatti, se effettivamente fosse stata volontà del promittente acquirente di acquistare l'immobile nella qualità di legale rappresentante della predetta società, lo avrebbe indicato direttamente nel preliminare, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie. Infatti, alla luce dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, va osservato che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e
1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione, non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.
Orbene, il contratto, rectius preliminare di contratto, concluso tra due soggetti, esprime i propri reciproci interessi: in caso di dubbio interpretativo, non vi è la necessità di offrire una risposta oggettiva ma di comprendere e preservare, per quanto possibile, ciò che le parti volevano e hanno espresso nel documento contrattuale. La lettura del preliminare mira a individuare l'intenzione comune delle parti – - e non può assicurare di preservare la volontà interna dei due Tes_1 contraenti, ma la comune intenzione delle parti, che è, appunto, obiettivizzata nell'accordo.
L'interpretazione del contratto ricerca una volontà nel suo senso oggettivo, vale a dire quello che si è esteriorizzato, alla luce del concetto di “buona fede” il che, sul terreno dell'interpretazione, vuol significare che la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo il criterio di reciproca lealtà di condotta tra le parti.
Nel caso di specie se appunto il avesse manifestato la volontà di acquistare Pt_2
l'immobile nella qualità di legale rappresentante della Prix Sicula srl, lo avrebbe
Tribunale di Trapani Sezione Civile
sottoscritto nella qualità e non in proprio, riservandosi l'indicazione dell'acquirente ovvero l'electio amici.
"In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”. (Cass. sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 novembre 2020 – 4 giugno 2021, n. 15707)
Ciò posto, dalla documentazione prodotta dalle parti e non reciprocamente contestata in modo specifico, è emerso che in effetti tra le parti nel febbraio del 2023 veniva sottoscritto un preliminare di vendita relativo ad un immobile sito in Trapani
e di proprietà del ricorrente, tra il promittente alienante, , e il promittente Pt_1 acquirente odierno resistente. Dalla lettura del preliminare citato, all'art.2) è espressamente previsto che il esattamente generalizzato nell'epigrafe Parte_2
dell'atto e qualificato quale “promittente acquirente”, prometteva “di acquistare per se, persona, e/o società da nominare in sede di atto notarile l'immobile…”.
Pertanto, ben può essere qualificato il contratto sottoscritto dalle odierne parti quale contratto per persona da nominare disciplinato agli artt.1401 cc e ss.
Dalla lettura del combinato disposto degli articoli 1402 e 1403 c.c., emerge che nel contratto per persona da nominare, l'electio amici deve avvenire nelle forme che le parti hanno usato per il contratto e deve essere accettata dalla persona nominata, salvo che esista una procura anteriore, e - ex articolo 1404 c.c. - solo dopo che la dichiarazione di nomina sia stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. E cioè a dire, il subingresso del terzo allo stipulante che l'ha designato può avvenire solo a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando, in mancanza, applicabile l'articolo 1405 c.c., a norma del quale, ove la nomina del terzo non sia stata validamente fatta nel termine stabilito dalla legge ovvero dalle parti, il contratto produce i suoi effetti nei confronti degli originari contraenti.
Il giudice di legittimità in un recente arresto ha infatti affermato: ..“Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata;
ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari;
nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne.( Cass. Sez.II Sent. n. 23125 del 17/09/2019).
L'indeterminatezza soggettiva è l'elemento distintivo rispetto al contratto a favore di terzo, ex art.1411 cc e ss, nel quale non vi è indeterminatezza ma determinabilità
“Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore”(Cass. Sez VI Ord.
Ordinanza n. 15442 del 03/06/2021).
Ciò posto nel caso di specie l'electio amici, non è avvenuta entro il 30.09.2023 giorno stabilito dalle parti per il rogito dell'atto di compravendita innanzi al Notaio indicato all'art.6 del preliminare;
pertanto, gli effetti del preliminare sottoscritto dalle parti ricadranno sui contraenti originari ex art.1405 cc, e quindi in capo al che, in proprio, aveva sottoscritto il citato preliminare. Parte_2
La domanda del ricorrente va accolta con la condanna del al pagamento della Pt_2 caparra pari a €.25.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza a favore del ricorrente liquidate in
€.1.700,00 calcolata ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e considerate solo tre fasi, oltre
€.264,00 per spese vive oltre oneri di legge e rimborso forfettario nella misura del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta nei confronti del Parte_1 resistente e per l'effetto lo condanna al pagamento della caparra Parte_2 confirmatoria pari a €.25.000,00 in relazione al preliminare di vendita sottoscritto in data 10.02.2023 oltre interessi legali dalla data della domanda;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_2 parte attrice, liquidati in complessivi €.1.700,00 oltre €.264,00 per spese vive e oltre oneri di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Trapani, in data 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.1121/24
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 20.06.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così
come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1121/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dell'Avv. Lorenzo Basile del Foro di Marsala
Ricorrente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_2
Scontrino unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Ciaravino del Foro di
Trapani
Resistente
Conclusioni come da verbale
Con ricorso introduttivo del giudizio il affermava che in data 10 Febbraio Pt_1
2023 aveva stipulato con il resistente un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un proprio immobile sito in Trapani Via Federico De Roberto n.
78/80 locale commerciale censito al N.C.E.U. dal Comune di Trapani al foglio 9 mappale 1109, sub. 9, Zona Censuaria 2, cat. Catastale C/1, piano T;
che in tale preliminare si fissava la data del 30.09.2023 per il rogito dell'atto di compravendita;
che si erano avvalsi dell'intermediazione immobiliare di una agenzia;
che il prezzo di vendita era stato fissato in complessivi €.120.000,00.
Il promittente acquirente aveva versato con tre assegni di C/C la complessiva somma di €.25.000,00 a titolo di caparra, assegni emessi dalla PRIX SICULA SrL, di cui il sig. era legale rappresentante e amministratore unico. Già nel Parte_2
febbraio 2024 aveva diffidato il resistente per la stipula del contratto definitivo ovvero in caso contrario avrebbe risolto il contratto trattenendo la somma. La società
PRIX SICULA SrL, il cui amministratore era il resistente, veniva dichiarata in liquidazione giudiziaria dal Tribunale di Trapani in data 13.04.23, RG Sez.
Fall.N.9/23 e il suo Curatore richiedeva la restituzione a favore della curatela della somma precedentemente versata a titolo di caparra e ciò in data 29.01.2024. La somma, quindi, veniva restituita per intero alla curatela già nell'ottobre 2024. concludeva chiedendo la condanna del resistente al pagamento della soma di
€.25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Si costituiva il affermando che era interessato all'acquisto in quanto Parte_2
amministratore e socio unico della Prix Sicula srl per destinarlo ad una patrimonializzazione della società che amministrava, appunto la Prix Sicula srl, tanté che gli assegni consegnati al promittente alienate erano stati emessi dal C/C societario. Eccepiva quindi la propria carenza di legittimazione passiva poiché solo in apparenza era il soggetto legittimato alla causa, essendo questa la società Prix
Sicula. Concludeva quindi chiedendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del sig. con rigetto della domanda e vittoria di spese. Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc al 20.06.2025.
Preliminarmente, si osserva in relazione alla circostanza evidenziata dal Pt_2
relativa al pagamento della caparra con assegni emesi a favore del promittente alienante e sottoscritti dallo stesso, ma nella qualità di amministratore della società
Prix Sicula srl,, che questa contrasta con la volontà che emerge dal contratto sottoscritto dalle parti e non contestato specificamente dalle stesse.
Infatti, se effettivamente fosse stata volontà del promittente acquirente di acquistare l'immobile nella qualità di legale rappresentante della predetta società, lo avrebbe indicato direttamente nel preliminare, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie. Infatti, alla luce dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, va osservato che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e
1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione, non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.
Orbene, il contratto, rectius preliminare di contratto, concluso tra due soggetti, esprime i propri reciproci interessi: in caso di dubbio interpretativo, non vi è la necessità di offrire una risposta oggettiva ma di comprendere e preservare, per quanto possibile, ciò che le parti volevano e hanno espresso nel documento contrattuale. La lettura del preliminare mira a individuare l'intenzione comune delle parti – - e non può assicurare di preservare la volontà interna dei due Tes_1 contraenti, ma la comune intenzione delle parti, che è, appunto, obiettivizzata nell'accordo.
L'interpretazione del contratto ricerca una volontà nel suo senso oggettivo, vale a dire quello che si è esteriorizzato, alla luce del concetto di “buona fede” il che, sul terreno dell'interpretazione, vuol significare che la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo il criterio di reciproca lealtà di condotta tra le parti.
Nel caso di specie se appunto il avesse manifestato la volontà di acquistare Pt_2
l'immobile nella qualità di legale rappresentante della Prix Sicula srl, lo avrebbe
Tribunale di Trapani Sezione Civile
sottoscritto nella qualità e non in proprio, riservandosi l'indicazione dell'acquirente ovvero l'electio amici.
"In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”. (Cass. sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 novembre 2020 – 4 giugno 2021, n. 15707)
Ciò posto, dalla documentazione prodotta dalle parti e non reciprocamente contestata in modo specifico, è emerso che in effetti tra le parti nel febbraio del 2023 veniva sottoscritto un preliminare di vendita relativo ad un immobile sito in Trapani
e di proprietà del ricorrente, tra il promittente alienante, , e il promittente Pt_1 acquirente odierno resistente. Dalla lettura del preliminare citato, all'art.2) è espressamente previsto che il esattamente generalizzato nell'epigrafe Parte_2
dell'atto e qualificato quale “promittente acquirente”, prometteva “di acquistare per se, persona, e/o società da nominare in sede di atto notarile l'immobile…”.
Pertanto, ben può essere qualificato il contratto sottoscritto dalle odierne parti quale contratto per persona da nominare disciplinato agli artt.1401 cc e ss.
Dalla lettura del combinato disposto degli articoli 1402 e 1403 c.c., emerge che nel contratto per persona da nominare, l'electio amici deve avvenire nelle forme che le parti hanno usato per il contratto e deve essere accettata dalla persona nominata, salvo che esista una procura anteriore, e - ex articolo 1404 c.c. - solo dopo che la dichiarazione di nomina sia stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. E cioè a dire, il subingresso del terzo allo stipulante che l'ha designato può avvenire solo a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando, in mancanza, applicabile l'articolo 1405 c.c., a norma del quale, ove la nomina del terzo non sia stata validamente fatta nel termine stabilito dalla legge ovvero dalle parti, il contratto produce i suoi effetti nei confronti degli originari contraenti.
Il giudice di legittimità in un recente arresto ha infatti affermato: ..“Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata;
ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari;
nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne.( Cass. Sez.II Sent. n. 23125 del 17/09/2019).
L'indeterminatezza soggettiva è l'elemento distintivo rispetto al contratto a favore di terzo, ex art.1411 cc e ss, nel quale non vi è indeterminatezza ma determinabilità
“Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore”(Cass. Sez VI Ord.
Ordinanza n. 15442 del 03/06/2021).
Ciò posto nel caso di specie l'electio amici, non è avvenuta entro il 30.09.2023 giorno stabilito dalle parti per il rogito dell'atto di compravendita innanzi al Notaio indicato all'art.6 del preliminare;
pertanto, gli effetti del preliminare sottoscritto dalle parti ricadranno sui contraenti originari ex art.1405 cc, e quindi in capo al che, in proprio, aveva sottoscritto il citato preliminare. Parte_2
La domanda del ricorrente va accolta con la condanna del al pagamento della Pt_2 caparra pari a €.25.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza a favore del ricorrente liquidate in
€.1.700,00 calcolata ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e considerate solo tre fasi, oltre
€.264,00 per spese vive oltre oneri di legge e rimborso forfettario nella misura del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta nei confronti del Parte_1 resistente e per l'effetto lo condanna al pagamento della caparra Parte_2 confirmatoria pari a €.25.000,00 in relazione al preliminare di vendita sottoscritto in data 10.02.2023 oltre interessi legali dalla data della domanda;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_2 parte attrice, liquidati in complessivi €.1.700,00 oltre €.264,00 per spese vive e oltre oneri di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Trapani, in data 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile