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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2778 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. , nella qualità di Parte_1 C.F._1 custode giudiziario del patrimonio denominato “Comunione ereditaria ”, elettivamente Parte_2 domiciliata in Cagliari, via Tuveri n. 52/54, presso lo studio dell'Avv. Adriana Maria Ruggeri, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...], residente in Quartu Sant'Elena, CP_1 elettivamente domiciliata in Quartu S. Elena, via XX Settembre n. 54, presso lo studio dell'Avv.
Rossana Perra, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Con ordinanza del 15.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni: nell'interesse dell'attrice:
“In via principale
1) accertare e dichiarare che l'atto rogato Notaio dott. in Quartu Sant'Elena, Persona_1
datato 8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà da
1 parte di e in favore di , , Parte_3 CP_2 CP_1 Parte_4 Pt_5
, , e degli immobili rispettivamente siti
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 in Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091,
2092 (già particella 133), è inopponibile e/o inefficace e/o nullo e/o annullabile all'attrice, nella veste di cui sopra, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto:
2) condannare all'immediato rilascio dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Loc. CP_1
Pirastu, distinti in catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090 (già particella 133);
3) condannare la convenute al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla attrice, nella veste di cui sopra, da determinarsi in corso di causa se del caso anche in via equitativa, oltre al maggior danno e interessi;
4) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
In ogni caso
5) Con vittoria di competenze, rimborso forfetario, c.p.a. ed Iva, come per legge.”.
Nell'interesse della convenuta:
“In via preliminare, sospendere, ex art. 295 c.p.c., il presente procedimento fino all'esito di quello contraddistinto al n. 9038/2014 RG;
nel merito, in caso di rigetto del procedimento contraddistinto al n. 9038 RG, rigettare la domanda presentata nel presente procedimento dall'attrice e porre a suo carico ed in favore di
[...]
le spese e competenze del presente procedimento, ovvero in caso di accoglimento della CP_1
domanda del procedimento contraddistinto al n. 9038/2010, dichiarare che il bene oggetto della vendita fra ed e è di proprietà della Comunione rappresentata CP_1 CP_2 Pt_3 dall'attrice e compensare le spese del presente procedimento”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di custode giudiziario Parte_1 del patrimonio denominato “Comunione ereditaria Fadda – Bozzo” ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari nonché CP_1 Parte_4 Controparte_3
e chiedendo che venisse accertata l'illegitttimità Parte_5 CP_4 Controparte_5 dell'atto di compravendita rogato Notaio Dott. in Quartu Sant'Elena, datato Persona_1
8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà da parte di e in favore dei convenuti degli immobili rispettivamente siti in Parte_3 CP_2
2 Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091, 2092
(già particella 133).
A sostegno delle domande parte attrice ha esposto quanto segue:
− con provvedimento del 24 febbraio 1995, nel procedimento di divisione n. 1281/1952 pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari, l'attrice era stata nominata custode giudiziario del complesso di beni costituenti la comunione ereditaria Fadda – Bozzo;
− tra i beni della comunione ereditaria erano da ricomprendere i terreni siti in Quartu Sant'Elena, loc. Pirastu, distinti al Catasto Terreni al foglio 7, part. 2089, 2090, 2091, 2092 (originate dalla soppressione della particella 133);
− a seguito di accertamenti effettuati il 28.08.2013 presso l'Ufficio Provinciale di Cagliari –
Territorio Servizi Catastali, l'attrice aveva constatato che gli immobili anzidetti erano stati oggetto di cessione tra privati;
− segnatamente, con atto notarile rogito notaio dott. datato 21.01.2010 (rep. Persona_1
17694, racc. 5780), e aveva ceduto a titolo oneroso i predetti immobili Persona_2 Per_3
alle figlie e Pt_3 CP_2
− nell'atto di vendita, all'art. 3, secondo comma, era stato precisato che “la parte venditrice, presenti i testimoni, rende edotta la parte acquirente che il bene oggi venduto, pur essendo di sua piena ed esclusiva proprietà, non ha formato oggetto di un titolo giuridico di acquisto regolarmente trascritto”;
− infatti, alcun atto di trasferimento della proprietà era stato posto in essere in favore dei danti causa di e Pt_3 CP_2
− successivamente, queste ultime, inoltre, benché prive di titolo, avevano a loro volta alienato, con atto rogito notaio datato 08.04.2010 (rep. n. 17897, racc. 5920): Persona_1
a) a il terreno sito in Quartu S. Elena, loc. Pirastu, distinto in Catasto al foglio 7, CP_1
part. 2090 (originata dalla soppressione e dal frazionamento della particella 133);
b) ad e in comunione tra Parte_4 Controparte_3 Parte_5 CP_4
loro, il terreno sito in Quartu S. Elena, loc. Pirastu, distinto in Catasto al foglio 7, part. 2091
(originata dalla soppressione e frazionamento della particella 133);
c) a il terreno sito in Quartu S. Elena loc. Pirastu distinto in Catasto al foglio 7, Controparte_5
part. 2092 (originata dalla soppressione e frazionamento della particella 133).
L'attrice ha quindi eccepito l'illegittimità delle alienazioni di cui sopra, in quanto intervenute a non domino, e dell'occupazione dell'immobile da parte delle acquirenti, precisando che ciò comporta l'inopponibilità e/o inefficacia degli atti notarili nei confronti della Custodia.
3 La ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inopponibilità e/o inefficacia e/o nullità Parte_1
e/opponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita rogito notaio
Dott. del 08.04.2010 e la condanna dei convenuti all'immediato rilascio degli Persona_1
immobili siti in Quartu S. Elena, Loc. Pirastu, distinti in Catasto Terreni al foglio 7, part. 2090,
2091, 2092, nonché al risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 giugno 2016 si sono costituiti in giudizio
, , e e contestando l'avversa domanda CP_5 Pt_4 Pt_5 Controparte_6 CP_4
in quanto infondata.
Con comparsa in data 27/05/2016 si è costituita in giudizio concludendo come in CP_1
epigrafe.
***
All'udienza del 14.11.2019 il Giudice ha disposto la separazione del giudizio tra l'attrice e la convenuta (che ha mantenuto il numero di R.G. 2778/2016) e quello tra l'attrice e CP_1
, , e e , contraddistinto al numero di r.g. Pt_4 Pt_5 CP_3 Controparte_5 CP_4
702778/2016, che è stato successivamente definito con sentenza del 01.07.2024.
***
All'udienza del 08.09.2022 il Giudice, ravvisata la portata pregiudiziale della decisione sulla causa
9038/2014 e la relativa idoneità a definire il thema decidendum ha disposto la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nella causa r.g. n. 9038/2014,
CP_ pendente tra odierna attrice, e e Parte_1 Parte_3
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato il 29.03.2024, ha chiesto la fissazione Parte_1 dell'udienza per la prosecuzione del processo, precisando che la controversia distinta al n. r.g.
9038/2014 era stata decisa in data 28.08.2023 con la sentenza n. 1968/2023, passata in giudicato il
1° marzo 2024, con cui il Tribunale di Cagliari aveva così statuito: “1) in accoglimento della domanda e a rigetto dell'eccezione proposta dalle convenute, dichiara che il contratto a rogito
Notaio in Quartu Sant'Elena, in data 21 gennaio 2010, rep. n, 17694, racc. n. 5780 Persona_1
CP_ con il quale i sigg.ri e hanno venduto alle figlie e Persona_2 Per_3 Parte_3
i terreni siti in Quartu Sant'Elena, Loc. PirastuTerreni, distinti al catasto Terreni al Foglio Foglio 7, particella 2089, 2090, 2091 e 2092 è inopponibile ai terzi e in particolare, agli eredi “ ”; Parte_2
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione per difetto legittimazione passiva della nella sua qualità di custode dei beni controversi;
3) condanna le convenute Parte_1
e al rilascio senza dilazione in favore della D.ssa Parte_3 CP_2 Parte_1 nella sua qualità di custode del compendio ” dei terreni ubicati in Quartu Sant'Elena, Parte_2
loc. Pirastu e censiti in Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2089, 2090, 2091 e 2092 (già
4 particella 133); 4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice; 5) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di ordinare alla Conservatoria di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
6) rigetta la domanda subordinata riconvenzionale di condanna alla restituzione di tutte le somme spese per le migliorie asseritamente apportate ai terreni di cui al punto;
7) compensa le spese processuali nella misura di un quarto;
e condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese processuali nella misura dei restanti tre quarti, che liquida in €
4.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre esborsi pari a € 461,00 e spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa”.
***
All'udienza del 23.05.2025 le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata dal giudice, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il 14.01.2025.
***
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Con la sentenza n. 1968/2023, passata in giudicato il 1° marzo 2024, il Tribunale di Cagliari ha invero accertato che il contratto di compravendita a rogito Notaio in Quartu Persona_1
Sant'Elena, in data 21 gennaio 2010, rep. n. 17694, racc. n. 5780, con il quale i Sigg.ri Per_2
e hanno venduto alle figlie e i terreni siti in
[...] Per_3 Parte_3 CP_2
Quartu Sant'Elena, loc. Pirastu, distinti al Catasto Terreni al Foglio 7, particella 2089, 2090, 2091 e
2092, è stato stipulato a non domino, e dunque esso non ha prodotto alcun effetto nei confronti dei terzi proprietari.
Nella sentenza citata è stato, dunque, accertato che i proprietari dei terreni oggetto del contratto sono gli eredi ”, con conseguente dichiarazione della inopponibilità ai terzi del Parte_2
contratto di compravendita in discorso.
In conseguenza di quanto accertato dal tribunale di Cagliari nella sentenza n. 1968/2023, deve dichiararsi, dunque, che anche l'atto di compravendita stipulato dal Notaio dott. in Persona_1
Quartu Sant'Elena, datato 8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad oggetto il trasferimento della proprietà da parte di e (che dunque alcunché avevano acquistato in virtù del Pt_3 CP_2
contratto in data 21.01.2010), in favore di , , CP_1 Parte_4 Parte_5
, e degli immobili rispettivamente siti in Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091, 2092
(già particella 133), è inopponibile ai proprietari eredi , in quando stipulato a non Parte_2
domino.
5 Per l'effetto della detta dichiarazione di inopponibilità deve essere condannata CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinto in catasto
Terreni al Foglio 7, particella 2090 (già particella 133).
Deve essere invece rigettata la domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni, in quanto genericamente formulata nell'atto di citazione e successivamente non coltivata, rimasta, dunque, totalmente sfornita di prova.
In relazione alla domanda di ordinare alla Conservatoria di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni, ritiene questo giudice che, trattandosi di attività discrezionali della P.A., in assenza di esplicite norme che consentano tale modus operandi, tali disposizioni non possano essere impartite (si veda sul punto anche la sentenza n. 1968/2023).
Dichiara quindi il non luogo a provvedere su tale domanda.
***
In relazione alle spese processuali si osserva che fin dalla costituzione in giudizio parte attrice ha precisato che l'acquisto si era realizzato in perfetta buona fede, in quanto le venditrici avevano garantito la disponibilità del bene e la libertà da vincoli, avendo pure esibito, all'atto della stipulazione del contratto, il certificato di destinazione urbanistica, intestato al loro dante causa.
aveva specificato che, se fosse risultato che le sue danti causa avevano, a loro volta, CP_1
compiuto il proprio acquisto a non domino, non avrebbe avuto alcun interesse a resistere inutilmente nel presente giudizio.
Successivamente all'accertamento dell'inopponibilità dell'acquisto nei confronti della comunione, parte attrice ha rappresentato la disponibilità ad acquistare ovvero a condurre in affitto il terreno e ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, ovvero affinché, in caso di accertamento dell'acquisto a non domino, venisse dichiarato che il bene oggetto della vendita fra da una parte, e CP_1
CP_ e dall'altra, è di proprietà della Comunione rappresentata dall'attrice, con Parte_3
compensazione delle spese del procedimento.
In ragione di quanto sopra esposto sussistono i presupposti per una compensazione nella misura di
1/2 delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice dichiara che il contratto a rogito Notaio in Quartu Sant'Elena, datato 8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad Persona_1
oggetto il trasferimento della piena proprietà da parte di e in Parte_3 CP_2
6 favore di , , CP_1 Parte_4 Parte_5 Controparte_3 [...]
e degli immobili rispettivamente siti in Quartu Sant'Elena, Loc. CP_4 Controparte_5
Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091, 2092 (già particella
133), è inopponibile ai terzi e, in particolare, agli eredi “ ”; Parte_2
2) condanna al rilascio senza dilazione dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, CP_1
Loc. Pirastu, distinto in catasto Terreni al Foglio 7, particella 2090 (derivante dal frazionamento della particella n. 133);
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice;
4) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di ordinare alla Conservatoria di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
5) compensa per ½ le spese processuali fra le parti e condanna alla rifusione in CP_1 favore dell'attrice delle spese processuali nella misura del restante ½ che liquida in €
1.278,00 a titolo di compenso professionale, oltre contributo unificato e spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a.
Cagliari, 13.06.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2778 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da
, nata a [...], il [...], C.F. , nella qualità di Parte_1 C.F._1 custode giudiziario del patrimonio denominato “Comunione ereditaria ”, elettivamente Parte_2 domiciliata in Cagliari, via Tuveri n. 52/54, presso lo studio dell'Avv. Adriana Maria Ruggeri, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...], residente in Quartu Sant'Elena, CP_1 elettivamente domiciliata in Quartu S. Elena, via XX Settembre n. 54, presso lo studio dell'Avv.
Rossana Perra, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Con ordinanza del 15.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni: nell'interesse dell'attrice:
“In via principale
1) accertare e dichiarare che l'atto rogato Notaio dott. in Quartu Sant'Elena, Persona_1
datato 8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà da
1 parte di e in favore di , , Parte_3 CP_2 CP_1 Parte_4 Pt_5
, , e degli immobili rispettivamente siti
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 in Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091,
2092 (già particella 133), è inopponibile e/o inefficace e/o nullo e/o annullabile all'attrice, nella veste di cui sopra, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto:
2) condannare all'immediato rilascio dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Loc. CP_1
Pirastu, distinti in catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090 (già particella 133);
3) condannare la convenute al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla attrice, nella veste di cui sopra, da determinarsi in corso di causa se del caso anche in via equitativa, oltre al maggior danno e interessi;
4) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
In ogni caso
5) Con vittoria di competenze, rimborso forfetario, c.p.a. ed Iva, come per legge.”.
Nell'interesse della convenuta:
“In via preliminare, sospendere, ex art. 295 c.p.c., il presente procedimento fino all'esito di quello contraddistinto al n. 9038/2014 RG;
nel merito, in caso di rigetto del procedimento contraddistinto al n. 9038 RG, rigettare la domanda presentata nel presente procedimento dall'attrice e porre a suo carico ed in favore di
[...]
le spese e competenze del presente procedimento, ovvero in caso di accoglimento della CP_1
domanda del procedimento contraddistinto al n. 9038/2010, dichiarare che il bene oggetto della vendita fra ed e è di proprietà della Comunione rappresentata CP_1 CP_2 Pt_3 dall'attrice e compensare le spese del presente procedimento”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nella qualità di custode giudiziario Parte_1 del patrimonio denominato “Comunione ereditaria Fadda – Bozzo” ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari nonché CP_1 Parte_4 Controparte_3
e chiedendo che venisse accertata l'illegitttimità Parte_5 CP_4 Controparte_5 dell'atto di compravendita rogato Notaio Dott. in Quartu Sant'Elena, datato Persona_1
8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà da parte di e in favore dei convenuti degli immobili rispettivamente siti in Parte_3 CP_2
2 Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091, 2092
(già particella 133).
A sostegno delle domande parte attrice ha esposto quanto segue:
− con provvedimento del 24 febbraio 1995, nel procedimento di divisione n. 1281/1952 pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari, l'attrice era stata nominata custode giudiziario del complesso di beni costituenti la comunione ereditaria Fadda – Bozzo;
− tra i beni della comunione ereditaria erano da ricomprendere i terreni siti in Quartu Sant'Elena, loc. Pirastu, distinti al Catasto Terreni al foglio 7, part. 2089, 2090, 2091, 2092 (originate dalla soppressione della particella 133);
− a seguito di accertamenti effettuati il 28.08.2013 presso l'Ufficio Provinciale di Cagliari –
Territorio Servizi Catastali, l'attrice aveva constatato che gli immobili anzidetti erano stati oggetto di cessione tra privati;
− segnatamente, con atto notarile rogito notaio dott. datato 21.01.2010 (rep. Persona_1
17694, racc. 5780), e aveva ceduto a titolo oneroso i predetti immobili Persona_2 Per_3
alle figlie e Pt_3 CP_2
− nell'atto di vendita, all'art. 3, secondo comma, era stato precisato che “la parte venditrice, presenti i testimoni, rende edotta la parte acquirente che il bene oggi venduto, pur essendo di sua piena ed esclusiva proprietà, non ha formato oggetto di un titolo giuridico di acquisto regolarmente trascritto”;
− infatti, alcun atto di trasferimento della proprietà era stato posto in essere in favore dei danti causa di e Pt_3 CP_2
− successivamente, queste ultime, inoltre, benché prive di titolo, avevano a loro volta alienato, con atto rogito notaio datato 08.04.2010 (rep. n. 17897, racc. 5920): Persona_1
a) a il terreno sito in Quartu S. Elena, loc. Pirastu, distinto in Catasto al foglio 7, CP_1
part. 2090 (originata dalla soppressione e dal frazionamento della particella 133);
b) ad e in comunione tra Parte_4 Controparte_3 Parte_5 CP_4
loro, il terreno sito in Quartu S. Elena, loc. Pirastu, distinto in Catasto al foglio 7, part. 2091
(originata dalla soppressione e frazionamento della particella 133);
c) a il terreno sito in Quartu S. Elena loc. Pirastu distinto in Catasto al foglio 7, Controparte_5
part. 2092 (originata dalla soppressione e frazionamento della particella 133).
L'attrice ha quindi eccepito l'illegittimità delle alienazioni di cui sopra, in quanto intervenute a non domino, e dell'occupazione dell'immobile da parte delle acquirenti, precisando che ciò comporta l'inopponibilità e/o inefficacia degli atti notarili nei confronti della Custodia.
3 La ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inopponibilità e/o inefficacia e/o nullità Parte_1
e/opponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita rogito notaio
Dott. del 08.04.2010 e la condanna dei convenuti all'immediato rilascio degli Persona_1
immobili siti in Quartu S. Elena, Loc. Pirastu, distinti in Catasto Terreni al foglio 7, part. 2090,
2091, 2092, nonché al risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 giugno 2016 si sono costituiti in giudizio
, , e e contestando l'avversa domanda CP_5 Pt_4 Pt_5 Controparte_6 CP_4
in quanto infondata.
Con comparsa in data 27/05/2016 si è costituita in giudizio concludendo come in CP_1
epigrafe.
***
All'udienza del 14.11.2019 il Giudice ha disposto la separazione del giudizio tra l'attrice e la convenuta (che ha mantenuto il numero di R.G. 2778/2016) e quello tra l'attrice e CP_1
, , e e , contraddistinto al numero di r.g. Pt_4 Pt_5 CP_3 Controparte_5 CP_4
702778/2016, che è stato successivamente definito con sentenza del 01.07.2024.
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All'udienza del 08.09.2022 il Giudice, ravvisata la portata pregiudiziale della decisione sulla causa
9038/2014 e la relativa idoneità a definire il thema decidendum ha disposto la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nella causa r.g. n. 9038/2014,
CP_ pendente tra odierna attrice, e e Parte_1 Parte_3
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato il 29.03.2024, ha chiesto la fissazione Parte_1 dell'udienza per la prosecuzione del processo, precisando che la controversia distinta al n. r.g.
9038/2014 era stata decisa in data 28.08.2023 con la sentenza n. 1968/2023, passata in giudicato il
1° marzo 2024, con cui il Tribunale di Cagliari aveva così statuito: “1) in accoglimento della domanda e a rigetto dell'eccezione proposta dalle convenute, dichiara che il contratto a rogito
Notaio in Quartu Sant'Elena, in data 21 gennaio 2010, rep. n, 17694, racc. n. 5780 Persona_1
CP_ con il quale i sigg.ri e hanno venduto alle figlie e Persona_2 Per_3 Parte_3
i terreni siti in Quartu Sant'Elena, Loc. PirastuTerreni, distinti al catasto Terreni al Foglio Foglio 7, particella 2089, 2090, 2091 e 2092 è inopponibile ai terzi e in particolare, agli eredi “ ”; Parte_2
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione per difetto legittimazione passiva della nella sua qualità di custode dei beni controversi;
3) condanna le convenute Parte_1
e al rilascio senza dilazione in favore della D.ssa Parte_3 CP_2 Parte_1 nella sua qualità di custode del compendio ” dei terreni ubicati in Quartu Sant'Elena, Parte_2
loc. Pirastu e censiti in Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2089, 2090, 2091 e 2092 (già
4 particella 133); 4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice; 5) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di ordinare alla Conservatoria di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
6) rigetta la domanda subordinata riconvenzionale di condanna alla restituzione di tutte le somme spese per le migliorie asseritamente apportate ai terreni di cui al punto;
7) compensa le spese processuali nella misura di un quarto;
e condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese processuali nella misura dei restanti tre quarti, che liquida in €
4.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre esborsi pari a € 461,00 e spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa”.
***
All'udienza del 23.05.2025 le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata dal giudice, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il 14.01.2025.
***
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Con la sentenza n. 1968/2023, passata in giudicato il 1° marzo 2024, il Tribunale di Cagliari ha invero accertato che il contratto di compravendita a rogito Notaio in Quartu Persona_1
Sant'Elena, in data 21 gennaio 2010, rep. n. 17694, racc. n. 5780, con il quale i Sigg.ri Per_2
e hanno venduto alle figlie e i terreni siti in
[...] Per_3 Parte_3 CP_2
Quartu Sant'Elena, loc. Pirastu, distinti al Catasto Terreni al Foglio 7, particella 2089, 2090, 2091 e
2092, è stato stipulato a non domino, e dunque esso non ha prodotto alcun effetto nei confronti dei terzi proprietari.
Nella sentenza citata è stato, dunque, accertato che i proprietari dei terreni oggetto del contratto sono gli eredi ”, con conseguente dichiarazione della inopponibilità ai terzi del Parte_2
contratto di compravendita in discorso.
In conseguenza di quanto accertato dal tribunale di Cagliari nella sentenza n. 1968/2023, deve dichiararsi, dunque, che anche l'atto di compravendita stipulato dal Notaio dott. in Persona_1
Quartu Sant'Elena, datato 8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad oggetto il trasferimento della proprietà da parte di e (che dunque alcunché avevano acquistato in virtù del Pt_3 CP_2
contratto in data 21.01.2010), in favore di , , CP_1 Parte_4 Parte_5
, e degli immobili rispettivamente siti in Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091, 2092
(già particella 133), è inopponibile ai proprietari eredi , in quando stipulato a non Parte_2
domino.
5 Per l'effetto della detta dichiarazione di inopponibilità deve essere condannata CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Loc. Pirastu, distinto in catasto
Terreni al Foglio 7, particella 2090 (già particella 133).
Deve essere invece rigettata la domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni, in quanto genericamente formulata nell'atto di citazione e successivamente non coltivata, rimasta, dunque, totalmente sfornita di prova.
In relazione alla domanda di ordinare alla Conservatoria di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni, ritiene questo giudice che, trattandosi di attività discrezionali della P.A., in assenza di esplicite norme che consentano tale modus operandi, tali disposizioni non possano essere impartite (si veda sul punto anche la sentenza n. 1968/2023).
Dichiara quindi il non luogo a provvedere su tale domanda.
***
In relazione alle spese processuali si osserva che fin dalla costituzione in giudizio parte attrice ha precisato che l'acquisto si era realizzato in perfetta buona fede, in quanto le venditrici avevano garantito la disponibilità del bene e la libertà da vincoli, avendo pure esibito, all'atto della stipulazione del contratto, il certificato di destinazione urbanistica, intestato al loro dante causa.
aveva specificato che, se fosse risultato che le sue danti causa avevano, a loro volta, CP_1
compiuto il proprio acquisto a non domino, non avrebbe avuto alcun interesse a resistere inutilmente nel presente giudizio.
Successivamente all'accertamento dell'inopponibilità dell'acquisto nei confronti della comunione, parte attrice ha rappresentato la disponibilità ad acquistare ovvero a condurre in affitto il terreno e ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, ovvero affinché, in caso di accertamento dell'acquisto a non domino, venisse dichiarato che il bene oggetto della vendita fra da una parte, e CP_1
CP_ e dall'altra, è di proprietà della Comunione rappresentata dall'attrice, con Parte_3
compensazione delle spese del procedimento.
In ragione di quanto sopra esposto sussistono i presupposti per una compensazione nella misura di
1/2 delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice dichiara che il contratto a rogito Notaio in Quartu Sant'Elena, datato 8.4.2010 (Rep. n. 17897/5920), avente ad Persona_1
oggetto il trasferimento della piena proprietà da parte di e in Parte_3 CP_2
6 favore di , , CP_1 Parte_4 Parte_5 Controparte_3 [...]
e degli immobili rispettivamente siti in Quartu Sant'Elena, Loc. CP_4 Controparte_5
Pirastu, distinti nel Catasto Terreni al Foglio 7, particelle 2090, 2091, 2092 (già particella
133), è inopponibile ai terzi e, in particolare, agli eredi “ ”; Parte_2
2) condanna al rilascio senza dilazione dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, CP_1
Loc. Pirastu, distinto in catasto Terreni al Foglio 7, particella 2090 (derivante dal frazionamento della particella n. 133);
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice;
4) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di ordinare alla Conservatoria di provvedere alle conseguenti trascrizioni e/o annotazioni;
5) compensa per ½ le spese processuali fra le parti e condanna alla rifusione in CP_1 favore dell'attrice delle spese processuali nella misura del restante ½ che liquida in €
1.278,00 a titolo di compenso professionale, oltre contributo unificato e spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a.
Cagliari, 13.06.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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