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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE
* * * * * Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2481/2024 promosso da:
(P.I.: Controparte_1
), (C.F.: ) e P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. VINCI GIANCA
[...] C.F._2
ATTORI contro ( ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._3 CP_4
il ZIAN C.F._4
HI CA (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. NARDINI C.F._5
STEFANO CONVENUTI
* * * * * Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. La Società CP_1 Controparte_1
i soci e hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2
, e HI CA esponendo (in sintesi e per Controparte_3 CP_4 quanto qui rileva):
- che, con atto notarile di “aumento del capitale sociale di società di persone” stipulato in data 30.12.2020, e hanno fatto ingresso nella compagine Controparte_1 CP_2 della società di cui erano già soci i 3 odierni convenuti;
Controparte_5
- che, a seguito di tale operazione, il capitale sociale risultava così suddiviso:
45,50% Controparte_3
14,00% CP_4
HI CA 10,00%
15,00% Controparte_1 Cont
15,00%; CP_2
- che l'art. 9 dei patti sociali prevedeva l'esonero dei nuovi soci dai debiti contratti dalla società in data anteriore al loro ingresso, ferma la responsabilità solidale nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 2269 c.c.;
- che successivamente è emersa la grave situazione debitoria in cui versava la società, non conoscibile dai in quanto alla data del 30.12.2020 non era stato redatto un bilancio;
CP_1
- che, per farvi fronte, essi hanno effettuato reiterati prestiti personali infruttiferi, mai restituiti né recuperati, in quanto la società è sempre stata in perdita e non ha generato profitto;
Pagina 1 - che le analisi contabili eseguite hanno verificato la sussistenza, all'epoca dell'atto notarile, di debiti per € 273.633,39 contratti unicamente dai vecchi soci. Tanto premesso, gli attori hanno svolto la seguente domanda “accertare e condannare e CH UC, in solido fra loro o come verrà diversamente Controparte_3 CP_4 ritenuto di giustizia, a rifondere ai sig.ri e e/o alla Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 273.633,39 per debiti Controparte_1 pagati, o quella maggiore o minore che sarà accertata in sede di giudizio anche mezzo di CTU tecnico contabile quale rimborso dei debiti pregressi saldati”.
e si sono costituite con unica comparsa e Controparte_3 CP_4 medesimo difensore eccependo in via preliminare:
- la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- l'incompetenza del Tribunale a conoscere della controversia, stante la sussistenza, nell'ambito dei patti sociali, di una clausola compromissoria per arbitrato rituale;
- la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum. Hanno poi contestato nel merito l'azione attorea e insistito per il suo rigetto. Si è costituito anche HI CA sollevando le medesime eccezioni svolte dalle altre 2 convenute ed eccependo, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, il Tribunale, con ordinanza 6.03.2025, ritenendo assorbente l'eccezione di incompetenza, ha rinviato la causa all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione. 2. Si osserva:
- l'art. 13 dei patti sociali, rubricato “Clausola di mediazione e compromissoria” prevede testualmente: “Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società e i suoi Organi (amministrativo, di controllo e di liquidazione), in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto e sue successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno preventivamente sottoposte al procedimento di mediazione finalizzata alla Conciliazione amministrato secondo le previsioni del Regolamento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. del luogo in cui ha sede la società, cui le parti si riportano. L'obbligo del preventivo procedimento di mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari o decreti ingiuntivi anche inaudita altera parte. Qualora entro il termine previsto dalla legge il procedimento di mediazione non si sia favorevolmente concluso, le medesime controversie saranno decise da un arbitro unico, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA del luogo dove ha sede la Società (…). L'Arbitro opererà in via rituale e deciderà secondo diritto, provvedendo anche sulle spese e sui compensi a lui spettanti, nonché sulle controversie relative alla presente causa ed agli eventuali provvedimenti cautelari (…)”;
- gli attori, nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., hanno sostenuto – per contrastare l'exceptio compromissi sollevata dai convenuti – che la presente controversia non attiene all'interpretazione o esecuzione del contratto, bensì alla disciplina ordinaria del pagamento dei debiti sociali, sicché sarebbe esclusa dal campo applicativo della deroga di competenza;
- l'argomento non è, però, persuasivo;
- in primo luogo, sono stati gli stessi attori ad invocare espressamente, a fondamento della
Pagina 2 domanda, l'art. 9 dei patti sociali, che – come si è detto sopra - prevede l'esonero dei nuovi soci dai debiti contratti dai precedenti soci sino al 30.12.2020 (nell'ambito, ovviamente, dei rapporti interni fra essi);
- pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione della somma da essi versata per ripianare la situazione debitoria della società antecedente al loro ingresso, hanno evidentemente agito per l'esecuzione della suddetta pattuizione;
- in ogni caso, la clausola compromissoria è formulata in modo generico e ha, quindi, un ambito di applicazione ampio, dovendosi ritenere comprensiva di tutte le controversie tra soci o tra soci e società relative a crediti derivanti dal rapporto sociale;
- pertanto essa è senz'altro applicabile alla lite insorta fra le odierne parti.
- l'eccezione è dunque fondata e, poiché l'arbitrato previsto dalla clausola è rituale, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del Collegio Arbitrale (cfr. ex multis C. 34569/21: “L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”). 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia per essere la controversia devoluta alla decisione di un Arbitro Unico per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dei patti sociali della Controparte_1
[...]
CONDANNA gli attori in solido a pagare ai convenuti le spese di lite che liquida, per ciascuna parte (dovendosi intendere e quale unica parte CP_4 Controparte_3 processuale), in € 9.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Si comunichi. REGGIO EMILIA, 03/04/2025 Il Giudice
Francesca Malgoni
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE
* * * * * Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2481/2024 promosso da:
(P.I.: Controparte_1
), (C.F.: ) e P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. VINCI GIANCA
[...] C.F._2
ATTORI contro ( ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._3 CP_4
il ZIAN C.F._4
HI CA (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. NARDINI C.F._5
STEFANO CONVENUTI
* * * * * Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. La Società CP_1 Controparte_1
i soci e hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2
, e HI CA esponendo (in sintesi e per Controparte_3 CP_4 quanto qui rileva):
- che, con atto notarile di “aumento del capitale sociale di società di persone” stipulato in data 30.12.2020, e hanno fatto ingresso nella compagine Controparte_1 CP_2 della società di cui erano già soci i 3 odierni convenuti;
Controparte_5
- che, a seguito di tale operazione, il capitale sociale risultava così suddiviso:
45,50% Controparte_3
14,00% CP_4
HI CA 10,00%
15,00% Controparte_1 Cont
15,00%; CP_2
- che l'art. 9 dei patti sociali prevedeva l'esonero dei nuovi soci dai debiti contratti dalla società in data anteriore al loro ingresso, ferma la responsabilità solidale nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 2269 c.c.;
- che successivamente è emersa la grave situazione debitoria in cui versava la società, non conoscibile dai in quanto alla data del 30.12.2020 non era stato redatto un bilancio;
CP_1
- che, per farvi fronte, essi hanno effettuato reiterati prestiti personali infruttiferi, mai restituiti né recuperati, in quanto la società è sempre stata in perdita e non ha generato profitto;
Pagina 1 - che le analisi contabili eseguite hanno verificato la sussistenza, all'epoca dell'atto notarile, di debiti per € 273.633,39 contratti unicamente dai vecchi soci. Tanto premesso, gli attori hanno svolto la seguente domanda “accertare e condannare e CH UC, in solido fra loro o come verrà diversamente Controparte_3 CP_4 ritenuto di giustizia, a rifondere ai sig.ri e e/o alla Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 273.633,39 per debiti Controparte_1 pagati, o quella maggiore o minore che sarà accertata in sede di giudizio anche mezzo di CTU tecnico contabile quale rimborso dei debiti pregressi saldati”.
e si sono costituite con unica comparsa e Controparte_3 CP_4 medesimo difensore eccependo in via preliminare:
- la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- l'incompetenza del Tribunale a conoscere della controversia, stante la sussistenza, nell'ambito dei patti sociali, di una clausola compromissoria per arbitrato rituale;
- la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum. Hanno poi contestato nel merito l'azione attorea e insistito per il suo rigetto. Si è costituito anche HI CA sollevando le medesime eccezioni svolte dalle altre 2 convenute ed eccependo, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, il Tribunale, con ordinanza 6.03.2025, ritenendo assorbente l'eccezione di incompetenza, ha rinviato la causa all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione. 2. Si osserva:
- l'art. 13 dei patti sociali, rubricato “Clausola di mediazione e compromissoria” prevede testualmente: “Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società e i suoi Organi (amministrativo, di controllo e di liquidazione), in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto e sue successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno preventivamente sottoposte al procedimento di mediazione finalizzata alla Conciliazione amministrato secondo le previsioni del Regolamento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. del luogo in cui ha sede la società, cui le parti si riportano. L'obbligo del preventivo procedimento di mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari o decreti ingiuntivi anche inaudita altera parte. Qualora entro il termine previsto dalla legge il procedimento di mediazione non si sia favorevolmente concluso, le medesime controversie saranno decise da un arbitro unico, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA del luogo dove ha sede la Società (…). L'Arbitro opererà in via rituale e deciderà secondo diritto, provvedendo anche sulle spese e sui compensi a lui spettanti, nonché sulle controversie relative alla presente causa ed agli eventuali provvedimenti cautelari (…)”;
- gli attori, nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., hanno sostenuto – per contrastare l'exceptio compromissi sollevata dai convenuti – che la presente controversia non attiene all'interpretazione o esecuzione del contratto, bensì alla disciplina ordinaria del pagamento dei debiti sociali, sicché sarebbe esclusa dal campo applicativo della deroga di competenza;
- l'argomento non è, però, persuasivo;
- in primo luogo, sono stati gli stessi attori ad invocare espressamente, a fondamento della
Pagina 2 domanda, l'art. 9 dei patti sociali, che – come si è detto sopra - prevede l'esonero dei nuovi soci dai debiti contratti dai precedenti soci sino al 30.12.2020 (nell'ambito, ovviamente, dei rapporti interni fra essi);
- pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione della somma da essi versata per ripianare la situazione debitoria della società antecedente al loro ingresso, hanno evidentemente agito per l'esecuzione della suddetta pattuizione;
- in ogni caso, la clausola compromissoria è formulata in modo generico e ha, quindi, un ambito di applicazione ampio, dovendosi ritenere comprensiva di tutte le controversie tra soci o tra soci e società relative a crediti derivanti dal rapporto sociale;
- pertanto essa è senz'altro applicabile alla lite insorta fra le odierne parti.
- l'eccezione è dunque fondata e, poiché l'arbitrato previsto dalla clausola è rituale, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del Collegio Arbitrale (cfr. ex multis C. 34569/21: “L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”). 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia per essere la controversia devoluta alla decisione di un Arbitro Unico per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dei patti sociali della Controparte_1
[...]
CONDANNA gli attori in solido a pagare ai convenuti le spese di lite che liquida, per ciascuna parte (dovendosi intendere e quale unica parte CP_4 Controparte_3 processuale), in € 9.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Si comunichi. REGGIO EMILIA, 03/04/2025 Il Giudice
Francesca Malgoni
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