Decreto cautelare 19 novembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01537/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2025, proposto da
YS Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B624B9CC7C, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl Ferrara e Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, non costituite in giudizio;
Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta, Giulia Valzania e Katia Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arianna Cecutta in Bologna, via Castiglione n. 29;
Azienda Usl della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Rossi e Morris Montalti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dasit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento AUSL Bologna n. 127309 del 20 ottobre 2025 di esclusione del ricorrente dalla gara PA PI176424-25 per la fornitura in service di sistemi diagnostici per esami emocromocitometrici e la determinazione della VES per l’Area Vasta Emilia Centro e per l’Azienda USL della Romagna in OJ S 72/2025 11/04/2025;
- della lex specialis (bando all. 2, disciplinare all. 3 capitolato all. 4 e allegati, in particolare da 5 a 9);
- di ogni atto presupposto connesso o consequenziale;
E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
- in forma specifica, con riammissione alla gara, aggiudicazione e subentro nel contratto ove possibile;
- in subordine per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl di Bologna, della società Dasit s.p.a. e dell’Azienda Usl della Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
La ricorrente ha partecipato - unitamente a Dasit s.p.a., attuale fornitore - alla gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici per esami emocromocitometrici e la determinazione della VES bandita nell’interesse dell’Area Vasta Emilia Centro e dell’Azienda USL della Romagna.
L’offerta dalla stessa presentata è stata, però, esclusa, oltre che per ragioni inerenti all’uniformità tecnologica, perché, secondo l’AUSL, le planimetrie allegate all’offerta non sarebbero state redatte nel rispetto dei vincoli di capitolato: vincoli che, però, secondo la ricorrente, rappresentavano degli elementi suscettibili di valutazione nell’attribuzione del punteggio, qualora rispettati e non anche delle specifiche tecniche dell’offerta richieste a pena di esclusione, non essendo comprese nell’elencazione dell’allegato A al disciplinare che indicava quest’ultime.
Ritenendo, dunque, illegittima l’espulsione dalla gara, la YS ha impugnato gli atti che ad essa hanno condotto, deducendo:
1. Eccesso di potere per contraddittorietà e conseguente violazione dell’art. 10 e dell’allegato II.5 del codice appalti, avendo la stazione appaltante qualificato come carenza di requisiti di ammissione la mancanza di alcune specifiche tecniche la cui presenza avrebbe dovuto determinare solo un maggiore punteggio. L’esclusione, infatti, è stata, in sintesi, disposta in ragione del fatto che i macchinari non sono stati inseriti, in alcuni casi, all’interno del perimetro tracciato da una linea rossa sulle planimetrie dei locali in cui collocare la strumentazione (affermazione che non è contestata), assumendo una collocazione ritenuta dalla stazione appaltante ergonomicamente non corretta e, inoltre, non è stato presentato il layout relativo alla disposizione dei macchinari nei tre laboratori di Riccione, Lugo e Faenza. Tali circostante non sono contestate, nella loro oggettività, dalla odierna ricorrente, la quale, però, sostiene che la lex specialis prevedesse, tra le specifiche tecniche di offerta obbligatorie (ovvero i requisiti indispensabili), le sole dimensioni delle apparecchiature (allegato A), essendo la disposizione dei macchinari oggetto di punteggio (allegato B) e, per ciò stesso, non prevista a pena di esclusione. Dunque, non avrebbe potuto essere disposta l’esclusione, né in ragione della mancata produzione del layout relativo ai tre laboratori per i quali il sopraluogo non era possibile (tant’è che sono stati esclusi dall’elenco di quelli per cui era obbligatorio), né in ragione del fatto che nei layout “dei laboratori di Pievesestina, Forlì, Cesena e Ravenna non sono stati rispettati gli spazi disponibili, evidenziati in rosso nella documentazione di gara”. L’allegato A, infatti, richiedeva, come requisito obbligatorio, solo che “ Le dimensioni della strumentazione proposta nei diversi Laboratori devono essere compatibili con gli spazi disponibili, evidenziati per i laboratori HUB, S. LP e L.R.R. OK ”. Secondo la tesi di parte ricorrente, “se la sua collocazione (il layout) non piaceva alla stazione appaltante essa avrebbe assegnato meno punti, e avrebbe poi preteso lo spostamento delle macchine dopo: la dimensione delle stesse tanto era adeguata rispetto all’area che in ipotesi era occupabile.”. (cfr. il secondo capoverso di pag. 6 del ricorso).
Quanto alla mancata presentazione del layout per tre laboratori (Riccione, Lugo e Faenza) nel ricorso si sostiene:
a) che se si interpreta la lex specialis nel senso che senza l’accordo con gli attuali gestori su eventuali spostamenti si è esclusi, essa sarebbe manifestamente illegittima;
b) che in nessun punto della lex specialis era previsto che le aree delimitate dalle linee rosse fossero da intendersi come vincolanti, pena l’esclusione, o tantomeno sono stati comunicati vincoli tassativi relativi ad altre forniture presenti o elementi strutturali. Perciò non poteva essere sanzionata la previsione del riposizionamento, a spese dell’offerente, anche al fine di ottimizzare gli spazi;
c) talvolta la linea rossa degli atti di gara rappresentava solo approssimativamente la posizione reale della strumentazione (planimetria Pievesestina LRIF_Pievesestina_Fabb_A_PRIMO_21-03-2023, in all. 9), altre volte era la stanza ad essere rappresentata approssimativamente (planimetria Ravenna LRR_Ravenna_16-12-2021 in all. 9), in altre erano presenti due linee rosse differenti;
d) non sarebbe rilevante la mancata considerazione di macchine più o meno efficienti già presenti nei locali e destinate a permanervi, di cui la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza solo nel sopraluogo;
2. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alla lex specialis : l’offerta della ricorrente sarebbe stata illegittimamente esclusa perché in relazione a due presidi non sono stati offerti moduli per liquidi biologici, laddove, secondo la tesi di parte ricorrente, la lex specialis, all’allegato C non prevedeva tale fornitura su tali presidi;
3) in subordine, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della lex specialis per eccesso di potere, perplessità e manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, nonché la violazione del principio del clare loqui . Ove la lex specialis fosse da intendersi come recante il divieto di collocare le macchine fuori dalle aree rosse e non in conformità all’assetto del laboratorio come esistente, ovvero come impositiva della fornitura di macchine in laboratori dove non erano previsti esami con tali macchine, essa sarebbe illegittima per perplessità e irragionevolezza e per aver previsto un requisito di esclusione non individuato chiaramente.
Parte ricorrente ha, altresì formulato una richiesta risarcitoria volta ad ottenere la reintegrazione in forma specifica, mediante l’affidamento del contratto ovvero per equivalente, in misura pari al 10 % del valore della propria offerta.
Si è, quindi, costituita in giudizio la società controinteressata DASIT s.p.a., evidenziando come “in tutti i progetti presentati, la proposta YS non rispetta gli spazi disponibili, ed impone modifiche e spostamenti di strutture di terzi.”. Del tutto irrilevante è che, per taluni laboratori, le planimetrie non fossero perfettamente intelleggibili, in quanto la concorrente è stata esclusa per il mancato rispetto dell’area in cui collocare i macchinari in relazione a laboratori per i quali le planimetrie riportavano chiaramente la linea rossa demarcante l’area in cui collocare le forniture.
In ogni caso, l’esclusione sarebbe comunque legittima, in quanto alla ricorrente è stato contestato oltre al mancato rispetto della linea rossa per i Laboratori di Pievesestina, Cesena, Forlì, Ravenna, la mancanza di ogni layout per i laboratori di Riccione, Lugo e Faenza, ovvero per i tre laboratori per i quali non era previsto il sopraluogo: circostanza che, però, non escludeva la necessità del layout , ma consentiva la redazione sulla base delle sole planimetrie messe a disposizione.
Si è costituita in giudizio anche la stazione appaltante, sottolineando come il concetto di “dimensioni”, da indicarsi a pena di esclusione, non potesse essere considerato disgiuntamente da quello di “collocazione”. Tant’è che il Capitolato prestazionale (all’art. 7) specificava che l'Allegato H conteneva le planimetrie con "evidenziati eventuali vincoli che le Ditte dovranno rispettare nella predisposizione dei progetti" e tali vincoli, identificati come "spazi disponibili" dal requisito, erano previsti a pena di esclusione (Allegato A Requisiti indispensabili).
L’azienda USL della Romagna, invece, si è costituita al solo scopo di chiedere la propria estromissione dal giudizio: richiesta che può essere accolta, poiché nessuno degli atti impugnati può essere ricondotto all’attività di tale ente che, dunque, risulta essere privo di legittimazione passiva in quanto mero beneficiario dell’esito della gara e, dunque, nemmeno qualificabile come controinteressato.
Tutto ciò premesso, il ricorso non può trovare positivo apprezzamento.
La stessa ricorrente ammette di avere ignorato i vincoli spaziali indicati dalla stazione appaltante, avendo “presentato un layout che non è collocato nell’area rossa che la stazione appaltante aveva previsto sulle planimetrie, ma negli spazi che ha riscontrato inutilizzati durante il sopralluogo” (ricorso pag. 6). Nel fare ciò, però, la ricorrente ha trascurato di considerare che gli spazi “inutilizzati” comunicati durante il sopralluogo rappresentavano quelli definiti come “disponibili” dal primo periodo dell’art. 7 del Capitolato prestazionale, utili solo “ per consentire la gestione logistica del periodo che intercorre tra la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e la completa messa a regime ”. Essi si differenziano da quelli di cui si occupa il secondo capoverso del medesimo articolo, che sono gli spazi previsti per la destinazione finale della strumentazione e sono individuati dall’allegato H, recante “ le planimetrie dei locali in cui dovranno essere installati i sistemi oggetto della fornitura, in cui sono evidenziati eventuali vincoli che le Ditte dovranno rispettare nella predisposizione dei progetti ”: vincoli costituiti, per l’appunto, dal rispetto dell’area in cui collocarli, delimitata dall’apposita linea rossa.
Dunque, dalla lettura in combinato disposto della previsione dell’art. 7 del Capitolato prestazione e degli allegati A) ed H), la lex specialis richiedeva chiaramente che la strumentazione rispettasse il requisito indispensabile delle dimensioni compatibili con gli spazi disponibili ovvero con quelli spazi individuati come tali dalle planimetrie di cui all’allegato H).
Quanto all’impossibilità di adempiere all’onere con riferimento ai tre laboratori per cui non era previsto l’obbligo del sopraluogo (per i quali la predisposizione del layout è stata integralmente omessa), si rende necessario precisare che, come provato dalla stazione appaltante, la redazione dei layout era perfettamente possibile sulla base delle planimetrie fornite e la loro presentazione era indispensabile per il rispetto delle condizioni di gara, come, peraltro, ben noto alla YS, che ha implicitamente accettato tale obbligo nella predisposizione del proprio Allegato A all’offerta, in cui, avendo apposto l’apposito “ flag ” nella casella, si è impegnata a comprovare il requisito A0-3 (“Le dimensioni della strumentazione proposta nei diversi Laboratori devono essere compatibili con gli spazi disponibili, evidenziati per i laboratori HUB, S.LP e LRR-OK”) tramite i "Layout di installazione pag 2-19" (cfr. il doc. 8 depositato dall’USL della Romagna: estratto dell’offerta della ricorrente).
Dunque, in sintesi, la redazione del layout era necessaria e possibile per tutti i laboratori ( HUB, S. LP e L.R.R. OK) , compresi quelli in relazione ai quali non era previsto il sopraluogo, per cui l’elaborato richiesto ben avrebbe potuto essere redatto sulla scorta delle planimetrie fornite.
Planimetrie le cui eventuali imprecisioni potevano essere superate, per tutti gli altri laboratori, proprio grazie al sopraluogo imposto come necessario al preciso scopo di consentire al concorrente di accertare la corrispondenza tra caratteristiche reali e rappresentazioni grafiche. Peraltro, parte ricorrente non ha dimostrato che le ragioni del mancato rispetto delle aree delimitate dalla linea rossa tracciata sulle mappe fosse da individuarsi in una diversa situazione reale che lo impedisse in concreto.
Fa sistema con tale lettura della disciplina di gara il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la collocazione della strumentazione e la conseguente progettazione degli spazi nel rispetto di quelli indicati dalla stazione appaltante non poteva essere considerata un requisito oggetto di valutazione (allegato B), essendo riconducibili a tale categoria solo caratteristiche come il “minor ingombro fisico e migliore ergonomicità della strumentazione fornita in funzione dei carichi di lavoro presenti e del numero di analizzatori offerti”.
Accertata la portata del requisito indispensabile richiesto, non può ravvisarsi la dedotta illegittimità della lex specialis, dal momento che appare logica, razionale e non irragionevole, ma, anzi, pienamente corrispondente agli obiettivi perseguiti, così come individuati nell’indizione della gara, la previsione della collocazione degli strumenti in specifiche aree che, considerate le caratteristiche dei laboratori e dell’altra strumentazione già presente, garantiscano la collocazione più efficace ed efficiente individuata nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante.
Esclusa, dunque, la configurabilità del vizio dedotto di cui si è sin qui disquisito, risulta necessario chiarire che l’esclusione dalla gara della ricorrente è stata disposta anche, come evidenziato dalla stazione appaltante a pag. 5 della propria memoria, per il fatto che, con riferimento al laboratorio di Cesena, parte ricorrente non solo non ha rispettato la collocazione prevista dal documento di gara (delimitata dalla linea rossa), la cui rispondenza alla realtà dei luoghi è confermata anche nel rilievo effettuato in sede di sopraluogo dalla concorrente, ma ha palesemente violato anche i limiti dimensionali che essa stessa riconosce dovessero essere rispettati a pena di esclusione. Lo stesso può affermarsi anche con riferimento ai laboratori di Pievesestina, Ravenna e Forlì, come inequivocabilmente si desume dal confronto tra le planimetrie che la stessa ricorrente ha inserito nel ricorso.
Ne deriva che l’avversata esclusione risulta essere legittimata anche dalla violazione dei limiti dimensionali delle strumentazioni offerte.
Il provvedimento di esclusione, dunque, resiste alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso.
Né miglior sorte può essere riservata alla seconda doglianza, avente a oggetto quella parte del provvedimento di esclusione in cui la stazione appaltante ha contestato alla ricorrente che “A. Gli analizzatori forniti in tutti i laboratori devono utilizzare la stessa tecnologia e gli stessi 0-04 reagenti per le stesse analisi, compresi i test di approfondimento presenti nella tecnologia offerta. Dalla relazione progettuale risulta che per i laboratori di Bazzano e San Giovanni non è prevista la fornitura del modulo per l’analisi dei liquidi biologici. Tale mancanza non è accettabile, in quanto non soddisfa il requisito di equivalenza delle analisi e dei test di approfondimento tra tutti i laboratori, limitando significativamente le attività analitiche previste per queste.”.
Secondo la ricorrente, la documentazione di gara (Allegato C - 7 Attività e strumentazione” tabella “A - Attività analitica annua) non prevedeva l'esecuzione di analisi dei liquidi biologici per i due presidi in parola e per tale ragione non è stata prevista la fornitura dei relativi macchinari.
L’obbligo dell’installazione della strumentazione in questione in tutti i laboratori era, però, previsto da una clausola generale.
Che la fornitura del modulo per l’analisi dei liquidi biologici fosse obbligatoria anche per i due presidi di Bazzano e San Giovanni discende, infatti, dalla previsione di cui al punto A0-04 che imponeva, come requisito indispensabile: “ Gli analizzatori forniti in tutti i laboratori devono utilizzare la stessa tecnologia e gli stessi reagenti per le stesse analisi, compresi i test di approfondimento presenti nella tecnologia offerta ”. Tale prescrizione va letta in combinato disposto con l’art. 2 del Capitolato prestazionale che indica come obiettivo: “… 2. Mantenere uniformità dell’attività analitica in tutti gli aspetti: tecnologie, metodiche, standard qualitativi. Tutti i Laboratori dovranno pertanto essere dotati di strumentazioni omogenee, dimensionate ai carichi di lavoro, che utilizzino le stesse metodiche e che assicurino elevati standard di qualità (vedi Allegato D Caratteristiche reagenti). A tale proposito, le Ditte Partecipanti dovranno evidenziare le caratteristiche di omogeneità dei sistemi proposti nei vari Laboratori (ad esempio: sistemi dotati della stessa interfaccia utente e che utilizzino gli stessi reattivi, anche per facilitarne l’impiego da parte del personale addetto) ”.
Un tanto al fine del perseguimento dell’obiettivo strategico indicato dalla stazione appaltante come quello della creazione di una piattaforma tecnologica omogenea su tutta la rete dei laboratori hub e spoke , per garantire la massima flessibilità organizzativa, con la conseguenza che la presunzione del fatto che la fornitura non fosse necessaria per i laboratori di Bazzano e San Giovanni deriva da una mera costruzione della concorrente che non trova riscontro in alcuna previsione del disciplinare di gara.
Ciò accertato, il riferimento alle specifiche previsioni della lex specialis applicate dalla stazione appaltante e di cui si è dato sin qui conto induce a ritenere infondata anche l’ultima censura, non potendosi ravvisare quella perplessità ed incertezza delle previsioni che è stata dedotta nel ricorso.
L’allegato A, infatti, oltre a richiedere inequivocabilmente il rispetto del limite dimensionale che la parte ricorrente nemmeno ha messo in discussione (ancorché lo abbia violato), imponeva, senza possibilità di errore, che il rispetto di esso fosse documentato mediante apposito layout che, almeno per tre laboratori, non è stato prodotto. In ogni caso, l’obbligatorietà del rispetto dell’area in cui collocare i macchinari è desumibile da una lettura della lex specialis nel suo complesso e alla luce della ratio della richiesta, connessa alla necessità di ottenere un posizionamento in grado di soddisfare al meglio la condivisione degli spazi con altri macchinari già esistenti.
Parimenti, anche la previsione relativa alle dotazioni da installare in ciascun laboratorio non appare suscettibile di una lettura diversa da quella della necessità di dotare ognuno di essi di tutti gli apparecchi previsti, essendo “personalizzato” solo il dimensionamento degli stessi.
Non può, dunque, essere negata la chiara natura escludente del mancato rispetto delle prescrizioni di cui si è sin qui dibattuto.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza, salva la compensazione nei confronti dell’azienda USL della Romagna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, previa estromissione dal giudizio dell’azienda USL della Romagna.
Quanto alle spese del giudizio, le compensa nei confronti dell’USL estromessa e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione e della controinteressata, in euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO PE, Presidente
AR NO, Consigliere, Estensore
AO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | AO PE |
IL SEGRETARIO