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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7117 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16124/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Vallefuoco presso il cui studio è elett.te Parte_1 dom.to in Napoli, alla Via Morghen n.36;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di
[...]
Stasio presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci n.14;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.7.2024, il ricorrente in epigrafe – premesso di aver superato la selezione per la borsa di studio universitaria bandita dalla in qualità di laureato CP_2 magistrale in Economia aziendale per la durata di un anno, dal 17.3.2023 al 17.3.2024 – si doleva di avere di fatto svolto le mansioni di funzionario amministrativo alle dipendenze della
[...] senza, però, godere dei diritti retributivi e contributivi connessi alla disciplina del CP_2 rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, esponeva che l'art. 4 del contratto concluso tra le parti prevedeva, a fronte del versamento dell'importo lordo annuo di euro 22.000,00, la sua partecipazione ad un progetto – il cui Responsabile era il Prof. - avente lo scopo di studiare le migliori strategie da Persona_1 applicare all'iter organizzativo del , ma che tale progetto non esisteva, Parte_2 né ma era stato sottoposto alla sua attenzione e che in realtà, il Prof. aveva Persona_1 esercitato il potere direttivo e di controllo della sua attività.
L precisava, infatti, che – pur non avendo le parti previsto un obbligo di presenza – egli Pt_1 aveva di fatto osservato “un orario di lavoro quotidiano dal lunedì al venerdì, con una media di 7/8 ore al giorno sottoposto alla timbratura del cartellino come dimostra l'estratto elettronico del badge” che timbrava e che era stato “sottoposto agli stessi orari dei dipendenti (36 ore a settimana)”.
Assumeva, quindi, lo svolgimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata di cui ricorrevano tutti gli indici essendo stato “soggetto all'osservanza di un orario di lavoro, all'inserimento nell'ambito della organizzazione aziendale, al controllo dell'attività lavorativa e al potere gerarchico del datore di lavoro, nonché alla corresponsione di una retribuzione fissa e continuativa mensile” (pg. 7 del ricorso) e di aver svolto mansioni riconducibili a quelle proprie del Collaboratore amministrativo professionale – Area dei professionisti della salute e dei funzionari - categoria “D”, linea retributiva livello D3 del CCNL del personale Comparto Sanità.
Agìva, quindi, in giudizio perché, accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 17.3.2023 al 17.3.2024 e lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello rivendicato del CCNL Sanità, la convenuta fosse condannata al pagamento di euro 11.636,47 a titolo di differenze retributive come quantificate in ricorso, di cui euro 2.212,79 a titolo di TFR, nonché al pagamento di euro 3.600,00 per la partecipazione a 18 sedute del Comitato etico, vinte le spese con attribuzione.
L' costituitasi in giudizio Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore.
In primo luogo, evidenziava che con Delibera del D.G. n.74 del 30.9.3033 era stato approvato il Bando di Selezione Pubblica finalizzato al conferimento di una borsa di studio ordinaria e non universitaria, “per le esigenze della segreteria del Comitato Etico per l'attuazione delle procedure per il mantenimento della tempistica finalizzata alla conclusione dell'iter autorizzativo relativo a studi interventistici/osservazionali in conformità alla normativa vigente”.
In secondo luogo, sottolineava che nel contratto di borsa di studio le parti avevano espressamente escluso la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata e che, anche a fronte della genericità delle allegazioni sul punto, non era stata introdotta alcuna prova in ordine alla configurabilità di un potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro che costituisce il fondamento della subordinazione.
Sosteneva, inoltre, l' che neppure erano rinvenibili gli indici sintomatici del rapporto di CP_1 lavoro subordinato, non avendo avuto il ricorrente alcun obbligo di presenza non essendo tenuto a giustificare le assenze, né a rispettare un orario di lavoro predeterminato
La resistente deduceva, altresì, che l'attività svolta dall' era perfettamente coincidente con Pt_1 quella prevista in contratto in quanto concernente “le esigenze della segreteria del Comitato Etico “ nonché “l'attuazione delle procedure per il mantenimento della tempistica finalizzata alla conclusione dell'iter autorizzativo relativo a studi interventistici/osservazionali”.
L contestava, infine, l'applicabilità del CCNL Sanità essendo, invece, applicabile il CCNL CP_1
ed i conteggi depositati e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_3 spese di lite.
All'udienza di discussione del 31.3.2025, parte ricorrente indicava un teste la cui escussione si sarebbe resa necessaria in conseguenza delle difese svolte da controparte e chiedeva ammettersi la prova contraria sui capi articolati dall'Azienda convenuta, la quale si opponeva, invece, allo svolgimento di attività istruttoria.
Il G.L., ritenuta la causa matura per la decisione ed assegnato un termine per il deposito di note conclusive, rinviava la causa all'odierna udienza del 9.10.2025 e, all'esito della discussione svolta, la decideva con la presente sentenza di cu dava lettura.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale attiene essenzialmente alla esatta qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, per l'evidente ragione che i diritti retributivi di cui l'istante chiede il riconoscimento trovano nella dedotta natura subordinata del rapporto, oggetto di specifiche contestazioni da parte della resistente, il proprio imprescindibile presupposto logico-giuridico.
Come è stato ripetutamente osservato, astrattamente qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative.
Se ciò è vero, è altresì vero, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, connotati tipici della subordinazione (cfr. ex multis Cass. 1420/2002; Cass.3200/2001).
Tuttavia, non può in nessun caso prescindersi dal nomen iuris indicato dalle parti, assumendo l'elemento volontaristico valore decisivo, quando - all'esito dell'indagine giudiziale - permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto;
in tali ipotesi, mancando una presunzione legislativa di subordinazione, deve procedersi, infatti, ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti, non essendo in tali casi l'autoqualificazione in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto ( cfr. ex multisCass.45/07).
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
L'istante è tenuto, cioè, a provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori, ritenuti indicatori della condizione di subordinazione
Tali elementi, i quali assumono valore indicativo, ma non determinante ai fini che ci occupano, sono quelli semplificativamente di seguito elencati:
- l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato;
- il carattere periodico della retribuzione;
- la misura fissa della retribuzione stessa;
- l'assenza di rischio d'impresa;
- la continuità temporale della prestazione e la esclusività della stessa;
- l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
- la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari;
Tali indici rivelatori sono privi di decisivo valore autonomo.
Tuttavia, se globalmente considerati ed avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione.
Ebbene, alla luce dei principi richiamati va esaminato il caso di specie.
In primo luogo deve evidenziarsi la univoca volontà delle parti contraenti, manifestata all'atto della sottoscrizione del contratto di borsa di studio, di escludere la sussistenza di un vincolo di subordinazione avendo esse espressamente previsto che “la borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro”, dandosi in tal modo reciprocamente atto della insussistenza dei requisiti fondamentali della subordinazione e manifestando in tal modo chiaramente l'intenzione di ricondurre il rapporto entro l'alveo di una semplice collaborazione.
Tale essendo il formale assetto di interessi liberamente determinato dalle parti, deve allora accertarsi se esso abbia trovato sostanziale conferma nell'effettivo e concreto articolarsi del rapporto di collaborazione o se, viceversa, sia stato sovvertito con l'esercizio di fatto da parte della resistente di un potere gerarchico tipico della subordinazione.
Nell'atto introduttivo, parte ricorrente – sulla quale grava, come si è detto, il relativo onere probatorio – non ha articolato alcuna prova testimoniale diretta, né ha indicato i testi da escutere, ma si è limitata a chiedere l'ammissione della prova contraria sulle circostanze che sarebbero state eventualmente allegate dalla controparte nella memoria difensiva.
Ebbene, pur senza voler considerare le preclusioni e le decadenze istruttorie che impongono a ciascuna delle parti di articolare tutti i propri mezzi istruttori nei rispettivi atti introduttivi e non oltre, deve osservarsi che gravando sull'attore la prova della subordinazione, quest'ultima non può che essere affidata all'articolazione istruttoria formulata dall'attore stesso determinandosi, diversamente, una sostanziale inversione dell'onere della prova.
Il ricorrente ha fondato la propria domanda sui documenti allegati al ricorso che dimostrerebbero la natura dell'attività concretamente svolta, asseritamente diversa da quella di cui al contratto di borsa di studio, oltre che il potere gerarchico, disciplinare e di controllo esercitato dall'Azienda resistente.
Tuttavia, è proprio la prova documentale depositata dal ricorrente che esclude la fondatezza della domanda proposta fornendo, al contrario, elementi di giudizio che evidenziano fortemente la perfetta coincidenza tra le modalità di svolgimento del rapporto e quelle previste contrattualmente dalle parti, le quali, come si è detto, hanno espressamente escluso la subordinazione.
In primo luogo, i compiti affidati al ricorrente, come dal medesimo ricostruiti, si sostanziano nel supporto allo svolgimento delle attività della segreteria del Comitato Etico e ciò conformemente alle previsioni contrattuali.
L'art. 1 del contratto di borsa di studio (rubricato: oggetto) dispone, infatti, che “L'
[...] assegna al dott. , che accetta, Controparte_4 Parte_1 una borsa di studio… per le esigenze della segreteria del Comitato Etico per l'attuazione delle procedure per il mantenimento della tempistica finalizzata alla conclusione dell'iter autorizzativo relativi a studi interventistici/osservazionali, in conformità alla normativa vigente.
L'attività svolta è, cioè, perfettamente in linea con l'obiettivo assegnato all'art. 4 del contratto per cui “l'incarico conferito di borsista è finalizzato a portare supporto alle attività del progetto sopracitato”.
Il ricorrente ha, quindi, collaborato a fini formativi alle attività della segreteria del Comitato Etico concorrendo all'attuazione di procedure preordinate alla conclusione dell'iter autorizzatorio nel rispetto della tempistica e della normativa vigente, non essendo affatto previsto in contratto che egli fosse impegnato nello studio delle migliori strategie da applicare all'iter organizzativo del Comitato.
In ogni caso, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: "La circostanza che l'attività del beneficiario di una borsa di studio non si esaurisca nell'approfondimento culturale, ma si completi con prestazioni analoghe a quelle del personale dipendente, non è idonea, di per sè, ad implicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ove difetti il requisito dell'assoggettamento del borsista ai poteri e alle direttive dell'ente datore della borsa di studio, assoggettamento non ravvisabile nel mero obbligo del borsista di osservare le prescrizioni interne di funzionamento dell'ente stesso;
ciò è conforme alla giurisprudenza comunitaria, che qualifica il borsista come lavoratore solo se egli eserciti la propria attività per un determinato periodo di tempo sotto l'altrui potere direttivo, percependo una retribuzione a titolo di controprestazione (Corte di Giustizia sentenza 17 luglio 2008, C-94/07). (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva giudicato insufficiente alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato la circostanza che il borsista fosse stato inserito nel piano-ferie del personale in servizio presso l'ente erogatore della borsa di studio)" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012).
Il ricorso introduttivo è, in proposito, del tutto carente di qualunque allegazione in ordine alle modalità di esternazione del potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e della pretesa eterodirezione dell'attività svolta dall' e nulla è stato dedotto sul precipitato Pt_1 dell'esercizio di tali prerogative datoriali.
D'altra parte, l'esercizio di un potere di conformazione della prestazione deve, considerarsi pienamente compatibile con rapporti di collaborazione “autonoma”, essendo ben possibile che anche il prestatore di lavoro non subordinato possa ricevere dettagliate richieste ed istruzioni sulle modalità esecutive della prestazione da eseguire e sottostare, successivamente, a controlli abbastanza penetranti sulla qualità dell'opera o del servizio dedotto in contratto.
Ciò che, viceversa, appare decisivo ai fini della configurazione del vincolo di subordinazione è la sussistenza ,in concreto, di un potere di direzione che investa tutte le modalità gestionali dell'attività espletata dal lavoratore, ivi comprese quelle relative ad un profilo propriamente estrinseco, ovverosia alle modalità di spazio e di tempo della prestazione, in modo tale da non far residuare margini di autonomia per il lavoratore.
Invece, nel caso di specie è risultato mancare, prima ancora della eterodirezione del datore di lavoro, proprio l'elemento imprescindibile della obbligatorietà della prestazione, che costituisce elemento essenziale e qualificante della subordinazione, ovverosia l'obbligo per il lavoratore, a qualunque categoria egli appartenga, di tenere costantemente a disposizione dell'imprenditore le proprie energie lavorative, l'obbligo, dunque di recarsi al lavoro, di giustificare eventuali assenze, di osservare determinati orari, di non poter rifiutare, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari, la prestazione richiesta.
Al contrario, nel caso in esame, gli stessi documenti depositati dal ricorrente depongono nel senso di delineare in capo all'istante una sostanziale autonomia decisionale in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste, e, quindi, una sostanziale incompatibilità della prestazione resa con la subordinazione.
Il ricorrente ha dedotto di essere sottoposto agli stessi orari dei dipendenti (36 ore a settimana) con obbligo di presenza quotidiana dal lunedì al venerdì per 7/8 ore al giorno e di essere tenuto alla timbratura del cartellino come dimostrerebbe l'estratto elettronico del badge timbrato dal ricorrente stesso in funzione del controllo che esercitava il Prof. sulle sue presenze quotidiane Persona_1 sul posto di lavoro (cfr. pg. 4 del ricorso).
Dalle schede depositate relative alla presenza in servizio del ricorrente emerge, però che, a fronte del rapporto iniziato in data 17.3.2023, il ricorrente
-si è assentato da lunedì 22 maggio a venerdì 26 maggio 2023; in relazione a tale periodo il ricorrente non ha dedotto, né ha provato di aver fatto domanda di ferie o di congedo per malattia o altro;
egli non risulta aver giustificato l'assenza, ad esempio con certificazione medica, ma si è limitato a dare una semplice comunicazione della sua assenza (indipendentemente dalla presenza o meno di un legittimo impedimento) con mail del 5 maggio indirizzata al Prof Napoli(avente ad oggetto: comunicazione assenza) ed in laconicamente si legge: “nei giorni dal 22 al 26 maggio non potrò essere presente”.
Il ricorrente non ha dedotto che sia stato adottato alcun provvedimento autorizzatorio che, infatti, non è stato depositato;
-si è assentato nei giorni 1 giugno, 5 giugno di 21 giugno;
per tali giorni di assenza il ricorrente ha depositato un certificato medico (per il primo giugno) e l'attestato di partecipazione a concorsi (per il 5 ed il 21 giugno) senza, tuttavia, provare l'obbligo di giustificare l'assenza né del possibile esercizio del potere disciplinare datoriale ove non avesse fornito la giustificazione stessa;
L inoltre, Pt_1
- si è assentato il 3 ed il 10 aprile, il 31 maggio;
si è assentato il 17, 18 e 26 luglio;
-si è assentato dall'1 al 15 agosto, il 30 ed il 31 agosto
-si è assentato i giorni 1, 4, 14, 19 e 22 settembre;
- si è altresì assentato nel mese di Ottobre nei giorni 3, 4, 5, 13 e 27;
-si è poi assentato il 2 novembre, dal 13 al 16 novembre e nei giorni 22 e 27 novembre;
-si è ulteriormente assentato nel mese di Dicembre 2023 nei giorni 1, 4, 13, 14, 18, 19, 20, 21
-si è assentato nei giorni 2, 3, 12, 22 e 29 gennaio 2024
-si è assentato anche a febbraio nei giorni 1, 7, 8, 9, 12, 13, 19 e 26
-si è, infine, assentato a marzo 2024 nei giorni 4, 5, 7 e 11
Per un totale di circa 60 giorni di assenza, cioè per un numero di giorni di gran lunga superiore a quelli maturati per ferie in un anno, senza che mai gli sia stato chiesto di giustificare l'assenza o sia contestata l'assenza ingiustificata o stata esercitata nei suoi confronti l'azione disciplinare per non essersi presentato al lavoro senza previa autorizzazione datoriale
Anche quanto alle ore lavorate deve registrarsi che spesso il ricorrente effettuava un orario ben inferiore rispetto a quello di 7 ore al giorno cui i dipendenti erano tenuti
Il ricorrente, ad esempio, il giorno 21 marzo 2023 ha lavorato h. 4.59, il 26 aprile ha lavorato h.3.09, il 19 maggio ha lavorato h. 3.42, il 28 giugno ha lavorato ore 4.29, il 27 luglio ha lavorato h. 4.39, il 28 luglio h. 5.13 , il 7 dicembre 2023 ha lavorato h.2.16;
Il minor numero di ore lavorate rispetto alle 36 ore settimanali che i dipendenti della resistente sono obbligati a svolgere non risulta essere stato recuperato né nella settimana o nel mese di riferimento, né nei mesi successivi, né è stato allegato (né tanto meno provato) che l' avesse dovuto Pt_1 chiedere dei permessi orari e che a ciò fosse stato autorizzato. Vi è prova, quindi, che il ricorrente non fosse tenuto a giustificare eventuali assenze e che neppure avesse bisogno di permessi per assentarsi.
Dalle considerazioni svolte si ricava, dunque, una sostanziale autonomia decisionale dell'istante in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste non contraddetta dalle attestazioni mensili Part con cui il sulla base dei dati risultanti dalla timbratura del badge, attestava il Persona_1 regolare svolgimento della prestazione da parte del ricorrente.
Il Prof. Napoli, in qualità di referente della borsa di studio assegnata all' doveva Pt_1 necessariamente verificare l'effettivo svolgimento dell'attività resa da quest'ultimo in adempimento del contratto concluso tra le parti senza che ciò costituisca espressione, per i motivi già illustrati, di un potere datoriale di direzione e controllo.
Deve, pertanto, valorizzarsi il contenuto degli accordi negoziali intervenuti tra le parti dai quali, come si è già detto, pur prescindendo dal nomen iuris, non emerge alcun elemento sintomatico della riconducibilità del rapporto allo schema tipico della subordinazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.650,00 oltre rimborso generale, Iva e Cpa.
Napoli, 9.10.2025 Il giudice
(Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16124/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Vallefuoco presso il cui studio è elett.te Parte_1 dom.to in Napoli, alla Via Morghen n.36;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di
[...]
Stasio presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci n.14;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.7.2024, il ricorrente in epigrafe – premesso di aver superato la selezione per la borsa di studio universitaria bandita dalla in qualità di laureato CP_2 magistrale in Economia aziendale per la durata di un anno, dal 17.3.2023 al 17.3.2024 – si doleva di avere di fatto svolto le mansioni di funzionario amministrativo alle dipendenze della
[...] senza, però, godere dei diritti retributivi e contributivi connessi alla disciplina del CP_2 rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, esponeva che l'art. 4 del contratto concluso tra le parti prevedeva, a fronte del versamento dell'importo lordo annuo di euro 22.000,00, la sua partecipazione ad un progetto – il cui Responsabile era il Prof. - avente lo scopo di studiare le migliori strategie da Persona_1 applicare all'iter organizzativo del , ma che tale progetto non esisteva, Parte_2 né ma era stato sottoposto alla sua attenzione e che in realtà, il Prof. aveva Persona_1 esercitato il potere direttivo e di controllo della sua attività.
L precisava, infatti, che – pur non avendo le parti previsto un obbligo di presenza – egli Pt_1 aveva di fatto osservato “un orario di lavoro quotidiano dal lunedì al venerdì, con una media di 7/8 ore al giorno sottoposto alla timbratura del cartellino come dimostra l'estratto elettronico del badge” che timbrava e che era stato “sottoposto agli stessi orari dei dipendenti (36 ore a settimana)”.
Assumeva, quindi, lo svolgimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata di cui ricorrevano tutti gli indici essendo stato “soggetto all'osservanza di un orario di lavoro, all'inserimento nell'ambito della organizzazione aziendale, al controllo dell'attività lavorativa e al potere gerarchico del datore di lavoro, nonché alla corresponsione di una retribuzione fissa e continuativa mensile” (pg. 7 del ricorso) e di aver svolto mansioni riconducibili a quelle proprie del Collaboratore amministrativo professionale – Area dei professionisti della salute e dei funzionari - categoria “D”, linea retributiva livello D3 del CCNL del personale Comparto Sanità.
Agìva, quindi, in giudizio perché, accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 17.3.2023 al 17.3.2024 e lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello rivendicato del CCNL Sanità, la convenuta fosse condannata al pagamento di euro 11.636,47 a titolo di differenze retributive come quantificate in ricorso, di cui euro 2.212,79 a titolo di TFR, nonché al pagamento di euro 3.600,00 per la partecipazione a 18 sedute del Comitato etico, vinte le spese con attribuzione.
L' costituitasi in giudizio Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore.
In primo luogo, evidenziava che con Delibera del D.G. n.74 del 30.9.3033 era stato approvato il Bando di Selezione Pubblica finalizzato al conferimento di una borsa di studio ordinaria e non universitaria, “per le esigenze della segreteria del Comitato Etico per l'attuazione delle procedure per il mantenimento della tempistica finalizzata alla conclusione dell'iter autorizzativo relativo a studi interventistici/osservazionali in conformità alla normativa vigente”.
In secondo luogo, sottolineava che nel contratto di borsa di studio le parti avevano espressamente escluso la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata e che, anche a fronte della genericità delle allegazioni sul punto, non era stata introdotta alcuna prova in ordine alla configurabilità di un potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro che costituisce il fondamento della subordinazione.
Sosteneva, inoltre, l' che neppure erano rinvenibili gli indici sintomatici del rapporto di CP_1 lavoro subordinato, non avendo avuto il ricorrente alcun obbligo di presenza non essendo tenuto a giustificare le assenze, né a rispettare un orario di lavoro predeterminato
La resistente deduceva, altresì, che l'attività svolta dall' era perfettamente coincidente con Pt_1 quella prevista in contratto in quanto concernente “le esigenze della segreteria del Comitato Etico “ nonché “l'attuazione delle procedure per il mantenimento della tempistica finalizzata alla conclusione dell'iter autorizzativo relativo a studi interventistici/osservazionali”.
L contestava, infine, l'applicabilità del CCNL Sanità essendo, invece, applicabile il CCNL CP_1
ed i conteggi depositati e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_3 spese di lite.
All'udienza di discussione del 31.3.2025, parte ricorrente indicava un teste la cui escussione si sarebbe resa necessaria in conseguenza delle difese svolte da controparte e chiedeva ammettersi la prova contraria sui capi articolati dall'Azienda convenuta, la quale si opponeva, invece, allo svolgimento di attività istruttoria.
Il G.L., ritenuta la causa matura per la decisione ed assegnato un termine per il deposito di note conclusive, rinviava la causa all'odierna udienza del 9.10.2025 e, all'esito della discussione svolta, la decideva con la presente sentenza di cu dava lettura.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale attiene essenzialmente alla esatta qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, per l'evidente ragione che i diritti retributivi di cui l'istante chiede il riconoscimento trovano nella dedotta natura subordinata del rapporto, oggetto di specifiche contestazioni da parte della resistente, il proprio imprescindibile presupposto logico-giuridico.
Come è stato ripetutamente osservato, astrattamente qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative.
Se ciò è vero, è altresì vero, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, connotati tipici della subordinazione (cfr. ex multis Cass. 1420/2002; Cass.3200/2001).
Tuttavia, non può in nessun caso prescindersi dal nomen iuris indicato dalle parti, assumendo l'elemento volontaristico valore decisivo, quando - all'esito dell'indagine giudiziale - permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto;
in tali ipotesi, mancando una presunzione legislativa di subordinazione, deve procedersi, infatti, ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti, non essendo in tali casi l'autoqualificazione in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto ( cfr. ex multisCass.45/07).
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
L'istante è tenuto, cioè, a provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori, ritenuti indicatori della condizione di subordinazione
Tali elementi, i quali assumono valore indicativo, ma non determinante ai fini che ci occupano, sono quelli semplificativamente di seguito elencati:
- l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato;
- il carattere periodico della retribuzione;
- la misura fissa della retribuzione stessa;
- l'assenza di rischio d'impresa;
- la continuità temporale della prestazione e la esclusività della stessa;
- l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
- la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari;
Tali indici rivelatori sono privi di decisivo valore autonomo.
Tuttavia, se globalmente considerati ed avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione.
Ebbene, alla luce dei principi richiamati va esaminato il caso di specie.
In primo luogo deve evidenziarsi la univoca volontà delle parti contraenti, manifestata all'atto della sottoscrizione del contratto di borsa di studio, di escludere la sussistenza di un vincolo di subordinazione avendo esse espressamente previsto che “la borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro”, dandosi in tal modo reciprocamente atto della insussistenza dei requisiti fondamentali della subordinazione e manifestando in tal modo chiaramente l'intenzione di ricondurre il rapporto entro l'alveo di una semplice collaborazione.
Tale essendo il formale assetto di interessi liberamente determinato dalle parti, deve allora accertarsi se esso abbia trovato sostanziale conferma nell'effettivo e concreto articolarsi del rapporto di collaborazione o se, viceversa, sia stato sovvertito con l'esercizio di fatto da parte della resistente di un potere gerarchico tipico della subordinazione.
Nell'atto introduttivo, parte ricorrente – sulla quale grava, come si è detto, il relativo onere probatorio – non ha articolato alcuna prova testimoniale diretta, né ha indicato i testi da escutere, ma si è limitata a chiedere l'ammissione della prova contraria sulle circostanze che sarebbero state eventualmente allegate dalla controparte nella memoria difensiva.
Ebbene, pur senza voler considerare le preclusioni e le decadenze istruttorie che impongono a ciascuna delle parti di articolare tutti i propri mezzi istruttori nei rispettivi atti introduttivi e non oltre, deve osservarsi che gravando sull'attore la prova della subordinazione, quest'ultima non può che essere affidata all'articolazione istruttoria formulata dall'attore stesso determinandosi, diversamente, una sostanziale inversione dell'onere della prova.
Il ricorrente ha fondato la propria domanda sui documenti allegati al ricorso che dimostrerebbero la natura dell'attività concretamente svolta, asseritamente diversa da quella di cui al contratto di borsa di studio, oltre che il potere gerarchico, disciplinare e di controllo esercitato dall'Azienda resistente.
Tuttavia, è proprio la prova documentale depositata dal ricorrente che esclude la fondatezza della domanda proposta fornendo, al contrario, elementi di giudizio che evidenziano fortemente la perfetta coincidenza tra le modalità di svolgimento del rapporto e quelle previste contrattualmente dalle parti, le quali, come si è detto, hanno espressamente escluso la subordinazione.
In primo luogo, i compiti affidati al ricorrente, come dal medesimo ricostruiti, si sostanziano nel supporto allo svolgimento delle attività della segreteria del Comitato Etico e ciò conformemente alle previsioni contrattuali.
L'art. 1 del contratto di borsa di studio (rubricato: oggetto) dispone, infatti, che “L'
[...] assegna al dott. , che accetta, Controparte_4 Parte_1 una borsa di studio… per le esigenze della segreteria del Comitato Etico per l'attuazione delle procedure per il mantenimento della tempistica finalizzata alla conclusione dell'iter autorizzativo relativi a studi interventistici/osservazionali, in conformità alla normativa vigente.
L'attività svolta è, cioè, perfettamente in linea con l'obiettivo assegnato all'art. 4 del contratto per cui “l'incarico conferito di borsista è finalizzato a portare supporto alle attività del progetto sopracitato”.
Il ricorrente ha, quindi, collaborato a fini formativi alle attività della segreteria del Comitato Etico concorrendo all'attuazione di procedure preordinate alla conclusione dell'iter autorizzatorio nel rispetto della tempistica e della normativa vigente, non essendo affatto previsto in contratto che egli fosse impegnato nello studio delle migliori strategie da applicare all'iter organizzativo del Comitato.
In ogni caso, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: "La circostanza che l'attività del beneficiario di una borsa di studio non si esaurisca nell'approfondimento culturale, ma si completi con prestazioni analoghe a quelle del personale dipendente, non è idonea, di per sè, ad implicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ove difetti il requisito dell'assoggettamento del borsista ai poteri e alle direttive dell'ente datore della borsa di studio, assoggettamento non ravvisabile nel mero obbligo del borsista di osservare le prescrizioni interne di funzionamento dell'ente stesso;
ciò è conforme alla giurisprudenza comunitaria, che qualifica il borsista come lavoratore solo se egli eserciti la propria attività per un determinato periodo di tempo sotto l'altrui potere direttivo, percependo una retribuzione a titolo di controprestazione (Corte di Giustizia sentenza 17 luglio 2008, C-94/07). (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva giudicato insufficiente alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato la circostanza che il borsista fosse stato inserito nel piano-ferie del personale in servizio presso l'ente erogatore della borsa di studio)" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012).
Il ricorso introduttivo è, in proposito, del tutto carente di qualunque allegazione in ordine alle modalità di esternazione del potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e della pretesa eterodirezione dell'attività svolta dall' e nulla è stato dedotto sul precipitato Pt_1 dell'esercizio di tali prerogative datoriali.
D'altra parte, l'esercizio di un potere di conformazione della prestazione deve, considerarsi pienamente compatibile con rapporti di collaborazione “autonoma”, essendo ben possibile che anche il prestatore di lavoro non subordinato possa ricevere dettagliate richieste ed istruzioni sulle modalità esecutive della prestazione da eseguire e sottostare, successivamente, a controlli abbastanza penetranti sulla qualità dell'opera o del servizio dedotto in contratto.
Ciò che, viceversa, appare decisivo ai fini della configurazione del vincolo di subordinazione è la sussistenza ,in concreto, di un potere di direzione che investa tutte le modalità gestionali dell'attività espletata dal lavoratore, ivi comprese quelle relative ad un profilo propriamente estrinseco, ovverosia alle modalità di spazio e di tempo della prestazione, in modo tale da non far residuare margini di autonomia per il lavoratore.
Invece, nel caso di specie è risultato mancare, prima ancora della eterodirezione del datore di lavoro, proprio l'elemento imprescindibile della obbligatorietà della prestazione, che costituisce elemento essenziale e qualificante della subordinazione, ovverosia l'obbligo per il lavoratore, a qualunque categoria egli appartenga, di tenere costantemente a disposizione dell'imprenditore le proprie energie lavorative, l'obbligo, dunque di recarsi al lavoro, di giustificare eventuali assenze, di osservare determinati orari, di non poter rifiutare, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari, la prestazione richiesta.
Al contrario, nel caso in esame, gli stessi documenti depositati dal ricorrente depongono nel senso di delineare in capo all'istante una sostanziale autonomia decisionale in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste, e, quindi, una sostanziale incompatibilità della prestazione resa con la subordinazione.
Il ricorrente ha dedotto di essere sottoposto agli stessi orari dei dipendenti (36 ore a settimana) con obbligo di presenza quotidiana dal lunedì al venerdì per 7/8 ore al giorno e di essere tenuto alla timbratura del cartellino come dimostrerebbe l'estratto elettronico del badge timbrato dal ricorrente stesso in funzione del controllo che esercitava il Prof. sulle sue presenze quotidiane Persona_1 sul posto di lavoro (cfr. pg. 4 del ricorso).
Dalle schede depositate relative alla presenza in servizio del ricorrente emerge, però che, a fronte del rapporto iniziato in data 17.3.2023, il ricorrente
-si è assentato da lunedì 22 maggio a venerdì 26 maggio 2023; in relazione a tale periodo il ricorrente non ha dedotto, né ha provato di aver fatto domanda di ferie o di congedo per malattia o altro;
egli non risulta aver giustificato l'assenza, ad esempio con certificazione medica, ma si è limitato a dare una semplice comunicazione della sua assenza (indipendentemente dalla presenza o meno di un legittimo impedimento) con mail del 5 maggio indirizzata al Prof Napoli(avente ad oggetto: comunicazione assenza) ed in laconicamente si legge: “nei giorni dal 22 al 26 maggio non potrò essere presente”.
Il ricorrente non ha dedotto che sia stato adottato alcun provvedimento autorizzatorio che, infatti, non è stato depositato;
-si è assentato nei giorni 1 giugno, 5 giugno di 21 giugno;
per tali giorni di assenza il ricorrente ha depositato un certificato medico (per il primo giugno) e l'attestato di partecipazione a concorsi (per il 5 ed il 21 giugno) senza, tuttavia, provare l'obbligo di giustificare l'assenza né del possibile esercizio del potere disciplinare datoriale ove non avesse fornito la giustificazione stessa;
L inoltre, Pt_1
- si è assentato il 3 ed il 10 aprile, il 31 maggio;
si è assentato il 17, 18 e 26 luglio;
-si è assentato dall'1 al 15 agosto, il 30 ed il 31 agosto
-si è assentato i giorni 1, 4, 14, 19 e 22 settembre;
- si è altresì assentato nel mese di Ottobre nei giorni 3, 4, 5, 13 e 27;
-si è poi assentato il 2 novembre, dal 13 al 16 novembre e nei giorni 22 e 27 novembre;
-si è ulteriormente assentato nel mese di Dicembre 2023 nei giorni 1, 4, 13, 14, 18, 19, 20, 21
-si è assentato nei giorni 2, 3, 12, 22 e 29 gennaio 2024
-si è assentato anche a febbraio nei giorni 1, 7, 8, 9, 12, 13, 19 e 26
-si è, infine, assentato a marzo 2024 nei giorni 4, 5, 7 e 11
Per un totale di circa 60 giorni di assenza, cioè per un numero di giorni di gran lunga superiore a quelli maturati per ferie in un anno, senza che mai gli sia stato chiesto di giustificare l'assenza o sia contestata l'assenza ingiustificata o stata esercitata nei suoi confronti l'azione disciplinare per non essersi presentato al lavoro senza previa autorizzazione datoriale
Anche quanto alle ore lavorate deve registrarsi che spesso il ricorrente effettuava un orario ben inferiore rispetto a quello di 7 ore al giorno cui i dipendenti erano tenuti
Il ricorrente, ad esempio, il giorno 21 marzo 2023 ha lavorato h. 4.59, il 26 aprile ha lavorato h.3.09, il 19 maggio ha lavorato h. 3.42, il 28 giugno ha lavorato ore 4.29, il 27 luglio ha lavorato h. 4.39, il 28 luglio h. 5.13 , il 7 dicembre 2023 ha lavorato h.2.16;
Il minor numero di ore lavorate rispetto alle 36 ore settimanali che i dipendenti della resistente sono obbligati a svolgere non risulta essere stato recuperato né nella settimana o nel mese di riferimento, né nei mesi successivi, né è stato allegato (né tanto meno provato) che l' avesse dovuto Pt_1 chiedere dei permessi orari e che a ciò fosse stato autorizzato. Vi è prova, quindi, che il ricorrente non fosse tenuto a giustificare eventuali assenze e che neppure avesse bisogno di permessi per assentarsi.
Dalle considerazioni svolte si ricava, dunque, una sostanziale autonomia decisionale dell'istante in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste non contraddetta dalle attestazioni mensili Part con cui il sulla base dei dati risultanti dalla timbratura del badge, attestava il Persona_1 regolare svolgimento della prestazione da parte del ricorrente.
Il Prof. Napoli, in qualità di referente della borsa di studio assegnata all' doveva Pt_1 necessariamente verificare l'effettivo svolgimento dell'attività resa da quest'ultimo in adempimento del contratto concluso tra le parti senza che ciò costituisca espressione, per i motivi già illustrati, di un potere datoriale di direzione e controllo.
Deve, pertanto, valorizzarsi il contenuto degli accordi negoziali intervenuti tra le parti dai quali, come si è già detto, pur prescindendo dal nomen iuris, non emerge alcun elemento sintomatico della riconducibilità del rapporto allo schema tipico della subordinazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.650,00 oltre rimborso generale, Iva e Cpa.
Napoli, 9.10.2025 Il giudice
(Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)