Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Sentenza breve 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 06/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04177/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 4177 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di genitori, esercenti la relativa responsabilità sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
C.S.A. di Napoli, I. C. "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento:
del -OMISSIS- emesso dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza cautelare, n. 2002 del 14.10.2024, la Sezione così provvedeva:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
la minore è affetta da -OMISSIS- e per tale patologia è stata riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap grave di cui al c. 3 dell’art. 3 della l. 104/92”, nonché invalida con indennità di accompagnamento;
ella frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla Scuola -OMISSIS- per 40 ore settimanali;
ella, a causa di detta patologia, ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguita da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia (40 ore);
l’Istituto Scolastico frequentato dalla stessa, nonostante tale grave patologia ed a fronte di un orario di frequenza come sopra precisato, le ha assegnato n. 33 ore di sostegno, come risulta dalla nota gravata;
la diagnosi funzionale in atti prescrive il sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità;
il verbale del G.L.O. del 20.05.2024 e poi il P.E.I. a.s. 2023-2024, in sede di verifica finale, hanno previsto, per l’anno scolastico successivo (2024 -2025), 40 ore di sostegno, ovvero copertura totale delle ore di frequenza scolastica;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio ed in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale gravato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 33 ore, a fronte di un orario di frequenza di 40 ore e nonostante quanto richiesto dal G.L.O., al termine dell’a.s. 2023-2024, per l’a.s. successivo (40 ore) e quanto risulta dalla d.f. in atti, stante la situazione di grave disabilità della minore;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e rinvia alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti”;
Rilevato che sì sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando memoria in resistenza e documentazione dell’Istituto Scolastico frequentato dalla minore, relativa al ricorso;
Rilevato che, in data 3.02.2025, parte ricorrente depositava note difensive in cui dichiarava che l’ordinanza cautelare di cui sopra era stata ottemperata, nonché depositava certificato rilasciato dall’Istituto di appartenenza della minore e P.E.I. 2024/2025, approvato nelle more con la previsione di 40 ore di sostegno, e chiedeva pertanto che, relativamente al ricorso, fosse pronunziata sentenza d’improcedibilità per s.d.i., con condanna alle spese di lite a carico di controparte, richiesta in rito cui sostanzialmente aderiva l’Avvocatura Erariale con memoria in data 4.02.2025, chiedendo peraltro che fosse dichiarata la cessata materia del contendere;
Rilevato che il ricorso era trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione dello stesso, con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente definito con sentenza breve che, alla luce di quanto dichiarato dalle parti e della documentazione prodotta, dichiari cessata la materia del contendere, piuttosto che il sopravvenuto difetto d’interesse di parte ricorrente, stante il soddisfacimento integrale della sua pretesa con l’approvazione del P.E.I. a.s. 2024/2025 prevedente 40 ore di sostegno per la minore, e con condanna delle stesse Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, in favore dei ricorrenti, per soccombenza virtuale, ed attribuzione al difensore dei medesimi ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
Rilevato, quanto alla richiesta di accertare il diritto della minore al sostegno integrale, anche per gli anni scolastici successivi, che la stessa non può essere accolta, conformemente al costante orientamento della Sezione, fondato sull’impossibilità, per il T.A.R., di pronunciare circa poteri amministrativi non ancora esercitati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Respinge, nei sensi di cui in motivazione, la domanda volta all’accertamento del diritto della minore al sostegno integrale, anche per gli anni scolastici successivi.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dei medesimi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.