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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LL ET Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CANNIZZO GIUSEPPE, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. COSTA MARIA RITA C.F._2
ORNELLA,
PEC: Email_2
appellata/appellante incidentale
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
-Accogliere il presente appello sia nella sostanza che nella forma ed, in riforma della sentenza n. 6118/2024 pubblicata dal Tribunale di Palermo – Sez. I Civile – Dott.ssa
Montante, il 14.12.2024;
- Ritenere e dichiarare che nessun diritto al mantenimento e/o all'assegno divorzile possa spettare alla sig.ra stante l'assenza dei presupposti di legge. Controparte_1
-rigettare ogni domanda di in ordine al pagamento di qualsiasi Controparte_1 contributo, a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile, da parte del Sig. Parte_1
;
[...]
- con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
-Condannare la sig.ra al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c di cui si Controparte_1
chiede la liquidazione in via equitativa;
- Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio con distrazione, ex art 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario;
-Emettere ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale”.
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale:
Rigettare con ogni statuizione la domanda preliminare di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, domanda inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 6118/2024, siccome infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte.
Al contempo, in virtù dei poteri officiosi e d'impulso che la nuova formulazione degli artt.
473 bis -31 e seg. c.p.c. attribuiscono alla Corte di Appello, ritenere e dichiarare incongruo
l'importo di € 150,00 mensili a favore della sig.ra , e conseguentemente onerare il CP_1
Sig. a versare alla sig.ra un importo non inferiore Parte_1 Controparte_1
ad € 250,00mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT.
Confermare la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce sulle spese di giudizio.
Con il favore delle spese e compensi, IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 6118/2024, resa in data 12 dicembre 2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei confronti di Parte_1 CP_1
, il Tribunale di Palermo - già dichiarata con sentenza non definitiva n. 742/2023
[...] del 17 febbraio 2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in epigrafe il 3 ottobre 1985 a Bagheria - ha posto in capo a Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un importo pari ad
[...] Controparte_1 euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 16 gennaio 2025, lamentando l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale posto a suo carico l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore dell'appellata, in assenza dei relativi presupposti e di una domanda specifica da parte della stessa, e per averlo condannato al pagamento delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'8 aprile 2025, si è costituita l'appellata, chiedendo, altresì, attraverso rituale appello incidentale, la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva quantificato in soli euro 150,00 mensili l'assegno divorzile in suo favore.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 10 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, deve darsi atto della tempestiva proposizione dell'appello incidentale, depositato in data 8 aprile 2025, in conformità al principio di cui all'art. 343 c.p.c. secondo cui l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione che, nel caso di specie, era fissata per il 9 maggio 2025.
7. Nel merito, l'appello principale è infondato e l'appello incidentale è parzialmente fondato e pertanto andrà accolto nei limiti delle motivazioni che seguono.
3 8. I due motivi dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale devono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica.
Con i due motivi di gravame, l'appellante principale ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui lo obbliga a corrispondere un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili in favore dell'appellata, in assenza dei relativi presupposti e di proposizione di espressa domanda.
A dire dell'appellante, invero, il Tribunale avrebbe disposto l'assegno divorzile in favore dell'odierna appellata in assenza di specifica proposizione di domanda sul punto, stante che la Sig.ra ha sempre soltanto parlato nella sua memoria di costituzione del 14/10/ CP_1
2022 e nella successiva memoria integrativa dell'1/2/2023 di un assegno quale contributo al mantenimento.
L'appellante ha, altresì, dedotto l'insussistenza della prova che l'appellata avesse fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare e dello squilibrio economico tra le parti, considerato che al netto del canone di locazione di euro 350,00 e della rata di euro 310,00 relativa ad un finanziamento Agos, la sua pensione di 1.600,00 euro mensili si riduce ad euro
940,00 circa, dunque poco meno del reddito percepito mensilmente dall'appellata, pari ad euro 957,80.
L'appellante incidentale, con unico motivo, ha, invece, lamentato l'erronea quantificazione dell'assegno divorzile disposto in proprio favore, sul presupposto di una disparità economico reddituale tra le parti dovuta al fatto che, mentre la sua fonte principale di reddito è costituita dal modesto stipendio di euro 865,19 lordi, quale dipendente part-time della “Servizi Ausiliari
Sicilia”, il Sig. percepisce una pensione di euro 2.282,92 lordi che, al netto Parte_1
delle trattenute fiscali, si riducono ad euro 1.909,23 netti al mese, circostanza, questa, che fonderebbe la quantificazione dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro
250,00 mensili, in luogo dei 150,00 stabiliti dal primo Giudice.
9. I due motivi dell'appello principale sono infondati, diversamente dall'unico motivo di appello incidentale, che deve ritenersi parzialmente fondato.
10. Occorre preliminarmente ricordare che in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di
4 diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. civ. n. 30607/2018).
Dunque, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte appena richiamato, deve escludersi che il Giudice di prime cure fosse vincolato alla formale espressione utilizzata dalla nella memoria di costituzione di primo grado, nella quale si faceva riferimento CP_1 all'assegno quale contributo al mantenimento. Non può, dunque, ritenersi precluso al giudice il potere-dovere di qualificare correttamente la domanda quale volta al conseguimento di un assegno divorzile, qualificazione che trova piena conferma nella successiva memoria integrativa dell'1/2/2023, ove la Sig.ra ha espressamente utilizzato tale CP_1 terminologia (si veda p. 1), contrariamente a quanto rilevato dall'appellante. Ne consegue che le deduzioni del Sig. circa la mancata espressa proposizione di domanda di Parte_1
assegno divorzile da parte della devono essere integralmente disattese. CP_1
11. Quanto, poi, alla statuizione circa l'an e il quantum dell' assegno divorzile, giova ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita
5 propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
12. Nel caso di specie, deve rilevarsi che l'odierno appellante principale, agente della
Polizia municipale oggi in pensione -contrariamente a quanto dedotto con note scritte relative alle udienze del 9 maggio e del 9 ottobre 2025 circa la percezione di una pensione compresa tra i 1.100 e i 1.200 euro circa al mese- percepisce, in realtà, un reddito da pensione pari ad euro 2.282,92 lordi, su cui viene operata una trattenuta mensile di euro 373,69, con conseguente residuo netto di euro 1.909 circa mensili, come documentato dalla dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. dell' del 18 ottobre 2024, versata in atti. CP_2
Invero, ai fini del calcolo del netto della pensione, non è possibile computare anche le detrazioni dell'assegno alimentare e le ulteriori detrazioni causalmente riconducibili ai pignoramenti subìti in ragione del mancato pagamento delle provvidenze in favore dell'appellata.
Al reddito da pensione pari ad euro 1.900 circa (confermato, peraltro, anche dagli accrediti di cui agli estratti conto antecedenti ai pignoramenti ) va poi sottratto l'importo pari ad euro
350,00 mensili corrisposto a titolo di canone di locazione, con conseguente residuo disponibile di 1.550 euro circa, non potendosi, invece, decurtare l'ulteriore rata pari ad euro
310,00 che l'appellante ha dedotto di corrispondere per l'estinzione del prestito Agos, stante che non è stata fornita alcuna prova dell'attualità di tale esposizione debitoria, in quanto l'ultimo addebito documentato risale al gennaio 2025, coerentemente con l'argomentazione
6 del Tribunale secondo cui l'appellante avrebbe esaurito le proprie esposizioni debitorie proprio ad inizio 2025.
Quanto poi all'appellata/appellante incidentale, dal contratto di lavoro come collaboratrice amministrativa part-time presso la “Servizi Ausiliari Sicilia”, decorrente dall'1/1/2025, risulta la percezione di uno stipendio pari a 865,00 euro lordi al mese, cui, tuttavia, deve sottrarre un importo pari ad euro 450,00 a titolo di canone di locazione, con conseguente residuo disponibile pari ad euro 415,00 circa lordi.
Se è vero che la Sig.ra non ha fornito elementi probatori chiari ed inequivocabili per CP_1
provare di aver rinunciato a concrete opportunità professionali durante la vita coniugale, essendosi limitata ad una deduzione sul punto, è pur vero che ad oggi si riscontra un consistente divario reddituale tra gli ex coniugi, stante che l'appellante- pur dovendo mantenere il nuovo nucleo familiare sorto a seguito del secondo matrimonio contratto nel
2023- beneficia di una disponibilità reddituale mensile quasi tre volte superiore a quella dell'appellata, sicchè questa Corte ritiene più equo rideterminare la misura dell'assegno divorzile da corrispondere in favore della Sig.ra in euro 200,00 mensili, con la Pt_2
precisazione che tale importo deve intendersi decorrere a far data dalla relativa domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado.
13. Visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, inoltre, non vi sono i presupposti per accogliere la domanda dell'appellante principale volta a ottenere la condanna dell'appellata/ appellante incidentale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 6118/2024, resa in data 12 dicembre 2024 dal Tribunale di Palermo, appellata in via principale da Parte_1
e, in via incidentale, da :
[...] Controparte_1 ridetermina l'importo dell'assegno divorzile dovuto da in favore Parte_1 di in euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Controparte_1
indici ISTAT;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
7 compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 10 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LL ET GI D'TO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LL ET Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CANNIZZO GIUSEPPE, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. COSTA MARIA RITA C.F._2
ORNELLA,
PEC: Email_2
appellata/appellante incidentale
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
-Accogliere il presente appello sia nella sostanza che nella forma ed, in riforma della sentenza n. 6118/2024 pubblicata dal Tribunale di Palermo – Sez. I Civile – Dott.ssa
Montante, il 14.12.2024;
- Ritenere e dichiarare che nessun diritto al mantenimento e/o all'assegno divorzile possa spettare alla sig.ra stante l'assenza dei presupposti di legge. Controparte_1
-rigettare ogni domanda di in ordine al pagamento di qualsiasi Controparte_1 contributo, a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile, da parte del Sig. Parte_1
;
[...]
- con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
-Condannare la sig.ra al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c di cui si Controparte_1
chiede la liquidazione in via equitativa;
- Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio con distrazione, ex art 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario;
-Emettere ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale”.
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale:
Rigettare con ogni statuizione la domanda preliminare di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, domanda inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 6118/2024, siccome infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte.
Al contempo, in virtù dei poteri officiosi e d'impulso che la nuova formulazione degli artt.
473 bis -31 e seg. c.p.c. attribuiscono alla Corte di Appello, ritenere e dichiarare incongruo
l'importo di € 150,00 mensili a favore della sig.ra , e conseguentemente onerare il CP_1
Sig. a versare alla sig.ra un importo non inferiore Parte_1 Controparte_1
ad € 250,00mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT.
Confermare la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce sulle spese di giudizio.
Con il favore delle spese e compensi, IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 6118/2024, resa in data 12 dicembre 2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da nei confronti di Parte_1 CP_1
, il Tribunale di Palermo - già dichiarata con sentenza non definitiva n. 742/2023
[...] del 17 febbraio 2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in epigrafe il 3 ottobre 1985 a Bagheria - ha posto in capo a Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un importo pari ad
[...] Controparte_1 euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 16 gennaio 2025, lamentando l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale posto a suo carico l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore dell'appellata, in assenza dei relativi presupposti e di una domanda specifica da parte della stessa, e per averlo condannato al pagamento delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'8 aprile 2025, si è costituita l'appellata, chiedendo, altresì, attraverso rituale appello incidentale, la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva quantificato in soli euro 150,00 mensili l'assegno divorzile in suo favore.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 10 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, deve darsi atto della tempestiva proposizione dell'appello incidentale, depositato in data 8 aprile 2025, in conformità al principio di cui all'art. 343 c.p.c. secondo cui l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione che, nel caso di specie, era fissata per il 9 maggio 2025.
7. Nel merito, l'appello principale è infondato e l'appello incidentale è parzialmente fondato e pertanto andrà accolto nei limiti delle motivazioni che seguono.
3 8. I due motivi dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale devono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica.
Con i due motivi di gravame, l'appellante principale ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui lo obbliga a corrispondere un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili in favore dell'appellata, in assenza dei relativi presupposti e di proposizione di espressa domanda.
A dire dell'appellante, invero, il Tribunale avrebbe disposto l'assegno divorzile in favore dell'odierna appellata in assenza di specifica proposizione di domanda sul punto, stante che la Sig.ra ha sempre soltanto parlato nella sua memoria di costituzione del 14/10/ CP_1
2022 e nella successiva memoria integrativa dell'1/2/2023 di un assegno quale contributo al mantenimento.
L'appellante ha, altresì, dedotto l'insussistenza della prova che l'appellata avesse fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare e dello squilibrio economico tra le parti, considerato che al netto del canone di locazione di euro 350,00 e della rata di euro 310,00 relativa ad un finanziamento Agos, la sua pensione di 1.600,00 euro mensili si riduce ad euro
940,00 circa, dunque poco meno del reddito percepito mensilmente dall'appellata, pari ad euro 957,80.
L'appellante incidentale, con unico motivo, ha, invece, lamentato l'erronea quantificazione dell'assegno divorzile disposto in proprio favore, sul presupposto di una disparità economico reddituale tra le parti dovuta al fatto che, mentre la sua fonte principale di reddito è costituita dal modesto stipendio di euro 865,19 lordi, quale dipendente part-time della “Servizi Ausiliari
Sicilia”, il Sig. percepisce una pensione di euro 2.282,92 lordi che, al netto Parte_1
delle trattenute fiscali, si riducono ad euro 1.909,23 netti al mese, circostanza, questa, che fonderebbe la quantificazione dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro
250,00 mensili, in luogo dei 150,00 stabiliti dal primo Giudice.
9. I due motivi dell'appello principale sono infondati, diversamente dall'unico motivo di appello incidentale, che deve ritenersi parzialmente fondato.
10. Occorre preliminarmente ricordare che in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di
4 diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. civ. n. 30607/2018).
Dunque, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte appena richiamato, deve escludersi che il Giudice di prime cure fosse vincolato alla formale espressione utilizzata dalla nella memoria di costituzione di primo grado, nella quale si faceva riferimento CP_1 all'assegno quale contributo al mantenimento. Non può, dunque, ritenersi precluso al giudice il potere-dovere di qualificare correttamente la domanda quale volta al conseguimento di un assegno divorzile, qualificazione che trova piena conferma nella successiva memoria integrativa dell'1/2/2023, ove la Sig.ra ha espressamente utilizzato tale CP_1 terminologia (si veda p. 1), contrariamente a quanto rilevato dall'appellante. Ne consegue che le deduzioni del Sig. circa la mancata espressa proposizione di domanda di Parte_1
assegno divorzile da parte della devono essere integralmente disattese. CP_1
11. Quanto, poi, alla statuizione circa l'an e il quantum dell' assegno divorzile, giova ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita
5 propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
12. Nel caso di specie, deve rilevarsi che l'odierno appellante principale, agente della
Polizia municipale oggi in pensione -contrariamente a quanto dedotto con note scritte relative alle udienze del 9 maggio e del 9 ottobre 2025 circa la percezione di una pensione compresa tra i 1.100 e i 1.200 euro circa al mese- percepisce, in realtà, un reddito da pensione pari ad euro 2.282,92 lordi, su cui viene operata una trattenuta mensile di euro 373,69, con conseguente residuo netto di euro 1.909 circa mensili, come documentato dalla dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. dell' del 18 ottobre 2024, versata in atti. CP_2
Invero, ai fini del calcolo del netto della pensione, non è possibile computare anche le detrazioni dell'assegno alimentare e le ulteriori detrazioni causalmente riconducibili ai pignoramenti subìti in ragione del mancato pagamento delle provvidenze in favore dell'appellata.
Al reddito da pensione pari ad euro 1.900 circa (confermato, peraltro, anche dagli accrediti di cui agli estratti conto antecedenti ai pignoramenti ) va poi sottratto l'importo pari ad euro
350,00 mensili corrisposto a titolo di canone di locazione, con conseguente residuo disponibile di 1.550 euro circa, non potendosi, invece, decurtare l'ulteriore rata pari ad euro
310,00 che l'appellante ha dedotto di corrispondere per l'estinzione del prestito Agos, stante che non è stata fornita alcuna prova dell'attualità di tale esposizione debitoria, in quanto l'ultimo addebito documentato risale al gennaio 2025, coerentemente con l'argomentazione
6 del Tribunale secondo cui l'appellante avrebbe esaurito le proprie esposizioni debitorie proprio ad inizio 2025.
Quanto poi all'appellata/appellante incidentale, dal contratto di lavoro come collaboratrice amministrativa part-time presso la “Servizi Ausiliari Sicilia”, decorrente dall'1/1/2025, risulta la percezione di uno stipendio pari a 865,00 euro lordi al mese, cui, tuttavia, deve sottrarre un importo pari ad euro 450,00 a titolo di canone di locazione, con conseguente residuo disponibile pari ad euro 415,00 circa lordi.
Se è vero che la Sig.ra non ha fornito elementi probatori chiari ed inequivocabili per CP_1
provare di aver rinunciato a concrete opportunità professionali durante la vita coniugale, essendosi limitata ad una deduzione sul punto, è pur vero che ad oggi si riscontra un consistente divario reddituale tra gli ex coniugi, stante che l'appellante- pur dovendo mantenere il nuovo nucleo familiare sorto a seguito del secondo matrimonio contratto nel
2023- beneficia di una disponibilità reddituale mensile quasi tre volte superiore a quella dell'appellata, sicchè questa Corte ritiene più equo rideterminare la misura dell'assegno divorzile da corrispondere in favore della Sig.ra in euro 200,00 mensili, con la Pt_2
precisazione che tale importo deve intendersi decorrere a far data dalla relativa domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado.
13. Visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, inoltre, non vi sono i presupposti per accogliere la domanda dell'appellante principale volta a ottenere la condanna dell'appellata/ appellante incidentale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 6118/2024, resa in data 12 dicembre 2024 dal Tribunale di Palermo, appellata in via principale da Parte_1
e, in via incidentale, da :
[...] Controparte_1 ridetermina l'importo dell'assegno divorzile dovuto da in favore Parte_1 di in euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Controparte_1
indici ISTAT;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
7 compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 10 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LL ET GI D'TO
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