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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6792 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GIUSEPPE BUCCI;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti MARGHERITA NERO Controparte_1
e ANTONELLA TARTAGLIONE;
RESISTENTE nonché il MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025 i procuratori hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in San Giorgio a Cremano (NA) il 16.10.1993 con parte resistente, dalla cui unione sono nati due figli: (il 13.09.1994) e (il 23.03.1998). Per_1 Per_2 Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale per viverci unitamente alla FI , Per_2
un assegno di mantenimento mensile per sé e per la FI a carico del resistente di euro Per_2
800,00 (500,00 euro per lei, 300,00 euro per la FI maggiorenne ma economicamente non autosufficiente), oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente in data 31.01.2025 che non si opponeva alla pronuncia di separazione personale e chiedeva l'addebito alla ricorrente, oltre al rigetto delle richieste di mantenimento.
All'udienza di prima comparizione del 04.03.2025, il giudice, ascoltate le parti e preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di mantenimento per la FI , formulava proposta Per_2
conciliativa con cui invitava il resistente a versare come assegno di mantenimento coniuge la somma di euro 400,00 mensili, stante la disparità reddituale tra le parti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 16.4.2025, le parti - aderendo alla proposta conciliativa del giudice – concludevano chiedendo la trasformazione del giudizio e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi, aderendo alla proposta conciliativa, hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 09/11/1963;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 134, Parte II, Serie A, anno 1993);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6792 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GIUSEPPE BUCCI;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti MARGHERITA NERO Controparte_1
e ANTONELLA TARTAGLIONE;
RESISTENTE nonché il MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025 i procuratori hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in San Giorgio a Cremano (NA) il 16.10.1993 con parte resistente, dalla cui unione sono nati due figli: (il 13.09.1994) e (il 23.03.1998). Per_1 Per_2 Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale per viverci unitamente alla FI , Per_2
un assegno di mantenimento mensile per sé e per la FI a carico del resistente di euro Per_2
800,00 (500,00 euro per lei, 300,00 euro per la FI maggiorenne ma economicamente non autosufficiente), oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente in data 31.01.2025 che non si opponeva alla pronuncia di separazione personale e chiedeva l'addebito alla ricorrente, oltre al rigetto delle richieste di mantenimento.
All'udienza di prima comparizione del 04.03.2025, il giudice, ascoltate le parti e preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di mantenimento per la FI , formulava proposta Per_2
conciliativa con cui invitava il resistente a versare come assegno di mantenimento coniuge la somma di euro 400,00 mensili, stante la disparità reddituale tra le parti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 16.4.2025, le parti - aderendo alla proposta conciliativa del giudice – concludevano chiedendo la trasformazione del giudizio e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi, aderendo alla proposta conciliativa, hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 09/11/1963;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 134, Parte II, Serie A, anno 1993);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso